Articolo 9 della Legge 12 luglio 1975, n. 322
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 agosto 1975
Art. 9.
L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro e in ogni caso non inferiore a lire trecento.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all' articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 ".
Entrata in vigore il 1 agosto 1975