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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3523/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratti bancari – estinzione anticipata di finanziamento
TRA
, rappresentate e Parte_1 difese dagli avv.ti Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Salvato, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
faceva appello alla sentenza n. 936/2016, emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. La Parte_1
deduceva a motivo l'erroneità della condanna alla restituzione
[...] anche della quota relativa al premio assicurativo, per omessa motivazione sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e sulla falsa applicazione delle norme in materia di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare deduceva violazione degli artt. 1372, 2033 e 2697 c.c. ed art. 100
c.p.c. e legge 221 del 2012 riguardo alla legittimazione e degli artt. 1372
e1896 c.c. e art. 11 preleggi c.c. e regolamento Isvap 35 del 2010 riguardo all'autonomia del contratto assicurativo da quello di finanziamento. Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di restituzione formulata in primo grado in ordine alle commissioni assicurative non godute.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 Costituitosi in giudizio, l'appellato rilevava la correttezza della impugnata decisione, anche alla luce dei più recenti decisioni della Corte di
Giustizia Europea, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. L'appellante ha dedotto a motivi la erroneità ed insufficiente motivazione in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione degli oneri assicurativi, introitati dalla intermediaria creditizia e dalla compagnia assicurativa, con violazione e/o falsa applicazione della normativa di settore nella parte in cui ha ritenuto retrocedibili tutti i costi del contratto, considerando recurring tutti i costi del finanziamento, senza alcuna distinzione, sebbene nel contratto erano indicati in maniera chiara e trasparente sia la natura dei costi, che l'indicazione di quali costi sarebbero stati restituiti in caso di estinzione anticipata. In particolare l'appellante per superare l'ostacolo frapposto dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 22/12/2022, sembra richiamare la sentenza della
CGUE del 9.02.2023 nella causa c-555/21 (Unicredit Bank Austria/VKI), che secondo alcuni interpreti e operatori giuridici avrebbe superato la sentenza stabilendo che, in caso di rimborso anticipato del prestito CP_2 immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up- front), così interpretando l'art. 25 paragrafo 1 della direttiva 2014/17 (sostanzialmente identico all'art. 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48). Evidenziava, inoltre, l'erroneità della sentenza per mancata applicazione delle clausole contrattuali di esclusione della rimborsabilità alla cliente di quota parte delle commissioni e delle provvigioni in caso di estinzione anticipata del contratto, con specifica sottoscrizione, per cui il cliente alla sottoscrizione del contratto era perfettamente a conoscenza del quantum di tutte le voci di costo, cosi come della riduzione che sarebbe stata operata dalla in caso CP_3 di estinzione anticipata del finanziamento. Aggiungeva che erroneo era anche il criterio di calcolo adottato dal GdP per la quantificazione degli oneri upfront, segnatamente utilizzando il criterio pro rata temporis e non quello proposto in via subordinata dalla vale a dire il criterio del costo CP_3 ammortizzato (o curva di interessi).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 Invero la materia del contendere è attualmente disciplinata dall'articolo
125 sexies T.U.B. in virtù del quale: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto“. L'applicazione retroattiva della norma di cui all' art
125 - sexies TUB si riteneva esclusa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 30 delle Direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs. 141/2010 ha dato attuazione, che al primo comma testualmente, recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale di tale disposizione in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, ha chiarito che le sentenze pregiudiziali della
Corte di Giustizia “nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell' Unione” hanno effetto sin dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, a meno che non sia la stessa corte con la medesima sentenza interpretativa a limitarne gli effetti pro futuro. Secondo detta Corte
Costituzionale solo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e non anche gli stati membri possono limitare gli effetti temporali di una sentenza e, dal momento, che nella sentenza Lexitor la Corte di Giustizia non ha limitato gli effetti, non poteva farlo il legislatore Italiano. Diversamente il Legislatore, con l' art. 11 octies, comma 2, nello stabilire che ai contratti stipulati prima dell' entrata in vigore della Legge 106/21 si applicano l' art. 125 sexies vecchia formulazione e le norme secondarie della Banca d' Italia ha, di fatto, richiamato le circolari del 2009 e del 2011 con cui la Banca d' Italia precisava che al consumatore dovevano essere restituiti solo gli oneri non maturati cd.
Recurring, con l' intento di fissare per il passato un contenuto della norma che si discosta dalla interpretazione della Lexitor e che è conforme a quella giurisprudenza ante Lexitor che distingueva tra costui recurring e costi up front. Dunque, con una norma primaria che opera il rinvio a fonti di rango secondario il Legislatore italiano ha imposto un contenuto normativo riferibile al pregresso art. 125 sexies TUB difforme da quanto stabilito dalla
Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, violando così gli obblighi derivanti dall' ordinamento comunitario. Pertanto, la Corte Costituzionale, nell' assicurare gli impegni che lo stato Italiano ha assunto nei confronti dell'
Unione Europea, e nel tutelare gli interessi del consumatore che la disciplina europea in materia mira a proteggere, ha dichiarato con la predetta sentenza l'
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 illegittimità Costituzionale dell' art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/21 in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. In conclusione: “l' art. 125 sexies, comma 1, del Testo Unico bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell' entrata in vigore della Legge n.
106/2021, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla Lexitor” (sentenza n. 263/200 Corte Costituzionale) vale a dire che
“spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell' entrata in vigore della Legge 106 del 2021” (Comunicato del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale).
Sono dunque ripetibili anche le somme versate all'intermediario, le spese fisse e le commissioni di assicurazione. Dalla lettura della citata sentenza della Corte Costituzionale emerge che la direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore partendo dall'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati, semmai previe intese interne e sconosciute tra banca e terzi intermediari e imprese assicurative, con riduzione al minimo dei costi dipendenti dalla durata del contratto.
L'appellante banca, per superare l'ostacolo frapposto dalla decisione della Corte Costituzionale del 22/12/2022, richiama la sentenza della CGUE del 9.02.2023 nella causa c-555/21 (Unicredit Bank Austria/VKI), che secondo alcuni interpreti e operatori giuridici avrebbe superato la sentenza stabilendo che, in caso di rimborso anticipato del prestito CP_2 immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up- front), così interpretando l'art. 25 paragrafo 1 della direttiva 2014/17
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 (sostanzialmente identico all'art. 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48). Alla luce di tale nuovo arresto della CGUE e delle motivazioni adottate,
l'esclusione del diritto al rimborso dei costi up front deriverebbe, quindi, dalla trasparenza contrattuale, già garantita in Italia sia dalla normativa primaria
(art. 6 bis.
6-bis, comma 3, lett. c) DPR n. 180/1950) sia da quella secondaria
(Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia), laddove l'art. 6 bis comma 3 lett. b) di detto Decreto (La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte
a: a) omissis;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto) rimarrebbe immune dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale sancita dalla Corte
Costituzionale, attinente al solo art. 11 octies comma 2. In ogni caso, sarebbero esclusi dal rimborso le provvigioni versate all'agente in attività finanziaria, perché rispetto a tale somma la banca sarebbe un mero accipiens, in quanto l'intero importo viene versato interamente all'intermediario finanziario, sicché l'appellante è anche privo di legittimazione passiva in merito alla “commissione rete esterna”. Questo giudice rileva, innanzi tutto, che la sentenza CGUE 9.02.2023 attiene alla Direttiva 2014/17 relativa ai contratti di credito stipulati da consumatori ma relativi a beni immobili residenziali. In particolare l'art. 25, intitolato «Estinzione anticipata», al paragrafo 1 prevede che: «Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Orbene, la CGUE -come già nella precedente sentenza
Lexitor- ritiene non decisiva la analoga formulazione letterale delle due norme delle due Direttive dovendosi avere riguardo al contesto e agli obiettivi
(la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre
2019 (Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 27 L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte).
Valorizza, quindi, da una parte la specificità del campo di operatività della
Direttiva 2014/17 condividendo l'argomentazione del Giudice remittente e richiamando il Considerando 22 della Direttiva secondo cui “Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”; per altro verso, sottolinea la mancanza - nella disciplina complessiva del settore specifico della Direttiva 2014/17- di quel rischio di determinazione abusiva dei costi up-front da parte del finanziatore che era stato considerato dalla sentenza “Vero è che, nel contesto della CP_2 direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C- 383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32) […]Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. 36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare
l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. 37 A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l'articolo 41, lettera b), di quest'ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti. Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.
Non è pertanto corretto affermare che la CGUE nella sentenza Unicredit
Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia
Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive 2008/48 e 2014/17; quindi, la presente controversia -che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva
2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub)- non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla CGUE in relazione a diversa Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella invocata sentenza 9.02.2023.
Né tali conclusioni possono superarsi con il riferimento all'art. 6bis DPR
180/1950. Infatti riguardo la considerazione che tale disposizione riguarderebbe soltanto i contratti di finanziamenti con la cessione del quinto, va osservato che secondo la CGUE (sentenza l'obiettivo della CP_2
Direttiva 2008/48 (garantire un'elevata protezione del consumatore perché
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 egli si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione) deve essere perseguito efficacemente con una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei doveri di trasparenza e correttezza.
Per la richiamata normativa a tutela del consumatore, la provvigione al mediatore creditizio (Commissione di rete esterna) rientra nel costo totale del credito, che comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle richieste dal terzo (agente o intermediario) al finanziatore e da questi ribaltate sul cliente finale;
anche tale commissione è un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato. Né può ragionevolmente sostenersi che tale commissione non può essere ripetuta al finanziatore perché mero accipiens della somma subito “girata” al terzo (agente/intermediario, assicurazione). Invero il diritto alla restituzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento non può che essere esercitato nei confronti dell'altro contraente (ossia il finanziatore), che ha peraltro percepito in via anticipata tale commissione o la percepisce quale quota della rata di restituzione del finanziamento, sicché il consumatore non ha in generale alcun diritto contrattuale nei confronti del terzo, né potrebbe esperire nei loro confronti alcuna azione di ripetizione, atteso che il pagamento è operato a favore del contraente finanziatore;
è quest'ultimo che, in caso di estinzione anticipata, riceve a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa ed è quindi tenuto a restituirla.
Né i diritti alla restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sancite da norme a tutela del consumatore, possono trovare un limite in clausole contrattuali, anche se sottoscritte specificamente dalla parte debole. Tali clausole, infatti, in quanto abusive ed a svantaggio del consumatore, non possono derogare alla normativa di tutela consumeristica e sono inefficaci nei confronti del consumatore, con nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice.
E' poi infondato anche il motivo di appello sulla quantificazione dei costi rimborsabili. Il contratto stipulato dall'appellato prevede, quale modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente il criterio pro-rata temporis ossia in proporzione al tempo residuo tra richiesta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 di estinzione e scadenza prevista del contratto. Non si comprende pertanto come tale criterio non debba essere seguito anche per il calcolo dei costi non rimborsabili secondo il contratto ma che lo sono in base alla sentenza CP_2
e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/22 (ossia costi di attivazione, spese istruttoria e notifica e commissione rete esterna). Per altro verso, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie (studio, introduzione, decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento alla parte appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in data 20/1/2025 Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3523/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratti bancari – estinzione anticipata di finanziamento
TRA
, rappresentate e Parte_1 difese dagli avv.ti Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Salvato, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
faceva appello alla sentenza n. 936/2016, emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. La Parte_1
deduceva a motivo l'erroneità della condanna alla restituzione
[...] anche della quota relativa al premio assicurativo, per omessa motivazione sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e sulla falsa applicazione delle norme in materia di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare deduceva violazione degli artt. 1372, 2033 e 2697 c.c. ed art. 100
c.p.c. e legge 221 del 2012 riguardo alla legittimazione e degli artt. 1372
e1896 c.c. e art. 11 preleggi c.c. e regolamento Isvap 35 del 2010 riguardo all'autonomia del contratto assicurativo da quello di finanziamento. Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di restituzione formulata in primo grado in ordine alle commissioni assicurative non godute.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 Costituitosi in giudizio, l'appellato rilevava la correttezza della impugnata decisione, anche alla luce dei più recenti decisioni della Corte di
Giustizia Europea, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. L'appellante ha dedotto a motivi la erroneità ed insufficiente motivazione in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione degli oneri assicurativi, introitati dalla intermediaria creditizia e dalla compagnia assicurativa, con violazione e/o falsa applicazione della normativa di settore nella parte in cui ha ritenuto retrocedibili tutti i costi del contratto, considerando recurring tutti i costi del finanziamento, senza alcuna distinzione, sebbene nel contratto erano indicati in maniera chiara e trasparente sia la natura dei costi, che l'indicazione di quali costi sarebbero stati restituiti in caso di estinzione anticipata. In particolare l'appellante per superare l'ostacolo frapposto dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 22/12/2022, sembra richiamare la sentenza della
CGUE del 9.02.2023 nella causa c-555/21 (Unicredit Bank Austria/VKI), che secondo alcuni interpreti e operatori giuridici avrebbe superato la sentenza stabilendo che, in caso di rimborso anticipato del prestito CP_2 immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up- front), così interpretando l'art. 25 paragrafo 1 della direttiva 2014/17 (sostanzialmente identico all'art. 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48). Evidenziava, inoltre, l'erroneità della sentenza per mancata applicazione delle clausole contrattuali di esclusione della rimborsabilità alla cliente di quota parte delle commissioni e delle provvigioni in caso di estinzione anticipata del contratto, con specifica sottoscrizione, per cui il cliente alla sottoscrizione del contratto era perfettamente a conoscenza del quantum di tutte le voci di costo, cosi come della riduzione che sarebbe stata operata dalla in caso CP_3 di estinzione anticipata del finanziamento. Aggiungeva che erroneo era anche il criterio di calcolo adottato dal GdP per la quantificazione degli oneri upfront, segnatamente utilizzando il criterio pro rata temporis e non quello proposto in via subordinata dalla vale a dire il criterio del costo CP_3 ammortizzato (o curva di interessi).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 Invero la materia del contendere è attualmente disciplinata dall'articolo
125 sexies T.U.B. in virtù del quale: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto“. L'applicazione retroattiva della norma di cui all' art
125 - sexies TUB si riteneva esclusa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 30 delle Direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs. 141/2010 ha dato attuazione, che al primo comma testualmente, recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale di tale disposizione in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione, ha chiarito che le sentenze pregiudiziali della
Corte di Giustizia “nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell' Unione” hanno effetto sin dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, a meno che non sia la stessa corte con la medesima sentenza interpretativa a limitarne gli effetti pro futuro. Secondo detta Corte
Costituzionale solo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e non anche gli stati membri possono limitare gli effetti temporali di una sentenza e, dal momento, che nella sentenza Lexitor la Corte di Giustizia non ha limitato gli effetti, non poteva farlo il legislatore Italiano. Diversamente il Legislatore, con l' art. 11 octies, comma 2, nello stabilire che ai contratti stipulati prima dell' entrata in vigore della Legge 106/21 si applicano l' art. 125 sexies vecchia formulazione e le norme secondarie della Banca d' Italia ha, di fatto, richiamato le circolari del 2009 e del 2011 con cui la Banca d' Italia precisava che al consumatore dovevano essere restituiti solo gli oneri non maturati cd.
Recurring, con l' intento di fissare per il passato un contenuto della norma che si discosta dalla interpretazione della Lexitor e che è conforme a quella giurisprudenza ante Lexitor che distingueva tra costui recurring e costi up front. Dunque, con una norma primaria che opera il rinvio a fonti di rango secondario il Legislatore italiano ha imposto un contenuto normativo riferibile al pregresso art. 125 sexies TUB difforme da quanto stabilito dalla
Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, violando così gli obblighi derivanti dall' ordinamento comunitario. Pertanto, la Corte Costituzionale, nell' assicurare gli impegni che lo stato Italiano ha assunto nei confronti dell'
Unione Europea, e nel tutelare gli interessi del consumatore che la disciplina europea in materia mira a proteggere, ha dichiarato con la predetta sentenza l'
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 illegittimità Costituzionale dell' art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/21 in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. In conclusione: “l' art. 125 sexies, comma 1, del Testo Unico bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell' entrata in vigore della Legge n.
106/2021, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla Lexitor” (sentenza n. 263/200 Corte Costituzionale) vale a dire che
“spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell' entrata in vigore della Legge 106 del 2021” (Comunicato del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale).
Sono dunque ripetibili anche le somme versate all'intermediario, le spese fisse e le commissioni di assicurazione. Dalla lettura della citata sentenza della Corte Costituzionale emerge che la direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore partendo dall'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati, semmai previe intese interne e sconosciute tra banca e terzi intermediari e imprese assicurative, con riduzione al minimo dei costi dipendenti dalla durata del contratto.
L'appellante banca, per superare l'ostacolo frapposto dalla decisione della Corte Costituzionale del 22/12/2022, richiama la sentenza della CGUE del 9.02.2023 nella causa c-555/21 (Unicredit Bank Austria/VKI), che secondo alcuni interpreti e operatori giuridici avrebbe superato la sentenza stabilendo che, in caso di rimborso anticipato del prestito CP_2 immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up- front), così interpretando l'art. 25 paragrafo 1 della direttiva 2014/17
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 (sostanzialmente identico all'art. 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48). Alla luce di tale nuovo arresto della CGUE e delle motivazioni adottate,
l'esclusione del diritto al rimborso dei costi up front deriverebbe, quindi, dalla trasparenza contrattuale, già garantita in Italia sia dalla normativa primaria
(art. 6 bis.
6-bis, comma 3, lett. c) DPR n. 180/1950) sia da quella secondaria
(Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia), laddove l'art. 6 bis comma 3 lett. b) di detto Decreto (La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte
a: a) omissis;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto) rimarrebbe immune dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale sancita dalla Corte
Costituzionale, attinente al solo art. 11 octies comma 2. In ogni caso, sarebbero esclusi dal rimborso le provvigioni versate all'agente in attività finanziaria, perché rispetto a tale somma la banca sarebbe un mero accipiens, in quanto l'intero importo viene versato interamente all'intermediario finanziario, sicché l'appellante è anche privo di legittimazione passiva in merito alla “commissione rete esterna”. Questo giudice rileva, innanzi tutto, che la sentenza CGUE 9.02.2023 attiene alla Direttiva 2014/17 relativa ai contratti di credito stipulati da consumatori ma relativi a beni immobili residenziali. In particolare l'art. 25, intitolato «Estinzione anticipata», al paragrafo 1 prevede che: «Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Orbene, la CGUE -come già nella precedente sentenza
Lexitor- ritiene non decisiva la analoga formulazione letterale delle due norme delle due Direttive dovendosi avere riguardo al contesto e agli obiettivi
(la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre
2019 (Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 27 L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte).
Valorizza, quindi, da una parte la specificità del campo di operatività della
Direttiva 2014/17 condividendo l'argomentazione del Giudice remittente e richiamando il Considerando 22 della Direttiva secondo cui “Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”; per altro verso, sottolinea la mancanza - nella disciplina complessiva del settore specifico della Direttiva 2014/17- di quel rischio di determinazione abusiva dei costi up-front da parte del finanziatore che era stato considerato dalla sentenza “Vero è che, nel contesto della CP_2 direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C- 383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32) […]Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. 36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare
l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. 37 A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l'articolo 41, lettera b), di quest'ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti. Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.
Non è pertanto corretto affermare che la CGUE nella sentenza Unicredit
Bank Austria abbia superato le proprie conclusioni rassegnate nella pronuncia
Lexitor, avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive 2008/48 e 2014/17; quindi, la presente controversia -che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva
2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub)- non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla CGUE in relazione a diversa Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella invocata sentenza 9.02.2023.
Né tali conclusioni possono superarsi con il riferimento all'art. 6bis DPR
180/1950. Infatti riguardo la considerazione che tale disposizione riguarderebbe soltanto i contratti di finanziamenti con la cessione del quinto, va osservato che secondo la CGUE (sentenza l'obiettivo della CP_2
Direttiva 2008/48 (garantire un'elevata protezione del consumatore perché
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 egli si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione) deve essere perseguito efficacemente con una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei doveri di trasparenza e correttezza.
Per la richiamata normativa a tutela del consumatore, la provvigione al mediatore creditizio (Commissione di rete esterna) rientra nel costo totale del credito, che comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle richieste dal terzo (agente o intermediario) al finanziatore e da questi ribaltate sul cliente finale;
anche tale commissione è un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato. Né può ragionevolmente sostenersi che tale commissione non può essere ripetuta al finanziatore perché mero accipiens della somma subito “girata” al terzo (agente/intermediario, assicurazione). Invero il diritto alla restituzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento non può che essere esercitato nei confronti dell'altro contraente (ossia il finanziatore), che ha peraltro percepito in via anticipata tale commissione o la percepisce quale quota della rata di restituzione del finanziamento, sicché il consumatore non ha in generale alcun diritto contrattuale nei confronti del terzo, né potrebbe esperire nei loro confronti alcuna azione di ripetizione, atteso che il pagamento è operato a favore del contraente finanziatore;
è quest'ultimo che, in caso di estinzione anticipata, riceve a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa ed è quindi tenuto a restituirla.
Né i diritti alla restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sancite da norme a tutela del consumatore, possono trovare un limite in clausole contrattuali, anche se sottoscritte specificamente dalla parte debole. Tali clausole, infatti, in quanto abusive ed a svantaggio del consumatore, non possono derogare alla normativa di tutela consumeristica e sono inefficaci nei confronti del consumatore, con nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice.
E' poi infondato anche il motivo di appello sulla quantificazione dei costi rimborsabili. Il contratto stipulato dall'appellato prevede, quale modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente il criterio pro-rata temporis ossia in proporzione al tempo residuo tra richiesta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 di estinzione e scadenza prevista del contratto. Non si comprende pertanto come tale criterio non debba essere seguito anche per il calcolo dei costi non rimborsabili secondo il contratto ma che lo sono in base alla sentenza CP_2
e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/22 (ossia costi di attivazione, spese istruttoria e notifica e commissione rete esterna). Per altro verso, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie (studio, introduzione, decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento alla parte appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in data 20/1/2025 Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9