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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1484 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Massimiliano Parte_1 P.IVA_1
Manna
-opponente-
E
Controparte_1
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Giuseppe Leporace
[...] P.IVA_2
-convenuta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza dell'8/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2020, con Parte_1 il quale è stata condannata a corrispondere, in favore dell'opposto
[...]
(d'ora in avanti, ), l'importo di € 2.406.784,81, oltre Controparte_1 CP_1 interessi, spese e competenze del giudizio monitorio, a titolo di quota parte del finanziamento regionale dovuto per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al Piano Industriale approvato con delibera di G.R. n. 268/2008.
Pag. 1 a 2 A sostegno della domanda, ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum.
Si è costituito in giudizio il , deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, parte opposta, in persona del Commissario p.t. dott.ssa Controparte_2 con atto del 14/12/2023, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di rinunciare al d.i. n. 270/2020, nonché agli atti del presente giudizio di opposizione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, ovvero la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
la Regione opponente, dal canto suo, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia, associandosi alle richieste formulate dal (cfr. dichiarazione del 22/12/2023, firmata CP_1 digitalmente dal Presidente Roberto Occhiuto).
Sicché, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza dell'8/7/2025.
2. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre provvedere in conformità alle concordi richieste delle parti.
Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 270/2020, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo n. 270/2020, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Catanzaro, 09/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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