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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 910/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO LIBERO con domicilio in VIA DEL Parte_1
CONSORZIO N. 6 42121 REGGIO EMILIA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DAVIDE con domicilio in LARGO CP_1 MARCO GERRA N.3 42124 REGGIO EMILIA
APPELLATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1164/24 pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in data
26.11.24 nell'ambio del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
1811/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a NO (CE) il 23.8.2014
(atto n.138, parte 2, anno 2014), notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio CP_1
pagina 1 di 5 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo, oltre alla cessazione degli effetti Pt_1 Pt_1
civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo del figlio minore e il versamento in suo favore di un assegno a titolo di mantenimento per quest'ultimo pari ad € 350,00, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
veniva dichiarato contumace sul presupposto che la notifica del ricorso introduttivo, Parte_1
effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., fosse stata correttamente eseguita.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Reggio Emilia emetteva la sentenza n. 1164/24
pubblicata il 26.11.24, con la quale (i) dichiarava la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i coniugi, (ii) affidava la prole in via esclusiva alla sig.ra e (iii) poneva a carico di CP_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 350,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e condannava al pagamento delle spese di lite proponeva quindi appello avverso la sentenza n. 1164/24 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia in data 26.11.24, per la seguente unica ragione:
Nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con richiesta di rimessione della causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c.: la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe da ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 160
c.p.c., con conseguente travolgimento dell'intero processo e necessità di remissione al Giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertata la tardività CP_1
dell'impugnazione per decorrenza del termine breve, dichiarare inammissibile l'atto di appello per le
motivazioni indicate. NEL MERITO: accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del
giudizio n. 1811/2024 RG del Tribunale di Reggio Emilia, rigettare, perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n.1164/2024 della quale Parte_1
si chiede l'integrale conferma, con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente
pagina 2 di 5 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
*******
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado stabilito dall'art. 325 c.p.c.
Ritiene la Corte che l'eccezione debba essere accolta, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza del rilievo di nullità di ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza su cui è
costruito l'atto di appello. La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti assolutamente consolidata nel ritenere che: “La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se
intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è
idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la
condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva
della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al
contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa
prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio”. (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8593 del 06/04/2018, conforme a Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007). In
particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14570 del 22/06/2007 hanno chiarito come non possano avere consistenza le considerazioni, pur fatte, secondo cui, nell'ipotesi di contumacia involontaria, il contumace, ignorando l'esistenza del processo a differenza del contumace volontario, da una parte non può avere l'onere di attivarsi per conoscere se sia stata emessa una sentenza in suo danno e dall'altra verrebbe a trovarsi, per effetto della notifica della sentenza,
contemporaneamente a conoscenza non solo della lite e del tenore della stessa, ma anche del contenuto della sentenza, con termini ristretti per apprestare adeguata difesa. A tale riguardo valgono -più in particolare- a superare i dubbi di costituzionalità a volte avanzati, in ordine alla disciplina di cui all'art.
pagina 3 di 5 incombono su ciascuno quale che sia la fase in cui venga investito da un procedimento giurisdizionale,
sia la considerazione della natura non particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione processuale in cui -nello specifico- la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio (Cass. 12/12/2003, n. 19037). Inoltre, in ordine all'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza della sentenza da parte del contumace involontario, la Suprema Corte ha affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite che “solo l'inesistenza della notificazione dà luogo alla presunzione di
ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale
attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del
contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non potrà invocare una
presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione”
(argomentando anche da: Cass. Sez. Unite, 12/05/2005, n. 9938).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base di tali principi, la sentenza emessa all'esito del giudizio di divorzio è stata notificata in data 21/03/2025 a (ed al suo datore di lavoro): Parte_1
inviata a mezzo pec all'azienda e a mezzo posta all'appellante, al nuovo indirizzo che lo stesso aveva appena dichiarato al Comune di Reggio Emilia, indicato anche nell'atto di appello (cfr. doc.3), dove il plico postale veniva correttamente ricevuto.
Trattasi di “Notifica di provvedimento ex art. 473 bis.37 cpc” con allegazione della sentenza stessa (in calce all'atto si legge “Si notifica in allegato alla presente copia autentica estratta dal fascicolo telematico n.1811/2024 RG del Tribunale di Reggio Emilia della sentenza”).
Alla validità della notifica della sentenza consegue la tardività dell'impugnazione, proposta il 23.5.25.
Infatti, il presente appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 20/04/2025 (ovvero 30 giorni dopo l'ultima notifica del 21/03/2025).
L'appello va dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al pagina 4 di 5 valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), in € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
– dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
– condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
3.500,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
327 c.p.c. ove così interpretata, sia la valutazione dei doveri di responsabile attivazione, che pur sempre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 910/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO LIBERO con domicilio in VIA DEL Parte_1
CONSORZIO N. 6 42121 REGGIO EMILIA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DAVIDE con domicilio in LARGO CP_1 MARCO GERRA N.3 42124 REGGIO EMILIA
APPELLATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1164/24 pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in data
26.11.24 nell'ambio del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
1811/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a NO (CE) il 23.8.2014
(atto n.138, parte 2, anno 2014), notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio CP_1
pagina 1 di 5 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo, oltre alla cessazione degli effetti Pt_1 Pt_1
civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo del figlio minore e il versamento in suo favore di un assegno a titolo di mantenimento per quest'ultimo pari ad € 350,00, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
veniva dichiarato contumace sul presupposto che la notifica del ricorso introduttivo, Parte_1
effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., fosse stata correttamente eseguita.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Reggio Emilia emetteva la sentenza n. 1164/24
pubblicata il 26.11.24, con la quale (i) dichiarava la cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i coniugi, (ii) affidava la prole in via esclusiva alla sig.ra e (iii) poneva a carico di CP_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 350,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e condannava al pagamento delle spese di lite proponeva quindi appello avverso la sentenza n. 1164/24 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia in data 26.11.24, per la seguente unica ragione:
Nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con richiesta di rimessione della causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c.: la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe da ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 160
c.p.c., con conseguente travolgimento dell'intero processo e necessità di remissione al Giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertata la tardività CP_1
dell'impugnazione per decorrenza del termine breve, dichiarare inammissibile l'atto di appello per le
motivazioni indicate. NEL MERITO: accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del
giudizio n. 1811/2024 RG del Tribunale di Reggio Emilia, rigettare, perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n.1164/2024 della quale Parte_1
si chiede l'integrale conferma, con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente
pagina 2 di 5 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
*******
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado stabilito dall'art. 325 c.p.c.
Ritiene la Corte che l'eccezione debba essere accolta, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza del rilievo di nullità di ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza su cui è
costruito l'atto di appello. La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti assolutamente consolidata nel ritenere che: “La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se
intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è
idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la
condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva
della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al
contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa
prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio”. (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 8593 del 06/04/2018, conforme a Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007). In
particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14570 del 22/06/2007 hanno chiarito come non possano avere consistenza le considerazioni, pur fatte, secondo cui, nell'ipotesi di contumacia involontaria, il contumace, ignorando l'esistenza del processo a differenza del contumace volontario, da una parte non può avere l'onere di attivarsi per conoscere se sia stata emessa una sentenza in suo danno e dall'altra verrebbe a trovarsi, per effetto della notifica della sentenza,
contemporaneamente a conoscenza non solo della lite e del tenore della stessa, ma anche del contenuto della sentenza, con termini ristretti per apprestare adeguata difesa. A tale riguardo valgono -più in particolare- a superare i dubbi di costituzionalità a volte avanzati, in ordine alla disciplina di cui all'art.
pagina 3 di 5 incombono su ciascuno quale che sia la fase in cui venga investito da un procedimento giurisdizionale,
sia la considerazione della natura non particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione processuale in cui -nello specifico- la linea difensiva da sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio (Cass. 12/12/2003, n. 19037). Inoltre, in ordine all'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza della sentenza da parte del contumace involontario, la Suprema Corte ha affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite che “solo l'inesistenza della notificazione dà luogo alla presunzione di
ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale
attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del
contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non potrà invocare una
presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione”
(argomentando anche da: Cass. Sez. Unite, 12/05/2005, n. 9938).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base di tali principi, la sentenza emessa all'esito del giudizio di divorzio è stata notificata in data 21/03/2025 a (ed al suo datore di lavoro): Parte_1
inviata a mezzo pec all'azienda e a mezzo posta all'appellante, al nuovo indirizzo che lo stesso aveva appena dichiarato al Comune di Reggio Emilia, indicato anche nell'atto di appello (cfr. doc.3), dove il plico postale veniva correttamente ricevuto.
Trattasi di “Notifica di provvedimento ex art. 473 bis.37 cpc” con allegazione della sentenza stessa (in calce all'atto si legge “Si notifica in allegato alla presente copia autentica estratta dal fascicolo telematico n.1811/2024 RG del Tribunale di Reggio Emilia della sentenza”).
Alla validità della notifica della sentenza consegue la tardività dell'impugnazione, proposta il 23.5.25.
Infatti, il presente appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 20/04/2025 (ovvero 30 giorni dopo l'ultima notifica del 21/03/2025).
L'appello va dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al pagina 4 di 5 valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività
effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), in € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
– dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
– condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
3.500,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
327 c.p.c. ove così interpretata, sia la valutazione dei doveri di responsabile attivazione, che pur sempre