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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 726/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 502/2024 pubblicata in data 6 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Bologna via Massimo D'Azeglio n.47 presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Iovino rappresentata e difesa dagli avv. Roberto
Pessi e Francesco Giammaria come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Bologna piazza Aldrovandi n.8 presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Laus che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo
Naldi come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 03.07.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da accertando l'illegittimità Controparte_1 delle trattenute effettuate dalla di previdenza ed assistenza dei Parte_1 dottori commercialisti sulla sua pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà e la condannava a restituire allo stesso le trattenute effettuate a tale titolo nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo.
In particolare in tale ricorso esponeva di essere iscritto alla Cassa Controparte_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e titolare di pensione di vecchiaia dal 1.03.2003 e che la gli aveva applicato Pt_1 una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del
Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle successive delibere.
Deduceva che dette trattenute fossero illegittime in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. In conseguenza di ciò chiedeva che il tribunale adito accertasse e dichiarasse l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione dello stesso e dichiarasse tenuta e condannasse la convenuta a riliquidare la pensione di vecchiaia erogata Pt_1 con la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Domandava, quindi, la condanna della al pagamento delle differenze di Pt_1 pensione maturate e non liquidate sui ratei arretrati dalla data ritenuta di giustizia tenuto conto della prescrizione decennale oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.
Si costituiva la Parte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art.
[...]
443 cpc e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello la Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione dell'art.2 dlgs n.
509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del
2 regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere, la violazione degli artt. 3 comma 12 della legge n. 335/1995, 1 comma 763 della legge n.296/2006, dell'art.1 comma 488 della legge n. 147/2013 dell'art. 24 comma 24 del dl n.
201/2011 e degli artt. 3,23 e 38 della Costituzione.
Sosteneva in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà e richiamava a sostegno della propria tesi il principio di autonomia normativa della cassa, il limite dell'equilibrio finanziario, la natura normativa dell'art.22 del regolamento di disciplina, il rispetto del principio di ragionevolezza e la finalità di salvaguardia delle nuove generazioni.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione degli artt. 1 della legge n. 147/2013, 3 comma 12 della legge n.335/1995, 1 comma 763 della legge n.
296/2006, 2 del dlgs n. 509/1994 in combinato disposto con l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e successive delibere.
Con il terzo motivo di appello sosteneva l'erroneità della sentenza in merito alla prescrizione e che vi fosse una violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo motivo di appello e il secondo motivo di appello che attengono alla questione di legittimità del contributo di solidarietà sono infondati per i motivi di cui infra più volte ribaditi da questa Corte d'appello in fattispecie analoghe.
La sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro ha, infatti, correttamente ritenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte a cui è stata data continuità anche dalle pronunce più recenti.
In relazione ai suddetti motivi di appello questa Corte ritiene di dare seguito alla costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia (v. Cass. n. 603, 982,
16814 del 2019; n. 27340, 28054, 28055 del 2020; n. 6897, 29535, 29523,
29382, 18566, 18565, 18570, 36096 del 2022; 4263 del 2023) di cui si condividono le motivazioni ed in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema
Corte.
3 In particolare si richiamano le pronunce della Suprema Corte n. 603/2019 e n.
23257/2024 che trattano gli argomenti riproposti in questa sede dalla
[...]
Parte_1
In particolare si legge nella sentenza n. 603/2019 “5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente.
Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L.
24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con Pt_1 decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito
4 si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della
Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i
5 criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art
2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione
- adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione
6 successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. n. 25212/09) Parte_1 che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto
7 trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. 6702/2016, ord. n.
7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1
Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
8 l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge
Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte.”
Nell'ordinanza della Suprema Corte n. 23257/2024 è parimenti ribadito che: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è
9 riservata al legislatore.”
Si legge nella motivazione di detta sentenza che viene richiamata ex art. 118 disp att cpc: “ Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione che li lega e risultano infondati alla luce della consolidata giurisprudenza (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n.
603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n.
6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n.
29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n.
10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024), con cui questa Corte ha affermato quanto segue.
Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato "ad emanare (...) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
Il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le
Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".
Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, "per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti
10 (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
(...) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (...) sicché ad essi (...) non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate
(...) Quest'ultima disposizione (...) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (...)".
(...) Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che "L'autonomia degli stessi enti, Parte_1 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...)".
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del
11 trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura".
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca, altresì, la disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".
12 A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente".
Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, comma 24, lett. b), del D.L. n.
201/2011 conv. nella legge n. 214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di
13 legge.
Deve, pertanto, concludersi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.”
Il terzo motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale è infondato.
In relazione alla prescrizione decennale applicabile al caso di specie anche la recente pronuncia della Suprema Corte n. 23257/2024 ha statuito che: “ Si legge in Cass. 31527/2022 che "questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente,
l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr.
4 cod. civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha Pt_1 natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica Pt_2 privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez. un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del
14 contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
"pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod. civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis D.P.R. nr. 639 del 1970 (...), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale".
Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n. 449/2023, n. 688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n.
6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”
Ritenuta, quindi, applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale si rileva che correttamente nel dispositivo della sentenza la è stata Pt_1 condannata a corrispondere le differenze pensionistiche maturate e non liquidate sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso
15 dalla data di notifica del ricorso introduttivo e, quindi, con l'esatta indicazione dell'evento interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica del ricorso introduttivo e non dal deposito.
Parimenti nella motivazione della sentenza è indicata correttamente come evento interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso e il riferimento a marzo 2013 come si evince sia dal tenore della motivazione che dalla grafica è un evidente errore materiale.
Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge : “Nel caso in esame, vanno quindi considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Ne consegue che la convenuta deve allora essere condannata alla restituzione di quanto Pt_1 trattenuto a titolo di contributo di solidarietà da tale data. marzo 2013, maggiorato di interessi legali.”
Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Da quanto sopra esposto deriva l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 726/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma Controparte_1 di euro 3473,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
16 quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 03/07/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 726/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 502/2024 pubblicata in data 6 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Bologna via Massimo D'Azeglio n.47 presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Iovino rappresentata e difesa dagli avv. Roberto
Pessi e Francesco Giammaria come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Bologna piazza Aldrovandi n.8 presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Laus che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo
Naldi come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 03.07.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da accertando l'illegittimità Controparte_1 delle trattenute effettuate dalla di previdenza ed assistenza dei Parte_1 dottori commercialisti sulla sua pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà e la condannava a restituire allo stesso le trattenute effettuate a tale titolo nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo oltre interessi legali e rivalutazione dalla mora al saldo.
In particolare in tale ricorso esponeva di essere iscritto alla Cassa Controparte_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e titolare di pensione di vecchiaia dal 1.03.2003 e che la gli aveva applicato Pt_1 una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del
Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle successive delibere.
Deduceva che dette trattenute fossero illegittime in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. In conseguenza di ciò chiedeva che il tribunale adito accertasse e dichiarasse l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione dello stesso e dichiarasse tenuta e condannasse la convenuta a riliquidare la pensione di vecchiaia erogata Pt_1 con la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Domandava, quindi, la condanna della al pagamento delle differenze di Pt_1 pensione maturate e non liquidate sui ratei arretrati dalla data ritenuta di giustizia tenuto conto della prescrizione decennale oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.
Si costituiva la Parte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art.
[...]
443 cpc e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello la Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione dell'art.2 dlgs n.
509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del
2 regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere, la violazione degli artt. 3 comma 12 della legge n. 335/1995, 1 comma 763 della legge n.296/2006, dell'art.1 comma 488 della legge n. 147/2013 dell'art. 24 comma 24 del dl n.
201/2011 e degli artt. 3,23 e 38 della Costituzione.
Sosteneva in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà e richiamava a sostegno della propria tesi il principio di autonomia normativa della cassa, il limite dell'equilibrio finanziario, la natura normativa dell'art.22 del regolamento di disciplina, il rispetto del principio di ragionevolezza e la finalità di salvaguardia delle nuove generazioni.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione degli artt. 1 della legge n. 147/2013, 3 comma 12 della legge n.335/1995, 1 comma 763 della legge n.
296/2006, 2 del dlgs n. 509/1994 in combinato disposto con l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e successive delibere.
Con il terzo motivo di appello sosteneva l'erroneità della sentenza in merito alla prescrizione e che vi fosse una violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo motivo di appello e il secondo motivo di appello che attengono alla questione di legittimità del contributo di solidarietà sono infondati per i motivi di cui infra più volte ribaditi da questa Corte d'appello in fattispecie analoghe.
La sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro ha, infatti, correttamente ritenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte a cui è stata data continuità anche dalle pronunce più recenti.
In relazione ai suddetti motivi di appello questa Corte ritiene di dare seguito alla costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia (v. Cass. n. 603, 982,
16814 del 2019; n. 27340, 28054, 28055 del 2020; n. 6897, 29535, 29523,
29382, 18566, 18565, 18570, 36096 del 2022; 4263 del 2023) di cui si condividono le motivazioni ed in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema
Corte.
3 In particolare si richiamano le pronunce della Suprema Corte n. 603/2019 e n.
23257/2024 che trattano gli argomenti riproposti in questa sede dalla
[...]
Parte_1
In particolare si legge nella sentenza n. 603/2019 “5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente.
Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L.
24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con Pt_1 decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito
4 si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della
Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i
5 criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art
2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione
- adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione
6 successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. n. 25212/09) Parte_1 che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto
7 trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. 6702/2016, ord. n.
7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1
Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
8 l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge
Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte.”
Nell'ordinanza della Suprema Corte n. 23257/2024 è parimenti ribadito che: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è
9 riservata al legislatore.”
Si legge nella motivazione di detta sentenza che viene richiamata ex art. 118 disp att cpc: “ Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione che li lega e risultano infondati alla luce della consolidata giurisprudenza (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n.
603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n.
6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n.
29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n.
10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024), con cui questa Corte ha affermato quanto segue.
Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato "ad emanare (...) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
Il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le
Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".
Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, "per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti
10 (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
(...) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (...) sicché ad essi (...) non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate
(...) Quest'ultima disposizione (...) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (...)".
(...) Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che "L'autonomia degli stessi enti, Parte_1 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...)".
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del
11 trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una
"riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura".
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: detta normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca, altresì, la disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".
12 A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente".
Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, comma 24, lett. b), del D.L. n.
201/2011 conv. nella legge n. 214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di
13 legge.
Deve, pertanto, concludersi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.”
Il terzo motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale è infondato.
In relazione alla prescrizione decennale applicabile al caso di specie anche la recente pronuncia della Suprema Corte n. 23257/2024 ha statuito che: “ Si legge in Cass. 31527/2022 che "questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente,
l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr.
4 cod. civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha Pt_1 natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica Pt_2 privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez. un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del
14 contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
"pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod. civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis D.P.R. nr. 639 del 1970 (...), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale".
Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n. 449/2023, n. 688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n.
6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”
Ritenuta, quindi, applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale si rileva che correttamente nel dispositivo della sentenza la è stata Pt_1 condannata a corrispondere le differenze pensionistiche maturate e non liquidate sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso
15 dalla data di notifica del ricorso introduttivo e, quindi, con l'esatta indicazione dell'evento interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica del ricorso introduttivo e non dal deposito.
Parimenti nella motivazione della sentenza è indicata correttamente come evento interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso e il riferimento a marzo 2013 come si evince sia dal tenore della motivazione che dalla grafica è un evidente errore materiale.
Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge : “Nel caso in esame, vanno quindi considerati prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Ne consegue che la convenuta deve allora essere condannata alla restituzione di quanto Pt_1 trattenuto a titolo di contributo di solidarietà da tale data. marzo 2013, maggiorato di interessi legali.”
Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Da quanto sopra esposto deriva l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 726/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma Controparte_1 di euro 3473,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
16 quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 03/07/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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