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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 9396/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEPOLI VERONICA
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] con il patrocinio dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e
ROVELLI STEFANO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, chiedendo l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato, per i quali non è stato possibile fruire delle ferie maturate per cause indipendenti dalla volontà del docente e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.147,74= (millecentoquarantasette/74=) lordi,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinata quale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni”.
Si costituiva il , unitamente Controparte_1 all Controparte_4
con il deposito di articolata memoria, con cui
[...]
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
2. All'udienza di discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come da verbale di udienza. Nessuno compariva all'udienza di discussione per parte resistente.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
2/11 Parte ricorrente allegava di aver svolto incarichi di docenza a tempo determinato, con conseguente maturazione dei relativi diritti alle ferie per gli anni scolastici seguenti, come da conteggio allegato al ricorso:
La parte ricorrente rivendicava, quindi, il ristoro monetario delle giornate di ferie non godute.
4. Ciò premesso con riguardo ai fatti di causa, in diritto occorre richiamare quanto statuito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7/8/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
3/11 amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, la Suprema Corte sanciva che “20. Peraltro occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma 8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa-secondo la quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età).
21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle
4/11 ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
in causa C-619/2016 ; in Parte_2 Controparte_5
causa C- 684/2016 ) CP_6
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto
(sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se
5/11 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Controparte_5
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. , punto 47); CP_6
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_6
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
6/11 - L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
"retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione
(punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)- il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
7/11 24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio
2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio
2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2022, n. 21780).
8/11 Con successiva sentenza, la Cassazione stabiliva che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.
14268).
Dirimente è quanto, poi, recentemente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
(...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi
9/11 che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
(...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715).
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, le rivendicazioni di parte ricorrente sono fondate, non potendo essere considerati né i giorni di sospensione delle attività didattiche, né i giorni compresi tra il termine delle lezioni e la scadenza del contratto a tempo determinato.
Inoltre, non vi è prova che la circolare prodotta da parte ricorrente sia stata mai trasmessa alla ricorrente, con la conseguente irrilevanza del documento in questione al fine della decisione.
5. Per le ragioni sopra esposte, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di cui in dispositivo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
il ricorso deve
10/11 essere pertanto accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
6. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n.
55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nonché dell'incremento per le modalità di redazione del ricorso. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di € 1.147,74 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari. Sentenza esecutiva.
Milano, 25/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
11/11
SEZIONE LAVORO
N. 9396/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEPOLI VERONICA
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...] con il patrocinio dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e
ROVELLI STEFANO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, chiedendo l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato, per i quali non è stato possibile fruire delle ferie maturate per cause indipendenti dalla volontà del docente e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.147,74= (millecentoquarantasette/74=) lordi,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, determinata quale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente fruiti nei periodi di sospensione delle lezioni”.
Si costituiva il , unitamente Controparte_1 all Controparte_4
con il deposito di articolata memoria, con cui
[...]
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
2. All'udienza di discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come da verbale di udienza. Nessuno compariva all'udienza di discussione per parte resistente.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
2/11 Parte ricorrente allegava di aver svolto incarichi di docenza a tempo determinato, con conseguente maturazione dei relativi diritti alle ferie per gli anni scolastici seguenti, come da conteggio allegato al ricorso:
La parte ricorrente rivendicava, quindi, il ristoro monetario delle giornate di ferie non godute.
4. Ciò premesso con riguardo ai fatti di causa, in diritto occorre richiamare quanto statuito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7/8/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
3/11 amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, la Suprema Corte sanciva che “20. Peraltro occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma 8 - seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa-secondo la quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età).
21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle
4/11 ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
in causa C-619/2016 ; in Parte_2 Controparte_5
causa C- 684/2016 ) CP_6
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto
(sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se
5/11 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Controparte_5
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. , punto 47); CP_6
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'art. 7 della direttiva 2003/88 (e nell'art. 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_6
- L'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
6/11 - L'art. 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza- in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima- che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
"retribuite". Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione
(punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 n. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale- (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)- il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
7/11 24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio
2022 n. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio
2016, n.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie- se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire-del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2022, n. 21780).
8/11 Con successiva sentenza, la Cassazione stabiliva che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.
14268).
Dirimente è quanto, poi, recentemente stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
(...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi
9/11 che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
(...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715).
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, le rivendicazioni di parte ricorrente sono fondate, non potendo essere considerati né i giorni di sospensione delle attività didattiche, né i giorni compresi tra il termine delle lezioni e la scadenza del contratto a tempo determinato.
Inoltre, non vi è prova che la circolare prodotta da parte ricorrente sia stata mai trasmessa alla ricorrente, con la conseguente irrilevanza del documento in questione al fine della decisione.
5. Per le ragioni sopra esposte, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di cui in dispositivo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
il ricorso deve
10/11 essere pertanto accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
6. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n.
55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nonché dell'incremento per le modalità di redazione del ricorso. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di € 1.147,74 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari. Sentenza esecutiva.
Milano, 25/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
11/11