Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 103/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice dott.ssa Francesca Di Donato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025; ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento r.g.103/2025:
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Guglielmo Bancheri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, alla Via Mazzini 20, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Chiara Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia al Corso Italia n. 51, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 12.2.2025, Parte_1 rappresentava l'esistenza di un contrasto genitoriale con in CP_1
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 1
, nato a [...] il [...], di un percorso psicologico Persona_1
e alla stesura del piano didattico personalizzato (P.D.P.) presso l'istituto scolastico da lui frequentato -
[...]
, in Gorizia. Controparte_2
Deduceva che il minore, già bocciato l'anno precedente, manifestava difficoltà nell'approccio scolastico, con scarso rendimento nella maggior parte delle materie, nonché emotive, di tipo relazionale adducendo che il minore: “non legando infatti con nessun compagno/a, e non partecipando attivamente e fattivamente alle lezioni, evitando ogni contatto anche col personale docente. Trascorre, poi, quando non frequenta la scuola, tutta la giornata a casa, senza mai uscire, non coltivando alcuna amicizia, svago o interesse”.
Dichiarava, altresì, che della predetta situazione venivano notiziati i genitori, convocati dal coordinatore di classe, a seguito della decisione del consiglio di classe al fine di: “ valutare seriamente la necessità per il giovane di intraprendere un percorso con lo psicologo, disponibile presso la scuola, dando il consenso per predisporre un piano didattico personalizzato (P.D.P.) al fine di poter aiutare l'alunno per recuperare le insufficienze del primo quadrimestre affrontando con più prontezza il secondo scongiurando un'altra bocciatura”.
Dalla prospettazione del ricorrente, infine, la sarebbe rimasta CP_1
silente sul punto, rifiutandosi di partecipare all'incontro con il coordinatore in presenza del padre del minore.
Pertanto, a fronte del contrasto venutosi a creare, il ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di: “provvedere inaudita altera parte autorizzando con decreto immediatamente esecutivo il minore ad intraprendere il percorso con lo psicologo, presso la scuola Controparte_2
in Gorizia, Viale Virgilio, che sta
[...] frequentando, ed a consentire alla stesura del piano didattico personalizzato
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 2 (P.D.P.) al fine di poter sostenere l'alunno nel miglior modo possibile nel recupero delle numerose insufficienze emerse durante il primo quadrimestre scolastico”.
In data 11.3.2025 si costituiva , deducendo che la richiesta di CP_1
parte ricorrente fosse contraria al best interest del minore, non avendo quest'ultimo bisogno di un supporto psicologico ma di un supporto scolastico. Aggiungeva, altresì, che il minore fosse pigro, non volendo studiare e non essendo peraltro stato bocciato l'anno scorso ma l'anno scolastico 2022 - 2023; che praticava arti marziali, che aveva amici Per_1
che però vivevano fuori Gorizia e che per questo non riusciva a vederli spesso dopo scuola. Deduceva che la sua opposizione al percorso psicologico derivava dall'inutilità e dall'inopportunità dello stesso, atteso che per risolvere la problematica del figlio, derivata dalla sua pigrizia, e non da un disagio psicologico, sarebbe servito a esclusivamente un Per_1
supporto scolastico mirato.
Concludeva quindi opponendosi alla richiesta attivazione di un supporto psicologico per il figlio all'interno della scuola. Persona_2
All'udienza del 13.3.2025 comparivano personalmente entrambe le parti.
Parte ricorrente ribadiva le ragioni poste a sostegno del ricorso depositato.
Parte resistente, parimenti, reiterava le ragioni indicate in memoria di costituzione ribadendo il suo dissenso all'attivazione di un percorso psicologico in favore del figlio, non avendo lo stesso problemi psicologici, ma solo problemi nello studio. Rappresentava inoltre che i professori non le avessero parlato della stesura di un piano didattico personalizzato per il figlio, ma solo di un percorso psicologico, da lei negato. Evidenziava, infine, nella ferma opposizione alla frequentazione di un percorso psicologico, la sua disponibilità invece alla frequentazione di un percorso per il recupero scolastico.
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 3 Si dà atto che è stato garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico
Ministero.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, alla luce dei dati acquisiti, il ricorso è meritevole di accoglimento.
In via preliminare deve darsi atto che non si è proceduto all'ascolto del minore ritenendo lo stesso superfluo, atteso che sul punto di contrasto nulla avrebbe potuto aggiungere, evitando un ulteriore coinvolgimento nel conflitto genitoriale.
Ciò detto, deve evidenziarsi che dalle valutazioni effettuate dal consiglio di classe riportate nella e-mail prodotta da parte ricorrente e non contestata da controparte, emerge l'opportunità che il minore segua il percorso psicologico e fruisca della stesura di un piano didattico personalizzato offerti dalla scuola. (cfr documento n. 9 allegato alla produzione di parte ricorrente)
Orbene, giova preliminarmente rammentare quanto dedotto dalla Corte di
Cassazione “In sostanza, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia necessariamente quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 11 novembre 2020, n. 25310;
Cass., 24 maggio 2018; Cass., 1 febbraio, Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023
(Rv. 667135 - 01).
Tanto premesso, applicando il predetto criterio decisorio, il quale deve orientare il Giudice nella risoluzione della presente controversia, rilevato che parte resistente non ha indicato ragioni ostative alla frequentazione del percorso psicologico da parte di che possano Persona_1 rappresentare un potenziale pregiudizio per il minore, non essendo le n. *nrg* r.g.a.c Pag. 4 motivazioni addotte di per sé valide per rigettare la richiesta del ricorrente.
Diversamente, seppur non con specifico riferimento alla redazione di un piano didattico personalizzato, ha manifestato la sua CP_1
disponibilità affinchè il figlio frequenti un percorso di recupero scolastico.
Ne consegue che la partecipazione richiesta, in mancanza di ragioni ostative, possa essere autorizzata.
Venendo, infine, al governo delle spese processuali, considerato l'esito del giudizio e la posizione processuale delle parti sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite compensate nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico della soccombente prevalente . Tali CP_1
spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 di cui ai
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22, per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria/trattazione e decisoria stante il loro limitato svolgimento.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza , nato a Persona_1
Gorizia il 18.11.2008 alla partecipazione al percorso psicologico, presso la scuola Controparte_2
, in Gorizia, Viale Virgilio da lui frequentata ed
[...]
a fruire del piano didattico personalizzato (P.D.P.);
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_1
al pagamento del residuo 50%, in favore di che Parte_1
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 5 liquida in complessivi euro 848,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Si comunichi alle parti.
Gorizia, 29/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
n. *nrg* r.g.a.c Pag. 6