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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Roberto Parte_1
Piferi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mancini in Roma, alla via Ovidio n. 26
Ricorrente in riassunzione
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Controparte_1
Annibali ed Ivar Galioto e presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliata in Civitavecchia alla Via Zara n. 4, giusta procura in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della ordinanza n. 6222/22, pubblicata in data 24/02/2022, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, n. 1761/2020.
Conclusioni: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della con la qualifica di aiuto cuoco 6° livello del CP_2
C.C.N.L. settore Turismo e Pubblici esercizi presso il ristorante ubicato in
Montalto di Castro, senza soluzione di continuità dal giugno 2014 al settembre
2015, ha convenuto in giudizio la resistente davanti al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “ 1) dichiarare che il Sig.
ha lavorato alle dipendenze e sotto la direzione ed il Parte_1 controllo della , corrente in Montalto di Castro, Controparte_3
a partire dal 01.04.2014 e fino al 30.09.2015, senza soluzione di continuità, con la qualifica di impiegata 6 ^ livello del C.C.N.L. settore Turismo e Pubblici esercizi, presso il ristorante ubicato in Montalto di Castro alla Str. della Marina
n. 3 quindi per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive mai corrisposte e per il TFR, per il complessivo importo di euro 43.112,02 di cui euro 37.213,16 a titolo di emolumenti ordinari totali ed euro
5.898,86 a titolo di differenze di T.F.R. (così come meglio specificati nei conteggi depositati nel fascicolo di parte, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o comunque da accertare a mezzo di consulenza tecnica che fin d'ora si richiede).”
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 10/2019, disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica formulata da parte resistente, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha così disposto: “condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_2 della complessiva somma di € 43.112,02; condanna Parte_1 [...]
al pagamento delle CP_2 Parte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 3513,00”.
Avverso detta decisione ha interposto appello nella sua Controparte_1 qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_2
lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo
[...]
Giudice aveva ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo e chiedendo dunque la dichiarazione della nullità della sentenza e l'estinzione del giudizio di primo grado, nonché in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.
Nella resistenza dell' la Corte di Appello con sentenza n. 1761/2020 del Pt_1
24.09.2020, in accoglimento del gravame, ha dichiarato estinto il giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo, condannando l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado.
Contro la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione deducendo la violazione dell'art. 145, 3° comma, per omessa valutazione della ritualità e correttezza della rinnovazione della notificazione presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalità e residenza nella relata e chiedendo la cassazione della pronuncia della Corte d'Appello di Roma ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, anche alla luce dell'orientamento già espresso sul punto sempre dalla S.C. con le pronunce n.
19387/2014 e 24061/2021, affermando che:“ la rinnovazione della notificazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento dell'atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all'ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 145 terzo comma cpc e il suo ricevimento dalla legale rappresentante ( in una con in Parte_2 Controparte_1 quanto socie illimitatamente responsabili di ) ne assicura la regolare CP_2 esecuzione”.
Ha, quindi, cassato la sentenza della Corte di appello impugnata, con rinvio alla
Corte di Appello di Roma, per provvedere in conformità disponendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Roma– Sezione Lavoro, affinché quest'ultima si pronunciasse nuovamente sulla scorta dei principi di diritto enunziati dalla Corte di legittimità.
Si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In applicazione dei principi espressi dalla S. C. la domanda di Parte_1 proposta in prime cure è fondata e deve essere accolta.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione, infatti << in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c; non riguarda invece l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a noma dei predetti commi, atteso che, con riguardo tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbono essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto una vota che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la ontica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne la generalità
e la residenza>>.
Ciò posto, facendo riferimento al principio di diritto dalla stessa affermato, questa
Corte rileva che, le risultanze processuali hanno attestato che in primo grado, dopo la prima notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., effettuata a mezzo del servizio postale in data 8 giugno 2016 ai sensi dell'art. 145, 1° co. c.p.c presso la sede legale della di e – notifica rivelatasi CP_2 Controparte_1 Parte_2 poi malamente eseguita - con successiva ordinanza del 9 novembre 2017, il primo giudice ne aveva poi autorizzato la rinnovazione, che veniva effettuata in data 2 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., 3° comma, mediante il servizio postale con indicazione espressa nella relata, e nell'avviso di ricevimento, delle generalità
e della residenza della legale rappresentante “ Parte_2
, in p.d.l.r.p.t. , c/o l'amm.re residente
[...] CP_4 Parte_2 in 01014 Montalto di CASTRO (vt19 ALLA IA San Ssto n. 32”
Tale notificazione, avendo rispettato i parametri di cui sopra, risulta pertanto aver soddisfatto i requisiti prescritti dall'art145 c.p.c. 3° comma, ed il suo ricevimento da parte della legale rappresentante (in quanto socia Parte_2 illimitatamente responsabile della unitamente a ne CP_2 Controparte_1 ha assicurato la regolare esecuzione.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso introduttivo risulta correttamente introdotto, ed il contraddittorio è integro, a nulla rilevando la mancata notifica all'altra socia, non essendo previsto alcun obbligo di notifica a tutti i soci di una società in nome collettivo (ex multis Cass. 22 gennaio 2019, n. 2834).
Posta la regolarità della notifica e l'integrità del contraddittorio, questa Corte, riesaminati nel merito gli atti processuali, anche alle luce delle pur generichie doglianze della parte appellata, oggi resistente in riassunzione, che invero ha affidato al precedente gravame, sostanzialmente, solo eccezioni di rito, ritiene fondate le richieste formulate dell' volte ad ottenere la condanna di parte Pt_1 resistente al pagamento delle differenze retributive mai corrisposte e per il TFR per il periodo nel quale il medesimo aveva lavorato alle dipendenze e sotto alla direzione della presso il ristorante ubicato in Montalto di Castro. CP_2
Come correttamente valutato anche dal primo Giudice, infatti, le generiche contestazioni effettuate dalla resistente, a fronte della pacifica e dimostrata CP_5 sussistenza di lavoro subordinato fra le parti (perché a fronte della deduzione dell'esistenza fra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta – come rilevato dal primo giudice e riscontrato nuovamente in questa sede) non hanno fornito neppure un principio di prova sull'avvenuto pagamento delle retribuzioni lamentate come non corrisposte e quindi non percepite, né del TFR, risultando sostanzialmente le stesse incentrate a contestare il difetto di notifica del ricorso introduttivo e sull'irritualità della notifica alla venuta a conoscenza del procedimento CP_1 soltanto a mezzo lettera raccomandata inviatale dalla Parte_2
Ai fini del giudizio, le modalità attraverso le quali la ha informato la Pt_2
appaiono irrilevanti, anche alla luce della dichiarata regolarità della CP_1 notifica da parte della Suprema Corte.
Il ricorso di primo grado va accolto.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di rinvio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in accoglimento del ricorso di primo grado, condanna Parte_2 Parte_2
al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di € 43.112,02, di cui € 5.898,86 a titolo di differenze sul TFR. Condanna
[...]
, al pagamento delle spese di lite di Parte_3 Parte_2 tutti i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 4.000,00, per il secondo in € 3.800,00, per il giudizio di legittimità in € 3.200,00
e per il presente giudizio in € 4.800,00 oltre, per tutte, al rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Roberto Parte_1
Piferi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mancini in Roma, alla via Ovidio n. 26
Ricorrente in riassunzione
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Controparte_1
Annibali ed Ivar Galioto e presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliata in Civitavecchia alla Via Zara n. 4, giusta procura in atti
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della ordinanza n. 6222/22, pubblicata in data 24/02/2022, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, n. 1761/2020.
Conclusioni: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della con la qualifica di aiuto cuoco 6° livello del CP_2
C.C.N.L. settore Turismo e Pubblici esercizi presso il ristorante ubicato in
Montalto di Castro, senza soluzione di continuità dal giugno 2014 al settembre
2015, ha convenuto in giudizio la resistente davanti al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “ 1) dichiarare che il Sig.
ha lavorato alle dipendenze e sotto la direzione ed il Parte_1 controllo della , corrente in Montalto di Castro, Controparte_3
a partire dal 01.04.2014 e fino al 30.09.2015, senza soluzione di continuità, con la qualifica di impiegata 6 ^ livello del C.C.N.L. settore Turismo e Pubblici esercizi, presso il ristorante ubicato in Montalto di Castro alla Str. della Marina
n. 3 quindi per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive mai corrisposte e per il TFR, per il complessivo importo di euro 43.112,02 di cui euro 37.213,16 a titolo di emolumenti ordinari totali ed euro
5.898,86 a titolo di differenze di T.F.R. (così come meglio specificati nei conteggi depositati nel fascicolo di parte, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o comunque da accertare a mezzo di consulenza tecnica che fin d'ora si richiede).”
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 10/2019, disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica formulata da parte resistente, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha così disposto: “condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_2 della complessiva somma di € 43.112,02; condanna Parte_1 [...]
al pagamento delle CP_2 Parte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 3513,00”.
Avverso detta decisione ha interposto appello nella sua Controparte_1 qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_2
lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo
[...]
Giudice aveva ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo e chiedendo dunque la dichiarazione della nullità della sentenza e l'estinzione del giudizio di primo grado, nonché in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.
Nella resistenza dell' la Corte di Appello con sentenza n. 1761/2020 del Pt_1
24.09.2020, in accoglimento del gravame, ha dichiarato estinto il giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo, condannando l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado.
Contro la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione deducendo la violazione dell'art. 145, 3° comma, per omessa valutazione della ritualità e correttezza della rinnovazione della notificazione presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalità e residenza nella relata e chiedendo la cassazione della pronuncia della Corte d'Appello di Roma ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, anche alla luce dell'orientamento già espresso sul punto sempre dalla S.C. con le pronunce n.
19387/2014 e 24061/2021, affermando che:“ la rinnovazione della notificazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento dell'atto a suo oggetto, e quindi al momento del nuovo affidamento all'ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 145 terzo comma cpc e il suo ricevimento dalla legale rappresentante ( in una con in Parte_2 Controparte_1 quanto socie illimitatamente responsabili di ) ne assicura la regolare CP_2 esecuzione”.
Ha, quindi, cassato la sentenza della Corte di appello impugnata, con rinvio alla
Corte di Appello di Roma, per provvedere in conformità disponendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Roma– Sezione Lavoro, affinché quest'ultima si pronunciasse nuovamente sulla scorta dei principi di diritto enunziati dalla Corte di legittimità.
Si è costituita in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In applicazione dei principi espressi dalla S. C. la domanda di Parte_1 proposta in prime cure è fondata e deve essere accolta.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione, infatti << in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c; non riguarda invece l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a noma dei predetti commi, atteso che, con riguardo tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbono essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto una vota che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la ontica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne la generalità
e la residenza>>.
Ciò posto, facendo riferimento al principio di diritto dalla stessa affermato, questa
Corte rileva che, le risultanze processuali hanno attestato che in primo grado, dopo la prima notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., effettuata a mezzo del servizio postale in data 8 giugno 2016 ai sensi dell'art. 145, 1° co. c.p.c presso la sede legale della di e – notifica rivelatasi CP_2 Controparte_1 Parte_2 poi malamente eseguita - con successiva ordinanza del 9 novembre 2017, il primo giudice ne aveva poi autorizzato la rinnovazione, che veniva effettuata in data 2 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., 3° comma, mediante il servizio postale con indicazione espressa nella relata, e nell'avviso di ricevimento, delle generalità
e della residenza della legale rappresentante “ Parte_2
, in p.d.l.r.p.t. , c/o l'amm.re residente
[...] CP_4 Parte_2 in 01014 Montalto di CASTRO (vt19 ALLA IA San Ssto n. 32”
Tale notificazione, avendo rispettato i parametri di cui sopra, risulta pertanto aver soddisfatto i requisiti prescritti dall'art145 c.p.c. 3° comma, ed il suo ricevimento da parte della legale rappresentante (in quanto socia Parte_2 illimitatamente responsabile della unitamente a ne CP_2 Controparte_1 ha assicurato la regolare esecuzione.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso introduttivo risulta correttamente introdotto, ed il contraddittorio è integro, a nulla rilevando la mancata notifica all'altra socia, non essendo previsto alcun obbligo di notifica a tutti i soci di una società in nome collettivo (ex multis Cass. 22 gennaio 2019, n. 2834).
Posta la regolarità della notifica e l'integrità del contraddittorio, questa Corte, riesaminati nel merito gli atti processuali, anche alle luce delle pur generichie doglianze della parte appellata, oggi resistente in riassunzione, che invero ha affidato al precedente gravame, sostanzialmente, solo eccezioni di rito, ritiene fondate le richieste formulate dell' volte ad ottenere la condanna di parte Pt_1 resistente al pagamento delle differenze retributive mai corrisposte e per il TFR per il periodo nel quale il medesimo aveva lavorato alle dipendenze e sotto alla direzione della presso il ristorante ubicato in Montalto di Castro. CP_2
Come correttamente valutato anche dal primo Giudice, infatti, le generiche contestazioni effettuate dalla resistente, a fronte della pacifica e dimostrata CP_5 sussistenza di lavoro subordinato fra le parti (perché a fronte della deduzione dell'esistenza fra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato nessuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta – come rilevato dal primo giudice e riscontrato nuovamente in questa sede) non hanno fornito neppure un principio di prova sull'avvenuto pagamento delle retribuzioni lamentate come non corrisposte e quindi non percepite, né del TFR, risultando sostanzialmente le stesse incentrate a contestare il difetto di notifica del ricorso introduttivo e sull'irritualità della notifica alla venuta a conoscenza del procedimento CP_1 soltanto a mezzo lettera raccomandata inviatale dalla Parte_2
Ai fini del giudizio, le modalità attraverso le quali la ha informato la Pt_2
appaiono irrilevanti, anche alla luce della dichiarata regolarità della CP_1 notifica da parte della Suprema Corte.
Il ricorso di primo grado va accolto.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di rinvio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, in accoglimento del ricorso di primo grado, condanna Parte_2 Parte_2
al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di € 43.112,02, di cui € 5.898,86 a titolo di differenze sul TFR. Condanna
[...]
, al pagamento delle spese di lite di Parte_3 Parte_2 tutti i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 4.000,00, per il secondo in € 3.800,00, per il giudizio di legittimità in € 3.200,00
e per il presente giudizio in € 4.800,00 oltre, per tutte, al rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Guido Rosa