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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 964/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Venusia Catania (PEC: , giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420240000262720000, notificato il 19.03.2024, pretensivo della somma pari a 18.812,00€, per l'omesso versamento contributivo a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo intercorrente fra ottobre 2021 e novembre 2022. La società ricorrente deduceva di aver ricevuto, il 23.10.2023 un atto di diffida, con cui l' previdenziale chiedeva la restituzione delle somme indebitamente CP_2 usufruite per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato mediante il beneficio dell'esonero contributivo Under 36 per i dipendenti , e , CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentando la correttezza del suo operato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di
1 addebito n. 3942024000026720000 e concedere il rilascio del DURC onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
- nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 3942024000026720000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
- nel merito accertare e dichiarare non dovute la somma così come richiesta con l'avviso di addebito n. 3942024000026720000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria delle spese di lite.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La società ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'avviso di addebito impugnato, in ragione della corretta assunzione dei dipendenti Per_1
(nel periodo 10/2021 – 11/2022), (nel periodo 12/2021 – 11/2022) e
[...] CP_4
(nel periodo 1/2022 – 11/2022), stante l'applicazione della Legge di bilancio Controparte_5
n. 178/2020 (art. 1 commi 10-15), per le assunzioni avvenute nel biennio 2021-2022. 3. Ai sensi della L. n. 178/2020, art. 1, comma 10: «Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2022-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
[…]».
4. Alla luce di quanto disposto, pertanto, al fine di beneficiare dello sgravio contributivo al 100% è necessario che il dipendente non abbia in precedenza stipulato, presso lo stesso o un altro datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato (“Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato”). Elemento, questo, considerato essenziale per usufruire del beneficio previsto dalla norma.
5. Nel caso di cui ci si occupa, dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale e confermata dalla società ricorrente, emerge che:
- e avevano stipulato un precedente contratto di lavoro (incentivato Persona_1 CP_4 ex L. 205/2017) a tempo indeterminato con altre aziende;
- , contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nel ricorso, era stato Controparte_5 dipendente a tempo indeterminato, fino al 2009, dell' (cfr doc. 2, pag. Parte_2
4 della memoria di costituzione).
6. Per i lavoratori e , pertanto, avrebbe trovato applicazione la L. 205/2017 (commi Per_1 CP_4
100-114), ai sensi della quale: «Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro
2 subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) Controparte_1 CP_6 nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche […]», poiché in caso di cessazione anticipata prima dell'esaurimento del periodo temporale dello sgravio previsto, i lavoratori avrebbero potuto trovare assunzione (anche) da altri datori di lavoro, i quali avrebbero potuto beneficiare del residuo tempo rimasto, con l'applicazione dello sgravio previsto dalla medesima legge (L. 205/2017).
7. Il datore di lavoro ricorrente, dunque, avrebbe dovuto beneficiare dello sgravio contributivo al 50% previsto dalla L. 205/2017 per i mesi residuanti relativamente a e e non Per_1 CP_4 assumere questi ultimi secondo i parametri dettati dalla successiva legge di bilancio (L. 178/2020). Relativamente a invece, non avrebbe, a priori, potuto applicare la L. CP_5
178/2020, stante il suo pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impeditivo della concessione del beneficio medesimo.
8. Per tali motivi, gli sgravi fruiti dalla società ricorrente devono considerarsi indebiti e l'avviso di addebito notificatole risulta legittimo.
9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Venusia Catania (PEC: , giusta procura in Email_1 atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39420240000262720000, notificato il 19.03.2024, pretensivo della somma pari a 18.812,00€, per l'omesso versamento contributivo a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo intercorrente fra ottobre 2021 e novembre 2022. La società ricorrente deduceva di aver ricevuto, il 23.10.2023 un atto di diffida, con cui l' previdenziale chiedeva la restituzione delle somme indebitamente CP_2 usufruite per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato mediante il beneficio dell'esonero contributivo Under 36 per i dipendenti , e , CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentando la correttezza del suo operato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di
1 addebito n. 3942024000026720000 e concedere il rilascio del DURC onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
- nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 3942024000026720000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
- nel merito accertare e dichiarare non dovute la somma così come richiesta con l'avviso di addebito n. 3942024000026720000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria delle spese di lite.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La società ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'avviso di addebito impugnato, in ragione della corretta assunzione dei dipendenti Per_1
(nel periodo 10/2021 – 11/2022), (nel periodo 12/2021 – 11/2022) e
[...] CP_4
(nel periodo 1/2022 – 11/2022), stante l'applicazione della Legge di bilancio Controparte_5
n. 178/2020 (art. 1 commi 10-15), per le assunzioni avvenute nel biennio 2021-2022. 3. Ai sensi della L. n. 178/2020, art. 1, comma 10: «Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2022-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
[…]».
4. Alla luce di quanto disposto, pertanto, al fine di beneficiare dello sgravio contributivo al 100% è necessario che il dipendente non abbia in precedenza stipulato, presso lo stesso o un altro datore di lavoro, un contratto a tempo indeterminato (“Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato”). Elemento, questo, considerato essenziale per usufruire del beneficio previsto dalla norma.
5. Nel caso di cui ci si occupa, dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale e confermata dalla società ricorrente, emerge che:
- e avevano stipulato un precedente contratto di lavoro (incentivato Persona_1 CP_4 ex L. 205/2017) a tempo indeterminato con altre aziende;
- , contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nel ricorso, era stato Controparte_5 dipendente a tempo indeterminato, fino al 2009, dell' (cfr doc. 2, pag. Parte_2
4 della memoria di costituzione).
6. Per i lavoratori e , pertanto, avrebbe trovato applicazione la L. 205/2017 (commi Per_1 CP_4
100-114), ai sensi della quale: «Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro
2 subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) Controparte_1 CP_6 nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche […]», poiché in caso di cessazione anticipata prima dell'esaurimento del periodo temporale dello sgravio previsto, i lavoratori avrebbero potuto trovare assunzione (anche) da altri datori di lavoro, i quali avrebbero potuto beneficiare del residuo tempo rimasto, con l'applicazione dello sgravio previsto dalla medesima legge (L. 205/2017).
7. Il datore di lavoro ricorrente, dunque, avrebbe dovuto beneficiare dello sgravio contributivo al 50% previsto dalla L. 205/2017 per i mesi residuanti relativamente a e e non Per_1 CP_4 assumere questi ultimi secondo i parametri dettati dalla successiva legge di bilancio (L. 178/2020). Relativamente a invece, non avrebbe, a priori, potuto applicare la L. CP_5
178/2020, stante il suo pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impeditivo della concessione del beneficio medesimo.
8. Per tali motivi, gli sgravi fruiti dalla società ricorrente devono considerarsi indebiti e l'avviso di addebito notificatole risulta legittimo.
9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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