Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONECALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
EN ZI Presidente IS ME RI referendario LO IS MA NE RI referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24144 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
UZ RO, (c.f.: [...]) nata a [...]
Giovanni in Fiore (CS) il 16/08/1955 e residente a [...]
(CS) alla via Tommaso Campanella n. 16, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Leporace del foro di Cosenza presso il cui indirizzo PEC ha eletto domicilio digitale, oltre che presso lo studio dell’avv. Luigi Pallone in Catanzaro alla via Citriniti n. 5, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
AL IL NT (c.f.: [...]) nato a Vibo Valentia (VV) l’1.03.1964 ed ivi residente al viale della Pace, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Carratelli del foro di Cosenza presso il cui studio in Cosenza (CS) alla via Sabotino n. 55 ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla Sentenza n. 4/2026 memoria costitutiva;
in merito a un’ipotesi di danno erariale di € 67.927,00 a carico del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive
(Co.R.A.P.) per le spese correlate all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale denominata <progetto Marocco>, avviata nel 2018 nel territorio magrebino e finalizzata allo sviluppo di progetti di cooperazione economica, industriale e commerciale.
Nell’udienza pubblica del 15.10.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il pubblico ministero dott. Costantino Nassis, uditi l’avv. Giuseppe Leporace e l’avv. Benedetto Carratelli.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 13.01.2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra UZ RI e il sig. LO LI NI per sentirli condannare al risarcimento del danno complessivamente pari ad € 67.927,00 in favore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Co.R.A.P.), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell’emananda sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.
La contestazione trae origine dalla nota informativa trasmessa dalla Guardia di finanza di Catanzaro del 07.07.2021 e dagli atti istruttori conseguenti, all’esito degli accertamenti eseguiti in relazione all’iniziativa imprenditoriale avviata dal Co.R.A.P. in Marocco e convenzionalmente denominata, appunto, “Progetto Marocco”, che prevedeva una penetrazione commerciale ed economica in un Paese ritenuto strategico per l’Italia e per l’Europa nella regione mediterranea, con gli obiettivi di favorire l’esplorazione di nuove opportunità economiche e commerciali, di attrarre investimenti e risorse da imprese extraregionali, di determinare ricadute economiche territoriali in grado di realizzare l’integrazione con i sistemi produttivi locali, di fornire assistenza alle imprese partecipanti, di favorire lo svolgimento di eventi promozionali e di seminari internazionali e di consentire ai prodotti calabresi di potere disporre di una importante vetrina internazionale.
Dalle indagini sarebbe emerso che il Co.R.A.P. - grazie all’iniziativa del commissario straordinario, dott.ssa RI UZ, e del dirigente dello specifico settore, ing. LI NI LO - aveva presentato il progetto alla regione in funzione della realizzazione delle diverse azioni da intraprendere e che la regione, con nota del 17.04.2018, aveva comunicato che il progetto era stato approvato con la previsione di un cofinanziamento di € 80.000,00 - così come richiesto dal consorzio - ma precisando espressamente che dovevano essere dettagliati i costi, le modalità di rendicontazione e i tempi di attuazione in un’apposita scheda progettuale, mentre si sarebbe rinviato ad un successivo atto sia per l’approvazione della convenzione tra il Co.R.A.P. e la regione stessa sia per il successivo decreto di impegno delle risorse da erogare a carico dell’ente territoriale.
Sarebbe altresì emerso che, in data 19.04.2018, il consorzio, attraverso una propria dipendente (sig.ra Collorafi) aveva inviato, per conto della dott.ssa UZ e dell’ing. Vallotta, alla dirigente del settore internazionalizzazione del dipartimento Presidenza della regione Calabria, dott.ssa AQ, la scheda progettuale con la quantificazione dell’importo delle spese previste complessivamente pari a €157.500,00, con la previsione del cofinanziamento regionale per € 80.000,00 destinato a finanziare l’acquisizione di servizi specialistici (€ 25.000,00), la locazione dello show room (€ 46.000,00) e le spese di custodia e per i servizi elettrici e telefonici (€ 9.000,00).
Riferisce l’attore che con due comunicazioni via mail del 03.05.2018 da parte della dott.ssa AQ era richiesto al Co.R.A.P., quale soggetto attuatore, di dettagliare le spese finanziate, ma che tali richieste sarebbero rimaste sostanzialmente inevase.
Nel corso dell’istruttoria si sarebbe accertato che il Co.R.A.P.,
dopo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso esplorativo per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte delle imprese calabresi per la partecipazione al “Progetto Marocco”, avrebbe acquisito diciannove adesioni, rispetto alle quali tredici imprese avrebbero versato anche un contributo di €
1.000,00.
Successivamente, in data 03.10.2019, l’ing. LO avrebbe relazionato al dott. Fernando Caldiero (Commissario straordinario p.t. liquidatore dell’ente) che il progetto, benché avviato, non avrebbe poi avuto seguito in quanto la dott.ssa UZ in data 17.12.2018 era stata sospesa dal suo incarico e che il nuovo commissario, dott. Salvino, dopo qualche mese avrebbe deciso la dismissione anticipata degli spazi locati ed il trasferimento degli arredi e delle attrezzature informatiche acquistate in Italia.
La dirigente AQ, nel corso dell’audizione personale svoltasi in data 27.04.2021, avrebbe ribadito che il Co.R.A.P. non ha mai ottemperato ai rilievi evidenziati dalla regione in ordine alla mancanza di dettaglio delle voci di spesa indicate nella scheda progettuale e alla necessità di fornire la documentazione giustificativa delle spese, rilevando in modo specifico come per le iniziative da finanziare da parte della regione sarebbe stato necessario preventivamente sottoscrivere la convenzione con la regione stessa e perfezionare l’iter procedurale per ottenere il cofinanziamento, ciò prima ancora di sostenere specifici ed ingenti costi, quali quelli relativi all’acquisizione di servizi specialistici e alla locazione degli immobili.
A questo specifico riguardo la procura attrice ha evidenziato che il contratto di locazione dell’immobile da impiegare come show room è stato sottoscritto dal Co.R.A.P. con la decorrenza del 1°maggio 2018 e con un costo mensile pari a € 3.609,36 al mese.
Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza avrebbero accertato l’affidamento di un incarico esterno al geometra TO RO con il compito di collaborare alla definizione delle strategie di internalizzazione, alla raccolta di informazioni di natura fiscale relative alle analisi economiche e alle opportunità di business e all’organizzazione di incontri a BA e a Casablanca finalizzati alla creazione di rapporti con enti ed imprese. Tale collaborazione, per la quale il geometra RO avrebbe presentato la fattura n. 2 del 24.09.2018, successivamente quietanzata con il bonifico a suo favore di euro 8.648,00, sarebbe stata disposta in assenza di una preventiva ricognizione sull’eventuale esistenza di professionalità interne in grado di espletare i medesimi servizi ed in mancanza di un atto di formale conferimento del relativo incarico professionale.
La Guardia di finanza ha anche acquisito una scheda contabile denominata “Progetto Marocco” nella quale risulterebbero rendicontate tutte le spese effettuate per l’attuazione del progetto dall’01.01.2018 al 31.12.2019, di guisa che le spese eseguite a far data dall’01.07.2018 ammonterebbero ad € 67.927,00 e costituirebbero un danno per il consorzio in quanto, nella disamina dell’attore, tale spesa, naufragato il progetto Marocco, si sarebbe rilevata inutile.
Le deduzioni difensive presentate dai convenuti non hanno impedito il deposito della citazione e l’instaurazione del giudizio.
Nella disamina del Requirente, la responsabilità dell’inutile spreco di risorse pubbliche, facendo riferimento al quinquennio antecedente alla costituzione in mora, può quantificarsi nel valore di € 67.927,00 e deve essere addebitata in egual misura al Commissario pro tempore del consorzio, sig.ra RI UZ, e al dirigente responsabile dell’attuazione del progetto Marocco, sig. LI NI LO.
Secondo la Procura, non risulterebbe attestata alcuna attività riconducibile all’attuazione del progetto Marocco tale da giustificare l’investimento delle risorse che appaiono consumate per la locazione di un immobile, per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di viaggi e di trasporti in assenza di alcuna utilità evidente per il raggiungimento dei fini di interesse pubblico sottesi alla realizzazione del progetto.
Tali condotte, che si porrebbero in palese contrasto con gli obblighi di buona amministrazione e di perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, denoterebbero, anche in considerazione delle evidenti criticità della situazione economico-finanziaria del consorzio, una colpa contraddistinta da grave trascuratezza e negligenza nell’impiego e nell’utilizzo delle risorse pubbliche tale da apparire in alcun modo giustificabile.
2. UZ RI si è costituita in data 24.09.2025 col ministero dell’avv. Giuseppe Leporace, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione attiva della Procura regionale, non essendo il Co.R.A.P. una pubblica amministrazione, bensì un ente pubblico economico, non avendo impiegato fondi pubblici, ma avendo utilizzato i contributi delle aziende private aderenti all’iniziativa. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto la dott.ssa UZ, vestendo il ruolo di commissario straordinario dell’ente, ha adottato atti di indirizzo, e non di gestione. In particolare, gli atti formali necessari alla partecipazione della regione Calabria al cofinanziamento per €
80.000, tanto che la regione stessa con la deliberazione n. 265 del 28.06.2018 aveva apportato la variazione al bilancio regionale inserendo proprio l’importo di € 80.000,00 previsti per il <cofinanziamento Co.R.A.P.>.
La difesa, inoltre, ha valorizzato la circostanza che in nessun atto formale e tanto meno in nessuna disposizione regionale o del Co.R.A.P. era contemplato che il progetto era sospensivamente condizionato all’erogazione (o risolutivamente condizionato alla mancata erogazione) del cofinanziamento regionale, e che nemmeno era previsto che il cofinanziamento regionale dovesse coprire specifiche o determinate voci di spesa, le quali, pertanto, ben potevano essere sostenute con fondi Co.R.A.P. o privati destinati al progetto. Infine, che non è mai intervenuto un diniego regionale del cofinanziamento e che, pertanto, solo l’inerzia e la inattività di chi è subentrato alla dott.ssa UZ, forzatamente sospesa dal 17 dicembre 2018 dalla carica di Commissario Co.R.A.P. in seguito a vicende giudiziarie poi conclusesi favorevolmente, avrebbero impedito che potesse concretizzarsi l’erogazione del previsto cofinanziamento regionale che, nella prospettazione difensiva, era certamente ancora erogabile anche dopo la forzata sospensione della convenuta ed il suo definitivo allontanamento dal Co.R.A.P.
Ha contestato infine l’assenza di utilità della spesa sostenuta, in quanto i beni acquistati e non utilizzati in Marocco sarebbero poi rientrati nella piena disponibilità del Co.R.A.P. che avrebbe provveduto ad utilizzarli nelle sue varie sedi. Ad avviso della difesa dovrebbe in ogni caso essere defalcato dall’importo del danno l’insieme delle somme erogate dai privati aderenti all’iniziativa. Contestato l’elemento subiettivo della colpa grave, la difesa ha concluso chiedendo il rigetto per infondatezza e, in subordine, la riduzione del quantum con uso del potere riduttivo nella sua massima estensione.
3. LO LI NI si è costituito col ministero dell’avv. Benedetto Carratelli in data 25.07.25, eccependo la giurisdizione contabile e l’infondatezza nel merito della domanda, sostanzialmente con le medesime argomentazioni svolte dalla difesa della convenuta UZ.
4. All’udienza del 15 ottobre 2025, il pubblico ministero, l’avv. Leporace e l’avv. Carratelli hanno discusso la causa riportandosi ciascuno alle argomentazioni svolte nei rispetti scritti e, all’esito, la stessa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.
Le difese dei convenuti hanno contestato la giurisdizione contabile sul presupposto che il Co.R.A.P. non è una pubblica amministrazione bensì un ente pubblico economico che agisce iure privatorum, al punto che, nel caso di specie, non sono stati impiegati fondi pubblici bensì somme spese grazie ai contributi privati delle aziende aderenti all’iniziativa.
L’eccezione è infondata.
In proposito, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la concessione di contributi a soggetti privati per l’attuazione di progetti nell’ambito di programmi che l’ente pubblico si propone di realizzare instaura con essi un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell’obbligo, per il soggetto esterno inserito nell’iter procedimentale dell’attività amministrativa, di svolgerla secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato” (ex multis, Corte dei conti, Sezione II centrale App., n. 63/2020).
Fatta questa precisazione, il Co.R.A.P., per espressa previsione statutaria (cfr., delibera della giunta regionale n. 267 del 17 giugno 2021), “svolge le funzioni istituzionali ed amministrative conferite dalle norme nazionali e regionali di riferimento ai consorzi industriali ed è ente strumentale della regione Calabria per la programmazione e l’attuazione delle politiche di sviluppo del comparto produttivo calabrese” (art. 1); ha la natura di “ente pubblico economico ai sensi dell’art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e ss.mm.ii.” ed “è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l’esecuzione delle finalità conferite” (art. 3, comma 1); “è ente strumentale della regione Calabria, ed è stabilmente inserito nel Gruppo Pubblica Amministrazione regionale, si sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.i..” (art. 3, comma 2); “esercita le funzioni di cui agli articoli 12 e 21 della L.R. n. 38/21 (art. 5) e i mezzi finanziari di cui può disporre
“sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche da: a) fondi dello Stato e/o della regione Calabria, come previsto dall’art. 16, comma 2 lett. b) della L.R. n. 38/21;… c) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea; d) fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi, ivi inclusi i finanziamenti diretti della Comunità europea e per l’attuazione delle attività programmate e progettate in coordinamento con la regione; e)
dal rimborso dei costi diretti ed indiretti per le attività svolte in nome e per conto della regione Calabria e/o derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate dall’ente regionale, dallo Stato o dalla Comunità europea;… g) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia; h) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche;… l) donazioni da parte di privati o altri enti” (art. 12, comma 2).
Pertanto, la precisazione svolta dalle difese dei convenuti circa la natura giuridica del consorzio, quale ente pubblico economico chiamato a operare secondo le regole del diritto privato non è affatto dirimente, in quanto l’adozione del modello gestorio di diritto comune (quanto ad autonomia amministrava, organizzativa, regolamentare e di bilancio) nulla toglie alla natura strumentale della sua azione in funzione della realizzazione dell’interesse pubblico (in questo caso, regionale)
che, unitamente al maneggio del denaro pubblico utile allo scopo, è l’elemento fondante la responsabilità erariale, per mala gestio, di coloro che hanno agito in rappresentanza dell’ente e tanto basta a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
2. Nel merito, la domanda avanzata dalla procura regionale è infondata e deve essere respinta.
Il Collegio è infatti persuaso del fatto che i due convenuti non abbiano responsabilità per la spesa di € 67.927,00 sostenuta dal Consorzio in funzione del <progetto Marocco>, atteso che le spese investite dal Co.ra.p. per tale finalità abbracciano un arco temporale (dall’01.01.2018 al 31.12.2019) in cui non v’erano ragioni ostative per ritenerle disfunzionali al Progetto che, come si evince con chiarezza dagli atti di causa, (i) era già stato approvato dalla regione (cfr., nota prot. n. 13793 del 17.04.2018), (ii) l’amministrazione, a firma della dirigente dott.ssa AQ, aveva richiesto al direttore generale del bilancio
(cfr. prot. SIAR n. 167526 del 15.05.2018) di voler istituire, per la sua realizzazione, un apposito capitolo di bilancio per €
80.000,00, (iii) la giunta regionale, giusta deliberazione n. 265 del 28.06.2018, aveva approvato la variazione in bilancio per la somma de qua.
La circostanza valorizzata dall’attore pubblico, secondo cui i convenuti avrebbero agito in assenza di titolo spendendo somme senza alcuna copertura finanziaria (dal momento che l’amministrazione, con la nota del 17.04.2018, pur avendo reso edotto l’ente circa l’approvazione del progetto, precisava altresì che “questo settore con specifico atto provvederà conseguentemente all’impegno delle risorse e all’approvazione dello schema di convenzione con allegata scheda progettuale esecutiva”) non si attaglia alla causa petendi azionata con l’atto introduttivo.
Dalla mera lettura dell’atto di citazione, infatti, si comprende agevolmente che non sono state contestate le singole voci di spesa, bensì il loro insieme ritenuto foriero di danno nonostante che l’impiego di fondi pubblici fosse stato effettuato in funzione di un’iniziativa economica che la regione aveva medio tempore approvato.
Il Collegio ritiene altresì che non possa darsi rilievo determinante alle due comunicazioni del 03.05.2018 rimarcate nell’atto introduttivo e che secondo l’attore pubblico sarebbero state riscontrate solo formalmente ma inevase sul piano sostanziale, note con cui l’amministrazione regionale, tramite la dott.ssa AQ, richiedeva al Co.R.A.P. di dettagliare le spese finanziate, evidenziando come il progetto, per effetto dell’utilizzo delle risorse derivanti dal PAC Calabria 2014/2020, seguiva le specifiche regole di rendicontazione proprie del suddetto programma.
Tali comunicazioni non sono allegate agli atti e hanno trovato ingresso nel giudizio solamente perché riferite dalla dott.ssa AQ nel corso della sua audizione davanti agli inquirenti, pertanto, va da sé che nessuna valenza può annettersi ad un elemento documentale meramente indicato e non anche prodotto nel suo effettivo contenuto onde consentirne la valutazione in sede processuale e nel contraddittorio tra le parti.
Inoltre, non v’è prova dell’inadempimento, da parte del Co.RA.P., alla richiesta avanzata dall’amministrazione regionale di dettagliare i costi, di talché non è dato comprendere quale pregio possa assumere a sostegno dell’impostazione erariale la tesi deducibile dal libello introduttivo secondo la quale il mancato finanziamento della somma sarebbe una diretta conseguenza della mancata rendicontazione analitica delle spese sostenute, e che tale omissione per ciò sola idonea a provare la mancata attuazione del progetto Marocco.
Ad avviso del Collegio, depongono però in senso contrario a tale conclusione almeno tre ordini di considerazioni fattuali.
Anzitutto, è la stessa dirigente AQ che, con la nota del 15 maggio 2018 (e dunque successivamente alla nota del 03 maggio), chiede al dirigente del settore bilancio della regione di istituire un apposito capitolo di variazione al bilancio per la somma di € 80.000,00 in funzione del <progetto Marocco> (che verrà istituito con la delibera giuntale n. 265 del 28 giugno 2018), sicché è evidente una distonia nello stesso agire dell’amministrazione regionale che dapprima lamenta la mancata rendicontazione analitica dei costi da sostenere finanziariamente e poi adotta un apposito provvedimento di variazione al bilancio per la somma richiesta.
Secondariamente, in atti è presente la nota del 16.05.2018 con cui il Co.ra.p. ha inviato una comunicazione (prot. n. 5352/18),
sempre alla dott.ssa AQ, con allegata scheda progettuale di analisi dei costi relativi al progetto, di n. 6 pagine, che alla luce della successione dei fatti riportata dall’attore, si configura come riscontro positivo all’invito contenuto nella comunicazione della dott.ssa AQ del 3 maggio precedente di dettagliare le spese che sarebbero state finanziate col contributo pubblico.
Non solo: è altresì presente in atti la comunicazione del 28.05.2018 con cui il Consorzio invia nuovamente alla regione la scheda esecutiva del progetto e a cui la regione, sempre a firma della dott.ssa AQ, offre essa stessa un positivo riscontro in pari data, comunicando che “in riferimento alla VS nota assunta agli atti del dipartimento con prot. n. 187078 del 28 maggio 2018, con la quale veniva presentata la proposta progettuale inerente a quanto citato in oggetto e facendo seguito ai contatti intercorsi, si comunica che è in corso la definizione degli atti burocratici relativi alla definizione della compartecipazione della regione Calabria, per un importo di €
80.000,00, a valere sul progetto complessivo avviato da codesto Consorzio” (prot. n. 187120 del 28.05.2018).
Il ché lascia intendere, secondo l’id quod plerumque accidit, che le criticità rese note con la mail del 3 maggio dovevano considerarsi, dal punto di vista del consorzio, definitivamente superate già in data 16 maggio e a maggior ragione il 28 maggio, allorquando lo stesso consorzio viene avvertito “che è in corso la definizione degli atti burocratici relativi alla definizione della compartecipazione della regione Calabria, per un importo di €
80.000,00”.
Infine, non vi è in atti alcuna nota regionale indirizzata al consorzio e contenente l’indicazione di un termine perentorio e finale, oltrepassato il quale il progetto avrebbe dovuto essere considerato abbandonato o, comunque, non più sostenuto dall’amministrazione.
E dunque, ad avviso del Collegio, non si configurano in capo ai convenuti quei profili di grave negligenza nel sostenimento di spese per un progetto che, nell’arco temporale a cui si riferisce la contestazione, in particolare nell’anno 2018, era stato approvato dalla regione e per il quale era stato istituito un apposito capitolo di variazione in bilancio.
A sostegno di tale argomentazione milita anche la natura delle spese sostenute dal Co.RA.P.: in particolare, la spesa per il fitto dei locali commerciali che si configura come prodromica alla realizzazione del progetto, in quanto, per prassi commerciale, è notorio che il conduttore sia tenuto al versamento anticipato di un deposito cauzionale e ad impegnarsi ordinariamente per un lasso di tempo futuro, attesa la natura del contratto di locazione come negozio di durata.
Mentre, per quanto concerne l’affidamento dell’incarico esterno al geometra TO RO (con il compito di collaborare alla definizione delle strategie di internalizzazione, alla raccolta di informazioni di natura fiscale relative alle analisi economiche e alle opportunità di business e all’organizzazione di incontri a BA e a Casablanca) che, nella disamina dell’attore, sarebbe avvenuta in assenza di una preventiva ricognizione sull’eventuale esistenza di professionalità interne in grado di espletare i medesimi servizi ed in mancanza di un atto di formale conferimento del relativo incarico professionale, è evidente come tale contestazione sia estranea alla causa petendi azionata con la domanda introduttiva del giudizio che, come detto, concerne unicamente l’inutilità delle spese sostenute dall’ente consortile in funzione del <progetto Marocco>, e non la violazione della disciplina in tema di incarichi esterni che presenta ben altri presupposti.
Per quel che rileva in questa sede, sia sotto il profilo soggettivo della colpa grave, sia sotto il profilo oggettivo dell’inutilità di tali spese, ricavandosi l’inutilità dalla mancata realizzazione del progetto e dalla mancanza di copertura in bilancio, non sono emersi elementi positivi in tale direzione, dal momento che allorquando le spese sono state sostenute, il progetto era stato approvato prevedendo il cofinanziamento di € 80.000,00 e non vi erano ragioni per escludere la sua mancata attuazione.
In conclusione, la domanda viene respinta.
3. Ai convenuti mandati assolti devono essere liquidati gli onorari e i diritti di difesa, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, c.g.c., a carico della regione Calabria e per l’importo di €
1.500,00 ciascuno, oltre a spese generali, IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara esente da responsabilità amministrativa la sig.ra UZ RI e il sig.
LO LI NI.
Liquida gli onorari e i diritti di difesa in favore di UZ RI per l’importo di € 1.500,00, oltre a spese generali, IVA e CPA se dovute, da porre e a carico della regione Calabria.
Liquida gli onorari e i diritti di difesa in favore di LO LI NI per l’importo di € 1.500,00, oltre a spese generali, IVA e CPA se dovute, da porre e a carico della regione Calabria.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 15 ottobre e dell’11 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
LO IS MA NE EN ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 16/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente