Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 4141
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Sentenza 10 febbraio 2023

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In caso di mancato pagamento del biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza, Trenitalia s.p.a. è legittimata ad accertare e sanzionare la predetta condotta ed a determinare l'importo dovuto a titolo di sovrapprezzo e sanzione essendo gestore di un pubblico servizio che ha mantenuto il potere accertativo in forza degli artt. 23 del d.p.r. n. 753 del 1980, 9 del regolamento CE n.1371 del 2007 ("ratione temporis" vigente), del decreto ministeriale del 16 gennaio 2009 e delle stesse condizioni generali di trasporto emanate nell'ambito del potere di autoregolamentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 4141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4141
    Data del deposito : 10 febbraio 2023

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