CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SANTA Parte_1 P.IVA_1
LUCIA, 107 80132 NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE STEFANO GAIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NAZZARO FRANCESCO
( ) VIA SANTA LUCIA, 107 80132 NAPOLI;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede secondaria in Milano, via C.I. Controparte_1 P.IVA_2
Petitti n. 15 e domicilio digitale Email_1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- accogliere il presente appello per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 5326/2023, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di noleggio n.
251633/201159179/A per grave ed esclusivo inadempimento della , per tutti i motivi CP_1 esposti in premessa;
- sempre per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la alla CP_1 restituzione dei canoni versati dalla , dal mese di aprile 2020 al mese di aprile Parte_1
2021, per un importo complessivo di €. 18.108,86, oltre al deposito cauzionale pari ad €. 13.106,14, nonché al risarcimento del danno emergente, per un importo complessivo di €. 27.038,92;
- Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 gennaio 2024 la società
[...] con sede in San Giorgio a Cremano (NA) appellava la sentenza n. 5326/2023 del Parte_1
23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 37279/2021 di Rg. dalla medesima promossa nei confronti di Controparte_1 con sede in Milano, nella contumacia di quest'ultima, ne aveva disatteso le domande, vòlte
[...] ad ottenere l'accertamento e la risoluzione del contratto di noleggio a lungo termine (per 60 mesi, con termine al 30.6.2021) del veicolo Audi Q5 targato FE513FW n. 251633/201159179/A stipulato inter partes tramite la concessionaria Funari spa, corrente in Casagiove (CE), via Appia, a seguito di offerta n. 418421 dell'11.1.2016; ciò, per grave ed esclusivo inadempimento della convenuta, nei cui confronti, per l'effetto, aveva chiesto la condanna alla restituzione dei canoni versati dal mese di aprile 2020 al mese di aprile 2021, per complessivi € 18.106,86, oltre al deposito cauzionale di € 13.106,14 ed al risarcimento del danno emergente per complessivi €
27.038,92; quanto sopra, per non avere la società di noleggio fornito per oltre un anno l'autovettura oggetto del rapporto, in quanto dal 15 aprile 2020 in avanti era rimasta in riparazione presso la di Nola (NA), officina di riferimento di Volkswagen Leasing spa, per una serie di CP_2 problemi tali da non consentirne il corretto utilizzo, oltretutto senza che la finanziaria, nonostante la richiesta avanzata in tale senso da parte sua (doc. 6 del fascicolo di prime cure), le avesse consegnato un veicolo sostitutivo, come previsto da apposita clausola sinallagmatica (lettera E pagina 2 di 8 dell'allegato della conferma d'ordine), così costringendola, inutili essendo risultati i solleciti trasmessi, a rivolgersi a diverse società di noleggio, cui aveva versato, da luglio 2020 a giugno
2021, il corrispettivo di € 26.107,78 per potere fruire di altra vettura.
1.2 Alla prima udienza dell'8 ottobre 2024, dichiarata la contumacia dell'appellata, veniva fissata al 13 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.3 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dalla parte costituita di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale erroneamente ha ritenuto non provata dalla documentazione in atti l'esistenza del contratto di noleggio per cui è causa;
ciò, non avendo rilevato la portata probatoria derivante, nell'insieme, dall'offerta e dalla conferma d'ordine prodotte
(v. doc. 1 del fascicolo di prime cure) unitamente alla contabile del deposito del canone di locazione ed ai molteplici bonifici in favore della controparte (doc. da 9 e 24, stesso fascicolo), oltre alla copiosa corrispondenza intercorsa, con la quale la convenuta aveva confermato la sussistenza del rapporto sinallagmatico in questione (doc. 35-37); a ciò, va aggiunto, secondo la procedente, che il 25 ottobre 2021 la finanziaria le aveva inviato un sollecito (doc. 4 della propria prima memoria istruttoria), nel quale si leggeva che “dalle nostre evidenze contabili risulta ad oggi un pagamento scaduto ed insoluto relativamente al contratto a lungo termine con noi stipulato” con la precisazione che “in difetto di regolarizzazione, i dati relativi ai ritardi saranno registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, missiva, quindi, comprovante senza alcun dubbio la conclusione del contratto di noleggio in discussione, circostanza confermata anche dalla
[...] nelle descrizione dei lavori di riparazione del veicolo, ove aveva specificato che si trattava CP_2 di “vettura ”. Controparte_1
2.2 Con il secondo motivo l'attrice censura l'impugnata sentenza, laddove il Giudice a quo ha ritenuto non provati quali fossero i propri diritti per l'ipotesi di malfunzionamento del veicolo, anche questa volta senza tenere in alcuna considerazione la documentazione depositata nel corso del processo a sostegno delle proprie lamentele di grave inadempimento della società odierna appellata sia perché aveva continuato a percepire i canoni di locazione senza fornire l'autovettura oggetto del rapporto,
pagina 3 di 8 sia perché aveva costretto essa procedente a noleggiare altro veicolo, sia perché non l'aveva mai tenuta informata delle condizioni della vettura in riparazione, in totale spregio di quanto previsto dall'art. 1571 cc, a suo avviso, applicabile anche al settore del noleggio senza conducente, in forza della quale norma il noleggiatore è obbligato a fare utilizzare al noleggiante un'automobile per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo, con grave responsabilità ascrivibile alla convenuta, in quanto per circa un anno, pur continuando a percepire i canoni sino al mese di giugno
2021, l'aveva lasciata totalmente priva del godimento del bene, senza garantirle l'auto sostitutiva, pur prevista nell'allegato E della conferma d'ordine, inutilmente richiesta da parte sua fin dal
6.5.2020 (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado) in occasione del fermo del veicolo presso l'officina incaricata dopo un primo tentativo di intervento del 15.4.2020 (a seguito CP_2 dei problemi rilevati il 30.3.2020) e poi, in occasione del secondo intervento, nel mese di giugno
2020 (doc.5-6), in cui il veicolo veniva nuovamente trattenuto per riparazioni, senza più essere restituito all'utilizzatrice, risultando ancora non sistemato nel mese di aprile 2021, situazione ricorrendo la quale la stessa aveva inviato lettera di disdetta dal rapporto sinallagmatico in parola in data 19.5.2021 (doc. 34), con conseguente proprio diritto di vedere risolto il contratto de quo per inadempimento e colpa della concedente, da condannare, per l'effetto, alla restituzione dei canoni ricevuti nel periodo di mancata fruizione del veicolo, pari ad € 18.106,86, alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo costituito, pari ad € 13.106,14, ed al risarcimento dei danni emergenti dalla medesima patiti, per complessivi € 27.038,92, di cui € € 26.101,78 a titolo di rimborso del costo di noleggio, presso terze società, di altra vettura per il periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, provato dai pagamenti prodotti (doc. da 19 a 29), ed € 937,14, che era stata costretta a versare alla controparte, senza ragioni, attesa la situazione descritta, dopo l'avversario sollecito del
25.10.2021, solo per evitare la comunicazione, ivi preannunciata, di propria iscrizione presso sistemi di informazioni creditizie.
3.1 L'appello è fondato, nei limiti e per quanto di ragione.
3.2 Preme, in primo luogo, osservare come, da quanto prodotto dalla procedente, non possa dubitarsi dell'avvenuta conclusione fra le parti del contratto di noleggio dedotto in giudizio;
ciò, trova, infatti, pieno riscontro, da un lato, nell'offerta negoziale e relativa conferma rinversate in atti in primo grado da (doc. 1 fascicolo di prime cure) unitamente alle fatture Parte_1 emesse da (doc 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 24, stesso fascicolo), tutte Controparte_1 recanti espressa causale “canone di locazione” proprio con riferimento al veicolo con targa pagina 4 di 8 FE513FWE oggetto di lite, dall'altro lato, nella corrispondenza proveniente dall'ufficio clienti dell'appellata (doc. 35-37, stesso fascicolo), riguardante problematiche insorte relativamente all'applicazione ed interpretazione delle clausole del vincolo sinallagmatico in parola, ed, infine, dall'altro lato ancora, negli ulteriori documenti (rubricati da 1 a 4) allegati alle note di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 depositate in questa sede – acquisibili in quanto formatisi nel febbraio 2025 –, facenti tutti riferimento al contratto in discussione;
trattasi, in particolare, della contabile del bonifico di € 2.120,48 disposto dalla convenuta a titolo di restituzione della cauzione versata dall'attrice contestualmente alla conferma d'ordine (doc. 1), della comunicazione via pec del 18.2.2025 da parte di Volkswagen Finantial Services spa in risposta alla pec del 14.2.2025 con la quale l'attrice aveva contestato la sola parziale restituzione del deposito cauzionale, a fronte del maggiore esborso di € 13.106,14 a suo tempo dalla medesima effettuato (doc. 2-3), della comunicazione del 5.2.2025 con la quale la società concedente aveva evidenziato la disponibilità a rendere il predetto deposito cauzionale, con richiesta di riscontro onde precisare l'intestatario del bonifico ed il codice IBAN per il relativo accredito (doc. 4).
3.3 Pertanto, alla luce della predetta, copiosa ed esauriente, documentazione la sentenza appellata va senz'altro riformata sul punto.
4.1 Ciò posto, ritiene il Collegio che non possa accogliersi la domanda di parte procedente di vedere risolvere il contratto di noleggio in questione per fatto e colpa della convenuta, in quanto nessuna prova è stata dedotta, né, tanto meno, offerta, dall'appellante relativamente alle rappresentate responsabilità della concedente per il malfunzionamento del veicolo, che, stando alle stesse prospettazioni di ebbe a presentare i primi difetti - genericamente descritti Parte_1 come “una serie di problemi tali da non consentirne il corretto utilizzo” (v. pag. 9, prime 3 righe dell'appello), ma non meglio individuati - in data 30.3.2020, quindi dopo oltre 4 anni dall'inizio dell'utilizzo da parte della stessa, la quale neppure ha dimostrato né quali fossero i sopraggiunti vizi del veicolo, né quali opere di manutenzione ordinaria la medesima avesse effettuato medio tempore, né e quale delle parti dovessero ricadere gli obblighi di manutenzione della vettura in eventuale deroga a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1576, secondo comma, 1587 e
1588 cc., non avendo riversato in atti il contratto nella sua completezza, di cui , fra l'altro, mancano le relative condizioni generali, che la procedente, fin dal primo grado, ha, peraltro, riferito di non avere neppure mai sottoscritto. Da qui, il rigetto delle domande dell'attrice tese ad ottenere, da un lato, la restituzione dei canoni di locazione versati nella vigenza del vincolo negoziale – avente pagina 5 di 8 scadenza naturale al 30.6.2021 e terminato a seguito del recesso riferito dall'appellante come esercitato in data 19.5.2021 -, dall'altro lato, la restituzione della somma di € 937,14 corrisposta alla concedente dopo il sollecito del 25.10.2021, che trova riscontro nelle obbligazioni sussistenti in costanza di rapporto, come confermato dalla relativa fattura emessa dalla noleggiatrice, prodotta dalla stessa appellante (doc. 1 della prima memoria istruttoria) unitamente alla nota di credito con la quale una parte della somma inizialmente espostavi era stata stornata (doc. 2, stessa memoria).
4.2 Quanto al deposito cauzionale, di cui l'attrice ha riferito di avere ottenuto medio tempore la restituzione nella misura di € 2.120,48 (doc. 1 allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025), ritenuta dalla stessa inferiore a quanto a suo tempo versato (€ 13.106,14), la Corte rileva che, da un lato, nell'offerta contrattuale (doc. 1 del fascicolo di prime cure) era riportata l'espressa richiesta di di una cauzione di € 2.120,48, esattamente pari Controparte_1 alla somma pacificamente riaccreditata in favore dell'attrice in data 12.2.2025 (sicchè sul punto, per tale limitato importo, è cessata la materia del contendere), e che, dall'altro lato, il bonifico disposto da in data 15.2.2016, dell'importo di € 13.106,14 (allegato in copia al Parte_1 medesimo doc. 1 del fascicolo di primo grado), non venne effettuato in favore dell'odierna appellata, bensì della concessionaria Funari spa e nemmeno con specifico riferimento al contratto di noleggio in discussione, avendo causale “per acquisto Audi”, oltretutto senza indicazione del tipo di veicolo, del numero di targa e di telaio, per cui non vi è idoneo riscontro che detto versamento fosse stato effettuato per il contratto dedotto in giudizio, né che alla convenuta fosse stato riversato in concreto l'intero importo in questione.
4.3 Pertanto, anche la pretesa avanzata al riguardo da non può trovare Parte_1 accoglimento.
4.4 Fondata, invece, risulta la domanda di parte attrice di ottenere dall'appellata il risarcimento del danno emergente, costituito dalle somme di cui la medesima ha diritto di ottenere il rimborso per quanto versato per noleggio di vetture sostitutive, nei limiti di quanto comprovato in giudizio e, precisamente, per il periodo dal luglio 2020 all'8 aprile 2021, per € 17.077,99, come da fatture della società prodotte in atti unitamente a copia dei bonifici eseguiti per le somme dalle stesse CP_3 recate (doc. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 del fascicolo di primo grado, mentre non è rinvenibile il doc. 29 pur menzionato dalla procedente nelle proprie difese, nemmeno a seguito di analisi della documentazione inserita nel fascicolo telematico del processo di prime cure), e, per il periodo dal pagina 6 di 8 24.6.2020 al 6.7.2020, per € 1.406,27, a seguito del noleggio di altro veicolo presso (v CP_4 doc. 7 e 8, stesso fascicolo). Quanto sopra, essendo pacifico, anche alla luce della corrispondenza scambiata in via stragiudiziale fra le parti (doc. 36-37), che , pur Controparte_1 essendovi tenuta contrattualmente (doc. 1) e sollecitata tramite la concessionaria Controparte_5 dalla stessa incaricata della gestione delle riparazioni (doc. 2-6), non ha provveduto durante il lungo periodo in cui il veicolo oggetto di lite è rimasto indisponibile all'uso a fornire all'attrice, in tempo utile, un veicolo alternativo, in tale modo costringendo a rivolgersi Parte_1 altrove, sopportando costi che, diversamente, sarebbero gravati sulla società di noleggio.
5.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 5326/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, del Tribunale di Milano ed in parziale riforma della stessa, accertata la sussistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, vada condannata a rimborsare in favore dell'appellante la Controparte_1 somma di € 18.484,26 per il titolo che precede, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
5.2 Consideratane la soccombenza ad esito del processo, l'appellata, , va Controparte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellante,
liquidate come da dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. Parte_1
n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia (in base al decisum, stante la minore entità delle somme riconosciute in favore dell'attrice rispetto alle più ampie pretese dalla stessa avanzate in corso di causa: in argomento, ex multis, v. Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 28885 del 18.10.2023), alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, in questo grado, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè per tale fase si giustifica la riduzione al 50 % del relativo compenso), con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori della procedente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 5326/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, Parte_1 del Tribunale di Milano, così provvede:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertata la conclusione fra le parti del contratto di noleggio dedotto in giudizio, condanna Controparte_1
a rimborsare e, per l'effetto, a pagare in favore di la complessiva
[...] Parte_1 somma di € 18.484,26, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.863,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori della procedente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SANTA Parte_1 P.IVA_1
LUCIA, 107 80132 NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE STEFANO GAIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NAZZARO FRANCESCO
( ) VIA SANTA LUCIA, 107 80132 NAPOLI;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede secondaria in Milano, via C.I. Controparte_1 P.IVA_2
Petitti n. 15 e domicilio digitale Email_1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- accogliere il presente appello per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 5326/2023, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di noleggio n.
251633/201159179/A per grave ed esclusivo inadempimento della , per tutti i motivi CP_1 esposti in premessa;
- sempre per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la alla CP_1 restituzione dei canoni versati dalla , dal mese di aprile 2020 al mese di aprile Parte_1
2021, per un importo complessivo di €. 18.108,86, oltre al deposito cauzionale pari ad €. 13.106,14, nonché al risarcimento del danno emergente, per un importo complessivo di €. 27.038,92;
- Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 gennaio 2024 la società
[...] con sede in San Giorgio a Cremano (NA) appellava la sentenza n. 5326/2023 del Parte_1
23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n. 37279/2021 di Rg. dalla medesima promossa nei confronti di Controparte_1 con sede in Milano, nella contumacia di quest'ultima, ne aveva disatteso le domande, vòlte
[...] ad ottenere l'accertamento e la risoluzione del contratto di noleggio a lungo termine (per 60 mesi, con termine al 30.6.2021) del veicolo Audi Q5 targato FE513FW n. 251633/201159179/A stipulato inter partes tramite la concessionaria Funari spa, corrente in Casagiove (CE), via Appia, a seguito di offerta n. 418421 dell'11.1.2016; ciò, per grave ed esclusivo inadempimento della convenuta, nei cui confronti, per l'effetto, aveva chiesto la condanna alla restituzione dei canoni versati dal mese di aprile 2020 al mese di aprile 2021, per complessivi € 18.106,86, oltre al deposito cauzionale di € 13.106,14 ed al risarcimento del danno emergente per complessivi €
27.038,92; quanto sopra, per non avere la società di noleggio fornito per oltre un anno l'autovettura oggetto del rapporto, in quanto dal 15 aprile 2020 in avanti era rimasta in riparazione presso la di Nola (NA), officina di riferimento di Volkswagen Leasing spa, per una serie di CP_2 problemi tali da non consentirne il corretto utilizzo, oltretutto senza che la finanziaria, nonostante la richiesta avanzata in tale senso da parte sua (doc. 6 del fascicolo di prime cure), le avesse consegnato un veicolo sostitutivo, come previsto da apposita clausola sinallagmatica (lettera E pagina 2 di 8 dell'allegato della conferma d'ordine), così costringendola, inutili essendo risultati i solleciti trasmessi, a rivolgersi a diverse società di noleggio, cui aveva versato, da luglio 2020 a giugno
2021, il corrispettivo di € 26.107,78 per potere fruire di altra vettura.
1.2 Alla prima udienza dell'8 ottobre 2024, dichiarata la contumacia dell'appellata, veniva fissata al 13 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.3 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dalla parte costituita di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale erroneamente ha ritenuto non provata dalla documentazione in atti l'esistenza del contratto di noleggio per cui è causa;
ciò, non avendo rilevato la portata probatoria derivante, nell'insieme, dall'offerta e dalla conferma d'ordine prodotte
(v. doc. 1 del fascicolo di prime cure) unitamente alla contabile del deposito del canone di locazione ed ai molteplici bonifici in favore della controparte (doc. da 9 e 24, stesso fascicolo), oltre alla copiosa corrispondenza intercorsa, con la quale la convenuta aveva confermato la sussistenza del rapporto sinallagmatico in questione (doc. 35-37); a ciò, va aggiunto, secondo la procedente, che il 25 ottobre 2021 la finanziaria le aveva inviato un sollecito (doc. 4 della propria prima memoria istruttoria), nel quale si leggeva che “dalle nostre evidenze contabili risulta ad oggi un pagamento scaduto ed insoluto relativamente al contratto a lungo termine con noi stipulato” con la precisazione che “in difetto di regolarizzazione, i dati relativi ai ritardi saranno registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, missiva, quindi, comprovante senza alcun dubbio la conclusione del contratto di noleggio in discussione, circostanza confermata anche dalla
[...] nelle descrizione dei lavori di riparazione del veicolo, ove aveva specificato che si trattava CP_2 di “vettura ”. Controparte_1
2.2 Con il secondo motivo l'attrice censura l'impugnata sentenza, laddove il Giudice a quo ha ritenuto non provati quali fossero i propri diritti per l'ipotesi di malfunzionamento del veicolo, anche questa volta senza tenere in alcuna considerazione la documentazione depositata nel corso del processo a sostegno delle proprie lamentele di grave inadempimento della società odierna appellata sia perché aveva continuato a percepire i canoni di locazione senza fornire l'autovettura oggetto del rapporto,
pagina 3 di 8 sia perché aveva costretto essa procedente a noleggiare altro veicolo, sia perché non l'aveva mai tenuta informata delle condizioni della vettura in riparazione, in totale spregio di quanto previsto dall'art. 1571 cc, a suo avviso, applicabile anche al settore del noleggio senza conducente, in forza della quale norma il noleggiatore è obbligato a fare utilizzare al noleggiante un'automobile per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo, con grave responsabilità ascrivibile alla convenuta, in quanto per circa un anno, pur continuando a percepire i canoni sino al mese di giugno
2021, l'aveva lasciata totalmente priva del godimento del bene, senza garantirle l'auto sostitutiva, pur prevista nell'allegato E della conferma d'ordine, inutilmente richiesta da parte sua fin dal
6.5.2020 (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado) in occasione del fermo del veicolo presso l'officina incaricata dopo un primo tentativo di intervento del 15.4.2020 (a seguito CP_2 dei problemi rilevati il 30.3.2020) e poi, in occasione del secondo intervento, nel mese di giugno
2020 (doc.5-6), in cui il veicolo veniva nuovamente trattenuto per riparazioni, senza più essere restituito all'utilizzatrice, risultando ancora non sistemato nel mese di aprile 2021, situazione ricorrendo la quale la stessa aveva inviato lettera di disdetta dal rapporto sinallagmatico in parola in data 19.5.2021 (doc. 34), con conseguente proprio diritto di vedere risolto il contratto de quo per inadempimento e colpa della concedente, da condannare, per l'effetto, alla restituzione dei canoni ricevuti nel periodo di mancata fruizione del veicolo, pari ad € 18.106,86, alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo costituito, pari ad € 13.106,14, ed al risarcimento dei danni emergenti dalla medesima patiti, per complessivi € 27.038,92, di cui € € 26.101,78 a titolo di rimborso del costo di noleggio, presso terze società, di altra vettura per il periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, provato dai pagamenti prodotti (doc. da 19 a 29), ed € 937,14, che era stata costretta a versare alla controparte, senza ragioni, attesa la situazione descritta, dopo l'avversario sollecito del
25.10.2021, solo per evitare la comunicazione, ivi preannunciata, di propria iscrizione presso sistemi di informazioni creditizie.
3.1 L'appello è fondato, nei limiti e per quanto di ragione.
3.2 Preme, in primo luogo, osservare come, da quanto prodotto dalla procedente, non possa dubitarsi dell'avvenuta conclusione fra le parti del contratto di noleggio dedotto in giudizio;
ciò, trova, infatti, pieno riscontro, da un lato, nell'offerta negoziale e relativa conferma rinversate in atti in primo grado da (doc. 1 fascicolo di prime cure) unitamente alle fatture Parte_1 emesse da (doc 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 24, stesso fascicolo), tutte Controparte_1 recanti espressa causale “canone di locazione” proprio con riferimento al veicolo con targa pagina 4 di 8 FE513FWE oggetto di lite, dall'altro lato, nella corrispondenza proveniente dall'ufficio clienti dell'appellata (doc. 35-37, stesso fascicolo), riguardante problematiche insorte relativamente all'applicazione ed interpretazione delle clausole del vincolo sinallagmatico in parola, ed, infine, dall'altro lato ancora, negli ulteriori documenti (rubricati da 1 a 4) allegati alle note di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2025 depositate in questa sede – acquisibili in quanto formatisi nel febbraio 2025 –, facenti tutti riferimento al contratto in discussione;
trattasi, in particolare, della contabile del bonifico di € 2.120,48 disposto dalla convenuta a titolo di restituzione della cauzione versata dall'attrice contestualmente alla conferma d'ordine (doc. 1), della comunicazione via pec del 18.2.2025 da parte di Volkswagen Finantial Services spa in risposta alla pec del 14.2.2025 con la quale l'attrice aveva contestato la sola parziale restituzione del deposito cauzionale, a fronte del maggiore esborso di € 13.106,14 a suo tempo dalla medesima effettuato (doc. 2-3), della comunicazione del 5.2.2025 con la quale la società concedente aveva evidenziato la disponibilità a rendere il predetto deposito cauzionale, con richiesta di riscontro onde precisare l'intestatario del bonifico ed il codice IBAN per il relativo accredito (doc. 4).
3.3 Pertanto, alla luce della predetta, copiosa ed esauriente, documentazione la sentenza appellata va senz'altro riformata sul punto.
4.1 Ciò posto, ritiene il Collegio che non possa accogliersi la domanda di parte procedente di vedere risolvere il contratto di noleggio in questione per fatto e colpa della convenuta, in quanto nessuna prova è stata dedotta, né, tanto meno, offerta, dall'appellante relativamente alle rappresentate responsabilità della concedente per il malfunzionamento del veicolo, che, stando alle stesse prospettazioni di ebbe a presentare i primi difetti - genericamente descritti Parte_1 come “una serie di problemi tali da non consentirne il corretto utilizzo” (v. pag. 9, prime 3 righe dell'appello), ma non meglio individuati - in data 30.3.2020, quindi dopo oltre 4 anni dall'inizio dell'utilizzo da parte della stessa, la quale neppure ha dimostrato né quali fossero i sopraggiunti vizi del veicolo, né quali opere di manutenzione ordinaria la medesima avesse effettuato medio tempore, né e quale delle parti dovessero ricadere gli obblighi di manutenzione della vettura in eventuale deroga a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1576, secondo comma, 1587 e
1588 cc., non avendo riversato in atti il contratto nella sua completezza, di cui , fra l'altro, mancano le relative condizioni generali, che la procedente, fin dal primo grado, ha, peraltro, riferito di non avere neppure mai sottoscritto. Da qui, il rigetto delle domande dell'attrice tese ad ottenere, da un lato, la restituzione dei canoni di locazione versati nella vigenza del vincolo negoziale – avente pagina 5 di 8 scadenza naturale al 30.6.2021 e terminato a seguito del recesso riferito dall'appellante come esercitato in data 19.5.2021 -, dall'altro lato, la restituzione della somma di € 937,14 corrisposta alla concedente dopo il sollecito del 25.10.2021, che trova riscontro nelle obbligazioni sussistenti in costanza di rapporto, come confermato dalla relativa fattura emessa dalla noleggiatrice, prodotta dalla stessa appellante (doc. 1 della prima memoria istruttoria) unitamente alla nota di credito con la quale una parte della somma inizialmente espostavi era stata stornata (doc. 2, stessa memoria).
4.2 Quanto al deposito cauzionale, di cui l'attrice ha riferito di avere ottenuto medio tempore la restituzione nella misura di € 2.120,48 (doc. 1 allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025), ritenuta dalla stessa inferiore a quanto a suo tempo versato (€ 13.106,14), la Corte rileva che, da un lato, nell'offerta contrattuale (doc. 1 del fascicolo di prime cure) era riportata l'espressa richiesta di di una cauzione di € 2.120,48, esattamente pari Controparte_1 alla somma pacificamente riaccreditata in favore dell'attrice in data 12.2.2025 (sicchè sul punto, per tale limitato importo, è cessata la materia del contendere), e che, dall'altro lato, il bonifico disposto da in data 15.2.2016, dell'importo di € 13.106,14 (allegato in copia al Parte_1 medesimo doc. 1 del fascicolo di primo grado), non venne effettuato in favore dell'odierna appellata, bensì della concessionaria Funari spa e nemmeno con specifico riferimento al contratto di noleggio in discussione, avendo causale “per acquisto Audi”, oltretutto senza indicazione del tipo di veicolo, del numero di targa e di telaio, per cui non vi è idoneo riscontro che detto versamento fosse stato effettuato per il contratto dedotto in giudizio, né che alla convenuta fosse stato riversato in concreto l'intero importo in questione.
4.3 Pertanto, anche la pretesa avanzata al riguardo da non può trovare Parte_1 accoglimento.
4.4 Fondata, invece, risulta la domanda di parte attrice di ottenere dall'appellata il risarcimento del danno emergente, costituito dalle somme di cui la medesima ha diritto di ottenere il rimborso per quanto versato per noleggio di vetture sostitutive, nei limiti di quanto comprovato in giudizio e, precisamente, per il periodo dal luglio 2020 all'8 aprile 2021, per € 17.077,99, come da fatture della società prodotte in atti unitamente a copia dei bonifici eseguiti per le somme dalle stesse CP_3 recate (doc. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 del fascicolo di primo grado, mentre non è rinvenibile il doc. 29 pur menzionato dalla procedente nelle proprie difese, nemmeno a seguito di analisi della documentazione inserita nel fascicolo telematico del processo di prime cure), e, per il periodo dal pagina 6 di 8 24.6.2020 al 6.7.2020, per € 1.406,27, a seguito del noleggio di altro veicolo presso (v CP_4 doc. 7 e 8, stesso fascicolo). Quanto sopra, essendo pacifico, anche alla luce della corrispondenza scambiata in via stragiudiziale fra le parti (doc. 36-37), che , pur Controparte_1 essendovi tenuta contrattualmente (doc. 1) e sollecitata tramite la concessionaria Controparte_5 dalla stessa incaricata della gestione delle riparazioni (doc. 2-6), non ha provveduto durante il lungo periodo in cui il veicolo oggetto di lite è rimasto indisponibile all'uso a fornire all'attrice, in tempo utile, un veicolo alternativo, in tale modo costringendo a rivolgersi Parte_1 altrove, sopportando costi che, diversamente, sarebbero gravati sulla società di noleggio.
5.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 5326/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, del Tribunale di Milano ed in parziale riforma della stessa, accertata la sussistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, vada condannata a rimborsare in favore dell'appellante la Controparte_1 somma di € 18.484,26 per il titolo che precede, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
5.2 Consideratane la soccombenza ad esito del processo, l'appellata, , va Controparte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellante,
liquidate come da dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. Parte_1
n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia (in base al decisum, stante la minore entità delle somme riconosciute in favore dell'attrice rispetto alle più ampie pretese dalla stessa avanzate in corso di causa: in argomento, ex multis, v. Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 28885 del 18.10.2023), alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, in questo grado, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè per tale fase si giustifica la riduzione al 50 % del relativo compenso), con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori della procedente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 5326/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata il 28 giugno 2023, Parte_1 del Tribunale di Milano, così provvede:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertata la conclusione fra le parti del contratto di noleggio dedotto in giudizio, condanna Controparte_1
a rimborsare e, per l'effetto, a pagare in favore di la complessiva
[...] Parte_1 somma di € 18.484,26, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.863,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado, in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori della procedente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 8 di 8