Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1968, n. 2892
CASS
Sentenza 6 settembre 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Avuto riguardo all'ampia portata che deve riconoscersi all'espressione merito della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 cod.proc civ., puo ritenersi che, oltre a questioni di Competenza, abbia altresi risolto una questione di merito il giudice d'appello che abbia dichiarato la Competenza per valore del giudice di primo grado in relazione ad una domanda riconvenzionale sulla quale detto giudice di primo grado aveva omesso di pronunziare ritenendola abbandonata, e la abbia pertanto implicitamente considerata pendente. ( nella specie, il locatore aveva citato avanti al pretore il conduttore per sentirlo dichiarare decaduto dalla proroga legale,mentre quest'ultimo aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione di canoni corrisposti in misura superiore a quella legale. Il pretore, in considerazione della riconvenzionale, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi al tribunale - avanti al quale il convenuto non aveva riproposto la riconvenzionale medesima - che aveva indi accolto la domanda del locatore. Su impugnazione del conduttore, la Corte d'appello aveva dichiarato la Competenza per materia del pretore riguardo alla domanda principale e la Competenza per valore del tribunale riguardo alla riconvenzionale. Su gravame del conduttore, la SC, nel cassare per vizio di extrapetizione la pronunzia di secondo grado in relazione alla riconvenzionale, riteneva ammissibile il ricorso- non proposto nei termini e nelle forme dell'istanza di regolamento di Competenza - enunziando il principio di cui in massima).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1968, n. 2892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2892
    Data del deposito : 6 settembre 1968

    Testo completo