Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1954, n. 1034
Articolo 3
Versione
25 novembre 1954
Art. 4.
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Entrata in vigore il 25 novembre 1954