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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 33/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. INNANGI CESARE ELIO
e nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. CIAVARELLI FABRIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/06/2020 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26.10.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
08/06/2020, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2020 atto numero 21 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le norme Per_1 dell'affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre;
3. il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1
a mezzo versamento di 200,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa documentazione di quelle scolastiche e mediche non coperte dal SSN e previ accordi di quelli di carattere sportivo e ludico ricreativo come da protocollo del Tribunale di Pescara;
4. il diritto di visita del padre sarà di volta in volta modulato in base ai turni di lavoro del medesimo nei seguenti termini:
a. lo stesso potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo telefonico con la madre.
In ogni caso il padre terrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le attività scolastiche ed extra scolastiche del piccolo , il martedì ed il giovedì Per_1 dall'uscita della scuola alle 20.00, nonché, a settimane alterne dal sabato alle ore
10.00, fino alla domenica alle 21.00. Eventuali recuperi, sia dei fine settimana sia delle presenze settimanali, vanno fatti nello stesso mese od al massimo in quello successivo.
b. durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due periodi sette giorni consecutivi di cui il primo a luglio e l'altro ad agosto, concordandoli con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
c. i genitori concorderanno inoltre le vacanze natalizie e pasquali in modo paritetico:
- per quanto concerne le festività di Natale il minore potrà trascorrere le giornate del
24 e 25 dicembre, ad anni alterni, con la madre o con il padre, e, conseguentemente, trascorrere le giornate del 31 dicembre e 1°gennaio con il genitore con cui non hanno trascorso le giornate della Vigilia e del Natale;
pagina 3 di 4 - per quanto concerne la festività della Pasqua il minore le trascorrerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- la presenza del minore presso parenti nonni o zii avverrà a discrezione del genitore che ha il figlio in affidamento in quel momento;
- verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito del minore e del numero telefonico;
d. il piccolo trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, Per_1
salvo diversi accordi;
e. per le altre festività ed i ponti il diritto di visita del padre verrà stabilito di volta in volta, dovendosi tenere conto dei turni di lavoro del medesimo;
5) il presta il proprio consenso affinché la sig.ra percepisca l'assegno Pt_1 CP_1 unico universale per l'intero;
6) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. INNANGI CESARE ELIO
e nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. CIAVARELLI FABRIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 08/06/2020 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
26.10.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
08/06/2020, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2020 atto numero 21 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le norme Per_1 dell'affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre;
3. il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1
a mezzo versamento di 200,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa documentazione di quelle scolastiche e mediche non coperte dal SSN e previ accordi di quelli di carattere sportivo e ludico ricreativo come da protocollo del Tribunale di Pescara;
4. il diritto di visita del padre sarà di volta in volta modulato in base ai turni di lavoro del medesimo nei seguenti termini:
a. lo stesso potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo telefonico con la madre.
In ogni caso il padre terrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le attività scolastiche ed extra scolastiche del piccolo , il martedì ed il giovedì Per_1 dall'uscita della scuola alle 20.00, nonché, a settimane alterne dal sabato alle ore
10.00, fino alla domenica alle 21.00. Eventuali recuperi, sia dei fine settimana sia delle presenze settimanali, vanno fatti nello stesso mese od al massimo in quello successivo.
b. durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due periodi sette giorni consecutivi di cui il primo a luglio e l'altro ad agosto, concordandoli con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
c. i genitori concorderanno inoltre le vacanze natalizie e pasquali in modo paritetico:
- per quanto concerne le festività di Natale il minore potrà trascorrere le giornate del
24 e 25 dicembre, ad anni alterni, con la madre o con il padre, e, conseguentemente, trascorrere le giornate del 31 dicembre e 1°gennaio con il genitore con cui non hanno trascorso le giornate della Vigilia e del Natale;
pagina 3 di 4 - per quanto concerne la festività della Pasqua il minore le trascorrerà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- la presenza del minore presso parenti nonni o zii avverrà a discrezione del genitore che ha il figlio in affidamento in quel momento;
- verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito del minore e del numero telefonico;
d. il piccolo trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, Per_1
salvo diversi accordi;
e. per le altre festività ed i ponti il diritto di visita del padre verrà stabilito di volta in volta, dovendosi tenere conto dei turni di lavoro del medesimo;
5) il presta il proprio consenso affinché la sig.ra percepisca l'assegno Pt_1 CP_1 unico universale per l'intero;
6) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4