TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 R.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], cf. Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania viale Vittorio Veneto n. 75 (CT), CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Rosa Lo Faro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 18 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con il ricorso depositato in data 26 febbraio 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto del 6 febbraio 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Catania,
Prima Sezione Penale, ha liquidato la somma complessiva di euro 1.147,53, in aggiunta al già riconosciuto acconto di €. 2.000,00, quale saldo del compenso per l'attività peritale eseguita nell'ambito del procedimento penale n. 9184/2018 RGNR.
Nella specie, il Giudice ha ritenuto di commisurare l'attività professionale in concreto espletata, cioè l'ascolto e la trascrizione di intercettazioni telefoniche, al tempo all'uopo impiegato, indi riconoscendogli centoquaranta vacazioni, sì come calcolate su trentacinque giorni di lavoro effettivo.
La ricorrente, sostenendo l'esiguità dell'importo attribuitogli, nonché la non adeguatezza del criterio utilizzato, ha chiesto la liquidazione di 1228 vacazioni, in quanto corrispondenti a trecentosette giornate lavorative, per un totale di euro 10.000,05, da maggiorare, dipoi, della misura del 50%, stante la complessità dell'incarico e, dunque, la difficoltà delle operazioni, di fatto, compiute.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 18 novembre 2024.
Le ragioni dell'opposizione consistono nell'assunto per cui, in considerazione dell'elevato numero di telefonate intercettate, di imputati e di soggetti dialoganti, nonché del tempo necessario al completamento del lavoro commissionato, avrebbesi dovuto riconoscere un importo, a titolo di compenso professionale, ben più elevato di quello, in effetti, liquidatogli.
Ed a dimostrazione della complessità dell'incarico da espletare, la ricorrente, tra le altre cose, ha dedotto due circostanze: l'una, afferente al fatto che il giudice ha più volte autorizzato la proroga del termine originariamente concesso e, l'altra, con riferimento al fatto di essersi dovuto avvalere della collaborazione di altro perito per l'espletamento della prestazione, tale sig. . Persona_1
In effetti, l'attività professionale in concreto espletata dalla è consistita, oltre Pt_1 che alla partecipazione all'udienza del 9 dicembre 2019 per la consegna dei plichi,
pagina 2 di 4 nell'ascolto e nella trascrizione delle relative intercettazioni telefoniche e, infine, nella redazione e consegna della relazione peritale.
Senonchè, ritiene il Tribunale, quanto alla richiesta della liquidazione nella misura doppia dell'importo, che non ricorrano i presupposti per l'aumento di cui all'art. 52, primo comma, del
DPR 115/2002, vale a dire il riscontro oggettivo circa l'esecuzione di prestazioni tecniche tali da impiegare l'ausiliario in misura massiva, ora per importanza tecnico-scientifica, ora per complessità e difficoltà delle operazioni rese.
Ben diversamente, quanto alla congruità dei compensi richiesti, se è vero che il magistrato ha il dovere di tener conto, sulla base e in funzione dei parametri legali, dell'attività effettivamente svolta dal professionista per il periodo che va, di regola, dalla data di inizio dei lavori (e, quindi, secondo dichiarazione dello stesso , dal 3 gennaio 2020) a quella Pt_1
del deposito della relazione peritale (e, quindi, al 21 aprile 2021), altrettanto vero è che, quandanche – come in questo caso – il giudice, su richiesta motivata del perito, autorizzi la proroga dell'originario termine per la risposta ai quesiti, quest'ultimo, non può, ad ogni modo, superare, i sei mesi (art. 227 cpp).
Ne deriva che, a tal riguardo, il Tribunale ritiene sì di condividere la deduzione difensiva del ricorrente e, indi, di riconoscere il compenso per l'attività peritale svolta in misura maggiore rispetto a quanto operato dal decreto di liquidazione, ma ritiene, al contempo, di limitare la commisurazione delle dedotte vacazioni al termine ultimo di sei mesi (quindi, al 3 luglio 2020).
Ritiene, altresì, che esse ben possano essere attribuite nel numero massimo, cioè 4, per singola giornata lavorativa, in ragione della complessità (benché, come detto, non eccezionale né di assoluta rarità) del lavoro concretamente svolto, sì come comprovata, agli atti, dall'elevato numero di files da trascrivere, dalla concessione delle svariate proroghe, oltrechè, nondimeno, dal necessario ricorso alla collaborazione di altro perito.
Tanto basta, allora, per riconoscere al perito un congruo compenso, reputato tale, in ossequio al DM 115/2002, nel valore di 604 vacazioni (di cui, per la prima è di euro 14,68 e per tutte le altre è di euro 8,15), per la complessiva somma di euro 4.929,13, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
[...]
. Controparte_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 6 febbraio 2024, in favore di , la Parte_1
somma di euro 4.929,13, oltre iva ed accessori di legge. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 462,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 R.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], cf. Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania viale Vittorio Veneto n. 75 (CT), CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Rosa Lo Faro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 18 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con il ricorso depositato in data 26 febbraio 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto del 6 febbraio 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Catania,
Prima Sezione Penale, ha liquidato la somma complessiva di euro 1.147,53, in aggiunta al già riconosciuto acconto di €. 2.000,00, quale saldo del compenso per l'attività peritale eseguita nell'ambito del procedimento penale n. 9184/2018 RGNR.
Nella specie, il Giudice ha ritenuto di commisurare l'attività professionale in concreto espletata, cioè l'ascolto e la trascrizione di intercettazioni telefoniche, al tempo all'uopo impiegato, indi riconoscendogli centoquaranta vacazioni, sì come calcolate su trentacinque giorni di lavoro effettivo.
La ricorrente, sostenendo l'esiguità dell'importo attribuitogli, nonché la non adeguatezza del criterio utilizzato, ha chiesto la liquidazione di 1228 vacazioni, in quanto corrispondenti a trecentosette giornate lavorative, per un totale di euro 10.000,05, da maggiorare, dipoi, della misura del 50%, stante la complessità dell'incarico e, dunque, la difficoltà delle operazioni, di fatto, compiute.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 18 novembre 2024.
Le ragioni dell'opposizione consistono nell'assunto per cui, in considerazione dell'elevato numero di telefonate intercettate, di imputati e di soggetti dialoganti, nonché del tempo necessario al completamento del lavoro commissionato, avrebbesi dovuto riconoscere un importo, a titolo di compenso professionale, ben più elevato di quello, in effetti, liquidatogli.
Ed a dimostrazione della complessità dell'incarico da espletare, la ricorrente, tra le altre cose, ha dedotto due circostanze: l'una, afferente al fatto che il giudice ha più volte autorizzato la proroga del termine originariamente concesso e, l'altra, con riferimento al fatto di essersi dovuto avvalere della collaborazione di altro perito per l'espletamento della prestazione, tale sig. . Persona_1
In effetti, l'attività professionale in concreto espletata dalla è consistita, oltre Pt_1 che alla partecipazione all'udienza del 9 dicembre 2019 per la consegna dei plichi,
pagina 2 di 4 nell'ascolto e nella trascrizione delle relative intercettazioni telefoniche e, infine, nella redazione e consegna della relazione peritale.
Senonchè, ritiene il Tribunale, quanto alla richiesta della liquidazione nella misura doppia dell'importo, che non ricorrano i presupposti per l'aumento di cui all'art. 52, primo comma, del
DPR 115/2002, vale a dire il riscontro oggettivo circa l'esecuzione di prestazioni tecniche tali da impiegare l'ausiliario in misura massiva, ora per importanza tecnico-scientifica, ora per complessità e difficoltà delle operazioni rese.
Ben diversamente, quanto alla congruità dei compensi richiesti, se è vero che il magistrato ha il dovere di tener conto, sulla base e in funzione dei parametri legali, dell'attività effettivamente svolta dal professionista per il periodo che va, di regola, dalla data di inizio dei lavori (e, quindi, secondo dichiarazione dello stesso , dal 3 gennaio 2020) a quella Pt_1
del deposito della relazione peritale (e, quindi, al 21 aprile 2021), altrettanto vero è che, quandanche – come in questo caso – il giudice, su richiesta motivata del perito, autorizzi la proroga dell'originario termine per la risposta ai quesiti, quest'ultimo, non può, ad ogni modo, superare, i sei mesi (art. 227 cpp).
Ne deriva che, a tal riguardo, il Tribunale ritiene sì di condividere la deduzione difensiva del ricorrente e, indi, di riconoscere il compenso per l'attività peritale svolta in misura maggiore rispetto a quanto operato dal decreto di liquidazione, ma ritiene, al contempo, di limitare la commisurazione delle dedotte vacazioni al termine ultimo di sei mesi (quindi, al 3 luglio 2020).
Ritiene, altresì, che esse ben possano essere attribuite nel numero massimo, cioè 4, per singola giornata lavorativa, in ragione della complessità (benché, come detto, non eccezionale né di assoluta rarità) del lavoro concretamente svolto, sì come comprovata, agli atti, dall'elevato numero di files da trascrivere, dalla concessione delle svariate proroghe, oltrechè, nondimeno, dal necessario ricorso alla collaborazione di altro perito.
Tanto basta, allora, per riconoscere al perito un congruo compenso, reputato tale, in ossequio al DM 115/2002, nel valore di 604 vacazioni (di cui, per la prima è di euro 14,68 e per tutte le altre è di euro 8,15), per la complessiva somma di euro 4.929,13, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
[...]
. Controparte_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1947/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 6 febbraio 2024, in favore di , la Parte_1
somma di euro 4.929,13, oltre iva ed accessori di legge. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 462,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 17 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4