Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr. ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palmi (R.C.), corso Ten. A. Barbaro n. 34, presso lo studio dell'avv. Nicola Minasi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio CP_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via D. Tripepi, presso lo Studio Speziale, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Silvana Cavaleri e Giuseppe Russo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato –
Oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 1651/2018, pubblicata il 13.11.2018.
Conclusioni delle parti
1. Sull'ammissibilità dell'appello e inesistenza della notifica. Appare dirimente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, evidenziare come controparte, evidentemente, commetta un grave errore in quanto processualmente smentito ex tabulas. Invero, secondo controparte l'avv. Sabrina Sorbo risulterebbe essere difensore- domiciliatario, sicché l'atto di notifica risulterebbe perfezionato. Di contro, la mera lettura degli atti, dimostra il contrario, l'avv.
Sorbo viene indicato quale mero domiciliatario con elezione di domicilio esclusivamente fisico ( e non digitale). Peraltro, tale ulteriore precisazione appare dirimente ai fini dell'ammissibilità dell'appello: atteso che la notifica della sentenza in riferimento al termine breve doveva essere effettuata esclusivamente presso il domicilio fisico indicato in atti, o, in alternativa, al domicilio digitale del sottoscritto difensore, per come già specificato in sede di appello.
2. Sull'errata notifica. Per quel che riguarda il secondo punto a gravame appare sufficiente il richiamo integrale ai motivi già enucleati in sede di atto introduttivo.
3. Sul merito. Sul terzo punto, nonostante la natura sintetica delle note de quibus, occorre puntualizzare ulteriormente: in sentenza affermasi come, in sede di primo grado,
l'appellante “non ha dedotto alcunché in merito all'effettività e completezza della prestazione resa”.
Tale affermazione risulta però non del tutto adeguata in quanto i primi 2 motivi di doglianza si ritenevano, cosi come si ritengono, di assoluta assorbenza. Ciononostante, si evidenzia come non si è tenuto conto di come la liquidazione del Consiglio dell'Ordine abbia espresso il proprio parere senza mai avuto contezza dell'oggetto della prestazione professionale per cui committenza. Nello specifico, era stato dato incarico al tecnico, da parte della di produrre un'attività finalizzata alla Pt_1 rivalutazione dei lotti dell'immobile di proprietà del committente al fine di poter usufruire, in linea della Legge di Stabilità del 2012, delle agevolazioni fiscali sull'abbattimento del plusvalore dei suoli acquisiti nell'anno 1983. Questo era l'oggetto dell'incarico, né poteva essere diversamente trattandosi, tra l'altro, di un commercialista. Detto incarico è stato posto in essere in maniera errata in quanto, per come previsto dalla prefata normativa, il ricorso a tale agevolazione era precluso alle società di capitali. Né peraltro era consentito, come invece è avvenuto invano, l'aggiramento della normativa attraverso la rivalutazione delle quote sociali. Conclusivamente sul punto, l'oggetto dell'incarico non era compatibile con la normativa vigente e, quindi, non ha prodotto, né poteva, produrre alcun beneficio. Sostanzialmente, un incarico senza alcuna utilità per il committente. Di ciò, evidentemente, il professionista incaricato era consapevole, tant'è che, paradossalmente, non produce tra gli allegati al proprio ordine proprio la perizia tecnica redatta, ossia l'oggetto stesso della committenza. Oltretutto, appare quanto meno singolare (se non inquietante), l'attività stessa del Consiglio dell'Ordine che esprime un parere senza avere acquisito l'“oggetto” dell'incarico e sulla base di auto-dichiarazione della parte interessata, nella quale venivano applicati il massimo dell'onorario e delle maggiorazioni consentite;
e ciò non tenendo conto che l'incarico dettato non era certamente tra quelli indicati dall'art.18 del D.M. 140 del 20.07.2012 in combinato con l'art. 21 della prefata legge , laddove la maggiorazione è consentita per pratiche di “eccezionale importanza, complessità o difficoltà ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza”. In conclusione, appare spontanea una semplice domanda: vale a dire: come ha potuto il Consiglio dell'ordine approvare una parcella
(per un importo che contiene il massimo delle maggiorazioni) allorché non ha agito ex tabulas, ma sulla mera dichiarazione del tecnico. Per quanto su esposto, si conclude a ché Codesta Corte di
Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare ogni statuizione ivi contenuta. Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 20.05.2024, i procuratori dell'appellato così precisavano le conclusioni “”la scrivente difesa si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportata e trascritta e ne chiede accoglimento, come da rituali conclusioni ivi rassegnate, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 1651/2018, emessa dal Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio civile n. 3131/2014 ; con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico di parte appellante. Impugna e contesta, poiché infondato in fatto ed in diritto, quanto rilevato da parte appellante e per l'effetto chiede il rigetto dell'Appello proposto dalla Rileva, altresì, la Parte_1 difesa come infondata risulti essere la contestazione di controparte in relazione alla invalidità CP_1 della notifica per posta elettronica effettuata all'avvocato domiciliatario, con conseguente decorrenza del termine di 6 mesi per proporre appello. Si rileva come la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 23620 del 28.09.2018, abbia sancito che: “ la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, in ogni caso, non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Nella vicenda che ci occupa la notifica è stata effettuata su indirizzo pec dell'avvocato domiciliatario comunque titolato a ricevere le comunicazioni relative al procedimento e, pertanto, a prendere conoscenza legale degli atti di causa;
di conseguenza, a notifica effettuata, il termine per proporre appello era di 30 giorni e non di sei mesi. Da qui la intempestività della proposizione dell'appello di parte avversa, con ogni ulteriore conseguenza di legge. La difesa CP_1 insiste, pertanto, nell'accoglimento delle proprie richieste ritualmente rassegnate”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, avverso il decreto n. 401/2014 con il quale, il medesimo Tribunale, le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di €. 17.007,30 oltre CP_1 interessi e spese del giudizio monitorio. Adduceva l'opponente: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di 60 gg. dalla sua emissione;
l'errata notifica del decreto ingiuntivo, in violazione dell'art. 145 c.p.c., per essere stata eseguita presso la residenza dell'Amministratore della
Società anziché presso la sede della Società; l'infondatezza della pretesa azionata in quanto supportata solo ed esclusivamente dal parere del Consiglio dell'Ordine.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'emesso decreto ingiuntivo con vittoria di spese legali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando, in toto, l'avversa CP_1 opposizione con richiesta di integrale rigetto - e conferma dell'opposto decreto ingiuntivo - e vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 7.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la proposta opposizione condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposto.
Con atto di citazione regolarmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la sopra indicata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del gravame, per omesso rispetto del termine breve per impugnare e, in subordine, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame “per omesso rispetto del termine breve ad impugnare” in quanto,
a dire dell'appellato, la sentenza di primo grado è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC del procuratore domiciliatario.
Ed invero, la Corte di Cassazione si è, più volte, occupata del caso in cui il difensore abbia indicato il proprio indirizzo PEC e, nello stesso tempo, eletto domicilio (solo) fisico presso un avvocato domiciliatario – come nella specie – affermando che
“la notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione” (C.C. n. 20946 del 22/08/2018 e n. 8222
24/03/2021).
In altre parole, il domicilio digitale rilevante è quello del difensore al quale sia conferita la procura, non potendosi fare ricorso al domicilio digitale del difensore domiciliatario, quando presso lo stesso sia stato eletto domicilio solo fisico. Nondimeno “l'indicazione della PEC, pure se eseguita senza ulteriori specificazioni, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare in via esclusiva la notificazione telematica, mentre non può affermarsi altrettanto nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria” (Cass. n. 25215/2014; n. 23412/2016).
Sicché, in presenza di un indirizzo PEC ufficiale indicato dal difensore – come rinvenibile nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - non esplicitamente circoscritto alle sole comunicazioni, la circostanza che il difensore abbia eventualmente eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, non può elidere il principio, di valenza costituzionale, inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata dalla parte (Cass. n. 2942/2019).
Tanto premesso, nel merito l'appello deve essere, comunque, disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sanata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta presso la residenza del legale rappresentante della Società, anziché presso la sede della Società, in base al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.. Adduce che, nella specie, alcun effetto sanante poteva prodursi
“trattandosi di un procedimento monitorio che, in mancanza di opposizione, determina gli effetti del giudicato”.
La doglianza è destituita di fondamento.
È notorio che la nullità della notificazione si verifica in seguito alla violazione delle formalità o delle disposizioni di legge relative alla persona del destinatario o la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto sicché è nulla la notifica che viene eseguita in un luogo o nelle mani di un consegnatario che ha un qualche riferimento con il vero destinatario. Diversamente, si ha inesistenza della notificazione, oltre che in caso di sua mancanza materiale, quando questa viene effettuata in un luogo o presso una persona che non risulta in nessun modo riconducibile al vero destinatario.
Sul punto, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez.
U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917) che hanno preventivamente individuato gli elementi minimi costitutivi del procedimento notificatorio consistenti: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita (restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), precisando che deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del
"collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario “si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice”.
Ed, invero, nel dirimere il contrasto sorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite hanno individuato un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione sulla scorta del dettato di cui all'art. 160 c.p.c. che dispone “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157" posto in correlazione con l'art. 156 c.p.c. secondo il quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (primo comma); "può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (comma 2); "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (comma 3)” argomentando, in primo luogo, che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi del tutto radicali - da configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto - e che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo - coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa - in conformità al principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost., ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che tutelano il diritto di ogni persona ad un
"giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità anche alla luce di quella della giurisprudenza della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile.
Sulla scorta di tali presupposti le Sezioni Unite hanno, ulteriormente, precisato che
“scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio); in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione
(fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione - con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè, sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione”.
Alla luce degli esposti principi, nella fattispecie de quo la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita presso la residenza del legale rappresentante della Società, anziché presso la sede della Società, pur se affetta da nullità è da ritenersi certamente sanata dall'avvenuta e tempestiva opposizione proposta dall'ingiunta che attesta che la notifica, seppure nulla, ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del
28/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016) operando il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3,
(Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure non abbia rilevato l'insufficienza della parcella vidimata dall' posta alla base dell'ingiunzione, ai fini della Controparte_2 valutazione della correttezza dei compensi richiesti dal professionista.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Occorre, preliminarmente, precisare che parte opponente, dinanzi al Giudice di prime cure, non ha contestato né l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, né
l'esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella professionale né, tantomeno,
l'esatto adempimento della prestazione da parte del dott. limitandosi a CP_1 sostenere, genericamente, che “la particella vidimata dal a seguito Controparte_2 del D.l. n. 1/2012, in riferimento agli artt. 633, col n. 1-2-3 e art. 636 c.p.c.” necessitava “di un'attività integrativa che confermasse l'opera del professionista”.
Alla luce dell'assoluta genericità della formulata eccezione non poteva che trovare applicazione il principio secondo il quale "l'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 333 del 1990, dall'art. 167 primo comma c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione" (Cass. 27590/08).
Sicché, conformemente al primo Giudice, deve convenirsi che “in assenza di contestazioni sull'operato del professionista (l'opponente non ha dedotto alcunché in merito all'effettività e completezza della prestazione resa) l'indicata doglianza non possa essere presa in considerazione, in quanto il parere dell'Ordine professionale sul compenso richiesto (sebbene non possa, in caso di contestazione da parte del debitore, provare che le prestazioni indicate siano state effettivamente rese) prova, comunque, per unanime giurisprudenza, la coerenza della tariffa richiesta rispetto alla parcella.
Conclusivamente, il gravame è del tutto infondato e, come tale, deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della
Cassazione Civile, Sezioni Unite e, quindi, nel seguente modo:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 a €. 26.000
Fase studio controversia €. 1.134,00
Fase introduttiva €. 921,00
Fase istruttoria €. 922,00
Fase decisoria €. 1.911,00
Totale compenso tabellare €. 4.888,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione delle vigenti tariffe professionali applicando i minimi tariffari per la fase di trattazione, in mancanza di istruttoria orale in appello, ed i medi tariffari per le altre fasi, avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1651/2018, pubblicata il 13.11.2018, così decide:
-rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese del presente grado, in favore di quantificate in CP_1
€.4.888,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente (dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)