TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio IL, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.187/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
Via G. Pascoli nr. 2, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Paola Soragni C.F._1
– ricorrente – contro
corrente in CH IL (RE), Via Galileo Galilei n. 29, C.F. e CP_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giada Battaglia ed Enrico CodiceFiscale_2
Orlati
– resistente–
in punto a: pagamento TFR
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 18.02.2025 il Sig. Parte_1
Contr conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale di Reggio IL per sentirlo “accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte di ai sensi della L. Controparte_1
5/01/1953 n. 4 della redazione e della consegna al ricorrente della busta paga relativa al T.F.R.; accertare e dichiarare l'ammontare dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di T.F.R. da parte di CP_1 [...]
e di ogni altro trattamento terminale eventuale;
dichiarare tenuta e condannare
[...] [...]
in persona del legale rappresentante a versare la somma di T.F.R. e di ogni CP_1
altro trattamento terminale al ricorrente, oltre interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
L'odierno ricorrente sosteneva che la società non avesse adempiuto al proprio obbligo di redigere e consegnare la busta paga di aprile 2024, con conseguente impossibilità di Contr determinare l'importo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e chiedeva che fosse condannata a versare il trattamento di fine rapporto, nonché ogni altro trattamento terminale eventuale.
Si è costituita in giudizio la società evidenziando il complesso e negativo stato patrimoniale complessivo e le vicende giudiziarie che hanno fatto sì che la stessa abbia richiesto al Tribunale di Reggio IL-sezione Fallimentare l'applicazione delle misure di protezione per la durata massima residua ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 8 e 55 n. 3 CCII. Con la medesima istanza, la società si riservava, inoltre, la facoltà di richiedere al Tribunale, con successiva istanza, le misure ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 54 al fine di non vanificare il buon esito delle iniziative assunte per la regolarizzazione della crisi e dell'insolvenza.
Il Tribunale, con Decreto del 27.12.2024 (doc. 1), ritenuta la ritualità della proposta, provvedeva alla nomina del Commissario Giudiziale, nella persona del Dott. Persona_1
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pacifico che il ricorrente fosse dipendente della società a far data dal Controparte_1
1/07/2014 al 17/03/2024 assunto con contratto CCNL Metalmeccanica industria, e che alla cessazione del rapporto contrattuale, l'Azienda non gli abbia consegnato l'ultima busta paga relativa ad aprile 2024 e contenente l'indicazione del TFR, e ciò nonostante i solleciti, che costringevano il lavoratore a rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro, con richiesta di intervento ispettivo, in data 21/06/2024.
Ciò nonostante, come si legge nelle comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro nella persona della Dott.ssa (testualmente: “ieri il curatore giudiziale della ditta Controparte_3 [...]
dott. Notari ( ha CP_1 Per_1 Email_1 Email_2
Pag. 2 di 4 provveduto ad inviarmi la documentazione relativa al suo assistito, il sig. , Persona_2
ad eccezione della busta paga di Aprile 2024, inoltre il precedente consulente della ditta, dott.
, ha revocato il mandato. Da ulteriori informazioni acquisite è emerso che la busta Persona_3
paga di Aprile 2024 non è stata elaborata, pertanto provvederò ad adottare un provvedimento sanzionatorio di diffida amministrativa nei confronti della ditta. Relativamente invece alla possibilità di emettere il provvedimento di diffida accertativa, purtroppo alla luce della nota del
09.02.2015 che le allego, in tali casi ci è preclusa ogni azione”), la ditta non inviava la busta paga di aprile.
La società insiste, anche all'odierna udienza, nel sostenere di avere depositato (e consegnato al lavoratore) un prospetto riepilogativo. Tuttavia tale prospetto non può in nessun modo assimilarsi ad una busta paga.
La mancata consegna della busta paga, tra l'altro, rende impossibile al ricorrente la possibilità di richiedere il pagamento al Fondo di Garanzia presso l'INPS del proprio credito, non essendo lo stesso quantificato.
Eppure, come evidenziato nella stessa memoria di costituzione, la società ha richiesto applicarsi gli strumenti di gestione della regolazione e della crisi e dell'insolvenza delle imprese. Se a un lato tale procedura sospende l'esecuzione del credito accertato nei confronti dell'impresa per la durata delle misure di protezione accordate alla società, dall'altro con giusto titolo il ricorrente potrebbe richiedere intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione delle proprie spettanze.
Ma ciò, come detto, gli è precluso per la mancanza di un titolo idoneo con quantificazione certa ed esigibile del credito.
Ne consegue il pieno accoglimento del ricorso, e la quantificazione del trattamento di fine rapporto maturato al dicembre 2023, come si evince dalla busta paga di gennaio 2024, ammonta ad euro 21.770,24.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del datore di lavoro e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
In accoglimento del ricorso,
Pag. 3 di 4 • accerta e dichiara il mancato adempimento da parte di i sensi Controparte_1
della L. 5/01/1953 n. 4 della redazione e della consegna al ricorrente della busta paga relativa al TFR;
• conseguentemente, accertato l'ammontare dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di T.F.R. pari ad euro 21.770,24,
• dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante a versare detta somma al ricorrente, oltre interessi legali sulla somma rivalutata.
• condanna a risarcire integralmente a parte ricorrente le spese Controparte_1 del presente giudizio, somma che quantifica in € 3.400,00 per compensi oltre ad accessori e CU.
Reggio IL, li 30/05/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4