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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6149 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...], rappresenta e difesa dagli avv.ti Parte_1 Maria Falco e Michele Falco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. Raffele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 15.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.08.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, nonché all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Mentre, ai sensi dell'art. 6 D.M. 01.02.1991, i soggetti affetti dalle patologie di cui alla predetta norma che cagionino un'invalidità pari o superiore al 67%, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria sia per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale indicati dalla normativa, sia in relazione alle prestazioni strumentali di diagnostica e di laboratorio. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la
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ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del 67% a far data dalla visita di revisione del 19.12.2023 (cfr. CTU in atti - nella quale è erroneamente richiamata la domanda amministrativa in luogo della visita di revisione - a cui si rinvia e che non è stata contestata specificatamente dalle parti). La percentuale accertata è idonea ad integrare il requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a partire dalla data della visita di revisione. Al contempo, però, la stessa è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'altra prestazione richiesta. Alla luce della CTU espletata, la domanda proposta dalla ricorrente dev'essere parzialmente accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che essa possiede il requisito sanitario per essere esentata dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a far data dal 19.12.2023. Deve invece darsi atto che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno mensile di invalidità. Le spese di lite, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , considerato l'accoglimento della domanda sull'esenzione ticket dalla domanda CP_1 amministrativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.08.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per essere esentata dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria dal 19.12.2023;
2) dichiara che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di invalidità;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 3.867,00, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 15.09.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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