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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3671 dell'anno 2020, vertente tra
, in persona legale rappresentante p.t. (p. iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Oscar Mercolino e dall'avv. Gennaro Galietta.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. ), (c.f. ,Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(c.f. , nella qualità di eredi di , e ,
[...] C.F._3 Persona_1 Persona_2 Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Guerriero e dall'avv. Annunziata Pepe.
-APPELLATI- APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
22.4.2020, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 29.5.2024 dalla difesa degli appellati/appellanti incidentali e in data 1.6.2024 dalla difesa dell'appellante principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato il Parte_1
pagina 1 di 15 28.10.2020, a mezzo PEC), , , , e , in Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_4 Parte_3 proprio e nella qualità di eredi di , proponendo appello avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Persona_1
Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020.
****
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado , , , e , in proprio e nella Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_4 Parte_3 qualità di eredi di , avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Persona_1 Parte_1
, esponendo che:
[...]
In data 24.2.2013, alle ore 21.15 circa, , mentre si trovava alla guida della propria Seat Leon, Persona_1 targata DR430VN (di sua proprietà) sulla S.P. 57, al Km 4+930, in direzione Taurasi (AV), all'uscita da una curva destrorsa aveva perso il controllo della detta autovettura - a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e dalla presenza sullo stesso di uno strato di fanghiglia misto a copioso fogliame – e, dopo aver attraversato l'opposta corsia di marcia, era finito con la parte posteriore destra della propria vettura contro un albero di quercia posto al margine della strada;
che, dopo l'impatto, l'autovettura aveva terminato la sua corsa nella scarpata adiacente alla ridetta strada, mentre il conducente, sbalzato fuori dall'autovettura, era deceduto sul colpo.
Ritenendo, dunque, che il sinistro fosse addebitabile alla responsabilità esclusiva della , ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., quale proprietaria e custode del tratto di strada in questione, per avere omesso ogni forma di vigilanza, controllo e manutenzione dello stesso, gli attori avevano chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali (patiti iure proprio quali prossimi congiunti di , a causa del decesso di quest'ultimo) e patrimoniali (spese funerarie, pari ad euro 3.000,00, Persona_1 danni all'autovettura, pari ad euro 8.500,00, e danni da mancata contribuzione per il futuro alle spese e ai bisogni della famiglia), nella misura accertata in corso di causa, anche con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della domanda attorea, Parte_1
(ritenendo, quanto all'an debeatur, che non potesse essa considerarsi responsabile del sinistro sia per le dimensioni della strada, che l'avrebbero resa insuscettibile di un effettivo controllo, sia per l'esclusiva responsabilità, in ordine all'accaduto, di , avendo q uest'ultimo tenuto una condotta di guida Persona_1 negligente e, relativamente alla quantificazione dei danni operata dalla controparte, che fosse eccessiva e sproporzionata), invocando, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento in misura percentuale al grado di colpa accertato.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n.666/2020 impugnata in questa sede (poi corretta con ordinanza depositata il 10.8.2020 a seguito di procedimento di correzione di errore materiale), ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile nella misura del 40% alla (per non avere protetto Parte_1 il tratto di strada in questione con idonee barriere di sicurezza) e, nella restante misura del 60%, a Persona_1
pagina 2 di 15 (per non avere proceduto ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi, peraltro in orario serale e con la pioggia in atto, e per non avere indossato le cinture di sicurezza).
E, in considerazione di ciò, stimando il danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto, secondo le tabelle di Milano, in euro 270.000,00 (somma già rivalutata) per ciascuno dei genitori ( e Persona_2 Per_3
) della vittima ed in euro 80.000,00 (somma già rivalutata) per ciascuno dei suoi fratelli ( ,
[...] Parte_2
e ), ha condannato la al risarcimento di tale tipologia di danno Parte_3 Parte_4 Parte_1 tenendo conto della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo al detto ente (ossia nella misura del 40% dei detti importi: euro 108.000,00 per ciascuno dei genitori ed euro 32.000,00 per ciascuno dei tre fratelli).
Inoltre ha condannato la al pagamento, in favore di tutti gli attori, dell'importo di euro Parte_1
11.500,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danno al veicolo e spese funebri) patiti in conseguenza del sinistro, compensando le spese di lite spettanti agli attori (con distrazione in favore dei propri difensori antistatari), in considerazione dell'esito della lite, nella misura di 1/2.
****
2. Il giudizio di appello.
La ha censurato la sentenza n.666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti due motivi di gravame.
1. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. E DELL'ART. 2043 C.C.- INAPPLICABILITÀ DELL'ART.
2051 C.C. – ONERE DELLA PROVA NON ASSOLTO DALL'ATTORE – VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C - VIZIO DI MOTIVAZIONE -
ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE CON ESONERO DI
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO – OMESSA VERIFICA DELLA CAUSA CONCRETA DEL DANNO - ONERI PROBATORI ALLA
LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE – RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE.
Con il primo, articolato, motivo, ha sostenuto, in primo luogo, che il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità
(sia pure concorrente) di esso ente convenuto in ordine al verificarsi del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avesse erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.
Tale disposizione, secondo l'appellante, non sarebbe, infatti, applicabile laddove il bene produttivo di danno sia - come nel caso di specie - di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi.
In ogni caso, secondo la , anche tenendo conto della responsabilità da cose in custodia Parte_1 disciplinata dalla detta norma, il Tribunale di Benevento avrebbe comunque errato nel considerare provata la CP_ responsabilità di esso convenuto, non avendo gli attori dimostrato, pur essendo onerati al riguardo, che il sinistro fosse avvenuto come conseguenza della particolare condizione della strada.
L'appellante ha criticato, poi, anche la valutazione del giudice di prime cure secondo cui, essendo il tratto stradale in questione caratterizzato da curve pericolose in lieve discesa per chi proviene da Taurasi, ed essendo pagina 3 di 15 collocati, ai margini, alberi di querce di grandi dimensioni, sarebbe stato intrinsecamente pericoloso e, perciò, tale da giustificare il ricorso alle barriere di sicurezza, nel caso di specie mancanti.
Secondo la tale affermazione non sarebbe stata confortata dal dato tecnico e normativo, Parte_1 atteso che il D.M. 3 giugno 1998 in materia di barriere di sicurezza porrebbe l'obbligo di installazione di sistemi di ritenuta solo su strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h (mentre nel caso in questione si tratterebbe pacificamente di strada di tipo urbana con segnalazione di limite di velocità di 30 km/h) e non avrebbe tenuto conto del fatto che il tratto stradale in questione sarebbe stato dotato delle misure/accorgimenti di sicurezza tali da soddisfare quanto disposto dall' art. 3 dell'allegato 1 (“Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed installazione delle barriere di sicurezza stradale”) del citato decreto ministeriale.
Ha aggiunto, poi, in ogni caso, che non vi fosse, in concreto, una situazione di pericolo tale da dotare il tratto in questione delle barriere di sicurezza, e che, comunque, il Tribunale di Benevento, se avesse compiuto una valutazione complessiva e coerente delle prove, sarebbe dovuto giungere a una diversa ragionevole e motivata conclusione e, cioè, che, se il conducente del veicolo non avesse tenuto una condotta di guida negligente quanto pericolosa, senza dubbio non rispettosa né del limite di velocità, nè degli altri segnali di pericolo pure ivi presenti e noti (poichè zona di sua abituale percorrenza), avrebbe avuto la possibilità di arrestare la vettura in tempo utile, indipendentemente dalla presenza o meno di un guardrail, che, anzi, se posto in quel preciso tratto di strada, sarebbe stato certamente fonte di pericolo per la circolazione.
In sostanza, ad avviso dell'ente appellante l'eccesso di velocità del conducente sarebbe stata una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento.
2. “ERRATA E/O MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DI PRIMO GRADO E INUTILIZZABILITÀ DELLE
DICHIARAZIONI RESE DAI TESTI DI PARTE ATTRICE”.
L'appellante, inoltre, per mero scrupolo difensivo, ha sottolineato che la presenza arborea (cd. Fogliame bagnato ecc.), più volte sottolineata dalla controparte quale causa principale della fuoriuscita stradale, riferita dai testi da essa indicati ma esclusa dall'accertamento compiuto dal primo giudice, non avrebbe potuto comportare la responsabilità di esso ente convenuto, sia per l'inattendibilità dei detti testi, sia perché, come chiarito nella
“Relazione incidente stradale” dei Carabinieri intervenuti sul posto, la causa del detto sinistro era stata individuata nella velocità tenuta dal conducente del veicolo, non adeguata alle condizioni di tempo e luogo.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente appello, così provvedere: −in limine litis, sospendere in via cautelare l'esecutorietà della sentenza impugnata, sussistendo sia il fumus boni juris, che il periculum in mora. −Accogliere l'appello e riformare, la sentenza n. 666/2020, in ragione di quanto specificatamente dedotto ed eccepito, nella parte in cui dichiara la responsabilità per il sinistro a carico della Provincia di
pagina 4 di 15 sia pure a titolo di concorso, accertando e dichiarando, invece, la responsabilità esclusiva della parte attrice Pt_1 appellata.”.
Iscritta la causa al n. 3671/2020 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
25.1.2021, , e , nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Parte_2 Parte_4 Parte_3 [...]
, nonché quali eredi di e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Per_1 Persona_2 Persona_4 proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n.666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, sulla base dei due seguenti motivi.
1. STATO DEL MANTO STRADALE – SUPERFICIALE, ILLOGICA ED ARBITRARIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO IN RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE IN CUI VERSAVA IL FONDO STRADALE. MANCATA VALUTAZIONE DEL COMPENDO
PROBATORIO TESTIMONIALE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Con il primo, invocando la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine al verificarsi del sinistro, hanno censurato la decisione del Tribunale di Benevento, innanzitutto, per avere ritenuto non provata la circostanza del manto stradale reso viscido per la pioggia a causa della presenza di fango e fogliame.
Secondo gli appellanti incidentali il Tribunale avrebbe tratto tale convincimento solo dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto e dalle deposizioni testimoniali rese dai tecnici della provincia chiamati ad eseguire un sopralluogo sulla strada teatro del sinistro, non considerando, tuttavia, erroneamente, che ben sei testi
[...]
, , , ) - tutti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 testimoni oculari se non del sinistro ma sicuramente dei luoghi di causa al momento del fatto - avessero affermato che quella sera il manto stradale fosse viscido non solo a causa della pioggia ma anche del fatto che, a causa della cattiva regimentazione delle acque piovane, il flusso d'acqua proveniente dai bordi della carreggiata si riversava sulla strada trascinando con sé le foglie presenti ai margini della strada stessa e tutti i detriti ivi presenti
(pietrisco, terriccio, ecc. ecc.).
Ad avviso di , e quanto esposto nel verbale dei Carabinieri sullo stato Parte_2 Parte_4 Parte_3 del manto stradale sarebbe stato un resoconto parziale, incompleto, con la conseguenza che il Tribunale di
Benevento avrebbe dovuto tenere in maggior conto le dichiarazioni resi dai detti testimoni, posto che il disposto dell'articolo 2700 c.c. – secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti – non precluderebbe l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente, né negativamente, acquisiti.
Ragion per cui, secondo tale prospettazione, la valutazione completa del compendio probatorio avrebbe dovuto ricondurre la responsabilità del sinistro esclusivamente alla , tanto ex art. 2051 c.c., quanto ex Parte_1 art. 2043 c.c., sia in relazione alla cattiva manutenzione del tratto stradale con riferimento alla mancata pulizia del fondo viario e delle sue pertinenze, sia in relazione alla dimostrata assenza di barriere di protezione.
pagina 5 di 15 2. FATTO COLPOSO DEL CONDUCENTE – SUPERFICIALE, ILLOGICA ED ARBITRARIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO IN RIFERIMENTO ALLA VELOCITÀ TENUTA DAL SIG. . ERRATA VALUTAZIONE DEL DATO PROBATORIO. Persona_1
INGIUSTIZIA MANIFESTA
Con il secondo motivo di gravame , e hanno, poi, sostenuto che il Parte_2 Parte_4 Parte_3
Tribunale di Benevento avesse erroneamente ritenuto sussistente un concorso di colpa (nella misura del 60%) di in ordine al verificarsi del sinistro, pur non avendo la Provincia di fornito alcuna prova della Persona_1 Pt_1 velocità non adeguata allo stato dei luoghi e/o del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del detto conducente del veicolo.
E, nell'invocare, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone, né in fatto né in diritto, i presupposti per tutti i motivi indicati sub C) della Parte I;
2. nel merito, rigettare
l'appello principale per i motivi indicati sub A) e B) della Parte I del presente atto;
3. in ogni caso, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza impugnata in via incidentale statuendo che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento integrale dei Parte_1 danni patiti dagli attori, siccome richiesti nel primo grado o, in subordine, nella misura, più ampia di quella stabilita dal giudice di prime cure, che sarà determinata all'esito del presente giudizio;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado;
5. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
In data 29.1.2021 è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza depositata il 4.3.2021, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dalla
, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per Parte_1 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 22.5.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.6.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., introdotti con d.lgs. 149 del 2022 e in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 29.5.2024 dalla difesa degli appellati/appellanti incidentali e in data dalla difesa CP_2 dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 19.6.2024 (regolarmente comunicata alle parti), concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 La Corte ritiene che il Tribunale di Benevento abbia fatto buon governo dei principi applicabili al caso di specie e delle risultanze istruttorie e che la sentenza impugnata vada, pertanto, confermata, al riguardo, sia pure con una modifica (nei termini di seguito indicati) circa la quantificazione delle percentuali di responsabilità della Parte_1
, da un lato, e di , dall'altro, in merito alla determinazione del sinistro.
[...] Persona_1
Ciò in base alle seguenti considerazioni.
****
In ordine all'appello principale va detto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1
, non rileva, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., l'estensione del bene oggetto di custodia da parte
[...] della p.a.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2024, n. 12988; Sez. III, Ord., 24/04/2024, n. 11140; Sez. III, Ord.,
4/04/2024, n. 11060; Sez. III, 28/06/2019, n. 17434; Sez. III, Ord., 13/03/2018, n. 6034).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il Tribunale di Benevento ha anche correttamente ravvisato la responsabilità (sia pure concorrente) della parte convenuta per non avere protetto adeguatamente il tratto stradale provinciale in questione (sottoposto pacificamente alla sua custodia) con idonee barriere di sicurezza.
E' condivisibile, infatti, quanto sostenuto dal primo giudice secondo cui, ferma restando la (maggiore) responsabilità di in ordine al verificarsi del sinistro (per non avere adeguato la velocità allo stato dei Persona_1 luoghi), l'evento lesivo per cui è causa non si sarebbe ragionevolmente verificato con tale gravità (ossia provocando la morte del conducente del veicolo), se la Provincia avesse adottato le dette barriere di Parte_1 sicurezza.
Il Tribunale di Benevento, in particolare, traendo spunto proprio dalla relazione depositata dalla convenuta (e riprodotta in questa sede), ha rilevato come il tratto in questione sia caratterizzato da curve pericolose in lieve discesa per chi proviene da Taurasi, e che ai margini di tale tratto stradale vi siano alberi di querce di grandi dimensioni.
Partendo da tale stato dei luoghi ha, pertanto, ritenuto, in maniera del tutto condivisibile che, a prescindere da un obbligo specifico di adozione delle barriere di sicurezza imposto dalla normativa, la p.a. convenuta dovesse comunque proteggere tale tratto stradale con le dette barriere, essendo l'uscita fuori strada di un veicolo, in ragione della particolare conformazione dello stato dei luoghi, particolarmente pericolosa proprio per la presenza,
pagina 7 di 15 nella immediate vicinanze, di alberi di quercia dal tronco molto grosso e di piccole scarpate o dislivelli tra la sede stradale e il terreno limitrofo e potendo, quindi, tali fattori, facilmente determinare un aggravamento dei danni.
Ciò, a maggior ragione, per l'assenza, al momento del sinistro, della segnalazione di pericolo, rilevata dal
Tribunale di Benevento sulla scorta di quanto risultante dal verbale dei Carabinieri (essendo il segnale di limite di velocità e di curve pericolose apposto sul tratto stradale evincibile soltanto dalla relazione redatta dalla convenuta nel 2016 e, dunque, dopo tre anni dal verificarsi del sinistro).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla non rilevava, al fine di escludere la sua Parte_1 responsabilità colposa (da reputarsi generica, ossia in assenza di prescrizioni normative specifiche), la circostanza che, trattandosi di un tratto stradale con limite di velocità di 30 km/h, non vi fosse l'obbligo specifico di dotazione delle barriere di sicurezza (obbligo sussistente, secondo quanto dedotto dall'appellante principale, solo in relazione a strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h).
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte (impostazione riportata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata), in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/05/2017, n. 10916; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 09/07/2021, n. 19610).
Più specificamente, i guardrail (detti anche barriere stradali o barriere di contenimento stradale) sono dispositivi di sicurezza stradale che: possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati;
sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione;
ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva;
dall'altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta.
Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l'installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
Attualmente, i guardrail installati in Italia e in tutta l'Unione Europea sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317.
Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere,
pagina 8 di 15 l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
Ma la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive
(colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada (come nel caso di specie) non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (cfr. in tali termini,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/05/2024, n. 11950; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/11/2020, n. 26527).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ribadirsi che il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente la responsabilità concorrente della e di in ordine all'evento lesivo. Parte_1 Persona_1
Ma, ferma restando la riconosciuta (da parte del primo giudice) responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. - e prevalente - di , risulta più corretto, in quanto maggiormente aderente ai dati Persona_1 fattuali emersi dall'istruttoria in primo grado, aumentare la percentuale di responsabilità del conducente del veicolo e, di conseguenza, ridurre quella della , rispetto alla quantificazione operata dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Benevento.
In particolare, fermo restando che è assolutamente condivisibile - per quanto specificato di seguito esaminando l'appello incidentale - ricondurre l'evento lesivo, in via prevalente, alla condotta colposa di (per Persona_1
l'eccessiva velocità rispetto alle condizioni dei luoghi e per non avere presumibilmente neanche indossato le cinture di sicurezza), la Corte ritiene che, in considerazione della rilevante gravità della condotta di guida del
(non avendo moderato la velocità nonostante si trattasse di un tratto stradale bagnato per la pioggia, con Per_1 curve pericolose in lieve discesa, ed in orario serale, non illuminato, secondo quanto si rileva dal rilevamento tecnico – descrittivo dei Carabinieri intervenuti sul posto), la sentenza impugnata vada modificata nel senso di riconoscere la responsabilità dell'accaduto alla nella misura del 30% e di nella Parte_1 Persona_1 restante misura del 70%.
Ragion per cui, atteso che non è stata oggetto di specifica censura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., né da parte dell'appellante principale, né da parte degli appellanti incidentali, la quantificazione dei danni operata dal Tribunale di Benevento, la sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere agli eredi di Per_1
pagina 9 di 15 (precisando che, quanto ai genitori, il risarcimento va attribuito ai loro eredi, costituitisi anche in tale veste Per_1 in grado di appello), il 30% (anzichè il 40%) degli importi quantificati dal primo giudice.
Nello specifico vanno riconosciuti agli attori/appellanti incidentali: a) euro 81.000,00 (anziché euro 108.000,00), per ciascuno dei genitori di ed euro 24.000,00 (anziché euro 80.000,00) per ciascuno dei fratelli, a Persona_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto;
b) euro 3.450,00 (30% di euro 11.500,00) per tutti gli eredi di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (spese funerarie e valore Persona_1 dell'autovettura all'epoca del sinistro); il tutto - trattandosi di debiti di valore- con l'aggiunta degli interessi
(compensativi) al tasso legale sugli importi devalutati al 24.2.2013 (data del sinistro) e rivalutati anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
1712 del 17/02/1995; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396.; Sez.
I, 11/05/2007, n. 10884), ed oltre interessi gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., sulle somme valutate all'attualità, con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo (posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n.
21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto”
(come nel caso di specie) la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/04/2021, n. 9200. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n.
36372).
****
Risulta infondato l'appello incidentale proposto da , e (nella qualità di Parte_2 Parte_4 Parte_3 eredi e prossimi congiunti di , nonché quali eredi di e ) con la comparsa Persona_1 Persona_2 Persona_4 di risposta depositata telematicamente il 25.1.2021 (e, dunque, tempestivamente, ex artt. 343 e 166 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione per il
18.2.2021 e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 23.2.2021).
****
pagina 10 di 15 Quanto, in particolare, al primo motivo di gravame, la Corte condivide la valutazione del Tribunale di ritenere, sulla base del verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto - suffragato, al riguardo, dalle testimonianze dei tecnici della Provincia di Avellino chiamati ad effettuare un sopralluogo sulla strada teatro del sinistro (il giorno dopo) – che non vi fossero anomalie sul manto stradale (che era soltanto bagnato) e che, dunque, non fosse dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice circa la presenza di fango e fogliame (in sostanza circa la mancanza di idonee opere di regimentazione delle acque meteoriche).
Premesso, invero, che, anche ove dimostrata, la presenza di fango e fogliame sul tratto in questione avrebbe dovuto indurre il conducente del veicolo, anche in considerazione del fondo stradale bagnato (e della scarsa visibilità data dalla assenza di illuminazione riscontrata dai militari intervenuti sul posto), a ridurre ulteriormente la velocità adeguandola, così, allo stato dei luoghi, la Corte rileva che, effettivamente, nel rilievo tecnico – descrittivo dei Carabinieri intervenuti dopo l'incidente (prodotto dalla convenuta in primo grado e ridepositato in questa sede) il fondo stradale veniva descritto, effettivamente, “senza anomalie”, sebbene “bagnato”, con pavimentazione
“asfaltata”.
Ragion per cui, se è vero, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la relazione di servizio dei Carabinieri, con l'allegato rilevamento tecnico descrittivo, non potesse costituire prova, circa lo stato luoghi riscontrato, sino a querela di falso (posto che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta, quali la data di redazione dell'atto, i nominativi dei verbalizzanti, etc., ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022, n. 36164; Sez. III,
06/07/2021, n. 19032; Sez. III, 28/07/2017, n. 18757), è altrettanto vero che gli accertamenti dei militari intervenuti subito dopo il sinistro costituiva comunque, anche ad avviso della Corte, una prova convincente (sebbene non assistita da fede privilegiata, si ribadisce) circa la riscontrata assenza di anomalie sul tratto stradale, non scalfita dalle dichiarazioni dei testi indicati dagli appellanti incidentali e che, peraltro, aveva trovato conferma anche nelle testimonianze rese dai tecnici della Provincia, che avevano effettuato un sopralluogo il giorno dopo del sinistro.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in generale, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del
23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
In altri termini, è consentito al giudice valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “valutazione delle prove” ( Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/03/2024, n. 6030).
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Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello incidentale.
Il Tribunale di Benevento ha, infatti, motivato adeguatamente il proprio convincimento circa la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta da e circa il mancato uso, da parte di quest'ultimo, delle Persona_1 cinture di sicurezza.
Ed infatti, premessa la ricostruzione dell'accaduto risultante dalla detta relazione dei Carabinieri e, cioè, che, in considerazione della riscontrata posizione del veicolo e del dopo il sinistro e degli accertamenti eseguiti, la Per_1 causa di tale incidente, verosimilmente, fosse da ricondurre alla perdita di controllo del mezzo che, dopo aver effettuato una curva destrorsa, era andato in testacoda, urtando con la parte posteriore un albero presente a margine della strada (venendo poi l'autovettura scaraventata in un terreno adiacente la sede stradale mentre il conducente veniva sbalzato fuori dall'auto attraverso il finestrino della portiera posteriore destra, rimanendo in posizione supina sul terreno), la Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia tratto, logicamente, la prova della eccessiva velocità tenuta dal sulla base: Per_1
a) Del mancato rinvenimento, sul posto, di segni di frenata;
b) dal violento impatto con l'albero di quercia, tanto da determinare l'uscita dall'abitacolo del , essendo il corpo di quest'ultimo stato rinvenuto poco più avanti. Per_1
E, sempre logicamente, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il fosse stato sbalzato fuori dal Per_1 veicolo a seguito dell'impatto inducesse a reputare che lo stesso non indossasse le cinture di sicurezza, essendo poco credibile la tesi di parte attrice secondo cui, nonostante le gravissime lesioni riportate al momento dell'impatto, fosse stato in grado di slacciarsi le cinture ed uscire dall'abitacolo, essendo il decesso intervenuto solo successivamente, ad alcuni metri di distanza dal veicolo.
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In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata questa Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in considerazione del riconosciuto (e prevalente) concorso di colpa del danneggiato (ex art. 1227, co.1, c.c.), risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare le spese del doppio grado di giudizio spettanti agli attori/appellanti incidentali (in quanto comunque vittoriosi in base alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della , sia pure previo accertamento del detto concorso di colpa), nella misura del 70% (ossia Parte_1 nella misura pari alla riscontrata responsabilità colposa di ). Persona_1
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura del restante 30%, in virtù della disposta compensazione) ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., degli attori/appellanti incidentali, vengono pagina 12 di 15 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nel loro interesse stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, per il secondo, alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia (determinato in base al decisum, tenendo conto dell'importo del risarcimento di più alto valore tra quelli riconosciuti ai singoli danneggiati, non potendosi applicare il cumulo di cui all'art. 10 c.p.c.; cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3671/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza (come corretta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 10.8.2020):
a) Accerta e dichiara la responsabilità, in relazione al sinistro per cui è causa (avvenuto il 24.2.2013 sulla S.P.
57, al Km 4+930 in direzione Taurasi (AV)), della Provincia di nella misura del 30% e di Pt_1 Persona_1 nella restante misura del 70%;
pagina 13 di 15 b) dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento: Parte_1
I) in favore di , e , quali eredi di , dell'importo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ), Persona_1 oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
II) in favore di , e , quali eredi di , dell'importo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ), Persona_1 oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
III) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
IV) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
V) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_4 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
VI) in favore di , e , a titolo di risarcimento danni patrimoniali (sia in Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio che quali eredi di , e ), dell'importo complessivo di euro Persona_1 Persona_2 Persona_3
3.450,00, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso pagina 14 di 15 legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020.
3. Dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore degli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, difensori dichiaratisi antistatari di , Parte_2
e , del 30% delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già Parte_3 Parte_4 in tale ridotta misura, in euro 2.278,95 per il primo grado (di cui euro 163,5 per esborsi ed euro 2.115,45 per compensi) ed in euro 2.388,75 per il secondo (di cui euro 241,2 per esborsi ed euro 2.147,55 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione nella restante misura del 70%.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 17.10.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3671 dell'anno 2020, vertente tra
, in persona legale rappresentante p.t. (p. iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Oscar Mercolino e dall'avv. Gennaro Galietta.
-APPELLANTE PRINCIPALE-
e
(c.f. ), (c.f. ,Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(c.f. , nella qualità di eredi di , e ,
[...] C.F._3 Persona_1 Persona_2 Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Guerriero e dall'avv. Annunziata Pepe.
-APPELLATI- APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
22.4.2020, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 29.5.2024 dalla difesa degli appellati/appellanti incidentali e in data 1.6.2024 dalla difesa dell'appellante principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato il Parte_1
pagina 1 di 15 28.10.2020, a mezzo PEC), , , , e , in Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_4 Parte_3 proprio e nella qualità di eredi di , proponendo appello avverso la sentenza n. 666/2020 emessa dal Persona_1
Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020.
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1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado , , , e , in proprio e nella Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_4 Parte_3 qualità di eredi di , avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Persona_1 Parte_1
, esponendo che:
[...]
In data 24.2.2013, alle ore 21.15 circa, , mentre si trovava alla guida della propria Seat Leon, Persona_1 targata DR430VN (di sua proprietà) sulla S.P. 57, al Km 4+930, in direzione Taurasi (AV), all'uscita da una curva destrorsa aveva perso il controllo della detta autovettura - a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e dalla presenza sullo stesso di uno strato di fanghiglia misto a copioso fogliame – e, dopo aver attraversato l'opposta corsia di marcia, era finito con la parte posteriore destra della propria vettura contro un albero di quercia posto al margine della strada;
che, dopo l'impatto, l'autovettura aveva terminato la sua corsa nella scarpata adiacente alla ridetta strada, mentre il conducente, sbalzato fuori dall'autovettura, era deceduto sul colpo.
Ritenendo, dunque, che il sinistro fosse addebitabile alla responsabilità esclusiva della , ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., quale proprietaria e custode del tratto di strada in questione, per avere omesso ogni forma di vigilanza, controllo e manutenzione dello stesso, gli attori avevano chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali (patiti iure proprio quali prossimi congiunti di , a causa del decesso di quest'ultimo) e patrimoniali (spese funerarie, pari ad euro 3.000,00, Persona_1 danni all'autovettura, pari ad euro 8.500,00, e danni da mancata contribuzione per il futuro alle spese e ai bisogni della famiglia), nella misura accertata in corso di causa, anche con valutazione equitativa.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della domanda attorea, Parte_1
(ritenendo, quanto all'an debeatur, che non potesse essa considerarsi responsabile del sinistro sia per le dimensioni della strada, che l'avrebbero resa insuscettibile di un effettivo controllo, sia per l'esclusiva responsabilità, in ordine all'accaduto, di , avendo q uest'ultimo tenuto una condotta di guida Persona_1 negligente e, relativamente alla quantificazione dei danni operata dalla controparte, che fosse eccessiva e sproporzionata), invocando, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento in misura percentuale al grado di colpa accertato.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n.666/2020 impugnata in questa sede (poi corretta con ordinanza depositata il 10.8.2020 a seguito di procedimento di correzione di errore materiale), ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile nella misura del 40% alla (per non avere protetto Parte_1 il tratto di strada in questione con idonee barriere di sicurezza) e, nella restante misura del 60%, a Persona_1
pagina 2 di 15 (per non avere proceduto ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi, peraltro in orario serale e con la pioggia in atto, e per non avere indossato le cinture di sicurezza).
E, in considerazione di ciò, stimando il danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto, secondo le tabelle di Milano, in euro 270.000,00 (somma già rivalutata) per ciascuno dei genitori ( e Persona_2 Per_3
) della vittima ed in euro 80.000,00 (somma già rivalutata) per ciascuno dei suoi fratelli ( ,
[...] Parte_2
e ), ha condannato la al risarcimento di tale tipologia di danno Parte_3 Parte_4 Parte_1 tenendo conto della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo al detto ente (ossia nella misura del 40% dei detti importi: euro 108.000,00 per ciascuno dei genitori ed euro 32.000,00 per ciascuno dei tre fratelli).
Inoltre ha condannato la al pagamento, in favore di tutti gli attori, dell'importo di euro Parte_1
11.500,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danno al veicolo e spese funebri) patiti in conseguenza del sinistro, compensando le spese di lite spettanti agli attori (con distrazione in favore dei propri difensori antistatari), in considerazione dell'esito della lite, nella misura di 1/2.
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2. Il giudizio di appello.
La ha censurato la sentenza n.666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti due motivi di gravame.
1. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. E DELL'ART. 2043 C.C.- INAPPLICABILITÀ DELL'ART.
2051 C.C. – ONERE DELLA PROVA NON ASSOLTO DALL'ATTORE – VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C - VIZIO DI MOTIVAZIONE -
ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE CON ESONERO DI
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO – OMESSA VERIFICA DELLA CAUSA CONCRETA DEL DANNO - ONERI PROBATORI ALLA
LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE – RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE.
Con il primo, articolato, motivo, ha sostenuto, in primo luogo, che il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità
(sia pure concorrente) di esso ente convenuto in ordine al verificarsi del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avesse erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.
Tale disposizione, secondo l'appellante, non sarebbe, infatti, applicabile laddove il bene produttivo di danno sia - come nel caso di specie - di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi.
In ogni caso, secondo la , anche tenendo conto della responsabilità da cose in custodia Parte_1 disciplinata dalla detta norma, il Tribunale di Benevento avrebbe comunque errato nel considerare provata la CP_ responsabilità di esso convenuto, non avendo gli attori dimostrato, pur essendo onerati al riguardo, che il sinistro fosse avvenuto come conseguenza della particolare condizione della strada.
L'appellante ha criticato, poi, anche la valutazione del giudice di prime cure secondo cui, essendo il tratto stradale in questione caratterizzato da curve pericolose in lieve discesa per chi proviene da Taurasi, ed essendo pagina 3 di 15 collocati, ai margini, alberi di querce di grandi dimensioni, sarebbe stato intrinsecamente pericoloso e, perciò, tale da giustificare il ricorso alle barriere di sicurezza, nel caso di specie mancanti.
Secondo la tale affermazione non sarebbe stata confortata dal dato tecnico e normativo, Parte_1 atteso che il D.M. 3 giugno 1998 in materia di barriere di sicurezza porrebbe l'obbligo di installazione di sistemi di ritenuta solo su strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h (mentre nel caso in questione si tratterebbe pacificamente di strada di tipo urbana con segnalazione di limite di velocità di 30 km/h) e non avrebbe tenuto conto del fatto che il tratto stradale in questione sarebbe stato dotato delle misure/accorgimenti di sicurezza tali da soddisfare quanto disposto dall' art. 3 dell'allegato 1 (“Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed installazione delle barriere di sicurezza stradale”) del citato decreto ministeriale.
Ha aggiunto, poi, in ogni caso, che non vi fosse, in concreto, una situazione di pericolo tale da dotare il tratto in questione delle barriere di sicurezza, e che, comunque, il Tribunale di Benevento, se avesse compiuto una valutazione complessiva e coerente delle prove, sarebbe dovuto giungere a una diversa ragionevole e motivata conclusione e, cioè, che, se il conducente del veicolo non avesse tenuto una condotta di guida negligente quanto pericolosa, senza dubbio non rispettosa né del limite di velocità, nè degli altri segnali di pericolo pure ivi presenti e noti (poichè zona di sua abituale percorrenza), avrebbe avuto la possibilità di arrestare la vettura in tempo utile, indipendentemente dalla presenza o meno di un guardrail, che, anzi, se posto in quel preciso tratto di strada, sarebbe stato certamente fonte di pericolo per la circolazione.
In sostanza, ad avviso dell'ente appellante l'eccesso di velocità del conducente sarebbe stata una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento.
2. “ERRATA E/O MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DI PRIMO GRADO E INUTILIZZABILITÀ DELLE
DICHIARAZIONI RESE DAI TESTI DI PARTE ATTRICE”.
L'appellante, inoltre, per mero scrupolo difensivo, ha sottolineato che la presenza arborea (cd. Fogliame bagnato ecc.), più volte sottolineata dalla controparte quale causa principale della fuoriuscita stradale, riferita dai testi da essa indicati ma esclusa dall'accertamento compiuto dal primo giudice, non avrebbe potuto comportare la responsabilità di esso ente convenuto, sia per l'inattendibilità dei detti testi, sia perché, come chiarito nella
“Relazione incidente stradale” dei Carabinieri intervenuti sul posto, la causa del detto sinistro era stata individuata nella velocità tenuta dal conducente del veicolo, non adeguata alle condizioni di tempo e luogo.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente appello, così provvedere: −in limine litis, sospendere in via cautelare l'esecutorietà della sentenza impugnata, sussistendo sia il fumus boni juris, che il periculum in mora. −Accogliere l'appello e riformare, la sentenza n. 666/2020, in ragione di quanto specificatamente dedotto ed eccepito, nella parte in cui dichiara la responsabilità per il sinistro a carico della Provincia di
pagina 4 di 15 sia pure a titolo di concorso, accertando e dichiarando, invece, la responsabilità esclusiva della parte attrice Pt_1 appellata.”.
Iscritta la causa al n. 3671/2020 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
25.1.2021, , e , nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Parte_2 Parte_4 Parte_3 [...]
, nonché quali eredi di e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Per_1 Persona_2 Persona_4 proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n.666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, sulla base dei due seguenti motivi.
1. STATO DEL MANTO STRADALE – SUPERFICIALE, ILLOGICA ED ARBITRARIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO IN RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE IN CUI VERSAVA IL FONDO STRADALE. MANCATA VALUTAZIONE DEL COMPENDO
PROBATORIO TESTIMONIALE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Con il primo, invocando la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine al verificarsi del sinistro, hanno censurato la decisione del Tribunale di Benevento, innanzitutto, per avere ritenuto non provata la circostanza del manto stradale reso viscido per la pioggia a causa della presenza di fango e fogliame.
Secondo gli appellanti incidentali il Tribunale avrebbe tratto tale convincimento solo dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto e dalle deposizioni testimoniali rese dai tecnici della provincia chiamati ad eseguire un sopralluogo sulla strada teatro del sinistro, non considerando, tuttavia, erroneamente, che ben sei testi
[...]
, , , ) - tutti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 testimoni oculari se non del sinistro ma sicuramente dei luoghi di causa al momento del fatto - avessero affermato che quella sera il manto stradale fosse viscido non solo a causa della pioggia ma anche del fatto che, a causa della cattiva regimentazione delle acque piovane, il flusso d'acqua proveniente dai bordi della carreggiata si riversava sulla strada trascinando con sé le foglie presenti ai margini della strada stessa e tutti i detriti ivi presenti
(pietrisco, terriccio, ecc. ecc.).
Ad avviso di , e quanto esposto nel verbale dei Carabinieri sullo stato Parte_2 Parte_4 Parte_3 del manto stradale sarebbe stato un resoconto parziale, incompleto, con la conseguenza che il Tribunale di
Benevento avrebbe dovuto tenere in maggior conto le dichiarazioni resi dai detti testimoni, posto che il disposto dell'articolo 2700 c.c. – secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti – non precluderebbe l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente, né negativamente, acquisiti.
Ragion per cui, secondo tale prospettazione, la valutazione completa del compendio probatorio avrebbe dovuto ricondurre la responsabilità del sinistro esclusivamente alla , tanto ex art. 2051 c.c., quanto ex Parte_1 art. 2043 c.c., sia in relazione alla cattiva manutenzione del tratto stradale con riferimento alla mancata pulizia del fondo viario e delle sue pertinenze, sia in relazione alla dimostrata assenza di barriere di protezione.
pagina 5 di 15 2. FATTO COLPOSO DEL CONDUCENTE – SUPERFICIALE, ILLOGICA ED ARBITRARIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO IN RIFERIMENTO ALLA VELOCITÀ TENUTA DAL SIG. . ERRATA VALUTAZIONE DEL DATO PROBATORIO. Persona_1
INGIUSTIZIA MANIFESTA
Con il secondo motivo di gravame , e hanno, poi, sostenuto che il Parte_2 Parte_4 Parte_3
Tribunale di Benevento avesse erroneamente ritenuto sussistente un concorso di colpa (nella misura del 60%) di in ordine al verificarsi del sinistro, pur non avendo la Provincia di fornito alcuna prova della Persona_1 Pt_1 velocità non adeguata allo stato dei luoghi e/o del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del detto conducente del veicolo.
E, nell'invocare, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone, né in fatto né in diritto, i presupposti per tutti i motivi indicati sub C) della Parte I;
2. nel merito, rigettare
l'appello principale per i motivi indicati sub A) e B) della Parte I del presente atto;
3. in ogni caso, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza impugnata in via incidentale statuendo che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento integrale dei Parte_1 danni patiti dagli attori, siccome richiesti nel primo grado o, in subordine, nella misura, più ampia di quella stabilita dal giudice di prime cure, che sarà determinata all'esito del presente giudizio;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado;
5. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
In data 29.1.2021 è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza depositata il 4.3.2021, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dalla
, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per Parte_1 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 22.5.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.6.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., introdotti con d.lgs. 149 del 2022 e in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 29.5.2024 dalla difesa degli appellati/appellanti incidentali e in data dalla difesa CP_2 dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 19.6.2024 (regolarmente comunicata alle parti), concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 La Corte ritiene che il Tribunale di Benevento abbia fatto buon governo dei principi applicabili al caso di specie e delle risultanze istruttorie e che la sentenza impugnata vada, pertanto, confermata, al riguardo, sia pure con una modifica (nei termini di seguito indicati) circa la quantificazione delle percentuali di responsabilità della Parte_1
, da un lato, e di , dall'altro, in merito alla determinazione del sinistro.
[...] Persona_1
Ciò in base alle seguenti considerazioni.
****
In ordine all'appello principale va detto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte_1
, non rileva, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., l'estensione del bene oggetto di custodia da parte
[...] della p.a.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2024, n. 12988; Sez. III, Ord., 24/04/2024, n. 11140; Sez. III, Ord.,
4/04/2024, n. 11060; Sez. III, 28/06/2019, n. 17434; Sez. III, Ord., 13/03/2018, n. 6034).
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il Tribunale di Benevento ha anche correttamente ravvisato la responsabilità (sia pure concorrente) della parte convenuta per non avere protetto adeguatamente il tratto stradale provinciale in questione (sottoposto pacificamente alla sua custodia) con idonee barriere di sicurezza.
E' condivisibile, infatti, quanto sostenuto dal primo giudice secondo cui, ferma restando la (maggiore) responsabilità di in ordine al verificarsi del sinistro (per non avere adeguato la velocità allo stato dei Persona_1 luoghi), l'evento lesivo per cui è causa non si sarebbe ragionevolmente verificato con tale gravità (ossia provocando la morte del conducente del veicolo), se la Provincia avesse adottato le dette barriere di Parte_1 sicurezza.
Il Tribunale di Benevento, in particolare, traendo spunto proprio dalla relazione depositata dalla convenuta (e riprodotta in questa sede), ha rilevato come il tratto in questione sia caratterizzato da curve pericolose in lieve discesa per chi proviene da Taurasi, e che ai margini di tale tratto stradale vi siano alberi di querce di grandi dimensioni.
Partendo da tale stato dei luoghi ha, pertanto, ritenuto, in maniera del tutto condivisibile che, a prescindere da un obbligo specifico di adozione delle barriere di sicurezza imposto dalla normativa, la p.a. convenuta dovesse comunque proteggere tale tratto stradale con le dette barriere, essendo l'uscita fuori strada di un veicolo, in ragione della particolare conformazione dello stato dei luoghi, particolarmente pericolosa proprio per la presenza,
pagina 7 di 15 nella immediate vicinanze, di alberi di quercia dal tronco molto grosso e di piccole scarpate o dislivelli tra la sede stradale e il terreno limitrofo e potendo, quindi, tali fattori, facilmente determinare un aggravamento dei danni.
Ciò, a maggior ragione, per l'assenza, al momento del sinistro, della segnalazione di pericolo, rilevata dal
Tribunale di Benevento sulla scorta di quanto risultante dal verbale dei Carabinieri (essendo il segnale di limite di velocità e di curve pericolose apposto sul tratto stradale evincibile soltanto dalla relazione redatta dalla convenuta nel 2016 e, dunque, dopo tre anni dal verificarsi del sinistro).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla non rilevava, al fine di escludere la sua Parte_1 responsabilità colposa (da reputarsi generica, ossia in assenza di prescrizioni normative specifiche), la circostanza che, trattandosi di un tratto stradale con limite di velocità di 30 km/h, non vi fosse l'obbligo specifico di dotazione delle barriere di sicurezza (obbligo sussistente, secondo quanto dedotto dall'appellante principale, solo in relazione a strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h).
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte (impostazione riportata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata), in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/05/2017, n. 10916; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 09/07/2021, n. 19610).
Più specificamente, i guardrail (detti anche barriere stradali o barriere di contenimento stradale) sono dispositivi di sicurezza stradale che: possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati;
sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione;
ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva;
dall'altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta.
Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l'installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
Attualmente, i guardrail installati in Italia e in tutta l'Unione Europea sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317.
Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere,
pagina 8 di 15 l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
Ma la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive
(colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada (come nel caso di specie) non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (cfr. in tali termini,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/05/2024, n. 11950; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/11/2020, n. 26527).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ribadirsi che il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente la responsabilità concorrente della e di in ordine all'evento lesivo. Parte_1 Persona_1
Ma, ferma restando la riconosciuta (da parte del primo giudice) responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. - e prevalente - di , risulta più corretto, in quanto maggiormente aderente ai dati Persona_1 fattuali emersi dall'istruttoria in primo grado, aumentare la percentuale di responsabilità del conducente del veicolo e, di conseguenza, ridurre quella della , rispetto alla quantificazione operata dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Benevento.
In particolare, fermo restando che è assolutamente condivisibile - per quanto specificato di seguito esaminando l'appello incidentale - ricondurre l'evento lesivo, in via prevalente, alla condotta colposa di (per Persona_1
l'eccessiva velocità rispetto alle condizioni dei luoghi e per non avere presumibilmente neanche indossato le cinture di sicurezza), la Corte ritiene che, in considerazione della rilevante gravità della condotta di guida del
(non avendo moderato la velocità nonostante si trattasse di un tratto stradale bagnato per la pioggia, con Per_1 curve pericolose in lieve discesa, ed in orario serale, non illuminato, secondo quanto si rileva dal rilevamento tecnico – descrittivo dei Carabinieri intervenuti sul posto), la sentenza impugnata vada modificata nel senso di riconoscere la responsabilità dell'accaduto alla nella misura del 30% e di nella Parte_1 Persona_1 restante misura del 70%.
Ragion per cui, atteso che non è stata oggetto di specifica censura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., né da parte dell'appellante principale, né da parte degli appellanti incidentali, la quantificazione dei danni operata dal Tribunale di Benevento, la sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere agli eredi di Per_1
pagina 9 di 15 (precisando che, quanto ai genitori, il risarcimento va attribuito ai loro eredi, costituitisi anche in tale veste Per_1 in grado di appello), il 30% (anzichè il 40%) degli importi quantificati dal primo giudice.
Nello specifico vanno riconosciuti agli attori/appellanti incidentali: a) euro 81.000,00 (anziché euro 108.000,00), per ciascuno dei genitori di ed euro 24.000,00 (anziché euro 80.000,00) per ciascuno dei fratelli, a Persona_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto;
b) euro 3.450,00 (30% di euro 11.500,00) per tutti gli eredi di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (spese funerarie e valore Persona_1 dell'autovettura all'epoca del sinistro); il tutto - trattandosi di debiti di valore- con l'aggiunta degli interessi
(compensativi) al tasso legale sugli importi devalutati al 24.2.2013 (data del sinistro) e rivalutati anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
1712 del 17/02/1995; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396.; Sez.
I, 11/05/2007, n. 10884), ed oltre interessi gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., sulle somme valutate all'attualità, con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo (posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n.
21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto”
(come nel caso di specie) la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/04/2021, n. 9200. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n.
36372).
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Risulta infondato l'appello incidentale proposto da , e (nella qualità di Parte_2 Parte_4 Parte_3 eredi e prossimi congiunti di , nonché quali eredi di e ) con la comparsa Persona_1 Persona_2 Persona_4 di risposta depositata telematicamente il 25.1.2021 (e, dunque, tempestivamente, ex artt. 343 e 166 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione per il
18.2.2021 e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 23.2.2021).
****
pagina 10 di 15 Quanto, in particolare, al primo motivo di gravame, la Corte condivide la valutazione del Tribunale di ritenere, sulla base del verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto - suffragato, al riguardo, dalle testimonianze dei tecnici della Provincia di Avellino chiamati ad effettuare un sopralluogo sulla strada teatro del sinistro (il giorno dopo) – che non vi fossero anomalie sul manto stradale (che era soltanto bagnato) e che, dunque, non fosse dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice circa la presenza di fango e fogliame (in sostanza circa la mancanza di idonee opere di regimentazione delle acque meteoriche).
Premesso, invero, che, anche ove dimostrata, la presenza di fango e fogliame sul tratto in questione avrebbe dovuto indurre il conducente del veicolo, anche in considerazione del fondo stradale bagnato (e della scarsa visibilità data dalla assenza di illuminazione riscontrata dai militari intervenuti sul posto), a ridurre ulteriormente la velocità adeguandola, così, allo stato dei luoghi, la Corte rileva che, effettivamente, nel rilievo tecnico – descrittivo dei Carabinieri intervenuti dopo l'incidente (prodotto dalla convenuta in primo grado e ridepositato in questa sede) il fondo stradale veniva descritto, effettivamente, “senza anomalie”, sebbene “bagnato”, con pavimentazione
“asfaltata”.
Ragion per cui, se è vero, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la relazione di servizio dei Carabinieri, con l'allegato rilevamento tecnico descrittivo, non potesse costituire prova, circa lo stato luoghi riscontrato, sino a querela di falso (posto che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta, quali la data di redazione dell'atto, i nominativi dei verbalizzanti, etc., ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022, n. 36164; Sez. III,
06/07/2021, n. 19032; Sez. III, 28/07/2017, n. 18757), è altrettanto vero che gli accertamenti dei militari intervenuti subito dopo il sinistro costituiva comunque, anche ad avviso della Corte, una prova convincente (sebbene non assistita da fede privilegiata, si ribadisce) circa la riscontrata assenza di anomalie sul tratto stradale, non scalfita dalle dichiarazioni dei testi indicati dagli appellanti incidentali e che, peraltro, aveva trovato conferma anche nelle testimonianze rese dai tecnici della Provincia, che avevano effettuato un sopralluogo il giorno dopo del sinistro.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in generale, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del
23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
In altri termini, è consentito al giudice valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “valutazione delle prove” ( Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/03/2024, n. 6030).
pagina 11 di 15 ****
Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello incidentale.
Il Tribunale di Benevento ha, infatti, motivato adeguatamente il proprio convincimento circa la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta da e circa il mancato uso, da parte di quest'ultimo, delle Persona_1 cinture di sicurezza.
Ed infatti, premessa la ricostruzione dell'accaduto risultante dalla detta relazione dei Carabinieri e, cioè, che, in considerazione della riscontrata posizione del veicolo e del dopo il sinistro e degli accertamenti eseguiti, la Per_1 causa di tale incidente, verosimilmente, fosse da ricondurre alla perdita di controllo del mezzo che, dopo aver effettuato una curva destrorsa, era andato in testacoda, urtando con la parte posteriore un albero presente a margine della strada (venendo poi l'autovettura scaraventata in un terreno adiacente la sede stradale mentre il conducente veniva sbalzato fuori dall'auto attraverso il finestrino della portiera posteriore destra, rimanendo in posizione supina sul terreno), la Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia tratto, logicamente, la prova della eccessiva velocità tenuta dal sulla base: Per_1
a) Del mancato rinvenimento, sul posto, di segni di frenata;
b) dal violento impatto con l'albero di quercia, tanto da determinare l'uscita dall'abitacolo del , essendo il corpo di quest'ultimo stato rinvenuto poco più avanti. Per_1
E, sempre logicamente, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il fosse stato sbalzato fuori dal Per_1 veicolo a seguito dell'impatto inducesse a reputare che lo stesso non indossasse le cinture di sicurezza, essendo poco credibile la tesi di parte attrice secondo cui, nonostante le gravissime lesioni riportate al momento dell'impatto, fosse stato in grado di slacciarsi le cinture ed uscire dall'abitacolo, essendo il decesso intervenuto solo successivamente, ad alcuni metri di distanza dal veicolo.
****
In conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata questa Corte, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in considerazione del riconosciuto (e prevalente) concorso di colpa del danneggiato (ex art. 1227, co.1, c.c.), risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare le spese del doppio grado di giudizio spettanti agli attori/appellanti incidentali (in quanto comunque vittoriosi in base alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della , sia pure previo accertamento del detto concorso di colpa), nella misura del 70% (ossia Parte_1 nella misura pari alla riscontrata responsabilità colposa di ). Persona_1
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura del restante 30%, in virtù della disposta compensazione) ai difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., degli attori/appellanti incidentali, vengono pagina 12 di 15 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nel loro interesse stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, per il secondo, alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia (determinato in base al decisum, tenendo conto dell'importo del risarcimento di più alto valore tra quelli riconosciuti ai singoli danneggiati, non potendosi applicare il cumulo di cui all'art. 10 c.p.c.; cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3671/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza (come corretta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 10.8.2020):
a) Accerta e dichiara la responsabilità, in relazione al sinistro per cui è causa (avvenuto il 24.2.2013 sulla S.P.
57, al Km 4+930 in direzione Taurasi (AV)), della Provincia di nella misura del 30% e di Pt_1 Persona_1 nella restante misura del 70%;
pagina 13 di 15 b) dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento: Parte_1
I) in favore di , e , quali eredi di , dell'importo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ), Persona_1 oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
II) in favore di , e , quali eredi di , dell'importo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 complessivo di euro 81.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di ), Persona_1 oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
III) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
IV) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_3 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
V) in favore di , dell'importo di euro 24.000,00 (a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_4 per la morte di ), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato Persona_1 anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
VI) in favore di , e , a titolo di risarcimento danni patrimoniali (sia in Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio che quali eredi di , e ), dell'importo complessivo di euro Persona_1 Persona_2 Persona_3
3.450,00, oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 24.2.2013 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso pagina 14 di 15 legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Parte_4
666/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.4.2020.
3. Dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore degli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, difensori dichiaratisi antistatari di , Parte_2
e , del 30% delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già Parte_3 Parte_4 in tale ridotta misura, in euro 2.278,95 per il primo grado (di cui euro 163,5 per esborsi ed euro 2.115,45 per compensi) ed in euro 2.388,75 per il secondo (di cui euro 241,2 per esborsi ed euro 2.147,55 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione nella restante misura del 70%.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale proposto.
Napoli, 17.10.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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