Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26931/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) Parte_1 nato Milano il 09/08/1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Lorenzo Bonomo e Federico Luigi Rena presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Gorini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 16/10/2008 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano
(anno 2008 atto n. 1458 parte I serie A, Comune di Milano) pagina 1 di 5
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] e , nata a [...]_1 Persona_2 il 29/07/2011, entrambe cittadine italiane.
FATTO
- In data 23/07/2024 il sig. presentava domanda di separazione giudiziale. Parte_1
- In data 09/12/2024 si costituiva in giudizio la signora Parte_2
- All'udienza del 4/03/2024 le parti (non volendosi riconciliare) raggiungevano un accordo di separazione chiedendo di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c..
- I coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Le figlie minori e sono affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Per_2 Per_1 disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente;
3) le figlie minori sono collocate prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza, nella casa coniugale sita a Milano in via Beltrame n.25 che viene assegnata alla madre;
il signor Parte_1 si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre la Pasqua 2025, trasferendo la propria residenza in un alloggio da condurre in locazione idoneo ad ospitare le minori;
4) le parti danno atto che il signor è stato allontanato dalla casa coniugale e che lo Parte_3 stesso non può più farvi ritorno per nessun titolo e/o ragione;
5) il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alternate, dal sabato mattina Parte_1 fino alla domenica sera, con accompagnamento presso la casa materna;
durante la settimana il cui week end sia di competenza materna, il padre potrà vedere le figlie almeno un giorno, dalle 18.30 fino a dopo cena, ad ore 21.30. Il periodo di vacanze natalizio verrà trascorso dalle minori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori. Le vacanze pasquali (Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorso da e alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. Durante le Per_1 Per_2 vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie almeno una settimana previo accordo con la madre da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
6)con decorrenza dal mese di marzo 2025, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
7) l'assegno unico e l'assegno di accompagnamento di cui gode la figlia saranno percepiti Per_2 integralmente dalla madre;
pagina 2 di 5 8) il mutuo gravante sulla casa coniugale ed i finanziamenti in essere per il menage familiare saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 50%;
9) il padre concorrerà al pagamento del 60% (e la madre del 40%) delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il diseguale schema:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 3 di 5 10) le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.. Hanno rinunciato altresì all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Milano in data 16/10/2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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