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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
ES DI CE
EA ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18315/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. LIBRETTI MAURIZIO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori il figlio con residenza e Persona_1 collocazione prevalente presso la madre che sposterà la residenza a Verona nella abitazione dei di lei genitori.
2) dare atto che i genitori, nel prioritario interesse del figlio, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, i genitori si impegnano a far sì che il minore conservi e coltivi i rapporti
1 significativi con gli ascendenti, come espressamente previsto dall'art. 317 bis I comma c.c., ciascuno nei periodi di competenza.
3) dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordi fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana della minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) dare atto che il signor potrà vedere e tenere con sé nei Parte_2 Per_1 tempi e con le modalità di seguito indicati:
5) Quanto al diritto di visita settimanale e infrasettimanale starà con il padre ogni week end dal sabato dalle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 oltre a tutte le volte che il padre vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sociali del figlio.
6) Quanto alle vacanze estive: almeno due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori previa determinazione dei periodi entro il 30 giugno di ogni anno.
7) Quanto alle Festività: Natale, Santo Stefano, Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo comprese tutte le ulteriori festività i compleanni della figlia saranno trascorsi insieme ai genitori oppure mezza giornata con un genitore e mezza giornata con l'altro genitore secondo il principio della alternanza.
8) Durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé anche per una intera Per_1 settimana sempre nel rispetto del principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di telefonare al figlio almeno due volte.
9) Sono salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di
, nonché gli impegni di ciascun genitore. Per_1
10) Quando uno dei genitori non può tenere il figlio dovrà chiedere all'altro la disponibilità prima di chiedere a terzi.
11) Dare atto che dovrà versare, a favore della NO , a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento di €.350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT a partire dall'anno successivo alla emanazione della sentenza, con assegno unico al 100% a favore del padre (€.190,00 mensile circa).
12) Quando la NO inizierà a lavorare l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i Parte_1 coniugi e il signor concorrerà al mantenimento di versando alla moglie Parte_2 Per_1
l'importo mensile di €.300,00.
2 13) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuno al 50% e saranno regolate secondo il
Protocollo del Tribunale di Brescia noto alle parti a cui rinviano.
14) Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
15) I coniugi manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto di nonché Per_1 del loro;
16) dare atto che le parti concordano nel valutare l'ascolto del figlio nella presente sede manifestamente impossibile oltre che superfluo;
17) Dare atto che le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza perché manifestatamente superflua;
Con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Motta di Livenza (TV) in data 23.3.2021, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2021. Dall'unione è nato, il
13.8.2021, il figlio . Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 322/2025, pubblicata in data 13.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche nei confronti del figlio della coppia che si è omesso di sentire in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
ES DI CE
EA ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 18315/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. LIBRETTI MAURIZIO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori il figlio con residenza e Persona_1 collocazione prevalente presso la madre che sposterà la residenza a Verona nella abitazione dei di lei genitori.
2) dare atto che i genitori, nel prioritario interesse del figlio, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, i genitori si impegnano a far sì che il minore conservi e coltivi i rapporti
1 significativi con gli ascendenti, come espressamente previsto dall'art. 317 bis I comma c.c., ciascuno nei periodi di competenza.
3) dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordi fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana della minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) dare atto che il signor potrà vedere e tenere con sé nei Parte_2 Per_1 tempi e con le modalità di seguito indicati:
5) Quanto al diritto di visita settimanale e infrasettimanale starà con il padre ogni week end dal sabato dalle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 oltre a tutte le volte che il padre vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sociali del figlio.
6) Quanto alle vacanze estive: almeno due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori previa determinazione dei periodi entro il 30 giugno di ogni anno.
7) Quanto alle Festività: Natale, Santo Stefano, Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo comprese tutte le ulteriori festività i compleanni della figlia saranno trascorsi insieme ai genitori oppure mezza giornata con un genitore e mezza giornata con l'altro genitore secondo il principio della alternanza.
8) Durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé anche per una intera Per_1 settimana sempre nel rispetto del principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di telefonare al figlio almeno due volte.
9) Sono salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di
, nonché gli impegni di ciascun genitore. Per_1
10) Quando uno dei genitori non può tenere il figlio dovrà chiedere all'altro la disponibilità prima di chiedere a terzi.
11) Dare atto che dovrà versare, a favore della NO , a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento di €.350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT a partire dall'anno successivo alla emanazione della sentenza, con assegno unico al 100% a favore del padre (€.190,00 mensile circa).
12) Quando la NO inizierà a lavorare l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i Parte_1 coniugi e il signor concorrerà al mantenimento di versando alla moglie Parte_2 Per_1
l'importo mensile di €.300,00.
2 13) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuno al 50% e saranno regolate secondo il
Protocollo del Tribunale di Brescia noto alle parti a cui rinviano.
14) Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
15) I coniugi manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto di nonché Per_1 del loro;
16) dare atto che le parti concordano nel valutare l'ascolto del figlio nella presente sede manifestamente impossibile oltre che superfluo;
17) Dare atto che le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza perché manifestatamente superflua;
Con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Motta di Livenza (TV) in data 23.3.2021, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2021. Dall'unione è nato, il
13.8.2021, il figlio . Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 322/2025, pubblicata in data 13.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche nei confronti del figlio della coppia che si è omesso di sentire in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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