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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4798/2024 promosso da:
) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Slatina (ROMANIA), rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Chiucchi;
e
( nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bisio;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, versando ciascuno direttamente al figlio, di volta in volta, le somme di cui lo stesso avrà bisogno per le sue necessità;
-il signor cederà alla signora il 50% della sua Controparte_1 Parte_1 quota di proprietà dell'immobile, sito in Fabriano (An), Via Euplo Natali n. 2, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fabriano, al foglio 96, mappale 198 sub. 24, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 3, rendita catastale euro 193,67, con locale garage al piano terra, censito anch'esso al foglio 96, mappale 198 sub. 55, piano T, categoria C/6, classe 6, mq. 20, rendita catastale Euro 66,10,
- 1 - La cessione avverrà al prezzo tra le parti convenuto di euro 25.000,00 somma che sarà versata al signor dalla signora all'atto del rogito notarile che dovrà essere effettuato Pt_2 Pt_1 entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta omologa della separazione;
- nell' abitazione coniugale, con tutti i beni mobili e gli arredi in esso presenti, resterà pertanto a vivere la signora insieme al figlio;
Pt_1
- il c/c bancario precedentemente cointestato ad entrambi i coniugi, è stato dagli stessi chiuso e, successivamente, ognuno ha provveduto ad aprire un altro conto in nome proprio;
- le parti convengono, infine, che i titoli di cui al deposito titoli denominato “eToro”, acquistati in costanza di matrimonio ma, intestati esclusivamente al signor , verranno Controparte_1 alla data del 31.12.2024 venduti e verrà ripartito tra loro al 50% il relativo ricavato secondo la quotazione che i suddetti titoli avranno a tale data, salva la facoltà per il signor di _1 corrispondere alla signora il valore come sopra determinato e rimanere re Pt_1 esclusivo di detti titoli.
-Le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per l'intercorso rapporto matrimoniale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 _1
, che si sono sposati a Fabriano (AN) il 20/03/2004, premesso che dal matrimonio
[...]
è nato il figlio (Fabriano, 22/05/2004) e che da tempo, per incompatibilità di Persona_1 carattere, la convivenza matrimoniale si è rivelata intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro in essere, attraverso anche la previsione di un trasferimento immobiliare, e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore del quale le parti si sono impegnate a provvedere in via diretta al suo mantenimento, versandogli, di volta in volta, le somme necessarie alle sue necessità.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - 6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contatto matrimonio a Fabriano (AN) il 20/03/2004,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 7, parte 1, serie
// dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4798/2024 promosso da:
) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Slatina (ROMANIA), rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Chiucchi;
e
( nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bisio;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, versando ciascuno direttamente al figlio, di volta in volta, le somme di cui lo stesso avrà bisogno per le sue necessità;
-il signor cederà alla signora il 50% della sua Controparte_1 Parte_1 quota di proprietà dell'immobile, sito in Fabriano (An), Via Euplo Natali n. 2, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fabriano, al foglio 96, mappale 198 sub. 24, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 3, rendita catastale euro 193,67, con locale garage al piano terra, censito anch'esso al foglio 96, mappale 198 sub. 55, piano T, categoria C/6, classe 6, mq. 20, rendita catastale Euro 66,10,
- 1 - La cessione avverrà al prezzo tra le parti convenuto di euro 25.000,00 somma che sarà versata al signor dalla signora all'atto del rogito notarile che dovrà essere effettuato Pt_2 Pt_1 entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta omologa della separazione;
- nell' abitazione coniugale, con tutti i beni mobili e gli arredi in esso presenti, resterà pertanto a vivere la signora insieme al figlio;
Pt_1
- il c/c bancario precedentemente cointestato ad entrambi i coniugi, è stato dagli stessi chiuso e, successivamente, ognuno ha provveduto ad aprire un altro conto in nome proprio;
- le parti convengono, infine, che i titoli di cui al deposito titoli denominato “eToro”, acquistati in costanza di matrimonio ma, intestati esclusivamente al signor , verranno Controparte_1 alla data del 31.12.2024 venduti e verrà ripartito tra loro al 50% il relativo ricavato secondo la quotazione che i suddetti titoli avranno a tale data, salva la facoltà per il signor di _1 corrispondere alla signora il valore come sopra determinato e rimanere re Pt_1 esclusivo di detti titoli.
-Le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per l'intercorso rapporto matrimoniale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 _1
, che si sono sposati a Fabriano (AN) il 20/03/2004, premesso che dal matrimonio
[...]
è nato il figlio (Fabriano, 22/05/2004) e che da tempo, per incompatibilità di Persona_1 carattere, la convivenza matrimoniale si è rivelata intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro in essere, attraverso anche la previsione di un trasferimento immobiliare, e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore del quale le parti si sono impegnate a provvedere in via diretta al suo mantenimento, versandogli, di volta in volta, le somme necessarie alle sue necessità.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - 6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contatto matrimonio a Fabriano (AN) il 20/03/2004,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 7, parte 1, serie
// dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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