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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1161/2025 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zampieri, C.F._1 dall'avv. AL EL, dall'avv. Giovanni Rinaldi e dall'avv. Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Ganci e dell'avv.
AL EL, in Monreale, alla via Roma n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in carica, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal CP_2 dott. Francesco Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come
[...] in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.04.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - docente della Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce Marsico Nuovo” di Marsico Nuovo – adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività mediante contratti a tempo determinato dal 15.11.2017 al 30.06.2021 e, in particolare: a.s.
2017/2018 (contratto dal 15.11.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Via Fontanile Anagnino” di Roma), a.s.
2018/2019 (contratto dal 26.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Via Fontanile Anagnino” di Roma), a.s.
2019/2020 (contratto dal 13.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “G. Rodari” di Milano), a.s. 2020/2021
(contratto dal 28.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “G. Rodari” di Milano); che, nei giorni in cui non si svolgevano le lezioni ma che rientravano nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche rimaneva a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedevano la presenza fisica a scuola;
che durante l'anno scolastico l'anno scolastico 2017/18 aveva prestato 228 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,69 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,69 di ferie;
che durante l'anno scolastico 2018/19aveva prestato 278 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,79 di ferie;
che durante l'anno scolastico 2019/20 aveva ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
che durante l'anno scolastico 2020/21 aveva prestato 276 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,62 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,62 di ferie;
che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva fruito dei seguenti giorni di ferie: 4 giorni
2 nell'anno scolastico 2017/18; 3 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 4 giorni nell'anno scolastico 2019/20; 3 giorni nell'anno scolastico 2020/21; che aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti e, in particolare: 16,69 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (18,69 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti); 22,79 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); 22,93 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti); 22,62 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,62 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); che i Dirigenti Scolastici non avevano invitato a fruirne o informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Deduceva in diritto: 1) la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL
2006-2018. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della L. n.
228/12 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12; 2) la violazione dell'art. 74 del
T.U. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007; 3) la violazione dell'obblio di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della
Direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della CDFUE;
4) la violazione dell'art. 2 della
Direttiva 2003/88/CE; 5) la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.131,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3 Si costituiva il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, e domandava, nel merito, di respingere totalmente la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, vertendosi in materia d'inadempimento contrattuale, con CP_1 conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di Cassazione ha statuito “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
3021 del 10.02.2020), individuando la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed invero, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante
l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in
4 tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ, sez. lav., ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
Passando al merito, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Con il presente giudizio, la lavoratrice, non avendo chiesto di fruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dalle lezioni e non avendo il Dirigente scolastico invitato a fruirne e non avendolo informato che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, con il presente giudizio, domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € CP_1
5.131,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per i suddetti anni scolastici.
Sulla questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito, con orientamento costante, che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può
5 essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16715 del 17.06.2024, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28587 del 06.11.2024).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, attesa la insussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato di avere invitato la docente con contratto di lavoro a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 5.131,64, come quantificato dalla ricorrente e neanche ritualmente contestato, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 27.04.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2020/21
6 2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, al pagamento dell'importo di € 5.131,64, oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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