Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 30.01.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. ha pronunciato Parte_1 quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1095 dell'R.G.A.C. anno 2023, all'esito della discussione orale nell'udienza del 30/01/2025 vertente t r a nato il [...] a [...] residente a [...]
Bartolomeo n 12, c.f. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al C.F._1 presente atto, dall'avv. Antonietta Cataldo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campagna Sa in via Madonna delle Grazie, 31;
-Appellante -
e
(già ), in persona del suo Responsabile Direzione Sinistri e l.r.p.t., dr. Controparte_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni, C.F. , CP_3 C.F._2 in virtù di procura alle liti allegata, da ritenersi apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni (SA), alla via S. Benedetto, 21;
- Appellata – nonché in atti generalizzata, non costituita Controparte_4
- Appellata contumace-
OGGETTO: avverso la Sentenza n°760/2022 pronunciata il 02/10/2022 dal Giudice di Pace di Eboli, depositata il 03/10/2022, non notificata.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che assumendo che in data 19.01.2020, ore 22.00 circa, mentre Parte_2 percorreva a piedi viale della Democrazia in Campagna (SA) – loc. Quadrivio, veniva investito dall'autovettura Mercedes tg. FE611AZ, il cui conducente, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, ubicato all'altezza del “Tabacchi Cuomo”, lo impattava, provocandone la caduta lungo l'asfalto, dalla quale riportava lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso il P.O. di
Eboli, dove i sanitari del P.S. gli diagnosticavano la frattura dell'astragalo destro con prognosi di gg. CP_5 il , tanto premesso, conveniva in giudizio la responsabile civile, e la Pt_2 Controparte_4 CP_6
(ora ) per vederli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 4.949,00 a titolo di CP_1 risarcimento danni non patrimoniali, oltre esborsi e spese.
Si costituiva soltanto la compagnia assicurativa che contestava la dinamica del sinistro, che presentava criticità, attesi i pregressi rapporti di lavoro tra il pedone danneggiato ed il conducente del SUV
Mercedes, malcelati e la incompatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Svolta l'istruttoria, escussi i testi il GdP rigettava la domanda con sentenza n°760/2022.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il con una serie di motivi che si possono Pt_2 riassumere molto sinteticamente e succintamente sul fatto che il Giudicante ha fondato la propria decisione unicamente sulla valutazione personale dei fatti, sollevando perplessità su ogni circostanza in atti, aderendo ai dubbi sollevati dalla compagnia convenuta, senza tenere minimamente in considerazione l'esito della prova testi.
Anche in questo giudizio di appello si costituiva soltanto la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto del gravame.
La pronuncia del GdP è corretta e merita di essere confermata.
I sanitari del P.S., dando atto che il paziente lamentava dolori a caviglia e piede Parte_2 destro, con limitazione funzionale, gli diagnosticavano la “frattura dell'astragalo destro”.
Non sarebbe necessario neppure l'ausilio di un medico per ritenere, secondo fatti notori di comune esperienza (art 115 c.p.c.), che le fratture in genere sono determinate da una violenta pressione sull'osso attinto da un urto.
Considerata la zona in cui si trova l'osso fratturato (a ridosso del collo del piede), e rilevato che parte attrice pone tale frattura in nesso di causalità con il sinistro stradale descritto in citazione, l'unica dinamica coerente e plausibile con tale frattura è lo schiacciamento del piede ad opera della ruota dell'autovettura.
pagina 2 di 5 Analizzando le testimonianze raccolte in primo grado, su cui l'attore ha fondato interamente la sua linea difensiva in questo giudizio di appello, appare evidente la incompatibilità tra la dinamica del sinistro da loro descritta e la frattura dell'astragolo destro.
Il teste ha dichiarato: “era il 19 gennaio 2020 io mi trovavo nel comune di Campagna , in Tes_1 macchina, percorrevo la via Provinciale, insieme a me c'era mia cognata direzione Campagna, quando Controparte_7 ho visto che un'autovettura un suv, usciva da un parcheggio posto sul lato destro del nostro senso di marcia ed investiva il sig che camminava a piedi. ricordo che il suv era di colore
Parte_2 grigio..preciso che l'autovettura tipo suv investiva il sig al lato destro con la
Parte_2 parte posteriore sinistra dell'autovettura ed andava sul piede destro.. dopo l'impatto il sig rovinava a terra e ci siamo fermati per prestare soccorso…l'incidente si è verificato
Parte_2 nei pressi del tabacchino che eravamo distanti dal luogo del sinistro circa due-tre metri…preciso che siamo CP_8 scesi dal veicolo e posso dire che il sig accusava dolori al piede destro ma non so se è intervenuta
Parte_2 ambulanza o forze dell'ordine perché poco dopo sono andato via.. posso dire che il sig accusava dolori al
Parte_2 piede destro….erano le 22 circa e il tempo era buono.. conosco di vista il sig in quanto compaesani”. Testimone_2
Soffermando l'attenzione sulle dichiarazioni sottolineare in grassetto, se il SUV mercedes di colore nero ha impattato il pedone con la parte posteriore sinistra sul lato destro, l'impatto non avrebbe mai potuto interessare il piede, ma si sarebbe verificato tra il paraurti (che è sempre il componente posteriore posto più all'esterno di qualsiasi auto) e la rotula o al limite la gamba inferiore destra, a seconda dell'altezza dell'uomo; giammai la ruota avrebbe potuto attingere il piede del pedone, stando al suo racconto.
L'altra teste, , nonostante fosse in auto con l'altro testimone oculare, ha reso una Controparte_7 versione parzialmente differente dichiarando: “…preciso di conoscere di vista il sig in quanto Parte_2 abitiamo nella stessa strada..io mi trovavo in macchina con mio cognato in Campagna percorrevamo viale Tes_1
Della Democrazia direzione Campagna quando ho visto una Mercedes che usciva da un parcheggio a pettine posto sulla mia destra ed investiva il si . il mercedes di colore grigio investiva con Parte_2 la ruota posteriore sinistra il piede destro del si .il sig era sulla strada e Persona_1 Pt_2 non sono presenti marciapiedi….preciso che il luogo dell'incidente è una strada a doppio senso e rettilinea…dopo l'incidente ci siamo fermati, abbiamo visto che il sig aveva dolori al piede destro, non sanguinava, non abbiamo Parte_2 chiamato i soccorsi ma lo abbiamo lasciato in compagnia del conducente della Mercedes e siamo andati via……erano le
22…preciso che il sinistro si è verificato all'altezza del tabacchino che il veicolo usciva in retromarcia dal CP_8 parcheggio a pettine....”.
Quest'altro teste ha reso una dichiarazione differente dal primo su più aspetti, in particolare il punto di impatto da ella indicato è certamente più favorevole all'attore danneggiato, affermando che l'auto con la ruota posteriore sinistra ha investito il piede destro del , unica ipotesi che è compatibile con la Pt_2 frattura dell'astragolo, come detto. Ma, in disparte che l'assenza di marciapiede è smentita per tabulas dalla pagina 3 di 5 fotografia allegata dalla compagnia convenuta in comparsa conclusionale, si rileva che la teste non ha descritto la posizione precisa del rispetto all'auto, limitandosi ad affermare “… il sig era Pt_2 Pt_2 sulla strada e non sono presenti marciapiedi …”; non ha precisato se si trovasse sulla stessa linea dell'autovettura mentre era intenta a svolgere la manovra di retromarcia o se fosse più indietro;
non ha specificato se la posizione del vettore fosse a nord o a sud rispetto all'autovettura.
Nel complesso, le dichiarazioni testimoniali, su cui si è battuto tanto fermamente parte attrice, sono lacunose, molto approssimative e tra di loro persino divergenti. Nonostante i due avessero assistito al sinistro dalla stessa posizione, essendo entrambi sulla stessa autovettura, l'uno ha dichiarato che stava percorrendo la via provinciale, mentre l'altra via della democrazia;
la dichiarazione resa dal primo teste è del tutto inattendibile perché l'impatto da lui descritto è incoerente ed incompatibile con la zona del corpo in cui è sito l'osso fratturato;
ha riferito che dopo l'impatto il pedone sarebbe caduto;
circostanza questa non riferita anche dalla seconda teste, la cui dichiarazione è risultata lacunosa e approssimativa, non avendo descritto in modo chiaro la posizione del pedone.
Tali dichiarazioni sono assolutamente inidonee a dimostrare l'an della pretesa risarcitoria;
a comprovare la dinamica del sinistro e le lesioni come descritte in citazione. Donde parte appellante non si può dolere della decisione di rigetto assunta dal giudice di primo grado.
Ma pur volendo accreditare la dinamica dei fatti attorea, non va tralasciato che in presenza di marciapiedi che costeggiano la strada, il pedone ha scelto di camminare per strada dietro autovetture parcheggiate;
ha assunto quindi un comportamento del tutto abnorme che determina l'attribuzione a lui stesso della responsabilità esclusiva ex art 1227 c.c. del danno che si è procurato. Il conducente di un'autovettura parcheggiata su pubblica via, nell'effettuare una manovra di retromarcia non può prefigurarsi di incappare nella presenza di un pedone che cammina tranquillamente sulla strada, sulla carreggiata percorsa dalle auto, invece di avvalersi del marciapiede.
La sentenza va quindi confermata, con le correzioni della motivazione sopra illustrate.
Sussistono inoltre le condizioni normative affinchè parte appellante versi il doppio del C.U. in appello a cagione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_2 Controparte_1 nonché di avverso la sentenza n°760/2022 pronunciata il 02/10/2022 dal Giudice di Pace Controparte_4 di Eboli, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti della che si Controparte_1 liquidano in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 4 di 5 3) Nulla a disporre sulle spese nei confronti dell'appellata rimasta contumace;
4) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
30.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
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