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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9966/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1
Folco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 18.4.2024, notificato il 3.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: “Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente” Conclusioni di parte convenuta: ” “Previa verifica della tempestività dell'impugnazione, respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.6.2024 (come emerge da consolle), il sig. Parte_1 ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al
[...]
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando la presenza della compagna e del figlio minore in Italia, nonché la sua integrazione lavorativa.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.3.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino, nel rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ha anche escluso la sussistenza di elementi ostativi al divieto di espulsione ex art 19 TUI, così prendendo in considerazione la fattispecie della protezione speciale, rigettandola.
La domanda è stata formalizzata in Questura in data 23.5.2023, con la conseguenza che al caso de quo va applicata la disciplina del DL 20/2023.
La circostanza che il ricorrente ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore del DL 20/2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art 19 TUI, non esclude la possibilità di tutelare, ove esistente, il diritto alla vita privata e familiare dello straniero per le seguenti ragioni.
La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferiva a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emergeva chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, aveva superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini,
l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr.
Cass. 8400/2023). Il legislatore, con l'art. 7 del DL 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c. 1.1.
TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento.
La novella legislativa ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5 c. 6 TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano (i quali, ovviamente, avrebbero comunque avuto cogenza, trovando la propria fonte in norme sovraordinate). Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciali, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore, ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (cfr. Cass. 8400/2023)
Il richiamo diretto all'art 5 cit. permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che Pt_2
l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass.
8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali
l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte
Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19
TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione: ”Da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art.
7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto
Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr,Cass. 28162/2023).
Come evidenziato all'inizio, la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22).
Con la novella del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nella medesima art 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla
Giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e esigenze dello
Stato, dall'altro, relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui.
Fatta queste premesse, si osserva che il ricorrente ha depositato: certificato di nascita del figlio;
documentazione lavorativa della compagna;
contratto di lavoro a tempo determinato del 17.10.2023, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.4.2024; CU 2024 e buste paga.
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato la sussistenza di un nucleo familiare in Italia e un'effettiva e solida integrazione nel tessuto sociale/economico italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, meritevole di protezione. Non sono inoltre emersi elementi relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui, ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 28.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ANDREA NATALE
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9966/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1
Folco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 18.4.2024, notificato il 3.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: “Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente” Conclusioni di parte convenuta: ” “Previa verifica della tempestività dell'impugnazione, respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.6.2024 (come emerge da consolle), il sig. Parte_1 ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al
[...]
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando la presenza della compagna e del figlio minore in Italia, nonché la sua integrazione lavorativa.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.3.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
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Il Questore di Torino, nel rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ha anche escluso la sussistenza di elementi ostativi al divieto di espulsione ex art 19 TUI, così prendendo in considerazione la fattispecie della protezione speciale, rigettandola.
La domanda è stata formalizzata in Questura in data 23.5.2023, con la conseguenza che al caso de quo va applicata la disciplina del DL 20/2023.
La circostanza che il ricorrente ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore del DL 20/2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art 19 TUI, non esclude la possibilità di tutelare, ove esistente, il diritto alla vita privata e familiare dello straniero per le seguenti ragioni.
La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferiva a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emergeva chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, aveva superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini,
l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr.
Cass. 8400/2023). Il legislatore, con l'art. 7 del DL 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c. 1.1.
TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento.
La novella legislativa ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5 c. 6 TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano (i quali, ovviamente, avrebbero comunque avuto cogenza, trovando la propria fonte in norme sovraordinate). Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciali, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore, ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (cfr. Cass. 8400/2023)
Il richiamo diretto all'art 5 cit. permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che Pt_2
l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass.
8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali
l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte
Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19
TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione: ”Da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art.
7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto
Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr,Cass. 28162/2023).
Come evidenziato all'inizio, la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22).
Con la novella del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nella medesima art 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla
Giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e esigenze dello
Stato, dall'altro, relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui.
Fatta queste premesse, si osserva che il ricorrente ha depositato: certificato di nascita del figlio;
documentazione lavorativa della compagna;
contratto di lavoro a tempo determinato del 17.10.2023, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.4.2024; CU 2024 e buste paga.
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato la sussistenza di un nucleo familiare in Italia e un'effettiva e solida integrazione nel tessuto sociale/economico italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, meritevole di protezione. Non sono inoltre emersi elementi relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui, ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 28.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ANDREA NATALE
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio