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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1300/2019
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per e l'avv. PANAGINI ANTONELLA, in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'avv. SCORZA CARLO.
Il Giudice invita l'avv. Panagini alla discussione orale.
L'avv. Panagini rileva che l'integrazione della c.t.u. è stata resa in violazione dell'art. 183
c.p.c., senza assegnazione di termine per dedurre;
precisa che l'ordinanza viola il principio in materia di onere della prova, avendo l'attore lamentato la nullità totale del contratto per difetto di forma scritta e trovando applicazione il principio che esime lo stesso dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta invece alla banca (CdA Firenze 1303/2022;
ordinanza n. 8018/2021, n. 12910/2022, n. 22244/2022 Cass. Civ.; ordinanza 25603/2023; Cass.
Civ. Sez I. n. 9219/2017; 12965/2016; 23974/2020). Rileva che il correntista aveva fatto richiesta alla banca di produzione del contratto, come da lettera risultante agli atti e in difetto di esibizione si possono desumere ex art. 116 c. 2 argomenti di prova. Insiste per la revoca dell'ordinanza e chiede dichiararsi la nullità del contratto per assenza di forma scritta ex art. 117 TUB ed accogliersi le risultanze della prima c.t.u.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia poi sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1300/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SCORZA CARLO e domicilio eletto in C.F._2
Novara presso lo studio dell'avv. CAGNIN ILARIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
contumace;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: A) ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi
passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati
pagina 2 di 8 in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente
variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna
preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto
corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con
capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza Parte_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della
provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle
competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e,
dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione
dell'art. 1283 c.c. e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state
convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione
prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità
fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto
corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto ha CP_2
capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità
imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione
delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e
per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98
delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le
quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole;
C) CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso
effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto
l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo dell'espletata C.T.U. contabile sul
rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
E)
DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni pagina 3 di 8 qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi,
spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché
eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
F) ACCERTARE E DICHIARARE
l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo
estratto conto disponibile, epurato in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto degli
addebiti illegittimi, e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto
di causa e ad eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile, indicando quale saldo 31
dicembre 2017 l'importo di Euro 111.126,89 a credito per il correntista, in luogo del saldo banca che,
alla stessa data, era pari ad Euro 32.846,06 a debito per il correntista, maggiorando, per l'effetto, le
somme a credito siccome determinate, degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e
rivalutazione monetaria, ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; G)
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto di conto corrente oggetto di causa in
ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per applicazione di clausole nulle e non pattuite con
rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona
fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente
e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista;
H)
ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati CP_3
in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed
alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni,
delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
I)
CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto avv. Carlo Scorza procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno allegato di aver intrattenuto, con un Parte_1 CP_4 Controparte_1
rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto al n. 110010727, che alla data del pagina 4 di 8 31/12/2017 aveva un saldo finale passivo di - € 32.846,06, in relazione a cui gli attori si sono costituiti fideiussori.
e hanno lamentato l'applicazione, da parte della banca, di Parte_1 CP_4
interessi passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, l'anatocismo,
l'addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese e di saldi per valuta, variati nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione, nonché l'applicazione di interessi usurari in relazione ad alcuni dei trimestri in cui si è sviluppato il rapporto.
Su questa scorta, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità di talune delle clausole regolanti il rapporto, con conseguente ricalcolo e condanna della banca alla rettifica del saldo,
nonché accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente per grave inadempimento della controparte, in ragione dell'applicazione di clausole nulle, con ripetizione delle somme a credito dei correntisti.
Quanto alle fideiussioni, gli attori hanno chiesto accertarsene la nullità, anche per violazione della legge Antitrust. Tale domanda è stata oggetto di rinuncia in sede di comparsa conclusionale.
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di c.t.u. contabile, successivamente oggetto di integrazione.
***
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
Quando il correntista agisce in giudizio contro la banca per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti riportati in c/c (con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse), grava su di lui l'onere di provare i fatti posti alla base della domanda, mediante produzione del contratto e di tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ciò in quanto solo la produzione del contratto consente di accertare l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam,
nonché di valutare se le commissioni e gli addebiti indicati negli estratti conto corrispondono pagina 5 di 8 a quelli pattuiti nel contratto stipulato.
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 TUB, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e può domandarne l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (Cass. 24181/2020).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto di aver rivolto alla banca richiesta ex art. 119
T.U.B.
Di tale circostanza, tuttavia, non vi è prova. Allegato alla memoria n. 2 vi è un documento che la parte denomina, nel corpo della memoria, “raccomandata AR richiesta documenti bancari”, ma la produzione consiste nel solo avviso di ricevimento, senza che sia stato reso noto il testo della raccomandata inviata.
Il documento allegato alla citazione denominato “unicredit delma” è privo di data e non vi è
modo di ricondurre tale testo all'invio in relazione al quale è stata prodotta la predetta cartolina.
Deve dunque concludersi che non vi è sufficiente prova dell'invio della richiesta ex art. 119
T.U.B., né può valere il principio di non contestazione, essendo la controparte contumace.
Nemmeno vi è prova che l'ordine di esibizione ammesso dal Giudice onorario nel verbale di udienza dell'11/11/2020 sia stato notificato alla da parte del soggetto richiedente. E' pur CP_3
vero che nell'ordinanza difetta l'espressa indicazione della parte onerata della notificazione,
ai sensi dell'art. 95 disp. att. c.p.c., ma trattandosi di controversia contumaciale non vi è
dubbio che tale onere ricadesse sulla parte attrice richiedente, unica parte costituita.
In definitiva, non è stata dimostrata l'intervenuta richiesta di trasmissione della documentazione, rimasta inevasa da parte della banca, che, a quanto consta, non ne ha avuto conoscenza.
Pertanto, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, non può che accogliersi il secondo ricalcolo effettuato dal c.t.u., limitato all'eliminazione degli interessi anatocistici e usurari. pagina 6 di 8 Il c.t.u. ha accertato che il tasso soglia risulta essere stato superato nei seguenti periodi:
secondo trimestre 2016, terzo trimestre 2016, quarto trimestre 2016, primo trimestre 2017,
secondo trimestre 2017, quarto trimestre 2017.
In relazione a tali trimestri, pertanto, deve essere applicato quanto disposto dall'art. 1815 c. 2
c.c., secondo cui se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Inoltre, vanno eliminati gli interessi anatocistici indebitamente applicati ai sensi dell'art. 120
T.U.B., in relazione ai periodi indicati nella consulenza tecnica.
Il conteggio effettuato su tale scorta ha condotto alla rideterminazione del saldo di conto correte, ricalcolato alla data del 31/12/2017 nella misura di € - 23.943,55 a debito per il correntista, in luogo che in € - 32.846,00, come risultante dal saldo contabile, con una differenza a favore del correntista pari a € 8.902,51.
Entro tali limiti, pertanto, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto l'accoglimento in minima parte della domanda attorea è valutabile in termini di reciproca soccombenza.
Le spese della c.t.u., resasi necessaria per verificare la fondatezza delle doglianze attoree, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la sussistenza di indebite annotazioni sul conto corrente n. 110010727 per cui è causa per
€ 8.902,51: conseguentemente, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente predetto alla data del 31/12/2017 era pari a € - 23.943,55 a debito del correntista e condanna la convenuta ad effettuare la rettifica del saldo;
CP_3 pagina 7 di 8 2) rigetta le ulteriori domande;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1300/2019
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per e l'avv. PANAGINI ANTONELLA, in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'avv. SCORZA CARLO.
Il Giudice invita l'avv. Panagini alla discussione orale.
L'avv. Panagini rileva che l'integrazione della c.t.u. è stata resa in violazione dell'art. 183
c.p.c., senza assegnazione di termine per dedurre;
precisa che l'ordinanza viola il principio in materia di onere della prova, avendo l'attore lamentato la nullità totale del contratto per difetto di forma scritta e trovando applicazione il principio che esime lo stesso dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta invece alla banca (CdA Firenze 1303/2022;
ordinanza n. 8018/2021, n. 12910/2022, n. 22244/2022 Cass. Civ.; ordinanza 25603/2023; Cass.
Civ. Sez I. n. 9219/2017; 12965/2016; 23974/2020). Rileva che il correntista aveva fatto richiesta alla banca di produzione del contratto, come da lettera risultante agli atti e in difetto di esibizione si possono desumere ex art. 116 c. 2 argomenti di prova. Insiste per la revoca dell'ordinanza e chiede dichiararsi la nullità del contratto per assenza di forma scritta ex art. 117 TUB ed accogliersi le risultanze della prima c.t.u.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia poi sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1300/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SCORZA CARLO e domicilio eletto in C.F._2
Novara presso lo studio dell'avv. CAGNIN ILARIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
contumace;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: A) ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi
passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati
pagina 2 di 8 in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente
variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna
preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto
corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con
capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza Parte_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della
provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle
competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e,
dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione
dell'art. 1283 c.c. e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state
convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione
prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità
fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto
corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto ha CP_2
capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità
imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione
delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e
per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98
delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le
quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole;
C) CP_3
ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso
effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto
l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo dell'espletata C.T.U. contabile sul
rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
E)
DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni pagina 3 di 8 qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi,
spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché
eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
F) ACCERTARE E DICHIARARE
l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo
estratto conto disponibile, epurato in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto degli
addebiti illegittimi, e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto
di causa e ad eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile, indicando quale saldo 31
dicembre 2017 l'importo di Euro 111.126,89 a credito per il correntista, in luogo del saldo banca che,
alla stessa data, era pari ad Euro 32.846,06 a debito per il correntista, maggiorando, per l'effetto, le
somme a credito siccome determinate, degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e
rivalutazione monetaria, ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; G)
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto di conto corrente oggetto di causa in
ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per applicazione di clausole nulle e non pattuite con
rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona
fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente
e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista;
H)
ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati CP_3
in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed
alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni,
delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
I)
CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi
a favore del sottoscritto avv. Carlo Scorza procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno allegato di aver intrattenuto, con un Parte_1 CP_4 Controparte_1
rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto al n. 110010727, che alla data del pagina 4 di 8 31/12/2017 aveva un saldo finale passivo di - € 32.846,06, in relazione a cui gli attori si sono costituiti fideiussori.
e hanno lamentato l'applicazione, da parte della banca, di Parte_1 CP_4
interessi passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, l'anatocismo,
l'addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese e di saldi per valuta, variati nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione, nonché l'applicazione di interessi usurari in relazione ad alcuni dei trimestri in cui si è sviluppato il rapporto.
Su questa scorta, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità di talune delle clausole regolanti il rapporto, con conseguente ricalcolo e condanna della banca alla rettifica del saldo,
nonché accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente per grave inadempimento della controparte, in ragione dell'applicazione di clausole nulle, con ripetizione delle somme a credito dei correntisti.
Quanto alle fideiussioni, gli attori hanno chiesto accertarsene la nullità, anche per violazione della legge Antitrust. Tale domanda è stata oggetto di rinuncia in sede di comparsa conclusionale.
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di c.t.u. contabile, successivamente oggetto di integrazione.
***
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
Quando il correntista agisce in giudizio contro la banca per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti riportati in c/c (con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse), grava su di lui l'onere di provare i fatti posti alla base della domanda, mediante produzione del contratto e di tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ciò in quanto solo la produzione del contratto consente di accertare l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam,
nonché di valutare se le commissioni e gli addebiti indicati negli estratti conto corrispondono pagina 5 di 8 a quelli pattuiti nel contratto stipulato.
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 TUB, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e può domandarne l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (Cass. 24181/2020).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto di aver rivolto alla banca richiesta ex art. 119
T.U.B.
Di tale circostanza, tuttavia, non vi è prova. Allegato alla memoria n. 2 vi è un documento che la parte denomina, nel corpo della memoria, “raccomandata AR richiesta documenti bancari”, ma la produzione consiste nel solo avviso di ricevimento, senza che sia stato reso noto il testo della raccomandata inviata.
Il documento allegato alla citazione denominato “unicredit delma” è privo di data e non vi è
modo di ricondurre tale testo all'invio in relazione al quale è stata prodotta la predetta cartolina.
Deve dunque concludersi che non vi è sufficiente prova dell'invio della richiesta ex art. 119
T.U.B., né può valere il principio di non contestazione, essendo la controparte contumace.
Nemmeno vi è prova che l'ordine di esibizione ammesso dal Giudice onorario nel verbale di udienza dell'11/11/2020 sia stato notificato alla da parte del soggetto richiedente. E' pur CP_3
vero che nell'ordinanza difetta l'espressa indicazione della parte onerata della notificazione,
ai sensi dell'art. 95 disp. att. c.p.c., ma trattandosi di controversia contumaciale non vi è
dubbio che tale onere ricadesse sulla parte attrice richiedente, unica parte costituita.
In definitiva, non è stata dimostrata l'intervenuta richiesta di trasmissione della documentazione, rimasta inevasa da parte della banca, che, a quanto consta, non ne ha avuto conoscenza.
Pertanto, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, non può che accogliersi il secondo ricalcolo effettuato dal c.t.u., limitato all'eliminazione degli interessi anatocistici e usurari. pagina 6 di 8 Il c.t.u. ha accertato che il tasso soglia risulta essere stato superato nei seguenti periodi:
secondo trimestre 2016, terzo trimestre 2016, quarto trimestre 2016, primo trimestre 2017,
secondo trimestre 2017, quarto trimestre 2017.
In relazione a tali trimestri, pertanto, deve essere applicato quanto disposto dall'art. 1815 c. 2
c.c., secondo cui se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Inoltre, vanno eliminati gli interessi anatocistici indebitamente applicati ai sensi dell'art. 120
T.U.B., in relazione ai periodi indicati nella consulenza tecnica.
Il conteggio effettuato su tale scorta ha condotto alla rideterminazione del saldo di conto correte, ricalcolato alla data del 31/12/2017 nella misura di € - 23.943,55 a debito per il correntista, in luogo che in € - 32.846,00, come risultante dal saldo contabile, con una differenza a favore del correntista pari a € 8.902,51.
Entro tali limiti, pertanto, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto l'accoglimento in minima parte della domanda attorea è valutabile in termini di reciproca soccombenza.
Le spese della c.t.u., resasi necessaria per verificare la fondatezza delle doglianze attoree, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la sussistenza di indebite annotazioni sul conto corrente n. 110010727 per cui è causa per
€ 8.902,51: conseguentemente, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente predetto alla data del 31/12/2017 era pari a € - 23.943,55 a debito del correntista e condanna la convenuta ad effettuare la rettifica del saldo;
CP_3 pagina 7 di 8 2) rigetta le ulteriori domande;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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