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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3232/2023 riunita alla causa n. r.g. 3264/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GAMBACORTI PASSERINI N.2 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CASSAMAGNAGHI SABRINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE PRINCIPALE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CP_1 C.F._2
DELLE MILIZIE, 22 00192 ROMA presso lo studio degli avv.ti. PIZZICAROLI GIOVANNI MARCO ( ) e RAGNACCI IVANO (c.f. ), che C.F._3 C.F._4 la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“RG n.3232/2023
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, così giudicare: In via preliminare
- confermare la riunione dell'appello proposto dalla signora (RG 3264/2023) con CP_1 quello proposto dalla signora (RG 3232/2023); Pt_1
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla signora con la CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta, essendo già pendente l'appello da essa proposto in via principale (RG 3264/2023);
- in ogni caso dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla signora CP_1
per mancanza delle indicazioni prescritte dall'art. 342 c.p.c.
[...]
In via principale e nel merito
- accogliere l'appello proposto dalla signora per i motivi tutti dedotti in atti e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.2301/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sez. Civile, Dott.ssa Chiara Binetti, in esito al Giudizio n. RG 4768/2020, ritenere e dichiarare:
- in riforma del capo di cui al punto 3 della sentenza impugnata: subordinare l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo rubricato al n. 2 della sentenza impugnata al pagamento, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di del prezzo di € 93.608,00”. Parte_1 CP_1
- rigettare l'appello incidentale proposto dalla signora avverso la sentenza CP_1
n.2301/2023 del Tribunale di Monza (RG 4768/2020 - Dott.ssa Binetti) in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata, salva la riforma del capo 3 richiesta dalla signora Pt_1
In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte, compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e IVA come per legge, nonché oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 10/03/2014 n.55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. RG. n.3264/2023 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per le ragioni tutte indicate in atti e in quelli in essi richiamati, richiamato l'effetto devolutivo di cui all'art. 346 c.p.c. con decadenza dalle domande ed eccezioni non espressamente riproposte, da intendersi rinunciate, così giudicare: In via pregiudiziale
- dare atto della dichiarata inammissibilità dell'appello promosso in via incidentale dalla signora nel procedimento RG 3232/2023; in subordine, nell'ipotesi in cui l'appello CP_1 promosso in via incidentale dalla signora nel procedimento RG 3232/2023 sia CP_1 dichiarato ammissibile, dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rinunciato l'appello proposto in via principale e autonoma dalla signora con ogni conseguente CP_1 effetto di legge;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora per mancanza delle CP_1 indicazioni prescritte dall'art. 342 c.p.c.
pagina 2 di 15 - confermare la riunione dell'appello proposto dalla signora (RG 3264/2023) con CP_1 quello proposto dalla signora (RG 3232/2023); Pt_1
In via principale e nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n.2301/2023 del CP_1
Tribunale di Monza (RG 4768/2020 - Dott.ssa Binetti) in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata, salva la riforma del capo 3 richiesta dalla signora nel riunito procedimento RG 3232/2023 e, conseguentemente, accolto Pt_1
l'appello proposto dalla signora in parziale riforma della medesima Sentenza, al Parte_1 capo di cui al punto 3: subordinare l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo rubricato al n. 2 della sentenza impugnata al pagamento, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di del Parte_1 CP_1 prezzo di € 93.608,00”. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte, compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e IVA come per legge, nonché oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 10/03/2014 n.55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio” Per CP_1
“R.G. n. 3232/2023: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1 sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e notificata in data 23.10.2023;
➢ IN VIA INCIDENTALE
1) Riformare integralmente la sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e notificata in data 23.10.2023, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte. 2) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto. R.G. n. 3264/2023: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1) Riformare integralmente la sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e
pagina 3 di 15 notificata in data 23.10.2023, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte. 2) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2301/2023 pubblicata il 20/10/2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4768/2020 promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 ha così deciso:
[...]
“1. accertata e dichiarata la validità dell'Accordo di Conciliazione, in uno con il verbale di Mediazione, sottoscritti tra e in data 20.06.2019, registrato in data CP_1 Parte_1
10.12.2019, al n. 4092, presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Monza, accertato e dichiarato che detto Accordo, integra altresì contratto preliminare di vendita in favore di da parte di Parte_1
avente ad oggetto il 50% della proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in CP_1
Lentate sul Seveso MB, Via Privata Milano n.7, catastalmente identificata al foglio 23, particella 240, sub 706, piano terra e S1, categoria A7, rendita catastale 581,01, con riserva di diritto di abitazione vita natural durante in favore di , accertato e dichiarato che CP_1 la signora non ha adempiuto e non ha dato esecuzione al predetto Accordo di CP_1
Conciliazione, dichiarando espressamente di non volerlo adempiere, per l'effetto 2. accoglie la domanda di esecuzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra e in data 20.06.2019 e dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 Parte_1 CP_1 cod. civ., il trasferimento a titolo di compravendita in favore di
contro
Parte_1 CP_1
del 50% della proprietà indivisa dell'intera unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso
[...]
MB, Via Privata Milano n.7, catastalmente identificata al foglio 23, particella 240, sub 706, piano terra e S1, categoria A7, rendita catastale 581,01, riservando a il diritto CP_1 di abitazione sulla predetta unità immobiliare vita natural durante. Il predetto immobile è stato realizzato in forza dei seguenti provvedimenti autorizzativi (doc. 31): Permesso per la costruzione n.185/1959 del 31/12/1959, Certificato di abitabilità rilasciato in data 26/09/1960, Concessione/Autorizzazione in sanatoria – pratica condono n.0693/13840 del 21/04/1994, Concessione edilizia n.000056/91 del 22/07/1991 (realizzazione di sottotetto parzialmente abitabile e rifacimento copertura), Pratica in sanatoria n.275/95 del 27/05/2010 (ampliamento per formazione nuovi spazi residenziali) e Pratica in sanatoria n.276/95 del 27/05/2010 (ampliamento spazi residenziali al sottotetto). Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni accessorio accessione dipendenza pertinenza ragione azione con tutti i diritti inerenti, con le servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite così come pervenuto alla parte
pagina 4 di 15 alienante e con proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato di cui le predette unità fanno parte, tali per legge o destinazione ai sensi dell'art. 1117 c.c. 3. subordina l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo precedente al pagamento, entro novanta giorni dalla data di deposito della sentenza, da parte di Parte_1 in favore di del prezzo di € 93.608,00 oltre oneri fiscali ed interessi legali dal CP_1
24.1.2020 al saldo;
4. subordina, altresì, l'effetto traslativo al rilascio della dichiarazione di regolarità edilizia di cui alla legge n.47/85 ed alla definizione della pratica in sanatoria e conseguente aggiornamento catastale, che dovrà essere eseguita a cura dell'attrice ed annotata Parte_1 ai fini dell'integrazione della nota di trascrizione;
5. accerta e dichiara che, per effetto del predetto trasferimento di proprietà e pagamento del corrispettivo, deve intendersi definitivamente rinunciata qualsiasi rivendicazione di CP_1
in merito alla successione del signor ivi comprese quelle fatte valere
[...] Persona_1 nella causa n.12169/2018 pendente avanti al Tribunale di Monza tra e CP_1 Pt_1
[...]
6. rigetta ogni altra domanda;
7. dispone la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e la restante parte di 2/3 le pone a carico della convenuta in forza della prevalente soccombenza, spese che liquida già in tale proporzione in € 8.000,00 per compensi oltre € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% spese forfettarie, cpa e iva quest'ultima se dovuta come per legge;
8. dichiara le spese di consulenza tecnica d'ufficio compensate interamente tra le parti;
9. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
10. con sentenza esecutiva”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio sua madre, Parte_1
, chiedendo che venisse accertata la validità dell'accordo di conciliazione CP_1 sottoscritto tra loro in data 20.06.2019 avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, sostenendo che detto accordo integrasse gli estremi di un contratto preliminare di vendita della quota del 50% di proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso (MB), via Privata Milano n. 7, meglio indicato in atti, con riserva di diritto di abitazione vita natural durante in favore della convenuta L'attrice ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, previa verifica dell'inadempimento di all'accordo di mediazione sottoscritto, l'esecuzione in CP_1 forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare contenuto nel suddetto accordo (doc. n. 1 – fascicolo parte attrice). L'attrice, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto in fatto che:
- in data 08.06.2017, padre dell'attrice e marito della convenuta, decedeva Persona_1 senza alcuna disposizione testamentaria, lasciando, pertanto, quali uniche eredi legittime, le parti del presente giudizio;
- al momento del decesso l'asse ereditario era costituito da un appartamento sito in Lentate sul Seveso, via Privata Milano n. 7, piano terra, con annessa porzione di piano interrato e
pagina 5 di 15 proporzionale quota di parti comuni, già residenza coniugale di e Persona_1 CP_1
e, quindi, gravato da diritto di abitazione in favore del coniuge superstite (doc. n. 2 –
[...] fascicolo parte attrice);
- instaurava il giudizio R.G. n. 12169/2018, dinanzi al Tribunale di Monza, nei CP_1 confronti della FI, lamentando una lesione della quota di legittima che sarebbe stata determinata da una donazione effettuata dal de cuius in favore della FI, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita al primo piano dell'immobile sito in Lentate sul Seveso, via Privata Milano n.7, con annesso box;
- chiedeva, quindi, “l'attribuzione in proprio favore dell'intero immobile CP_1 relictum (casa coniugale) con eventuali conguagli in natura e/o denaro al fine di evitare ineguaglianze delle quote”;
- nelle more del procedimento de quo, su disposizione del Giudice, attivava la CP_1 procedura di Mediazione n. 361/2019, alla quale aderiva, all'esito della quale, le Parte_1 parti addivenivano al “Verbale positivo per raggiunto accordo” e “Accordo di Conciliazione” (doc. n. 1 – fascicolo parte attrice);
- il predetto accordo, avente ad oggetto l'immobile caduto in successione, prevedeva in sintesi che: avrebbe acquistato, per il corrispettivo di € 100.000,00, la quota di proprietà, Parte_1 in ragione della successione, di , corrispondente al 50% dell'intera unità sita al CP_1 piano terra, con relativa porzione al piano interrato e quota parti comuni, con riserva di diritto di abitazione a quest'ultima; il corrispettivo sarebbe stato versato al momento del rogito notarile, da redigersi entro il 26.07.2019; per il periodo di tre anni dalla data di stipula dell'atto notarile, avrebbe sostenuto integralmente tutte le spese di carattere CP_1 straordinario, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alle parti comuni;
per i successivi tre anni le predette spese, relative alla manutenzione straordinaria sarebbero state invece così ripartite: 50% tra le parti per quanto riguarda l'unità abitativa su cui grava il diritto di abitazione a favore della signora e rispettivamente il 25% e il 75%, tra CP_1 la signora e la signora per le parti comuni;
entro il 26 luglio 2019, il CP_1 Parte_1 box di proprietà di sarebbe stato liberato dai beni della madre ivi depositati da Parte_1 tempo;
le parti, in previsione del rogito, avrebbero proceduto di comune accordo ed in buona fede alla misurazione della piattaforma di accesso al corsello del box per verificare le possibilità di identificare un'area in cui potesse lasciare parcheggiata la propria CP_1 autovettura senza arrecare intralcio all'accesso del box della FI ed alla fuoriuscita dallo stesso delle autovetture;
solo in detto caso anche gli altri abitanti dell'immobile avrebbero potuto parcheggiare le proprie auto lungo il corsello di accesso al box;
al punto 3 del predetto accordo, veniva previsto: “a fronte del predetto impegno e subordinatamente al rispetto dello stesso la Signora si impegna ed obbliga a rinunciare a qualsiasi rivendicazione CP_1 in merito alla successione del signor ivi comprese quelle fatte valere nella Persona_1 causa n.12169/2018, Tribunale di Monza, Dott.ssa Panzarino”;
- le parti, dunque, avevano versato all'Organismo di Conciliazione gli importi dovuti “per esito favorevole”, così da tariffario dell'Organismo di Conciliazione per la positiva conclusione della procedura (doc. 12 – fascicolo parte attrice) e avevano collaborato per liberare il box e proceduto alle misurazioni della rampa di accesso al garage (doc. n. 17 – fascicolo parte attrice);
pagina 6 di 15 - tuttavia, le parti non erano poi addivenute alla stipula del rogito notarile;
- in particolare, il giorno 23.07.2019, , la quale già aveva omesso di inviare la CP_1 propria documentazione al Notaio indicato per il rogito, nonostante fosse stata ripetutamente sollecitata (doc. 21), comunicava, a mezzo del proprio legale, la revoca del mandato ad egli conferito e la decisione di non voler partecipare all'atto notarile (doc. 22 – fascicolo parte attrice);
- successivamente al susseguirsi di diversi tentativi di composizione della lite, non andati a buon fine, in data 17.10.2019, diffidava la madre ad intervenire all'atto notarile in Parte_1 esecuzione dell'Accordo (doc. 25 – fascicolo parte attrice);
- da ultimo, in data 29.10.2019 attivava la terza procedura di mediazione (la n. CP_1
893/2019), avente ad oggetto l'“Interpretazione ed esecuzione dell'Accordo di Conciliazione redatto e sottoscritto in sede di procedura di mediazione n.361/2019”, conclusasi con verbale negativo. In forza di tali allegazioni, l'attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande svolte. Con comparsa regolarmente depositata, si è costituita in giudizio la convenuta , CP_1 sostenendo che:
- in occasione dell'incontro di mediazione del 20.06.2019, essendo assenti le condizioni per formalizzare un atto vincolante rispetto al quale non aveva ancora assunto una CP_1 definitiva decisione, si sarebbe stabilito che la sola esprimesse nell'accordo la Parte_1 propria volontà ad obbligarsi all'acquisto;
- per queste ragioni nell'atto, è stato previsto esclusivamente “si impegna ad acquistare”, ma non la formula “si impegna a vendere”;
- ciò in quanto, nel testo veniva previsto che avrebbe dovuto, per i successivi tre CP_1 anni dall'atto notarile, sostenere integralmente le spese straordinarie dell'unità immobiliare oggetto dell'atto, oltre al 50% di quelle delle parti comuni e, pertanto, considerata la potenziale gravosità della clausola nonché la sua indeterminatezza, avrebbe deciso di non esprimere alcuna volontà a trasferire la proprietà;
- per tali ragioni, non avrebbe inviato i documenti al notaio incaricato dal CP_1
Mediatore;
- le ulteriori attività poste in essere dalla convenuta (svuotamento del locale al piano sotterraneo già di proprietà dell'attrice e misurazione preliminare degli spazi per parcheggiare l'auto) sarebbero prive di ogni pregio al fine di volerne inferire la volontà a vendere;
- la mancanza di un obbligo a vendere assunto dalla convenuta con l'accordo di conciliazione del 20/6/19 non renderebbe possibile il riconoscimento di alcun ulteriore diritto a favore dell'attrice;
- allo stesso modo, l'abbandono del giudizio di divisione, nonché le ulteriori voci di condanna (ceneri, spese, risarcimento danni), sarebbero strettamente connesse al mancato obbligo a contrarre. In forza di tali allegazioni, la convenuta ha concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. e disposta una consulenza tecnica d'ufficio sull'immobile oggetto di causa, la causa, previo reiterato tentativo di pagina 7 di 15 conciliazione, è infine giunta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 25.05.2023”
Il Tribunale di Monza ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo vincolante e valido fra le parti l'accordo di conciliazione sottoscritto, “volto alla definizione conciliativa del giudizio di divisione R.G. 12169/2018…”, ritenendo, altresì, che la reale volontà delle parti al momento della stipula dell'accordo conciliativo fosse quella di “ vincolarsi alla successiva vendita con un impegno contrattuale reciproco, rimandando al successivo atto notarile il verificarsi del solo effetto traslativo, in aderenza alla sequenza tipica contratto preliminare/contratto definitivo di compravendita”, interpretazione avvalorata dai comportamenti successivi tenuti dalle parti, rivelatore dei reali motivi che avevano indotto la a non presentarsi davanti CP_1 al notaio.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che ha chiesto la parziale modifica Parte_1 della sentenza solo relativamente all'errata decorrenza del termine per il pagamento del prezzo di acquisto e dell'errata applicazione degli oneri e degli interessi sul prezzo di vendita, chiedendo la riunione con l'appello proposto da . CP_1
Costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale chiedendo anch'essa la CP_1 riunione dei giudizi e la riforma integrale della sentenza appellata nonché il rigetto dell'appello della Pt_1
Con ordinanza resa all'udienza del 14/03/2024, al fascicolo iscritto al n. RG 3232/2023 relativo al giudizio di appello proposto da - nel quale si è costituita appellata e Parte_1 CP_1 appellante incidentale - è stato riunito quello iscritto al n. RG 3264/2023 -iscritto a ruolo successivamente anche se il relativo ricorso è stato notificato prima - relativo al giudizio di appello avverso la stessa sentenza proposto da ove si è costituita CP_1 Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 30/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta da Parte_1 concernente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'appello incidentale. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'appello incidentale, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste.
Nel merito, per ragioni logico sistemiche si prenderà innanzitutto in considerazione l'appello proposto da laddove in via prioritaria denuncia l'errore del giudice di prime cure CP_1 che ha ritenuto la natura di contratto preliminare dell'accordo conciliativo del 20/06/2019 concluso innanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Monza al termine della procedura di mediazione n. 361/2019 e la natura cogente dello stesso.
pagina 8 di 15 Si duole la dell'errata interpretazione operata dal primo giudice, che avrebbe dovuto CP_1 indagare sia la comune volontà delle parti, che può derivare dal contratto, sia il successivo comportamento delle stesse. Ritiene di aver sempre dichiarato di non avere intenzione di vendere la sua porzione immobiliare, né tantomeno di voler rinunciare al giudizio di collazione pendente innanzi al Tribunale di Monza, RG 1216972018 e, soprattutto, che nell'accordo conciliativo, nulla era stato esaminato circa l'obbligo della collazione riferito alla donazione in favore della FI, fatta dal de cuis marito dell'istante e padre della Persona_1 Pt_1
Per tali motivi, avrebbe sempre ritenuto irricevibile la proposta conciliativa formulata dalla FI . Per queste ragioni non avrebbe inviato i documenti al notaio aprendo, altresì, un Pt_1 contenzioso con il proprio difensore dell'epoca, ritenuto infedele, contenzioso conclusosi con una revoca del mandato.
Ribadisce che nell'accordo conciliativo oggetto di causa, alla proposta di acquisto della Pt_1 dell'immobile non farebbe seguito alcuna accettazione da parte sua, risultando mancante l'impegno a vendere della che avrebbe firmato l'accordo solo poiché gli era stato CP_1 presentato quale proposta della controparte, avendo solo la FI manifestato la volontà di acquistare.
Lamenta infine l'eccessiva onerosità dell'accordo che, a suo dire, prevedeva delle clausole inique non essendo stata in alcun modo considerata la collazione richiesta nel giudizio pendente, oggi sospeso.
L'appello deve essere respinto.
Quanto all'interpretazione dell'accordo conciliativo, questa Corte preliminarmente osserva che per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, l'interprete deve prelimi- narmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione (Cassazione civile n. 9786/2010).
Nel giudizio in oggetto il Tribunale di Monza, per quanto il senso letterale della clausola di cui è causa fosse chiaro di per sé, ha compiuto comunque una puntuale interpretazione sistematica sia relativamente alle clausole in discussione sia relativamente alle altre disposizioni contrattuali, giungendo ad una valutazione unitaria dell'atto.
La Corte evidenzia come la non abbia sviluppato ulteriori e diversi argomenti idonei a CP_1 definire quale determinato convincimento espresso dal primo giudice o quale specifica determinazione dallo stesso adottata possa essere ritenuta giuridicamente errata e perché. Invero si è limitata a riproporre assunti interpretativi dell'atto, contestando genericamente la sentenza senza rappresentare elementi tali da far ritenere erronea la valutazione operata dal primo Giudice.
Nella fattispecie, si rileva che giusta art. 1 dell'accordo di conciliazione oggetto del giudizio, la FI si impegnava ad acquistare “per il corrispettivo di € 100.000,00 (centomila), il Parte_1
pagina 9 di 15 50% dell'unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso – via Privata Milano n. 7…” di proprietà della madre riservando alla madre il diritto di abitazione vita natural CP_1 durante.
Al successivo art. 2 si prevedeva che il corrispettivo concordato, sarebbe stato versato in un'unica soluzione contestualmente al rogito notarile “che verrà redatto entro il 26/07/2019, con spese e tasse a carico dell'acquirente”.
Al successivo art. 3 a fronte del predetto impegno assunto dalla FI, si CP_1 obbligava “a rinunciare a qualsiasi rivendicazione in merito alla successione del Sig.
ivi comprese tutte quelle fatte valere nella causa n. 12169/2018 RG, Persona_1
Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Panzarino che verrà abbandonata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con integrale compensazione delle spese”.
Orbene, il senso letterale delle clausole in esame è chiaro e porta a ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo circa la ripartizione dell'asse ereditario pervenuto loro dal de cuius, come meglio precisato nel verbale di conciliazione, ove si chiariva che “dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni meglio articolate nel separato accordo”, chiudendosi quindi la procedura di mediazione positivamente per raggiunto accordo.
La valutazione unitaria e complessiva delle singole clausole dell'accordo non può dar luogo ad alcuna incertezza interpretativa: è ben chiaro che le parti abbiano voluto procedere rispettivamente all'acquisto e alla vendita della quota di proprietà della dell'immobile. CP_1
D'altra parte, dall'attenta lettura integrale dell'accordo si evince che le parti hanno inteso codificare dettagliatamente ogni possibile questione, dalla data del rogito notarile, alla quantificazione del prezzo di vendita, alla rinuncia al giudizio di collazione pendente e a ogni rivendicazione in merito alla successione del loro congiunto agli accordi Persona_1 relativi alle ceneri del de cuius, allo svuotamento del box di proprietà della dei beni Pt_1 materni e alla individuazione di uno spazio di parcheggio per l'autovettura della CP_1 definendo anche la ripartizione delle spese straordinarie dell'immobile.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dalla dal tenore dell'accordo e CP_1 dall'atteggiamento successivo dalla stessa tenuto, si ricava che ella era perfettamente consapevole che si fosse in presenza della vendita della sua quota di proprietà sull'immobile. La manifestazione di volontà di vendere dell'appellante è immanente: apponendo la propria sottoscrizione all'accordo di conciliazione, la Chiesa ha inteso accettare la proposta della FI, di acquistare l'immobile, impegnandosi, a vendita avvenuta, a rinunciare al giudizio di collazione pendente e ad ogni rivendicazione in merito alla successione del marito Persona_1
[...]
Se fosse vero che la Chiesa non riteneva vincolante quell'accordo e che non intendeva accettarlo, ella non avrebbe dovuto impegnarsi a rinunciare – in conseguenza della vendita – a qualsiasi rivendicazione ereditaria e al giudizio RG 12169/20218 pendente innanzi al Tribunale di Monza e, soprattutto, non avrebbe dovuto sottoscrivere per accettazione l'accordo con la proposta d'acquisto della FI.
pagina 10 di 15 La volontà di vendere l'immobile è resa palese dall'accettazione della proposta d'acquisto ed è presupposta dagli obblighi assunti dalla Chiesa nel verbale di conciliazione: laddove la FI si impegna a comprare il 50% dell'immobile, la madre – a vendita adempiuta – si impegna a rinunciare a qualsiasi rivendicazione ereditaria e al giudizio pendente di collazione, con ciò esprimendo la volontà di vendere.
Di tal che, in ossequio a quanto precisato dalla giurisprudenza “ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale) una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete all'adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici…Deriva da quanto precede, pertanto, che nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituita dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza e univocità (dimostrativa di una intima e incontroversa "ratio contrahendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti” (Cassazione civile, sez. II, 11/04/2013, n. 8906).
Non pare inutile aggiungere come il comportamento immediatamente successivo tenuto dalla denoti senza ombra di dubbio la volontà della stessa di procedere alla vendita del bene, CP_1 come si rileva dalla documentazione prodotta, ove il legale della in data 12/07/2019, CP_1 comunicava ai legali della di avere “inoltrato alla cliente il preventivo e l'elenco dei Pt_1 documenti. La cliente conferma la scelta del Notaio chiedendo di poter visionare Per_2 anticipatamente l'atto. Provvederà a fornire quanto prima la documentazione di competenza…”. La Chiesa quindi dichiarava di confermare la scelta del notaio incaricato della redazione dell'atto definitivo di compravendita, chiedeva di prendere preventiva visione dell'atto e, soprattutto si impegnava a fornire la documentazione utile ai fini della vendita dell'immobile, con ciò non potendosi in alcun modo negare la volontà della stessa di ottemperare a quanto concordato nell'accordo conciliativo, del cui contenuto era perfettamente consapevole.
Tuttavia solo sei giorni dopo, in data 18/7/2019, il legale della Chiesa comunicava che a seguito di un dissidio intervenuto con il compagno della FI, la sua cliente comunicava che
“…non sono disponibile a firmare un atto notarile per le problematiche che sono emerse e chiedo cortesemente che venga fatta istanza al mediatore di un incontro per la sospensione dell'atto notarile”. Dunque, solo a causa del dissidio con il compagno della FI, la CP_1 decideva di non concludere la vendita, chiedendo una sospensione dell'atto notarile.
Ebbene, l'elemento letterale dell'accordo si concilia perfettamente sia con la ragione pratica del contratto, essendo conforme agli interessi contrapposti che le parti hanno inteso tutelare con il negozio giuridico stipulato (Cassazione civile, sez. III, 22/11/2016, n. 2370), sia con il comportamento successivo tenuto dalla Chiesa, che avrebbe cambiato idea circa la vendita solo a causa di dissidi familiari.
Tanto esposto, osserva la Corte che l'accordo in parola, che contiene la proposta d'acquisto, la specifica indicazione dei contraenti, l'oggetto del contratto e la puntuale descrizione pagina 11 di 15 dell'immobile, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento, il termine per la stipula del contratto definitivo, non può definirsi mero atto preparatorio o propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è a tutti gli effetti un contratto preliminare, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653). Una volta sottoscritto per accettazione, l'accordo è divenuto un contratto preliminare a tutti gli effetti, con efficacia vincolante tra le parti, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Quanto alla denunciata eccessiva onerosità dell'accordo raggiunto, la Corte osserva che la si duole genericamente dell'iniquità delle clausole ivi contenute, lamentando che, CP_1 nell'accordo, non sarebbe stata considerata la collazione richiesta nel giudizio sospeso recante RG 12168/2019. Assume quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare la congruità del prezzo di vendita, tenendo conto della richiesta collazione.
Ritiene questa Corte che in base alla formulazione sembrerebbe trattarsi di una domanda di rescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c., legittimata dallo stato di bisogno.
L'art. 1448, infatti, prescrive che “se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto”.
Il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 c.c. , di situazione di difficoltà economica, deve riflettersi non solo sulla sfera psicologica del contraente, in modo da indurlo a una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul piano patrimoniale, sì da determinare, in rapporto causa ed effetto, una lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione e quella ottenuta. L'approfittamento dello stato di bisogno, poi, ricorre ogni qualvolta la controparte non è disposta ad accettare nessun'altra contrattazione se non quella iniqua, determinandosi ad attestare le trattative su tale condizione di iniquità unicamente in ragione dello stato di bisogno dell'altra parte. L'approfittamento, pertanto, postula la determinazione della parte a concludere a condizioni inique unicamente in ragione della consapevolezza che l'altro contraente versa in stato di bisogno, in modo da poterne trarre vantaggio.
Orbene se pure la Chiesa avesse firmato un contratto di per sé svantaggioso, non avrebbe avuto altro rimedio se non quello della rescissione ultra dimidium per stato di bisogno, ma nulla in tal senso è stato allegato, né tantomeno provato.
In ogni caso appare dirimente il rilievo che, se anche fosse stata richiesta l'applicazione dell'art. 1448 c.c., il contratto di transazione ex art. 1970 c.c. – quale è quello oggetto di causa
– è espressamente escluso dai contratti rescindibili per lesione. La ragione giustificatrice del divieto è da identificare nella stessa causa del negozio transattivo, preordinato non già ad assicurare l'equivalenza tra le opposte prestazioni secondo il criterio sinallagmatico - prestazioni che, in quanto reciprocamente contestate e quindi incerte, non possono essere assunte puramente e semplicemente a parametro ai fini di una determinazione obiettiva pagina 12 di 15 dell'equilibrio economico del rapporto - bensì a conseguire, attraverso il meccanismo delle reciproche rinunce, nel quadro di una valutazione dei sacrifici e dei vantaggi rimessa interamente alla autonomia negoziale delle parti, il risultato della composizione della lite già insorta o prossima ad insorgere (Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 4451 del 20.02.2020).
Né invero alla fattispecie può applicarsi l'art. 1467 c.c. – peraltro anch'esso non espressamente eccepito dalla Chiesta - che appunto prevede che “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”. Ad ogni modo nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto presenti da ciascun contraente al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza. “Ne consegue che non assume al riguardo rilievo la sopravvenienza di circostanze prevedibili che rendano comunque eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento della prestazione, vertendosi in tal caso non già in tema di alterazione dell'economia contrattuale bensì d'inadempimento” (Cassazione civile sez. III, 25/05/2007, n.12235).
La Chiesa non solo non ha formulato espressa domanda in tal senso, ma non ha nemmeno fornito prova del verificarsi di eventi imprevedibili tali da incidere sul sinallagma contrattuale e che non rientrano nella normale alea contrattuale.
E dunque, in mancanza di espressa doglianza nel senso anzidetto, questa Corte conclude rammentando che la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa l'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti né dal giudice. Quest'ultimo si trova a svolgere una funzione di valutazione di conformità senza alcuna prerogativa di intervento ulteriore, non potendo correggere la volontà delle parti finanche laddove le scelte di queste appaiano incongrue.
SULL'APPELLO DI LILIA CORTI
Con il primo motivo l'Appellante contesta la decorrenza del termine per il pagamento del corrispettivo
Assume la appellante che il tribunale ha erroneamente subordinato l'effetto traslativo al pagamento, entro 90 giorni dal deposito della sentenza, della somma di € 93.608,00 da parte di ritenendo che l'effetto traslativo dovrebbe essere rapportato al momento in cui la Parte_1 sentenza è passata in giudicato e non a quello della pubblicazione della sentenza. Assume poi l'appellante che la sentenza deve rispecchiare le specifiche obbligazioni poste nel preliminare che prevedevano il pagamento del prezzo contestualmente all'atto notarile. Nel caso di specie quindi il tribunale avrebbe errato prevedendo il pagamento al momento del deposito della sentenza.
La censura è fondata.
pagina 13 di 15 Osserva questa Corte che per evitare che il bene diventi, di volta in volta, di proprietà di uno dei contendenti secondo il risultato del grado di giudizio, per consolidata giurisprudenza, l'effetto traslativo si verificherà solo con il passaggio in giudicato della sentenza che metterà un punto fermo, definitivo, alla vicenda. Più nel dettaglio, il promissario acquirente per ottenere la proprietà dell'immobile dovrà attendere che la sentenza a lui favorevole diventi non più impugnabile. Solo in questo momento si verrà a creare una situazione di certezza giuridica (il cd. giudicato) che consentirà il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto della contesa (Cass. Civ. 2864 del 2003). La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 2087/2010) restituisce un quadro completo degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. disponendo che il prezzo – o la parte residua del prezzo - dovrà essere corrisposto solo quando sarà possibile trasferire la proprietà del bene e, quindi, non prima del passaggio in giudicato della sentenza. In questo senso, sono anticipabili gli effetti relativi al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice mentre non lo sono, al pari di quelli inerenti al trasferimento della proprietà dell'immobile, quelli relativi al pagamento prezzo della vendita e del rilascio del bene oggetto del preliminare (cfr. Cass. Civ. 26364 del 2017 o Cass. Civ. 690 del 2006).
Con il secondo motivo la si duole della condanna al pagamento degli oneri fiscali Pt_1
Secondo l'appellante il corrispettivo della vendita immobiliare tra soggetti privati non è soggetto ad oneri fiscali e non sussiste altro onere per legge né è stato chiesto nulla in tal senso dalla Chiesa né tanto era previsto nell'accordo di conciliazione.
Il motivo deve essere accolto
Rileva questa Corte che è noto che gli acquisti di beni o servizi presso privati non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, e che la vendita non è soggetta ad ulteriori oneri fiscali, a parte le successive imposte applicate alla parte acquirente.
Inoltre, la sentenza ex art. 2932 dovrà rifarsi integralmente al contratto non adempiuto non potendone mutare i contenuti né potendone variare l'assetto di interessi (Cass. Civ.3486/90 e 7907/90- 937 del 2010).
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione degli interessi legali.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato ad applicare interessi legali sul corrispettivo della vendita con decorrenza 24/01/2020. Ad ogni modo il pagamento del prezzo doveva venire contestualmente al rogito notarile mai avvenuto a causa del diniego della Chiesa di talché il credito non è mai divenuto esigibile tal circostanza esclude l'applicabilità dell'articolo 1282 cc.
La censura è parzialmente fondata.
E' noto che gli interessi legali sono dovuti di diritto al tasso legale quando il credito è liquido, vale a dire determinato nel suo ammontare, come nella fattispecie, essendo divenuto esigibile non essendo più soggetto a termine o a condizione. Pertanto sulla somma dovuta a titolo di pagamento del prezzo di vendita del bene saranno dovuti gli interessi legali ma con decorrenza dal 26/06/2020, data dell'atto di citazione.
pagina 14 di 15 L'appello di deve quindi essere respinto, mentre va accolto quello proposto da CP_1
con conseguente parziale riforma della sentenza n. 230172023 resa in data Parte_1
20/10/2023 dal Tribunale di Monza.
L'esito complessivo della lite comporta la condanna di a rifondere le spese di CP_1 lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Parte_1
Sussistono inoltre in capo a i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2301/2023 resa in data 20/10/2023 dal Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 2301/2023:
1. subordina l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui è causa al pagamento, al passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di , del Parte_1 CP_1 prezzo pari a € 93.608,00 oltre agli interessi legali dal 26/06/2020 al saldo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le ulteriori spese del grado che liquida in € CP_1 Parte_1
9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 19 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore
Paola Ambruosi
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3232/2023 riunita alla causa n. r.g. 3264/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GAMBACORTI PASSERINI N.2 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CASSAMAGNAGHI SABRINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE PRINCIPALE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CP_1 C.F._2
DELLE MILIZIE, 22 00192 ROMA presso lo studio degli avv.ti. PIZZICAROLI GIOVANNI MARCO ( ) e RAGNACCI IVANO (c.f. ), che C.F._3 C.F._4 la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“RG n.3232/2023
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa eccezione, deduzione e istanza, così giudicare: In via preliminare
- confermare la riunione dell'appello proposto dalla signora (RG 3264/2023) con CP_1 quello proposto dalla signora (RG 3232/2023); Pt_1
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla signora con la CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta, essendo già pendente l'appello da essa proposto in via principale (RG 3264/2023);
- in ogni caso dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla signora CP_1
per mancanza delle indicazioni prescritte dall'art. 342 c.p.c.
[...]
In via principale e nel merito
- accogliere l'appello proposto dalla signora per i motivi tutti dedotti in atti e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.2301/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sez. Civile, Dott.ssa Chiara Binetti, in esito al Giudizio n. RG 4768/2020, ritenere e dichiarare:
- in riforma del capo di cui al punto 3 della sentenza impugnata: subordinare l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo rubricato al n. 2 della sentenza impugnata al pagamento, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di del prezzo di € 93.608,00”. Parte_1 CP_1
- rigettare l'appello incidentale proposto dalla signora avverso la sentenza CP_1
n.2301/2023 del Tribunale di Monza (RG 4768/2020 - Dott.ssa Binetti) in quanto inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata, salva la riforma del capo 3 richiesta dalla signora Pt_1
In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte, compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e IVA come per legge, nonché oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 10/03/2014 n.55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. RG. n.3264/2023 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per le ragioni tutte indicate in atti e in quelli in essi richiamati, richiamato l'effetto devolutivo di cui all'art. 346 c.p.c. con decadenza dalle domande ed eccezioni non espressamente riproposte, da intendersi rinunciate, così giudicare: In via pregiudiziale
- dare atto della dichiarata inammissibilità dell'appello promosso in via incidentale dalla signora nel procedimento RG 3232/2023; in subordine, nell'ipotesi in cui l'appello CP_1 promosso in via incidentale dalla signora nel procedimento RG 3232/2023 sia CP_1 dichiarato ammissibile, dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rinunciato l'appello proposto in via principale e autonoma dalla signora con ogni conseguente CP_1 effetto di legge;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora per mancanza delle CP_1 indicazioni prescritte dall'art. 342 c.p.c.
pagina 2 di 15 - confermare la riunione dell'appello proposto dalla signora (RG 3264/2023) con CP_1 quello proposto dalla signora (RG 3232/2023); Pt_1
In via principale e nel merito
- rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n.2301/2023 del CP_1
Tribunale di Monza (RG 4768/2020 - Dott.ssa Binetti) in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata, salva la riforma del capo 3 richiesta dalla signora nel riunito procedimento RG 3232/2023 e, conseguentemente, accolto Pt_1
l'appello proposto dalla signora in parziale riforma della medesima Sentenza, al Parte_1 capo di cui al punto 3: subordinare l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo rubricato al n. 2 della sentenza impugnata al pagamento, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di del Parte_1 CP_1 prezzo di € 93.608,00”. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte, compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e IVA come per legge, nonché oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 10/03/2014 n.55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio” Per CP_1
“R.G. n. 3232/2023: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso Parte_1 sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e notificata in data 23.10.2023;
➢ IN VIA INCIDENTALE
1) Riformare integralmente la sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e notificata in data 23.10.2023, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte. 2) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto. R.G. n. 3264/2023: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1) Riformare integralmente la sentenza n. 2301/2023 emessa nel giudizio distinto R.G. 4768/2020 dal Tribunale di Monza il 16.10.2023, depositata e pubblicata in data 20.10.2023 e
pagina 3 di 15 notificata in data 23.10.2023, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte. 2) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2301/2023 pubblicata il 20/10/2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4768/2020 promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 ha così deciso:
[...]
“1. accertata e dichiarata la validità dell'Accordo di Conciliazione, in uno con il verbale di Mediazione, sottoscritti tra e in data 20.06.2019, registrato in data CP_1 Parte_1
10.12.2019, al n. 4092, presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Monza, accertato e dichiarato che detto Accordo, integra altresì contratto preliminare di vendita in favore di da parte di Parte_1
avente ad oggetto il 50% della proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in CP_1
Lentate sul Seveso MB, Via Privata Milano n.7, catastalmente identificata al foglio 23, particella 240, sub 706, piano terra e S1, categoria A7, rendita catastale 581,01, con riserva di diritto di abitazione vita natural durante in favore di , accertato e dichiarato che CP_1 la signora non ha adempiuto e non ha dato esecuzione al predetto Accordo di CP_1
Conciliazione, dichiarando espressamente di non volerlo adempiere, per l'effetto 2. accoglie la domanda di esecuzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra e in data 20.06.2019 e dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 Parte_1 CP_1 cod. civ., il trasferimento a titolo di compravendita in favore di
contro
Parte_1 CP_1
del 50% della proprietà indivisa dell'intera unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso
[...]
MB, Via Privata Milano n.7, catastalmente identificata al foglio 23, particella 240, sub 706, piano terra e S1, categoria A7, rendita catastale 581,01, riservando a il diritto CP_1 di abitazione sulla predetta unità immobiliare vita natural durante. Il predetto immobile è stato realizzato in forza dei seguenti provvedimenti autorizzativi (doc. 31): Permesso per la costruzione n.185/1959 del 31/12/1959, Certificato di abitabilità rilasciato in data 26/09/1960, Concessione/Autorizzazione in sanatoria – pratica condono n.0693/13840 del 21/04/1994, Concessione edilizia n.000056/91 del 22/07/1991 (realizzazione di sottotetto parzialmente abitabile e rifacimento copertura), Pratica in sanatoria n.275/95 del 27/05/2010 (ampliamento per formazione nuovi spazi residenziali) e Pratica in sanatoria n.276/95 del 27/05/2010 (ampliamento spazi residenziali al sottotetto). Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni accessorio accessione dipendenza pertinenza ragione azione con tutti i diritti inerenti, con le servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite così come pervenuto alla parte
pagina 4 di 15 alienante e con proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato di cui le predette unità fanno parte, tali per legge o destinazione ai sensi dell'art. 1117 c.c. 3. subordina l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui al capo precedente al pagamento, entro novanta giorni dalla data di deposito della sentenza, da parte di Parte_1 in favore di del prezzo di € 93.608,00 oltre oneri fiscali ed interessi legali dal CP_1
24.1.2020 al saldo;
4. subordina, altresì, l'effetto traslativo al rilascio della dichiarazione di regolarità edilizia di cui alla legge n.47/85 ed alla definizione della pratica in sanatoria e conseguente aggiornamento catastale, che dovrà essere eseguita a cura dell'attrice ed annotata Parte_1 ai fini dell'integrazione della nota di trascrizione;
5. accerta e dichiara che, per effetto del predetto trasferimento di proprietà e pagamento del corrispettivo, deve intendersi definitivamente rinunciata qualsiasi rivendicazione di CP_1
in merito alla successione del signor ivi comprese quelle fatte valere
[...] Persona_1 nella causa n.12169/2018 pendente avanti al Tribunale di Monza tra e CP_1 Pt_1
[...]
6. rigetta ogni altra domanda;
7. dispone la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e la restante parte di 2/3 le pone a carico della convenuta in forza della prevalente soccombenza, spese che liquida già in tale proporzione in € 8.000,00 per compensi oltre € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% spese forfettarie, cpa e iva quest'ultima se dovuta come per legge;
8. dichiara le spese di consulenza tecnica d'ufficio compensate interamente tra le parti;
9. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
10. con sentenza esecutiva”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio sua madre, Parte_1
, chiedendo che venisse accertata la validità dell'accordo di conciliazione CP_1 sottoscritto tra loro in data 20.06.2019 avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, sostenendo che detto accordo integrasse gli estremi di un contratto preliminare di vendita della quota del 50% di proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso (MB), via Privata Milano n. 7, meglio indicato in atti, con riserva di diritto di abitazione vita natural durante in favore della convenuta L'attrice ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, previa verifica dell'inadempimento di all'accordo di mediazione sottoscritto, l'esecuzione in CP_1 forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare contenuto nel suddetto accordo (doc. n. 1 – fascicolo parte attrice). L'attrice, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto in fatto che:
- in data 08.06.2017, padre dell'attrice e marito della convenuta, decedeva Persona_1 senza alcuna disposizione testamentaria, lasciando, pertanto, quali uniche eredi legittime, le parti del presente giudizio;
- al momento del decesso l'asse ereditario era costituito da un appartamento sito in Lentate sul Seveso, via Privata Milano n. 7, piano terra, con annessa porzione di piano interrato e
pagina 5 di 15 proporzionale quota di parti comuni, già residenza coniugale di e Persona_1 CP_1
e, quindi, gravato da diritto di abitazione in favore del coniuge superstite (doc. n. 2 –
[...] fascicolo parte attrice);
- instaurava il giudizio R.G. n. 12169/2018, dinanzi al Tribunale di Monza, nei CP_1 confronti della FI, lamentando una lesione della quota di legittima che sarebbe stata determinata da una donazione effettuata dal de cuius in favore della FI, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita al primo piano dell'immobile sito in Lentate sul Seveso, via Privata Milano n.7, con annesso box;
- chiedeva, quindi, “l'attribuzione in proprio favore dell'intero immobile CP_1 relictum (casa coniugale) con eventuali conguagli in natura e/o denaro al fine di evitare ineguaglianze delle quote”;
- nelle more del procedimento de quo, su disposizione del Giudice, attivava la CP_1 procedura di Mediazione n. 361/2019, alla quale aderiva, all'esito della quale, le Parte_1 parti addivenivano al “Verbale positivo per raggiunto accordo” e “Accordo di Conciliazione” (doc. n. 1 – fascicolo parte attrice);
- il predetto accordo, avente ad oggetto l'immobile caduto in successione, prevedeva in sintesi che: avrebbe acquistato, per il corrispettivo di € 100.000,00, la quota di proprietà, Parte_1 in ragione della successione, di , corrispondente al 50% dell'intera unità sita al CP_1 piano terra, con relativa porzione al piano interrato e quota parti comuni, con riserva di diritto di abitazione a quest'ultima; il corrispettivo sarebbe stato versato al momento del rogito notarile, da redigersi entro il 26.07.2019; per il periodo di tre anni dalla data di stipula dell'atto notarile, avrebbe sostenuto integralmente tutte le spese di carattere CP_1 straordinario, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alle parti comuni;
per i successivi tre anni le predette spese, relative alla manutenzione straordinaria sarebbero state invece così ripartite: 50% tra le parti per quanto riguarda l'unità abitativa su cui grava il diritto di abitazione a favore della signora e rispettivamente il 25% e il 75%, tra CP_1 la signora e la signora per le parti comuni;
entro il 26 luglio 2019, il CP_1 Parte_1 box di proprietà di sarebbe stato liberato dai beni della madre ivi depositati da Parte_1 tempo;
le parti, in previsione del rogito, avrebbero proceduto di comune accordo ed in buona fede alla misurazione della piattaforma di accesso al corsello del box per verificare le possibilità di identificare un'area in cui potesse lasciare parcheggiata la propria CP_1 autovettura senza arrecare intralcio all'accesso del box della FI ed alla fuoriuscita dallo stesso delle autovetture;
solo in detto caso anche gli altri abitanti dell'immobile avrebbero potuto parcheggiare le proprie auto lungo il corsello di accesso al box;
al punto 3 del predetto accordo, veniva previsto: “a fronte del predetto impegno e subordinatamente al rispetto dello stesso la Signora si impegna ed obbliga a rinunciare a qualsiasi rivendicazione CP_1 in merito alla successione del signor ivi comprese quelle fatte valere nella Persona_1 causa n.12169/2018, Tribunale di Monza, Dott.ssa Panzarino”;
- le parti, dunque, avevano versato all'Organismo di Conciliazione gli importi dovuti “per esito favorevole”, così da tariffario dell'Organismo di Conciliazione per la positiva conclusione della procedura (doc. 12 – fascicolo parte attrice) e avevano collaborato per liberare il box e proceduto alle misurazioni della rampa di accesso al garage (doc. n. 17 – fascicolo parte attrice);
pagina 6 di 15 - tuttavia, le parti non erano poi addivenute alla stipula del rogito notarile;
- in particolare, il giorno 23.07.2019, , la quale già aveva omesso di inviare la CP_1 propria documentazione al Notaio indicato per il rogito, nonostante fosse stata ripetutamente sollecitata (doc. 21), comunicava, a mezzo del proprio legale, la revoca del mandato ad egli conferito e la decisione di non voler partecipare all'atto notarile (doc. 22 – fascicolo parte attrice);
- successivamente al susseguirsi di diversi tentativi di composizione della lite, non andati a buon fine, in data 17.10.2019, diffidava la madre ad intervenire all'atto notarile in Parte_1 esecuzione dell'Accordo (doc. 25 – fascicolo parte attrice);
- da ultimo, in data 29.10.2019 attivava la terza procedura di mediazione (la n. CP_1
893/2019), avente ad oggetto l'“Interpretazione ed esecuzione dell'Accordo di Conciliazione redatto e sottoscritto in sede di procedura di mediazione n.361/2019”, conclusasi con verbale negativo. In forza di tali allegazioni, l'attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande svolte. Con comparsa regolarmente depositata, si è costituita in giudizio la convenuta , CP_1 sostenendo che:
- in occasione dell'incontro di mediazione del 20.06.2019, essendo assenti le condizioni per formalizzare un atto vincolante rispetto al quale non aveva ancora assunto una CP_1 definitiva decisione, si sarebbe stabilito che la sola esprimesse nell'accordo la Parte_1 propria volontà ad obbligarsi all'acquisto;
- per queste ragioni nell'atto, è stato previsto esclusivamente “si impegna ad acquistare”, ma non la formula “si impegna a vendere”;
- ciò in quanto, nel testo veniva previsto che avrebbe dovuto, per i successivi tre CP_1 anni dall'atto notarile, sostenere integralmente le spese straordinarie dell'unità immobiliare oggetto dell'atto, oltre al 50% di quelle delle parti comuni e, pertanto, considerata la potenziale gravosità della clausola nonché la sua indeterminatezza, avrebbe deciso di non esprimere alcuna volontà a trasferire la proprietà;
- per tali ragioni, non avrebbe inviato i documenti al notaio incaricato dal CP_1
Mediatore;
- le ulteriori attività poste in essere dalla convenuta (svuotamento del locale al piano sotterraneo già di proprietà dell'attrice e misurazione preliminare degli spazi per parcheggiare l'auto) sarebbero prive di ogni pregio al fine di volerne inferire la volontà a vendere;
- la mancanza di un obbligo a vendere assunto dalla convenuta con l'accordo di conciliazione del 20/6/19 non renderebbe possibile il riconoscimento di alcun ulteriore diritto a favore dell'attrice;
- allo stesso modo, l'abbandono del giudizio di divisione, nonché le ulteriori voci di condanna (ceneri, spese, risarcimento danni), sarebbero strettamente connesse al mancato obbligo a contrarre. In forza di tali allegazioni, la convenuta ha concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi. Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. e disposta una consulenza tecnica d'ufficio sull'immobile oggetto di causa, la causa, previo reiterato tentativo di pagina 7 di 15 conciliazione, è infine giunta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 25.05.2023”
Il Tribunale di Monza ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo vincolante e valido fra le parti l'accordo di conciliazione sottoscritto, “volto alla definizione conciliativa del giudizio di divisione R.G. 12169/2018…”, ritenendo, altresì, che la reale volontà delle parti al momento della stipula dell'accordo conciliativo fosse quella di “ vincolarsi alla successiva vendita con un impegno contrattuale reciproco, rimandando al successivo atto notarile il verificarsi del solo effetto traslativo, in aderenza alla sequenza tipica contratto preliminare/contratto definitivo di compravendita”, interpretazione avvalorata dai comportamenti successivi tenuti dalle parti, rivelatore dei reali motivi che avevano indotto la a non presentarsi davanti CP_1 al notaio.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che ha chiesto la parziale modifica Parte_1 della sentenza solo relativamente all'errata decorrenza del termine per il pagamento del prezzo di acquisto e dell'errata applicazione degli oneri e degli interessi sul prezzo di vendita, chiedendo la riunione con l'appello proposto da . CP_1
Costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale chiedendo anch'essa la CP_1 riunione dei giudizi e la riforma integrale della sentenza appellata nonché il rigetto dell'appello della Pt_1
Con ordinanza resa all'udienza del 14/03/2024, al fascicolo iscritto al n. RG 3232/2023 relativo al giudizio di appello proposto da - nel quale si è costituita appellata e Parte_1 CP_1 appellante incidentale - è stato riunito quello iscritto al n. RG 3264/2023 -iscritto a ruolo successivamente anche se il relativo ricorso è stato notificato prima - relativo al giudizio di appello avverso la stessa sentenza proposto da ove si è costituita CP_1 Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 30/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta da Parte_1 concernente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'appello incidentale. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'appello incidentale, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste.
Nel merito, per ragioni logico sistemiche si prenderà innanzitutto in considerazione l'appello proposto da laddove in via prioritaria denuncia l'errore del giudice di prime cure CP_1 che ha ritenuto la natura di contratto preliminare dell'accordo conciliativo del 20/06/2019 concluso innanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Monza al termine della procedura di mediazione n. 361/2019 e la natura cogente dello stesso.
pagina 8 di 15 Si duole la dell'errata interpretazione operata dal primo giudice, che avrebbe dovuto CP_1 indagare sia la comune volontà delle parti, che può derivare dal contratto, sia il successivo comportamento delle stesse. Ritiene di aver sempre dichiarato di non avere intenzione di vendere la sua porzione immobiliare, né tantomeno di voler rinunciare al giudizio di collazione pendente innanzi al Tribunale di Monza, RG 1216972018 e, soprattutto, che nell'accordo conciliativo, nulla era stato esaminato circa l'obbligo della collazione riferito alla donazione in favore della FI, fatta dal de cuis marito dell'istante e padre della Persona_1 Pt_1
Per tali motivi, avrebbe sempre ritenuto irricevibile la proposta conciliativa formulata dalla FI . Per queste ragioni non avrebbe inviato i documenti al notaio aprendo, altresì, un Pt_1 contenzioso con il proprio difensore dell'epoca, ritenuto infedele, contenzioso conclusosi con una revoca del mandato.
Ribadisce che nell'accordo conciliativo oggetto di causa, alla proposta di acquisto della Pt_1 dell'immobile non farebbe seguito alcuna accettazione da parte sua, risultando mancante l'impegno a vendere della che avrebbe firmato l'accordo solo poiché gli era stato CP_1 presentato quale proposta della controparte, avendo solo la FI manifestato la volontà di acquistare.
Lamenta infine l'eccessiva onerosità dell'accordo che, a suo dire, prevedeva delle clausole inique non essendo stata in alcun modo considerata la collazione richiesta nel giudizio pendente, oggi sospeso.
L'appello deve essere respinto.
Quanto all'interpretazione dell'accordo conciliativo, questa Corte preliminarmente osserva che per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, l'interprete deve prelimi- narmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione (Cassazione civile n. 9786/2010).
Nel giudizio in oggetto il Tribunale di Monza, per quanto il senso letterale della clausola di cui è causa fosse chiaro di per sé, ha compiuto comunque una puntuale interpretazione sistematica sia relativamente alle clausole in discussione sia relativamente alle altre disposizioni contrattuali, giungendo ad una valutazione unitaria dell'atto.
La Corte evidenzia come la non abbia sviluppato ulteriori e diversi argomenti idonei a CP_1 definire quale determinato convincimento espresso dal primo giudice o quale specifica determinazione dallo stesso adottata possa essere ritenuta giuridicamente errata e perché. Invero si è limitata a riproporre assunti interpretativi dell'atto, contestando genericamente la sentenza senza rappresentare elementi tali da far ritenere erronea la valutazione operata dal primo Giudice.
Nella fattispecie, si rileva che giusta art. 1 dell'accordo di conciliazione oggetto del giudizio, la FI si impegnava ad acquistare “per il corrispettivo di € 100.000,00 (centomila), il Parte_1
pagina 9 di 15 50% dell'unità immobiliare sita in Lentate sul Seveso – via Privata Milano n. 7…” di proprietà della madre riservando alla madre il diritto di abitazione vita natural CP_1 durante.
Al successivo art. 2 si prevedeva che il corrispettivo concordato, sarebbe stato versato in un'unica soluzione contestualmente al rogito notarile “che verrà redatto entro il 26/07/2019, con spese e tasse a carico dell'acquirente”.
Al successivo art. 3 a fronte del predetto impegno assunto dalla FI, si CP_1 obbligava “a rinunciare a qualsiasi rivendicazione in merito alla successione del Sig.
ivi comprese tutte quelle fatte valere nella causa n. 12169/2018 RG, Persona_1
Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Panzarino che verrà abbandonata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con integrale compensazione delle spese”.
Orbene, il senso letterale delle clausole in esame è chiaro e porta a ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo circa la ripartizione dell'asse ereditario pervenuto loro dal de cuius, come meglio precisato nel verbale di conciliazione, ove si chiariva che “dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni meglio articolate nel separato accordo”, chiudendosi quindi la procedura di mediazione positivamente per raggiunto accordo.
La valutazione unitaria e complessiva delle singole clausole dell'accordo non può dar luogo ad alcuna incertezza interpretativa: è ben chiaro che le parti abbiano voluto procedere rispettivamente all'acquisto e alla vendita della quota di proprietà della dell'immobile. CP_1
D'altra parte, dall'attenta lettura integrale dell'accordo si evince che le parti hanno inteso codificare dettagliatamente ogni possibile questione, dalla data del rogito notarile, alla quantificazione del prezzo di vendita, alla rinuncia al giudizio di collazione pendente e a ogni rivendicazione in merito alla successione del loro congiunto agli accordi Persona_1 relativi alle ceneri del de cuius, allo svuotamento del box di proprietà della dei beni Pt_1 materni e alla individuazione di uno spazio di parcheggio per l'autovettura della CP_1 definendo anche la ripartizione delle spese straordinarie dell'immobile.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dalla dal tenore dell'accordo e CP_1 dall'atteggiamento successivo dalla stessa tenuto, si ricava che ella era perfettamente consapevole che si fosse in presenza della vendita della sua quota di proprietà sull'immobile. La manifestazione di volontà di vendere dell'appellante è immanente: apponendo la propria sottoscrizione all'accordo di conciliazione, la Chiesa ha inteso accettare la proposta della FI, di acquistare l'immobile, impegnandosi, a vendita avvenuta, a rinunciare al giudizio di collazione pendente e ad ogni rivendicazione in merito alla successione del marito Persona_1
[...]
Se fosse vero che la Chiesa non riteneva vincolante quell'accordo e che non intendeva accettarlo, ella non avrebbe dovuto impegnarsi a rinunciare – in conseguenza della vendita – a qualsiasi rivendicazione ereditaria e al giudizio RG 12169/20218 pendente innanzi al Tribunale di Monza e, soprattutto, non avrebbe dovuto sottoscrivere per accettazione l'accordo con la proposta d'acquisto della FI.
pagina 10 di 15 La volontà di vendere l'immobile è resa palese dall'accettazione della proposta d'acquisto ed è presupposta dagli obblighi assunti dalla Chiesa nel verbale di conciliazione: laddove la FI si impegna a comprare il 50% dell'immobile, la madre – a vendita adempiuta – si impegna a rinunciare a qualsiasi rivendicazione ereditaria e al giudizio pendente di collazione, con ciò esprimendo la volontà di vendere.
Di tal che, in ossequio a quanto precisato dalla giurisprudenza “ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale) una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete all'adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici…Deriva da quanto precede, pertanto, che nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituita dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza e univocità (dimostrativa di una intima e incontroversa "ratio contrahendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti” (Cassazione civile, sez. II, 11/04/2013, n. 8906).
Non pare inutile aggiungere come il comportamento immediatamente successivo tenuto dalla denoti senza ombra di dubbio la volontà della stessa di procedere alla vendita del bene, CP_1 come si rileva dalla documentazione prodotta, ove il legale della in data 12/07/2019, CP_1 comunicava ai legali della di avere “inoltrato alla cliente il preventivo e l'elenco dei Pt_1 documenti. La cliente conferma la scelta del Notaio chiedendo di poter visionare Per_2 anticipatamente l'atto. Provvederà a fornire quanto prima la documentazione di competenza…”. La Chiesa quindi dichiarava di confermare la scelta del notaio incaricato della redazione dell'atto definitivo di compravendita, chiedeva di prendere preventiva visione dell'atto e, soprattutto si impegnava a fornire la documentazione utile ai fini della vendita dell'immobile, con ciò non potendosi in alcun modo negare la volontà della stessa di ottemperare a quanto concordato nell'accordo conciliativo, del cui contenuto era perfettamente consapevole.
Tuttavia solo sei giorni dopo, in data 18/7/2019, il legale della Chiesa comunicava che a seguito di un dissidio intervenuto con il compagno della FI, la sua cliente comunicava che
“…non sono disponibile a firmare un atto notarile per le problematiche che sono emerse e chiedo cortesemente che venga fatta istanza al mediatore di un incontro per la sospensione dell'atto notarile”. Dunque, solo a causa del dissidio con il compagno della FI, la CP_1 decideva di non concludere la vendita, chiedendo una sospensione dell'atto notarile.
Ebbene, l'elemento letterale dell'accordo si concilia perfettamente sia con la ragione pratica del contratto, essendo conforme agli interessi contrapposti che le parti hanno inteso tutelare con il negozio giuridico stipulato (Cassazione civile, sez. III, 22/11/2016, n. 2370), sia con il comportamento successivo tenuto dalla Chiesa, che avrebbe cambiato idea circa la vendita solo a causa di dissidi familiari.
Tanto esposto, osserva la Corte che l'accordo in parola, che contiene la proposta d'acquisto, la specifica indicazione dei contraenti, l'oggetto del contratto e la puntuale descrizione pagina 11 di 15 dell'immobile, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento, il termine per la stipula del contratto definitivo, non può definirsi mero atto preparatorio o propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è a tutti gli effetti un contratto preliminare, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653). Una volta sottoscritto per accettazione, l'accordo è divenuto un contratto preliminare a tutti gli effetti, con efficacia vincolante tra le parti, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Quanto alla denunciata eccessiva onerosità dell'accordo raggiunto, la Corte osserva che la si duole genericamente dell'iniquità delle clausole ivi contenute, lamentando che, CP_1 nell'accordo, non sarebbe stata considerata la collazione richiesta nel giudizio sospeso recante RG 12168/2019. Assume quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare la congruità del prezzo di vendita, tenendo conto della richiesta collazione.
Ritiene questa Corte che in base alla formulazione sembrerebbe trattarsi di una domanda di rescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c., legittimata dallo stato di bisogno.
L'art. 1448, infatti, prescrive che “se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto”.
Il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 c.c. , di situazione di difficoltà economica, deve riflettersi non solo sulla sfera psicologica del contraente, in modo da indurlo a una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul piano patrimoniale, sì da determinare, in rapporto causa ed effetto, una lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione e quella ottenuta. L'approfittamento dello stato di bisogno, poi, ricorre ogni qualvolta la controparte non è disposta ad accettare nessun'altra contrattazione se non quella iniqua, determinandosi ad attestare le trattative su tale condizione di iniquità unicamente in ragione dello stato di bisogno dell'altra parte. L'approfittamento, pertanto, postula la determinazione della parte a concludere a condizioni inique unicamente in ragione della consapevolezza che l'altro contraente versa in stato di bisogno, in modo da poterne trarre vantaggio.
Orbene se pure la Chiesa avesse firmato un contratto di per sé svantaggioso, non avrebbe avuto altro rimedio se non quello della rescissione ultra dimidium per stato di bisogno, ma nulla in tal senso è stato allegato, né tantomeno provato.
In ogni caso appare dirimente il rilievo che, se anche fosse stata richiesta l'applicazione dell'art. 1448 c.c., il contratto di transazione ex art. 1970 c.c. – quale è quello oggetto di causa
– è espressamente escluso dai contratti rescindibili per lesione. La ragione giustificatrice del divieto è da identificare nella stessa causa del negozio transattivo, preordinato non già ad assicurare l'equivalenza tra le opposte prestazioni secondo il criterio sinallagmatico - prestazioni che, in quanto reciprocamente contestate e quindi incerte, non possono essere assunte puramente e semplicemente a parametro ai fini di una determinazione obiettiva pagina 12 di 15 dell'equilibrio economico del rapporto - bensì a conseguire, attraverso il meccanismo delle reciproche rinunce, nel quadro di una valutazione dei sacrifici e dei vantaggi rimessa interamente alla autonomia negoziale delle parti, il risultato della composizione della lite già insorta o prossima ad insorgere (Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 4451 del 20.02.2020).
Né invero alla fattispecie può applicarsi l'art. 1467 c.c. – peraltro anch'esso non espressamente eccepito dalla Chiesta - che appunto prevede che “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”. Ad ogni modo nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto presenti da ciascun contraente al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza. “Ne consegue che non assume al riguardo rilievo la sopravvenienza di circostanze prevedibili che rendano comunque eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento della prestazione, vertendosi in tal caso non già in tema di alterazione dell'economia contrattuale bensì d'inadempimento” (Cassazione civile sez. III, 25/05/2007, n.12235).
La Chiesa non solo non ha formulato espressa domanda in tal senso, ma non ha nemmeno fornito prova del verificarsi di eventi imprevedibili tali da incidere sul sinallagma contrattuale e che non rientrano nella normale alea contrattuale.
E dunque, in mancanza di espressa doglianza nel senso anzidetto, questa Corte conclude rammentando che la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa l'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti né dal giudice. Quest'ultimo si trova a svolgere una funzione di valutazione di conformità senza alcuna prerogativa di intervento ulteriore, non potendo correggere la volontà delle parti finanche laddove le scelte di queste appaiano incongrue.
SULL'APPELLO DI LILIA CORTI
Con il primo motivo l'Appellante contesta la decorrenza del termine per il pagamento del corrispettivo
Assume la appellante che il tribunale ha erroneamente subordinato l'effetto traslativo al pagamento, entro 90 giorni dal deposito della sentenza, della somma di € 93.608,00 da parte di ritenendo che l'effetto traslativo dovrebbe essere rapportato al momento in cui la Parte_1 sentenza è passata in giudicato e non a quello della pubblicazione della sentenza. Assume poi l'appellante che la sentenza deve rispecchiare le specifiche obbligazioni poste nel preliminare che prevedevano il pagamento del prezzo contestualmente all'atto notarile. Nel caso di specie quindi il tribunale avrebbe errato prevedendo il pagamento al momento del deposito della sentenza.
La censura è fondata.
pagina 13 di 15 Osserva questa Corte che per evitare che il bene diventi, di volta in volta, di proprietà di uno dei contendenti secondo il risultato del grado di giudizio, per consolidata giurisprudenza, l'effetto traslativo si verificherà solo con il passaggio in giudicato della sentenza che metterà un punto fermo, definitivo, alla vicenda. Più nel dettaglio, il promissario acquirente per ottenere la proprietà dell'immobile dovrà attendere che la sentenza a lui favorevole diventi non più impugnabile. Solo in questo momento si verrà a creare una situazione di certezza giuridica (il cd. giudicato) che consentirà il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto della contesa (Cass. Civ. 2864 del 2003). La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 2087/2010) restituisce un quadro completo degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. disponendo che il prezzo – o la parte residua del prezzo - dovrà essere corrisposto solo quando sarà possibile trasferire la proprietà del bene e, quindi, non prima del passaggio in giudicato della sentenza. In questo senso, sono anticipabili gli effetti relativi al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice mentre non lo sono, al pari di quelli inerenti al trasferimento della proprietà dell'immobile, quelli relativi al pagamento prezzo della vendita e del rilascio del bene oggetto del preliminare (cfr. Cass. Civ. 26364 del 2017 o Cass. Civ. 690 del 2006).
Con il secondo motivo la si duole della condanna al pagamento degli oneri fiscali Pt_1
Secondo l'appellante il corrispettivo della vendita immobiliare tra soggetti privati non è soggetto ad oneri fiscali e non sussiste altro onere per legge né è stato chiesto nulla in tal senso dalla Chiesa né tanto era previsto nell'accordo di conciliazione.
Il motivo deve essere accolto
Rileva questa Corte che è noto che gli acquisti di beni o servizi presso privati non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, e che la vendita non è soggetta ad ulteriori oneri fiscali, a parte le successive imposte applicate alla parte acquirente.
Inoltre, la sentenza ex art. 2932 dovrà rifarsi integralmente al contratto non adempiuto non potendone mutare i contenuti né potendone variare l'assetto di interessi (Cass. Civ.3486/90 e 7907/90- 937 del 2010).
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione degli interessi legali.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato ad applicare interessi legali sul corrispettivo della vendita con decorrenza 24/01/2020. Ad ogni modo il pagamento del prezzo doveva venire contestualmente al rogito notarile mai avvenuto a causa del diniego della Chiesa di talché il credito non è mai divenuto esigibile tal circostanza esclude l'applicabilità dell'articolo 1282 cc.
La censura è parzialmente fondata.
E' noto che gli interessi legali sono dovuti di diritto al tasso legale quando il credito è liquido, vale a dire determinato nel suo ammontare, come nella fattispecie, essendo divenuto esigibile non essendo più soggetto a termine o a condizione. Pertanto sulla somma dovuta a titolo di pagamento del prezzo di vendita del bene saranno dovuti gli interessi legali ma con decorrenza dal 26/06/2020, data dell'atto di citazione.
pagina 14 di 15 L'appello di deve quindi essere respinto, mentre va accolto quello proposto da CP_1
con conseguente parziale riforma della sentenza n. 230172023 resa in data Parte_1
20/10/2023 dal Tribunale di Monza.
L'esito complessivo della lite comporta la condanna di a rifondere le spese di CP_1 lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Parte_1
Sussistono inoltre in capo a i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2301/2023 resa in data 20/10/2023 dal Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 2301/2023:
1. subordina l'effetto traslativo della quota del 50% dell'immobile di cui è causa al pagamento, al passaggio in giudicato della sentenza, da parte di in favore di , del Parte_1 CP_1 prezzo pari a € 93.608,00 oltre agli interessi legali dal 26/06/2020 al saldo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le ulteriori spese del grado che liquida in € CP_1 Parte_1
9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 19 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore
Paola Ambruosi
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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