TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 27/11/2025 nella causa RG
n. 5985/2025 promossa da
, , assistita dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino, in funzione di GL: 1) affermando di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 4.5.20 al 31.7.241, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta al confezionamento, inquadramento nel 1° liv. Controparte_2
2) lamentando il mancato pagamento del tfr e delle competenze di fine rapporto;
3) chiedendo pertanto la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive indicate nel conteggio di cui al ricorso;
-la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente e discussa oralmente all'udienza del 12.11.25, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute.
Considerato che:
-l'esistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, l'orario osservato e, per quanto qui più nel dettaglio rileva, la durata del rapporto (data di assunzione/data cessazione), il numero di ore di ferie, rol e festività maturate, risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (vd. buste paga sub. docc.
3-3 quinquies e CU sub. doc. 6 fasc. ric.);
-la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
-per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare infatti la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni indirette e differite;
-le domande della ricorrente appaiono quindi fondate e devono essere accolte;
-in merito al quantum, il conteggio delle spettanze appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga e nella CU e, dunque, esso ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 5.205,57 lordi di cui € 5.034,37 a titolo di t.f.r.;
-trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna a pagare a favore di l'importo di € 5.205,57 lordi di cui CP_1 Parte_1
€ 5.034,37 a titolo di t.f.r.;
-condanna a rimborsare a le spese di lite, complessivamente CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.200, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
Torino, 27/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con passaggio diretto in capo alla resistente in data 1.12.23 da altro datore di lavoro.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 27/11/2025 nella causa RG
n. 5985/2025 promossa da
, , assistita dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino, in funzione di GL: 1) affermando di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 4.5.20 al 31.7.241, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta al confezionamento, inquadramento nel 1° liv. Controparte_2
2) lamentando il mancato pagamento del tfr e delle competenze di fine rapporto;
3) chiedendo pertanto la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive indicate nel conteggio di cui al ricorso;
-la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente e discussa oralmente all'udienza del 12.11.25, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute.
Considerato che:
-l'esistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, l'orario osservato e, per quanto qui più nel dettaglio rileva, la durata del rapporto (data di assunzione/data cessazione), il numero di ore di ferie, rol e festività maturate, risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (vd. buste paga sub. docc.
3-3 quinquies e CU sub. doc. 6 fasc. ric.);
-la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
-per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare infatti la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
-la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni indirette e differite;
-le domande della ricorrente appaiono quindi fondate e devono essere accolte;
-in merito al quantum, il conteggio delle spettanze appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga e nella CU e, dunque, esso ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente in complessivi € 5.205,57 lordi di cui € 5.034,37 a titolo di t.f.r.;
-trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna a pagare a favore di l'importo di € 5.205,57 lordi di cui CP_1 Parte_1
€ 5.034,37 a titolo di t.f.r.;
-condanna a rimborsare a le spese di lite, complessivamente CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.200, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
Torino, 27/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con passaggio diretto in capo alla resistente in data 1.12.23 da altro datore di lavoro.
1