Art. 4. 1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonche' del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e dalla ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.
2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.
Nota all'art. 4:
Il testo vigente degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 1. - I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.
I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.
I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero del tesoro, alle altre amministrazioni centrali delle, quali disimpegnano i servizi.
Nulla e' pero' innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968 , e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , nonche' dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ".
"Art. 15. - Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150 , vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:
a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base piu' ampia di quella provinciale;
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione".
2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.
Nota all'art. 4:
Il testo vigente degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 1. - I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.
I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.
I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero del tesoro, alle altre amministrazioni centrali delle, quali disimpegnano i servizi.
Nulla e' pero' innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968 , e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , nonche' dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ".
"Art. 15. - Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150 , vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:
a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base piu' ampia di quella provinciale;
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione".