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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.12.2024, assunto in decisione in data 4.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Armando Finizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caronno Pertusella (VA),
Corso della Vittoria n. 615;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con l'avvocato Controparte_1 C.F._2
NA BR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB), via P.R. Giuliani n. 12;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 4.11.2025 svoltasi in trattazione scritta, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
I. Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
II. Collocare la minore presso la madre;
III. il padre potrà vedere e tenere con sé ogni settimana il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 20 dopo Per_1 cena, senza pernottamento infrasettimanale;
sino al 31.10.2025 a fine settimana alternati dal sabato alle 16 alla domenica mattina alle 10.00, salvi migliori accordi da assumere tra le parti (primo fine settimana con il padre 31 maggio – 1 giugno); dal 1.11.2025 a fine settimana alternati dal sabato alle 9 alla domenica alle 18; nell'estate 2025 anche per due fine settimana lunghi, dal sabato alle 11 alla domenica alle 18.00, in periodi da concordare con la madre entro il 30.6.2025; in difetto di accordo, si stabilisce sin d'ora che i due fine settimana saranno dal 2 al 3 agosto e dal 30 al 31 agosto e che non interromperanno la nomale alternanza dei fine settimana presso il padre;
nell'estate 2025 potrà stare con la madre dal 14 al 22 giugno e dal Per_1
11 al 24 agosto;
anche tali periodi non interromperanno la normale alternanza dei fine settimana paterni;
il padre potrà tenere con sé durante le vacanze natalizie in alternanza annuale con la madre dal 24.12 Per_1 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01 (Natale 2025 con la madre); in alternanza annuale con la madre il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dopo Pasqua (Pasqua 2026 con il padre); dall'estate 2026 ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
in difetto di accordo , il padre la potrà vedere e tenere con sé negli anni pari dal 1 al 15 agosto e la madre dal 16 al 31 agosto e viceversa negli anni dispari;
IV. Porre a carico del resistente con decorrenza dicembre 2024 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% dei costi dell'asilo nido, nonché delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza pagina 2 di 7 protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. Disporre che le parti percepiscano bonus asilo per al 50% ciascuno, mentre l'assegno unico Per_1 verrà percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 CP_1 nasceva (26 giugno 2023); di essere madre di (26 agosto 2017), nata da precedente Per_1 Persona_2
Per_ unione, la quale era collocata presso di lei e vedeva il padre solo in spazio neutro;
che il padre di le corrispondeva 300 euro mensili per il mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di aver intrapreso la relazione con in modo timoroso, stante l'esito del precedente CP_1 rapporto;
che dopo la nascita di la coppia si accordava per andare a vivere in comodato presso Per_1 abitazione di uno zio della ricorrente e che avrebbe quindi disdettato il contratto di locazione CP_1 dell'immobile dove viveva in precedenza;
che veniva iscritta all'asilo, con costo di euro 480,00 Per_1 mensili, esclusi i pasti e merende, che ammontavano ad € 4,50 al giorno;
che era a porre fine al CP_1
Per_ comune progetto di coppia già nel settembre 2024; che egli non contribuiva al mantenimento di in modo regolare, né adeguato;
di lavorare presso l'azienda di famiglia con reddito annuo di euro 28.000 e che anche il resistente lavorava, con reddito annuo di euro 26.000; che egli percepiva 14ma mensilità; che egli viveva in locazione con canone mensile di euro 570; che egli teneva regolarmente con sé la minore, senza pernottamento, in quanto ella preferiva che ciò avvenisse a decorrere dal terzo anno di vita della minore;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé ed esercizio del diritto di visita paterno con le tempistiche di cui supra; che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore di euro 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre agli arretrati.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di aver sempre partecipato fattivamente alle esigenze morali e Per_ materiali di che egli desiderava altresì aiutare a crescere;
che la ricorrente lo faceva Per_1 Pt_1
Per_ sentire escluso dalla vita della figlia;
che questa era la ragione della rottura della coppia;
che era stata affidata al Comune di residenza;
che ella ostacolava i rapporti tra ed il padre;
che ella aveva già un Per_1 altro compagno;
che non vi erano ragioni per limitare le proprie frequentazioni con la figlia;
di vivere in locazione con canone mensile di euro 600, comprese le spese condominiali, e di pagare 240 euro mensili pari al 50% del nido;
che ella percepiva il bonus asilo e l'intero importo dell'assegno unico per molti mesi;
che attualmente egli percepiva 116 euro mensili a titolo della metà dell'assegno unico per che la Per_1 ricorrente lavorava presso l'azienda di famiglia, la quale aveva un utile di euro 40.000 e che ella aveva almeno un altro estratto conto, oltre a quello prodotto in atti;
di avere in corso un finanziamento di euro 63 mensili;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso si sé in modo ampio;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ciascun genitore percepisse il 50% dell'assegno unico.
Alla udienza del 27.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 4 di 7 Per_ : vivo a Lissone, in una casa in comodato, la casa è di mio zio;
vivo con e Parte_1 Per_1 lavoro a Desio nella azienda di famiglia, sono impiegata, con reddito mensile di euro 1600 euro, oltre 13ma. l'azienda ha quattro addetti, io, mio papà, mia mamma e mio fratello, e si occupa di arredamenti navali. Prendo il 100% dell'assegno Per_ unico di che è di 201 euro circa, e per il 50% ed è di 117 euro mensili. Prendiamo il 50% ciascuno del bonus Per_1
Per_ Per_ nido che è di 272 euro complessivi, che dividiamo in due. Attualmente per c'è sempre l'affido all'Ente, vede il padre in spazio neutro ogni 15 giorni, ogni tanto vede anche i parenti di lui. Abbiamo un'udienza il 10 luglio al TM. Non ho l'educativa domiciliare. Gli ho chiesto di tenere anche due lunedì dalle 8 alla 13 perché non va al nido, sul sabato e Per_1 la domenica avevamo questo accordo per gli orari perché dorme dalle 10 alle 11.00 quindi o la prende prima o la Per_1 prende dopo, si potrebbero anche introdurre i fine settimana alternati, con o senza pernottamento. Le mie ferie estive saranno dal 14/22 giugno e dal 11 al 24 agosto, e quelle di giugno sono tutte prenotate.
: vivo a Lissone, in locazione, con canone mensile di euro 600, oltre ad euro 145 annui di Email_1 spese condominiali. Lavoro a Lissone, mi occupo di logistica, con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e 14ma. confermo che prendo il 50% dell'assegno unico per e la metà del bonus asilo, nella misura dichiarata da . Non ci sono Per_1 Pt_1 problemi sulla gestione della bambina, vorrei tenerla più tempo, attualmente la prendo dal nido il lunedì ed il giovedì alle
15.30 e la tengo fino alle 20, dopo cena, poi il sabato e la domenica alternati, ma la tengo solo dalle 11.30 alle 16.30, è poco, se la bambina al nido fa 7 ore e mezza non capisco perché non le può fare con me. anche perché lei mangia, poi fa il pisolino e già alle 16.30 devo portarla a casa. Non ho tempo per farle fare altro, andare al parco, andare in giro… io ho ferie abbastanza flessibili, a luglio, ad agosto. Prenderò le ferie quando è con la mamma. Per_1
Il legale della ricorrente ha esposto di essere disponibile ad un accordo alle seguenti condizioni: quanto al diritto di visita la prima settimana indicata nella comparsa di costituzione del resistente a pagina 15 il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 20 dopo cena, senza pernottamento infrasettimanale;
a fine settimana alternati dal sabato alle 16 alla domenica mattina alle 10.00, salvi migliori accordi da assumere tra le parti;
dal punto di vista economico, la parte chiede euro
350 mensili di contributo al mantenimento, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ivi compresa la retta dell'asilo nido (da settembre 2025 sarà di euro 568 da dividere per due); divisione al 50% del bonus asilo e assegno unico al 100% alla signora, in quanto questo era l'accordo tra le parti, tranne il 50% dell'assegno unico perchè la signora ha avuto un depauperamento di 200 euro mensili e il resistente era d'accordo a lasciarlo alla signora.
Il legale del resistente ribadisce che non vi è stato alcun accordo in fase di trattative, solo proposte che non si sono concretizzate, altrimenti le parti non sarebbero in udienza;
è vero che ha firmato per l'assegno unico, ma era il CP_1 tempo della convivenza, sulla proposta della controparte aderisce al diritto di visita, con la precisazione che si chiede regolamentazione per l'estate e si oppone a che la signora stia via 24 giorni con la minore. Dal punto di vista economico il costo effettivo a carico del padre sarebbe di euro 755 ed è eccessivo, l'importo proposto è di euro 250 sino a quando ci sarà il nido, oltre al 50% delle spese straordinarie e retta del nido con assegno unico al 50% alla signora;
quando non ci sarà più la retta del nido 375 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 7 Il legale della ricorrente evidenzia che la loro proposta dal punto di visto economico comporterebbe un esborso di euro 500 e non
755, richiama la documentazione allegata alla prima memoria sull'accordo per l'assegno unico.
Il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre ed ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
poneva a carico del padre con decorrenza dicembre 2024 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% dei costi dell'asilo nido, nonché delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
disponeva che le parti percepissero l'assegno unico e il bonus asilo per al 50% ciascuno;
incaricava i Per_1 servizi sociali competenti per il territorio di Lissone di inviare entro il 30.9.2025 relazione afferente il nucleo familiare.
In data 2.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la consensuaalizzazione del procedimento e chiedevano termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni congiunto.
Alla udienza del 4.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, depositavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 26.6.2023) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Lissone di maggio 2025 emerge che essi hanno in carico il nucleo familiare su incarico della Procura della Repubblica presso il Persona_3
Per_ Tribunale per i Minorenni dal 2021; che la minore è affidata all'ente e incontra il padre – che sta effettuando percorso presso SERD – in spazio neutro;
che la madre è adeguata, collaborante e sta svolgendo un percorso di sostegno psicologico.
Dal provvedimento del 4.4.2024 del Tribunale per i Minorenni emerge che hanno un Persona_3 rapporto molto conflittuale;
che entrambi in passato facevano uso di sostanze, oggi dismesso dalla madre;
Per_ che il padre invece fa uso di sostanze ed ha avuto comportamenti non adeguati, come lasciare in sale giochi da sola.
La valutazione ETIM di del febbraio 2024 riporta una partecipazione attiva della parte all'indagine; Pt_1 ella dichiara di non aver fatto più uso di sostanze dal 2024 e si dichiara preoccupata per gli agiti di Per_3 ella ha posto in essere negli anni dinamiche di dipendenza affettiva ed evitamento, che non le hanno pagina 6 di 7 permesso di cogliere gli elementi negativi delle dinamiche con l'ex compagno ella ha intrapreso Per_4 percorso di sostegno psicologico che le ha permesso di riconoscere ed affrontare tali fragilità.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti del settembre 2025 emerge che il clima familiare – Pt_1 [...]
è più sereno;
vorrebbe con sé per la metà del tempo, ma espone di non poter CP_1 CP_1 Per_1 avere l'aiuto die suoi genitori, che vivono in Puglia;
espone che la minore appare serena. Pt_1
Nel corso dell'estate 2025 le parti hanno avuto un riavvicinamento ed hanno trascorso qualche giorno di Per_ vacanza tutti insieme, anche con;
le parti hanno esposto agli operatori che è in essere un riavvicinamento, nonché il desiderio di essere supportati nella genitorialità; gli operatori hanno condiviso quanto esposto.
Alla luce di tutto quanto precede non si ravvisano allo stato elementi di pregiudizio per la minore nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, che possono essere recepite.
Le spese di lite vengono compensate, stante la conclusione consensuale della vertenza.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23.12.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
AU ON
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.12.2024, assunto in decisione in data 4.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Armando Finizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caronno Pertusella (VA),
Corso della Vittoria n. 615;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con l'avvocato Controparte_1 C.F._2
NA BR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB), via P.R. Giuliani n. 12;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 4.11.2025 svoltasi in trattazione scritta, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
I. Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
II. Collocare la minore presso la madre;
III. il padre potrà vedere e tenere con sé ogni settimana il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 20 dopo Per_1 cena, senza pernottamento infrasettimanale;
sino al 31.10.2025 a fine settimana alternati dal sabato alle 16 alla domenica mattina alle 10.00, salvi migliori accordi da assumere tra le parti (primo fine settimana con il padre 31 maggio – 1 giugno); dal 1.11.2025 a fine settimana alternati dal sabato alle 9 alla domenica alle 18; nell'estate 2025 anche per due fine settimana lunghi, dal sabato alle 11 alla domenica alle 18.00, in periodi da concordare con la madre entro il 30.6.2025; in difetto di accordo, si stabilisce sin d'ora che i due fine settimana saranno dal 2 al 3 agosto e dal 30 al 31 agosto e che non interromperanno la nomale alternanza dei fine settimana presso il padre;
nell'estate 2025 potrà stare con la madre dal 14 al 22 giugno e dal Per_1
11 al 24 agosto;
anche tali periodi non interromperanno la normale alternanza dei fine settimana paterni;
il padre potrà tenere con sé durante le vacanze natalizie in alternanza annuale con la madre dal 24.12 Per_1 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01 (Natale 2025 con la madre); in alternanza annuale con la madre il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dopo Pasqua (Pasqua 2026 con il padre); dall'estate 2026 ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
in difetto di accordo , il padre la potrà vedere e tenere con sé negli anni pari dal 1 al 15 agosto e la madre dal 16 al 31 agosto e viceversa negli anni dispari;
IV. Porre a carico del resistente con decorrenza dicembre 2024 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% dei costi dell'asilo nido, nonché delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza pagina 2 di 7 protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. Disporre che le parti percepiscano bonus asilo per al 50% ciascuno, mentre l'assegno unico Per_1 verrà percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 CP_1 nasceva (26 giugno 2023); di essere madre di (26 agosto 2017), nata da precedente Per_1 Persona_2
Per_ unione, la quale era collocata presso di lei e vedeva il padre solo in spazio neutro;
che il padre di le corrispondeva 300 euro mensili per il mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di aver intrapreso la relazione con in modo timoroso, stante l'esito del precedente CP_1 rapporto;
che dopo la nascita di la coppia si accordava per andare a vivere in comodato presso Per_1 abitazione di uno zio della ricorrente e che avrebbe quindi disdettato il contratto di locazione CP_1 dell'immobile dove viveva in precedenza;
che veniva iscritta all'asilo, con costo di euro 480,00 Per_1 mensili, esclusi i pasti e merende, che ammontavano ad € 4,50 al giorno;
che era a porre fine al CP_1
Per_ comune progetto di coppia già nel settembre 2024; che egli non contribuiva al mantenimento di in modo regolare, né adeguato;
di lavorare presso l'azienda di famiglia con reddito annuo di euro 28.000 e che anche il resistente lavorava, con reddito annuo di euro 26.000; che egli percepiva 14ma mensilità; che egli viveva in locazione con canone mensile di euro 570; che egli teneva regolarmente con sé la minore, senza pernottamento, in quanto ella preferiva che ciò avvenisse a decorrere dal terzo anno di vita della minore;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé ed esercizio del diritto di visita paterno con le tempistiche di cui supra; che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore di euro 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre agli arretrati.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di aver sempre partecipato fattivamente alle esigenze morali e Per_ materiali di che egli desiderava altresì aiutare a crescere;
che la ricorrente lo faceva Per_1 Pt_1
Per_ sentire escluso dalla vita della figlia;
che questa era la ragione della rottura della coppia;
che era stata affidata al Comune di residenza;
che ella ostacolava i rapporti tra ed il padre;
che ella aveva già un Per_1 altro compagno;
che non vi erano ragioni per limitare le proprie frequentazioni con la figlia;
di vivere in locazione con canone mensile di euro 600, comprese le spese condominiali, e di pagare 240 euro mensili pari al 50% del nido;
che ella percepiva il bonus asilo e l'intero importo dell'assegno unico per molti mesi;
che attualmente egli percepiva 116 euro mensili a titolo della metà dell'assegno unico per che la Per_1 ricorrente lavorava presso l'azienda di famiglia, la quale aveva un utile di euro 40.000 e che ella aveva almeno un altro estratto conto, oltre a quello prodotto in atti;
di avere in corso un finanziamento di euro 63 mensili;
concludeva domandando l'affido condiviso, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso si sé in modo ampio;
che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ciascun genitore percepisse il 50% dell'assegno unico.
Alla udienza del 27.5.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
pagina 4 di 7 Per_ : vivo a Lissone, in una casa in comodato, la casa è di mio zio;
vivo con e Parte_1 Per_1 lavoro a Desio nella azienda di famiglia, sono impiegata, con reddito mensile di euro 1600 euro, oltre 13ma. l'azienda ha quattro addetti, io, mio papà, mia mamma e mio fratello, e si occupa di arredamenti navali. Prendo il 100% dell'assegno Per_ unico di che è di 201 euro circa, e per il 50% ed è di 117 euro mensili. Prendiamo il 50% ciascuno del bonus Per_1
Per_ Per_ nido che è di 272 euro complessivi, che dividiamo in due. Attualmente per c'è sempre l'affido all'Ente, vede il padre in spazio neutro ogni 15 giorni, ogni tanto vede anche i parenti di lui. Abbiamo un'udienza il 10 luglio al TM. Non ho l'educativa domiciliare. Gli ho chiesto di tenere anche due lunedì dalle 8 alla 13 perché non va al nido, sul sabato e Per_1 la domenica avevamo questo accordo per gli orari perché dorme dalle 10 alle 11.00 quindi o la prende prima o la Per_1 prende dopo, si potrebbero anche introdurre i fine settimana alternati, con o senza pernottamento. Le mie ferie estive saranno dal 14/22 giugno e dal 11 al 24 agosto, e quelle di giugno sono tutte prenotate.
: vivo a Lissone, in locazione, con canone mensile di euro 600, oltre ad euro 145 annui di Email_1 spese condominiali. Lavoro a Lissone, mi occupo di logistica, con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e 14ma. confermo che prendo il 50% dell'assegno unico per e la metà del bonus asilo, nella misura dichiarata da . Non ci sono Per_1 Pt_1 problemi sulla gestione della bambina, vorrei tenerla più tempo, attualmente la prendo dal nido il lunedì ed il giovedì alle
15.30 e la tengo fino alle 20, dopo cena, poi il sabato e la domenica alternati, ma la tengo solo dalle 11.30 alle 16.30, è poco, se la bambina al nido fa 7 ore e mezza non capisco perché non le può fare con me. anche perché lei mangia, poi fa il pisolino e già alle 16.30 devo portarla a casa. Non ho tempo per farle fare altro, andare al parco, andare in giro… io ho ferie abbastanza flessibili, a luglio, ad agosto. Prenderò le ferie quando è con la mamma. Per_1
Il legale della ricorrente ha esposto di essere disponibile ad un accordo alle seguenti condizioni: quanto al diritto di visita la prima settimana indicata nella comparsa di costituzione del resistente a pagina 15 il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 20 dopo cena, senza pernottamento infrasettimanale;
a fine settimana alternati dal sabato alle 16 alla domenica mattina alle 10.00, salvi migliori accordi da assumere tra le parti;
dal punto di vista economico, la parte chiede euro
350 mensili di contributo al mantenimento, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ivi compresa la retta dell'asilo nido (da settembre 2025 sarà di euro 568 da dividere per due); divisione al 50% del bonus asilo e assegno unico al 100% alla signora, in quanto questo era l'accordo tra le parti, tranne il 50% dell'assegno unico perchè la signora ha avuto un depauperamento di 200 euro mensili e il resistente era d'accordo a lasciarlo alla signora.
Il legale del resistente ribadisce che non vi è stato alcun accordo in fase di trattative, solo proposte che non si sono concretizzate, altrimenti le parti non sarebbero in udienza;
è vero che ha firmato per l'assegno unico, ma era il CP_1 tempo della convivenza, sulla proposta della controparte aderisce al diritto di visita, con la precisazione che si chiede regolamentazione per l'estate e si oppone a che la signora stia via 24 giorni con la minore. Dal punto di vista economico il costo effettivo a carico del padre sarebbe di euro 755 ed è eccessivo, l'importo proposto è di euro 250 sino a quando ci sarà il nido, oltre al 50% delle spese straordinarie e retta del nido con assegno unico al 50% alla signora;
quando non ci sarà più la retta del nido 375 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 7 Il legale della ricorrente evidenzia che la loro proposta dal punto di visto economico comporterebbe un esborso di euro 500 e non
755, richiama la documentazione allegata alla prima memoria sull'accordo per l'assegno unico.
Il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre ed ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
poneva a carico del padre con decorrenza dicembre 2024 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% dei costi dell'asilo nido, nonché delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
disponeva che le parti percepissero l'assegno unico e il bonus asilo per al 50% ciascuno;
incaricava i Per_1 servizi sociali competenti per il territorio di Lissone di inviare entro il 30.9.2025 relazione afferente il nucleo familiare.
In data 2.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la consensuaalizzazione del procedimento e chiedevano termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni congiunto.
Alla udienza del 4.11.2025, svoltasi in trattazione scritta, depositavano le epigrafate conclusioni.
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Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 26.6.2023) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Lissone di maggio 2025 emerge che essi hanno in carico il nucleo familiare su incarico della Procura della Repubblica presso il Persona_3
Per_ Tribunale per i Minorenni dal 2021; che la minore è affidata all'ente e incontra il padre – che sta effettuando percorso presso SERD – in spazio neutro;
che la madre è adeguata, collaborante e sta svolgendo un percorso di sostegno psicologico.
Dal provvedimento del 4.4.2024 del Tribunale per i Minorenni emerge che hanno un Persona_3 rapporto molto conflittuale;
che entrambi in passato facevano uso di sostanze, oggi dismesso dalla madre;
Per_ che il padre invece fa uso di sostanze ed ha avuto comportamenti non adeguati, come lasciare in sale giochi da sola.
La valutazione ETIM di del febbraio 2024 riporta una partecipazione attiva della parte all'indagine; Pt_1 ella dichiara di non aver fatto più uso di sostanze dal 2024 e si dichiara preoccupata per gli agiti di Per_3 ella ha posto in essere negli anni dinamiche di dipendenza affettiva ed evitamento, che non le hanno pagina 6 di 7 permesso di cogliere gli elementi negativi delle dinamiche con l'ex compagno ella ha intrapreso Per_4 percorso di sostegno psicologico che le ha permesso di riconoscere ed affrontare tali fragilità.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti del settembre 2025 emerge che il clima familiare – Pt_1 [...]
è più sereno;
vorrebbe con sé per la metà del tempo, ma espone di non poter CP_1 CP_1 Per_1 avere l'aiuto die suoi genitori, che vivono in Puglia;
espone che la minore appare serena. Pt_1
Nel corso dell'estate 2025 le parti hanno avuto un riavvicinamento ed hanno trascorso qualche giorno di Per_ vacanza tutti insieme, anche con;
le parti hanno esposto agli operatori che è in essere un riavvicinamento, nonché il desiderio di essere supportati nella genitorialità; gli operatori hanno condiviso quanto esposto.
Alla luce di tutto quanto precede non si ravvisano allo stato elementi di pregiudizio per la minore nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, che possono essere recepite.
Le spese di lite vengono compensate, stante la conclusione consensuale della vertenza.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23.12.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
AU ON
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