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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7244/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 P.IVA_1
BONALUME, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE NAPOLITANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 2.6.2020 conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, l' per sentirla condannare al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
pagina 1 di 13 I. € 2.598.318,77 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate in allegato elenco;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo, pari alla data del 02 giugno 2020 ad € 114.166,87.
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che,
alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 36.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 103.170,14 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi
di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 2 di 13 VII. € 141.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo
pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Part emesse da
• in via subordinata, al pagamento del diverso importo dovuto per gli indicati titoli;
in via gradata, al pagamento di ogni diversa somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in ogni caso con vittoria di
spese.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva d'essere cessionaria di crediti per fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell' convenuta CP_1
dalle cedenti società fornitrici, riportate in dettagliato elenco.
Invocava l'attrice, altresì, il diritto al pagamento degli interessi di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284
comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre al pagamento dell'importo di €
36.600,00 per il mancato pagamento delle n. 915 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12.
Ed ancora, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 103.170,14, a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di € 2.598.318,77, con gli accessori come innanzi indicati, per complessivi € 2.993.295,78.
pagina 3 di 13 Costituitasi con comparsa del 25.11.2020, la convenuta deduceva di aver versato in favore della società attrice la somma di € 2.434.386,49 a titolo di pagamento delle fatture emesse, per sorte capitale,
e che ulteriori € 378.474,44, relativi ad altrettante fatture emesse per sorte capitale, erano in corso di pagamento, contestando l'entità del credito per capitale ed accessori.
In subordine, rilevava la convenuta che le restanti fatture azionate, il cui importo complessivo ammontava ad € 78.063,61, erano in parte contestate, in parte oggetto di precedente transazione tra le parti, in parte non pervenute all' ed in parte rifiutate. Controparte_1
In ulteriore subordine l' , limitatamente alle fatture non pagate o non liquidate, Controparte_1
contestava sia l'esistenza e la validità dell'eventuale negozio sottostante (affidamento-contratto) in favore del soggetto cedente, sia - in subordine – l'adempimento o esatto adempimento della prestazione pattuita.
In ordine agli accessori contestava la convenuta il computo degli interessi moratori, per omessa costituzione in mora ed erroneità del conteggio, nonché degli interessi anatocistici, in difetto del requisito di certezza e liquidità del credito azionato, oltre che il diritto al pagamento della pretesa penale.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu contabile, all'esito di vano tentativo di conciliazione, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv.
nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190
c.p.c.
--------------
La domanda è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Va osservato in diritto, quanto ai richiesti interessi di mora, che il d.lgs. 231/2002 disciplina le transazioni commerciali, con ciò intendendosi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo in parola, i pagina 4 di 13 contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo.
L'art. 3 stabilisce che nel caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora sull'importo dovuto, nello specifico agli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali come emerge dalla lettura combinata degli artt. 2 e 5. Inoltre, gli interessi in parola, come recita l'art. 4, “decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Nel caso di specie, l' concludeva con diverse imprese contratti aventi a Controparte_2
oggetto la consegna di forniture mediche e servizi dietro il pagamento di un corrispettivo. Il diritto di credito ad ottenere il pagamento da parte dell' veniva poi trasferito, tramite contratto di CP_3
cessione del credito dalle stesse aziende alla cessionaria attrice. Parte_1
Unitamente al credito, come da contratto di cessione, venivano trasferiti gli accessori, tra cui gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, che nel contempo erano legittimamente maturati, a prescindere dalla mancata costituzione in mora, dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Per tali ragioni deve ritersi infondata la contestazione sollevata sul punto dalla convenuta per mancata rituale costituzione in mora del creditore.
Quanto agli interessi anatocistici, deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta secondo cui la disciplina sull'anatocismo, regolata dall'art.1283 c.c., riguardando le sole obbligazioni pecuniarie, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, mancando un credito liquido, certo ed esigibile.
Innanzitutto, e sul punto richiamando la giurisprudenza dallo stesso convenuto , “Dal principio
stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento
degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già
pagina 5 di 13 scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era
esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la
stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.” (Cass. Civ. n.4830/2004).
Nel caso di specie, una volta riconosciuti gli interessi moratori nei limiti di cui sopra, ne discende,
quale corollario, la configurabilità sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla notifica della citazione degli interessi anatocistici, avendo, tra l'altro, il creditore ritualmente formulato specifica domanda giudiziale sul punto.
Gli interessi anatocistici devono, poi, essere riconosciuti nella misura degli interessi legali di mora in virtù del richiamo operato dall'art.1284 comma 4 c.c. alla disciplina contenuta agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di merito sul punto “la disposizione di cui all'art. 1284,
comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le
obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di
legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al
momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante
il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua
ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se
derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.” (Corte appello Milano sez. III,
19/04/2023, n.12831).
Infine e ad abundantiam si riporta una ulteriore decisione di merito che sul punto afferma che:
“Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che,
alla data di notifica della citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. Sul punto
parte convenuta si è limitata ad eccepire che, non essendo dovuti interessi di mora, tanto meno 1 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2023 pagina 6 di 13 sarebbero dovuti gli interessi anatocistici in questione. Tuttavia, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuto il
diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi
scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura degli interessi legali
di mora con decorrenza dalla data di notifica della citazione”. (Tribunale Ascoli Piceno, 14/10/2024,
n.6272).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penale prevista all'art.6 del d.lgs.231/2002, non è
condivisibile la tesi della convenuta, secondo cui la penale in questione comporterebbe una indebita duplicazione della pretesa risarcitoria dell'attore in violazione del divieto di arricchimento in sede di risarcimento. Né tantomeno è sostenibile l'assunto secondo cui il valore della penale debba confluire nel maggior danno previsto all'art.1224 c.c. e che in quanto tale debba essere provato.
Del resto, sulla ratio della penale di cui all'art. 6 d.lgs.231/2002 si sono spese tanto la giurisprudenza nazionale di merito, quanto la stessa CGUE. La norma, infatti, da un lato, in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, ha una finalità punitiva-dissuasiva, dall'altro consente una agevolazione probatoria in favore del creditore, così assicurandogli un indennizzo per i costi sostenuti per recuperare le somme non pagate dal debitore3.
Invero, proprio il rapporto tra interessi moratori e penale di cui all'art. 6 d.lgs 231/2002 è oggetto di dibattito nella letteratura giuridica, a sua volta in parte orientata nel senso di ritenere che il debitore è
sempre tenuto a corrispondere, oltre che gli interessi moratori anche la penale in parte qua, proprio al fine di compensare il creditore da tutti i pregiudizi sofferti in ragione del ritardo nell'inadempimento.
A fortiori è lo stesso dato letterale della norma a confortare sul punto, atteso che è lo stesso art. 6 a predicare la propria operatività nelle ipotesi di cui all'art. 3 e dunque al maturare degli interessi legali di mora, così ad essi sommandosi (“nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte” art. 6 d.lgs.
231/2002).
In sede di memorie di replica del 05/05/2025 il convenuto ha poi dedotto che la tutela in parola, in ragione della ratio ispiratrice dell'intervento legislativo, volta a tutelare le transazioni commerciali, ben poteva essere fatta valere dal titolare originario del rapporto commerciale e solo da quest'ultimo e non,
invece, dall' odierno attore, mero cessionario del credito. Inoltre, l'importo di euro 40 previsto dall'art. 6, avendo natura forfettaria, dovrebbe valere una tantum e non per ciascuna fattura non pagata.
Entrambi i rilievi difensivi vanno disattesi.
In ordine al primo punto occorre precisare come la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in materia di cessione del credito, afferma che l'art.1263 c.c., nel fare riferimento agli “altri accessori”
allude a tutte le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni
situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia,
integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass. Sez. 1, sent. 16 febbraio 2016, n.
2978). Ciò stante, ben può includersi tra le utilità appena richiamate l'importo forfettario di cui all'art. 6 co 2 d.lgs. 231/2002. Così anche un'altra corte di merito che, decidendo sulla medesima questione, ha così deciso: “in tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di 'accessorio' del credito debba
ricomprendersi anche l'importo forfetario di cui all'art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 ('al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfetario di 40 euro a titolo di
risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito') essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che,
presuntivamente, subisce il creditore in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento
dell'obbligazione principale” (Tribunale - Cuneo, 07/04/2023, n. 2444).
Quanto al secondo punto, cioè con riferimento al quantum della penale, è stata la stessa CGUE a chiarire come “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi 4 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2023 pagina 8 di 13 di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione
commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa,
insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sentenza CGUE del
20/10/2022, causa C-585/20) e ancora “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel
pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un
unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfetario l'importo forfetario
minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una
simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7,
il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di
pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore",
costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore
non versa alla scadenza” (sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Cont Ciò stante in diritto, limitatamente, poi, al quantum complessivo che la è tenuta attualmente a
Part corrispondere in favore della a titolo di sorte capitale, interessi moratori, anatocistici, nonché a titolo di penale di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002 occorre precisare quanto segue.
Nel corso del giudizio, come confortato dalle allegazioni di parte attrice e convenuta, l' CP_3
procedeva al pagamento di taluni dei crediti, così riducendo il valore complessivo del capitale e,
dunque, degli accessori.
Interveniva poi accordo transattivo del 24/09/2021 che definiva la materia del contendere limitatamente alle domande di condanna al pagamento della sorte capitale, degli interessi moratori e anatocistici,
estromettendo dall'accordo la corresponsione della penale di cui all'art.6 d.lgs. 231/2002.
Peraltro, e nonostante l'accordo, l'attore con scritti successivi sosteneva il mancato pagamento di un credito residuo, circostanza che, tuttavia, la parte convenuta negava radicalmente, affermando di aver adempiuto interamente a quanto previsto nella transazione.
Disposta perizia contabile, l'ausiliario ha elaborato due conteggi alternativi:
pagina 9 di 13 - Ipotesi a): residuo in linea capitale di euro 31.510,38, al quale si aggiungono euro 4.850,02 per interessi di mora ed euro 1.560,00 a titolo di penale ex art. 6.
- Ipotesi b) residuo in linea capitale di euro 20.481,79, al quale si aggiungono euro 3.195,19 per interessi di mora ed euro 1.080,00 a titolo di penale ex art. 6.
Entrambe le ipotesi includevano nel conteggio i titoli adeguatamente provati dal contratto di cessione unitamente alla fattura, che erano oggetto di pretesa nell'atto di transazione del 24/09/2021 e che non erano stati già pagati dall' con i mandati disponibili in atti. Tuttavia, come si desume dalla CP_3
CTU, nella ipotesi sub a) sono stati inclusi, ai fini del conteggio, anche gli importi delle fatture contestate dal convenuto come allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta (da qui il diverso importo finale).
Da ultimo, a seguito delle osservazioni rese dall' sulla base di mandati di pagamento e note di CP_3
credito non incluse nella documentazione in atti originaria, il CTU ha elaborato un ulteriore conteggio alternativo, non sostitutivo rispetto a quello contenuto nella perizia originaria di cui alle ipotesi a) e b),
che tiene conto di ulteriori pagamenti intervenuti nelle more.
Nello specifico:
- In alternativa e in rettifica della ipotesi a): residuo in linea capitale euro 0,00, con euro 868,66 di interessi di mora.
- In alternativa e in rettifica della ipotesi b): residuo in linea capitale euro 0,00, con euro 730,41
di interessi di mora.
Ciò posto, la domanda va accolta sulla base di tale ultimo conteggio ed in relazione all'ipotesi b), con esclusione delle somme contestate, per le ragioni di seguito esposte.
E infatti, in punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che quando il creditore agisce in giudizio per ottenere il pagamento del credito vantato deve, ove contestato dal debitore, non solo allegare, ma anche provare il titolo costitutivo posto a fondamento del credito vantato.
pagina 10 di 13 A nulla rileva la produzione della fattura, atteso che, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione
di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti
giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti
concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire
valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” ( ex multis Cassazione
civile sez. III, 29/12/2024, n.34831; Cassazione civile sez. II, 12/01/2016, n.299). Tuttalpiù “la fattura
può soddisfare la prova del contratto solo se accettata dal contraente destinatario della prestazione”
(Cass. Civile 3581/2024).
Tanto a dirsi con riferimento allo stesso CIG, codice identificativo di gara, che può assurgere, tuttalpiù,
a mero indizio del sotteso rapporto contrattuale.
Dunque, la prova con riferimento alle somme contestate, ovverosia quelle incluse nell'elenco di cui all'ipotesi a) della perizia, non può ritenersi raggiunta. Da ciò ne discende l'accoglimento del conteggio di cui ipotesi b).
Il recepimento dell'ulteriore conteggio elaborato nella relazione finale va del resto recepito, trattandosi di pagamenti intervenuti prima della decisione ed in ordine ai quali l'attrice non ha specificamente dedotto alcunché nel verbale di udienza successivo al deposito della relazione definitiva.
In parziale accoglimento della domanda, la convenuta va pertanto condannata a pagare la somma di euro 730,41 a titolo di interessi di mora oltre gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi moratori in parola scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art.1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 come novellato dal d. lgs. 192/2012 con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale.
Per completezza può ritenersi assorbita la domanda subordinata con cui veniva chiesto un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
pagina 11 di 13 Tenuto conto dell'esito del giudizio e del ridimensionamento della domanda, in prevalenza in forza di pagamenti conseguenti alla transazione del 2021, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali per 2/3, poste per il residuo a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 247/2022.
Le spese di ctu vanno poste a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ora nei confronti di con citazione del 02.06.2020, così Pt_3 Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore di ora della somma di Parte_1 Parte_4
euro 730,41 a titolo di interessi di mora, oltre ulteriori interessi ex art.1283 c.c. al saggio di cui agli artt. artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, di 1/ 3 delle spese processuali,
liquidate per l'intero in complessivi € 14684,38 di cui € 1686,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa e iva come per legge e compensa fra le parti le spese residue, pari ai 2/3
delle somme di cui innanzi;
3) pone le spese di ctu a carico di ciascuna parte per metà
Bari, 27 maggio 2025
Il Giudice
Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2024 3 Trib. Ascoli Piceno, 14 ottobre 2024, n. 627; CGUE, sez 3, del 20 ottobre 2022 pagina 7 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7244/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 P.IVA_1
BONALUME, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE NAPOLITANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 2.6.2020 conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, l' per sentirla condannare al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
pagina 1 di 13 I. € 2.598.318,77 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate in allegato elenco;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo, pari alla data del 02 giugno 2020 ad € 114.166,87.
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che,
alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 36.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 103.170,14 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi
di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 2 di 13 VII. € 141.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo
pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Part emesse da
• in via subordinata, al pagamento del diverso importo dovuto per gli indicati titoli;
in via gradata, al pagamento di ogni diversa somma per capitale, interessi e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in ogni caso con vittoria di
spese.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva d'essere cessionaria di crediti per fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell' convenuta CP_1
dalle cedenti società fornitrici, riportate in dettagliato elenco.
Invocava l'attrice, altresì, il diritto al pagamento degli interessi di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284
comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre al pagamento dell'importo di €
36.600,00 per il mancato pagamento delle n. 915 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12.
Ed ancora, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 103.170,14, a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di € 2.598.318,77, con gli accessori come innanzi indicati, per complessivi € 2.993.295,78.
pagina 3 di 13 Costituitasi con comparsa del 25.11.2020, la convenuta deduceva di aver versato in favore della società attrice la somma di € 2.434.386,49 a titolo di pagamento delle fatture emesse, per sorte capitale,
e che ulteriori € 378.474,44, relativi ad altrettante fatture emesse per sorte capitale, erano in corso di pagamento, contestando l'entità del credito per capitale ed accessori.
In subordine, rilevava la convenuta che le restanti fatture azionate, il cui importo complessivo ammontava ad € 78.063,61, erano in parte contestate, in parte oggetto di precedente transazione tra le parti, in parte non pervenute all' ed in parte rifiutate. Controparte_1
In ulteriore subordine l' , limitatamente alle fatture non pagate o non liquidate, Controparte_1
contestava sia l'esistenza e la validità dell'eventuale negozio sottostante (affidamento-contratto) in favore del soggetto cedente, sia - in subordine – l'adempimento o esatto adempimento della prestazione pattuita.
In ordine agli accessori contestava la convenuta il computo degli interessi moratori, per omessa costituzione in mora ed erroneità del conteggio, nonché degli interessi anatocistici, in difetto del requisito di certezza e liquidità del credito azionato, oltre che il diritto al pagamento della pretesa penale.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu contabile, all'esito di vano tentativo di conciliazione, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv.
nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190
c.p.c.
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La domanda è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Va osservato in diritto, quanto ai richiesti interessi di mora, che il d.lgs. 231/2002 disciplina le transazioni commerciali, con ciò intendendosi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo in parola, i pagina 4 di 13 contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo.
L'art. 3 stabilisce che nel caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora sull'importo dovuto, nello specifico agli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali come emerge dalla lettura combinata degli artt. 2 e 5. Inoltre, gli interessi in parola, come recita l'art. 4, “decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Nel caso di specie, l' concludeva con diverse imprese contratti aventi a Controparte_2
oggetto la consegna di forniture mediche e servizi dietro il pagamento di un corrispettivo. Il diritto di credito ad ottenere il pagamento da parte dell' veniva poi trasferito, tramite contratto di CP_3
cessione del credito dalle stesse aziende alla cessionaria attrice. Parte_1
Unitamente al credito, come da contratto di cessione, venivano trasferiti gli accessori, tra cui gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, che nel contempo erano legittimamente maturati, a prescindere dalla mancata costituzione in mora, dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Per tali ragioni deve ritersi infondata la contestazione sollevata sul punto dalla convenuta per mancata rituale costituzione in mora del creditore.
Quanto agli interessi anatocistici, deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta secondo cui la disciplina sull'anatocismo, regolata dall'art.1283 c.c., riguardando le sole obbligazioni pecuniarie, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, mancando un credito liquido, certo ed esigibile.
Innanzitutto, e sul punto richiamando la giurisprudenza dallo stesso convenuto , “Dal principio
stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento
degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già
pagina 5 di 13 scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era
esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la
stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.” (Cass. Civ. n.4830/2004).
Nel caso di specie, una volta riconosciuti gli interessi moratori nei limiti di cui sopra, ne discende,
quale corollario, la configurabilità sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla notifica della citazione degli interessi anatocistici, avendo, tra l'altro, il creditore ritualmente formulato specifica domanda giudiziale sul punto.
Gli interessi anatocistici devono, poi, essere riconosciuti nella misura degli interessi legali di mora in virtù del richiamo operato dall'art.1284 comma 4 c.c. alla disciplina contenuta agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di merito sul punto “la disposizione di cui all'art. 1284,
comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le
obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di
legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al
momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante
il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua
ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se
derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.” (Corte appello Milano sez. III,
19/04/2023, n.12831).
Infine e ad abundantiam si riporta una ulteriore decisione di merito che sul punto afferma che:
“Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che,
alla data di notifica della citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. Sul punto
parte convenuta si è limitata ad eccepire che, non essendo dovuti interessi di mora, tanto meno 1 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2023 pagina 6 di 13 sarebbero dovuti gli interessi anatocistici in questione. Tuttavia, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuto il
diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi
scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura degli interessi legali
di mora con decorrenza dalla data di notifica della citazione”. (Tribunale Ascoli Piceno, 14/10/2024,
n.6272).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penale prevista all'art.6 del d.lgs.231/2002, non è
condivisibile la tesi della convenuta, secondo cui la penale in questione comporterebbe una indebita duplicazione della pretesa risarcitoria dell'attore in violazione del divieto di arricchimento in sede di risarcimento. Né tantomeno è sostenibile l'assunto secondo cui il valore della penale debba confluire nel maggior danno previsto all'art.1224 c.c. e che in quanto tale debba essere provato.
Del resto, sulla ratio della penale di cui all'art. 6 d.lgs.231/2002 si sono spese tanto la giurisprudenza nazionale di merito, quanto la stessa CGUE. La norma, infatti, da un lato, in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, ha una finalità punitiva-dissuasiva, dall'altro consente una agevolazione probatoria in favore del creditore, così assicurandogli un indennizzo per i costi sostenuti per recuperare le somme non pagate dal debitore3.
Invero, proprio il rapporto tra interessi moratori e penale di cui all'art. 6 d.lgs 231/2002 è oggetto di dibattito nella letteratura giuridica, a sua volta in parte orientata nel senso di ritenere che il debitore è
sempre tenuto a corrispondere, oltre che gli interessi moratori anche la penale in parte qua, proprio al fine di compensare il creditore da tutti i pregiudizi sofferti in ragione del ritardo nell'inadempimento.
A fortiori è lo stesso dato letterale della norma a confortare sul punto, atteso che è lo stesso art. 6 a predicare la propria operatività nelle ipotesi di cui all'art. 3 e dunque al maturare degli interessi legali di mora, così ad essi sommandosi (“nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte” art. 6 d.lgs.
231/2002).
In sede di memorie di replica del 05/05/2025 il convenuto ha poi dedotto che la tutela in parola, in ragione della ratio ispiratrice dell'intervento legislativo, volta a tutelare le transazioni commerciali, ben poteva essere fatta valere dal titolare originario del rapporto commerciale e solo da quest'ultimo e non,
invece, dall' odierno attore, mero cessionario del credito. Inoltre, l'importo di euro 40 previsto dall'art. 6, avendo natura forfettaria, dovrebbe valere una tantum e non per ciascuna fattura non pagata.
Entrambi i rilievi difensivi vanno disattesi.
In ordine al primo punto occorre precisare come la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in materia di cessione del credito, afferma che l'art.1263 c.c., nel fare riferimento agli “altri accessori”
allude a tutte le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni
situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia,
integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass. Sez. 1, sent. 16 febbraio 2016, n.
2978). Ciò stante, ben può includersi tra le utilità appena richiamate l'importo forfettario di cui all'art. 6 co 2 d.lgs. 231/2002. Così anche un'altra corte di merito che, decidendo sulla medesima questione, ha così deciso: “in tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di 'accessorio' del credito debba
ricomprendersi anche l'importo forfetario di cui all'art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 ('al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfetario di 40 euro a titolo di
risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito') essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che,
presuntivamente, subisce il creditore in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento
dell'obbligazione principale” (Tribunale - Cuneo, 07/04/2023, n. 2444).
Quanto al secondo punto, cioè con riferimento al quantum della penale, è stata la stessa CGUE a chiarire come “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi 4 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2023 pagina 8 di 13 di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione
commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa,
insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sentenza CGUE del
20/10/2022, causa C-585/20) e ancora “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel
pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un
unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfetario l'importo forfetario
minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una
simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7,
il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di
pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore",
costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore
non versa alla scadenza” (sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Cont Ciò stante in diritto, limitatamente, poi, al quantum complessivo che la è tenuta attualmente a
Part corrispondere in favore della a titolo di sorte capitale, interessi moratori, anatocistici, nonché a titolo di penale di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002 occorre precisare quanto segue.
Nel corso del giudizio, come confortato dalle allegazioni di parte attrice e convenuta, l' CP_3
procedeva al pagamento di taluni dei crediti, così riducendo il valore complessivo del capitale e,
dunque, degli accessori.
Interveniva poi accordo transattivo del 24/09/2021 che definiva la materia del contendere limitatamente alle domande di condanna al pagamento della sorte capitale, degli interessi moratori e anatocistici,
estromettendo dall'accordo la corresponsione della penale di cui all'art.6 d.lgs. 231/2002.
Peraltro, e nonostante l'accordo, l'attore con scritti successivi sosteneva il mancato pagamento di un credito residuo, circostanza che, tuttavia, la parte convenuta negava radicalmente, affermando di aver adempiuto interamente a quanto previsto nella transazione.
Disposta perizia contabile, l'ausiliario ha elaborato due conteggi alternativi:
pagina 9 di 13 - Ipotesi a): residuo in linea capitale di euro 31.510,38, al quale si aggiungono euro 4.850,02 per interessi di mora ed euro 1.560,00 a titolo di penale ex art. 6.
- Ipotesi b) residuo in linea capitale di euro 20.481,79, al quale si aggiungono euro 3.195,19 per interessi di mora ed euro 1.080,00 a titolo di penale ex art. 6.
Entrambe le ipotesi includevano nel conteggio i titoli adeguatamente provati dal contratto di cessione unitamente alla fattura, che erano oggetto di pretesa nell'atto di transazione del 24/09/2021 e che non erano stati già pagati dall' con i mandati disponibili in atti. Tuttavia, come si desume dalla CP_3
CTU, nella ipotesi sub a) sono stati inclusi, ai fini del conteggio, anche gli importi delle fatture contestate dal convenuto come allegato in sede di comparsa di costituzione e risposta (da qui il diverso importo finale).
Da ultimo, a seguito delle osservazioni rese dall' sulla base di mandati di pagamento e note di CP_3
credito non incluse nella documentazione in atti originaria, il CTU ha elaborato un ulteriore conteggio alternativo, non sostitutivo rispetto a quello contenuto nella perizia originaria di cui alle ipotesi a) e b),
che tiene conto di ulteriori pagamenti intervenuti nelle more.
Nello specifico:
- In alternativa e in rettifica della ipotesi a): residuo in linea capitale euro 0,00, con euro 868,66 di interessi di mora.
- In alternativa e in rettifica della ipotesi b): residuo in linea capitale euro 0,00, con euro 730,41
di interessi di mora.
Ciò posto, la domanda va accolta sulla base di tale ultimo conteggio ed in relazione all'ipotesi b), con esclusione delle somme contestate, per le ragioni di seguito esposte.
E infatti, in punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che quando il creditore agisce in giudizio per ottenere il pagamento del credito vantato deve, ove contestato dal debitore, non solo allegare, ma anche provare il titolo costitutivo posto a fondamento del credito vantato.
pagina 10 di 13 A nulla rileva la produzione della fattura, atteso che, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione
di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti
giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti
concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire
valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” ( ex multis Cassazione
civile sez. III, 29/12/2024, n.34831; Cassazione civile sez. II, 12/01/2016, n.299). Tuttalpiù “la fattura
può soddisfare la prova del contratto solo se accettata dal contraente destinatario della prestazione”
(Cass. Civile 3581/2024).
Tanto a dirsi con riferimento allo stesso CIG, codice identificativo di gara, che può assurgere, tuttalpiù,
a mero indizio del sotteso rapporto contrattuale.
Dunque, la prova con riferimento alle somme contestate, ovverosia quelle incluse nell'elenco di cui all'ipotesi a) della perizia, non può ritenersi raggiunta. Da ciò ne discende l'accoglimento del conteggio di cui ipotesi b).
Il recepimento dell'ulteriore conteggio elaborato nella relazione finale va del resto recepito, trattandosi di pagamenti intervenuti prima della decisione ed in ordine ai quali l'attrice non ha specificamente dedotto alcunché nel verbale di udienza successivo al deposito della relazione definitiva.
In parziale accoglimento della domanda, la convenuta va pertanto condannata a pagare la somma di euro 730,41 a titolo di interessi di mora oltre gli ulteriori interessi anatocistici sugli interessi moratori in parola scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art.1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 come novellato dal d. lgs. 192/2012 con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale.
Per completezza può ritenersi assorbita la domanda subordinata con cui veniva chiesto un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
pagina 11 di 13 Tenuto conto dell'esito del giudizio e del ridimensionamento della domanda, in prevalenza in forza di pagamenti conseguenti alla transazione del 2021, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali per 2/3, poste per il residuo a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 247/2022.
Le spese di ctu vanno poste a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ora nei confronti di con citazione del 02.06.2020, così Pt_3 Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore di ora della somma di Parte_1 Parte_4
euro 730,41 a titolo di interessi di mora, oltre ulteriori interessi ex art.1283 c.c. al saggio di cui agli artt. artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, di 1/ 3 delle spese processuali,
liquidate per l'intero in complessivi € 14684,38 di cui € 1686,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa e iva come per legge e compensa fra le parti le spese residue, pari ai 2/3
delle somme di cui innanzi;
3) pone le spese di ctu a carico di ciascuna parte per metà
Bari, 27 maggio 2025
Il Giudice
Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Dejure periodico plurisettimanale, redazione Giuffrè 2024 3 Trib. Ascoli Piceno, 14 ottobre 2024, n. 627; CGUE, sez 3, del 20 ottobre 2022 pagina 7 di 13