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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio, Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 671/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. MORENA LUCA, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
difesa e rappresentata dall'avv. Controparte_1
GIUNTA ANDREA,
RESISTENTE
e:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, difesa e rappresentata dall'avv. BINETTI
DOMENICO,
TE TA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 24 Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la società al fine di Controparte_1
ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato del
14.03.2006 e, per l'effetto, la sua conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° liv. CCNL Alimentari (Artigianato), decorrente dal 14.03.2006, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 17.081,94 lordi;
chiedeva, inoltre,
l'accertamento della responsabilità della società nella verificazione dell'infortunio occorsole in data 18.08.2009, e, conseguentemente, la condanna al risarcimento in suo favore di ogni danno di natura patrimoniale e non patrimoniale ivi discendente (danno non patrimoniale temporaneo, pari a €
22.151,00; danno non patrimoniale permanente, pari a € 204.337,00; personalizzazione dei danni non patrimoniali, pari a € 39.822,50; danno per incapacità lavorativa specifica e/o da perdita di chances e/o da diminuzione economico-reddituale, pari a € 76.993,08; danno patrimoniale per spese terapeutiche, sanitarie e esborsi vari, pari a € 727,74).
La ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla società Prodotti Alimentari
Brunori S.r.l. (PAB), azienda che produce alimenti di panificazione (piadine, pizze e focacce) presso il laboratorio industriale di AR (PU), in data
14.03.2006, con contratto di apprendistato, qualifica di addetta alla produzione di piadina, inquadramento al 5° liv. CCNL Alimentari (Artigianato) e orario full time. Nell'unico documento contrattuale consegnatole all'atto dell'assunzione, era previsto un periodo di apprendistato di 42 mesi (fino al 14.09.2009), senza alcuna indicazione circa il piano formativo, il nominativo del tutor, l'oggetto e le modalità dei corsi di formazione, le norme di sicurezza, ecc. (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente, sin dall'assunzione e in continuità, era adibita alle mansioni pagina 2 di 24 assegnatele dai titolari ( e , quotidianamente variabili Per_1 Testimone_1
in funzione delle esigenze produttive, anche durante il medesimo turno giornaliero, potendo essere indistintamente adibita presso il reparto Pt_2
presso il reparto Confezionamento, presso il reparto Sfogliatura ma anche presso gli uffici amministrativi, i bagni ed il negozio aziendale.
La ricorrente non fruiva di alcuna specifica formazione, né teorica né pratica, non riceveva informazioni sull'utilizzo di strumentazione, macchinari e relativi dispositivi di sicurezza, non riceveva dotazioni antinfortunistiche e lavorava prevalentemente da sola, senza tutor o supervisori.
In data 18.08.2009, mentre era adibita alla lavorazione di piadine presso la catena di laminazione “POLIN”, subiva un infortunio. La lavoratrice era stata chiamata a svolgere tali mansioni solamente da 1-2 settimane, senza alcun tutor o supervisore, in sostituzione di una collega. Mentre era in postazione, impegnata a non far sovrapporre l'impasto delle piadine sul rullo di laminazione direttamente con le mani – indicazione espressamente impartitale dallo stesso datore di lavoro, la sua mano destra veniva risucchiata all'interno del macchinario, sprovvisto dell'allineatore (dispositivo di ca. 120 cm, atto a non far sovrapporre e/o incastrare le piadine, espressamente rimosso dal datore per velocizzare la catena produttiva) nonché dei carter fissi di protezione ai rulli di laminazione.
La ricorrente era trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Fano, dove le veniva diagnosticato un trauma da schiacciamento alla mano destra con lacerazione caotica dei tessuti molli nella parte ventrale del III° e IV° dito e con frattura pluriframmentaria dell'estremità distale della falange prossimale del III°
e IV° dito, con abrasione della parte ventrale del V° e II° dito della mano destra
(doc. 7 ricorrente). Condotta d'urgenza all'Ospedale “Torrette” di Ancona, era pagina 3 di 24 sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e poi dimessa con prognosi iniziale di 60 gg, successivamente prorogata dall' fino al 13.04.2010, con CP_2
nuova ulteriore ricaduta per convalescenza post-infortunio dal 08.06.2010 al
31.12.2010, per un totale di ben 445 giorni di astensione lavorativa.
Le vicende chirurgiche e cliniche della ricorrente non terminavano con la prima operazione, in quanto la sig.ra veniva sottoposta a nuovi interventi Parte_1
chirurgici e/o ricoveri, rispettivamente, il 20.01.2010, il 10.06.2010, il
23.10.2010, il 24.11.2010, nonché a terapie continuative, farmacologiche e riabilitative. Al termine del periodo di invalidità temporanea, la ricorrente non rientrava più al lavoro, subendo licenziamento per inidoneità lavorativa permanente in data 22.03.2011 (doc. 13-14 ricorrente).
L'istante restava totalmente priva di occupazione e di reddito fino al 2018 e successivamente riusciva a reperire solo occasionali impieghi. Priva di titolo di studio superiore e di particolari esperienze professionali, alla sig.ra Parte_1
erano di fatto limitate le chances di incremento professionale per un lavoro impiegatizio/operaio confacente che non richiedesse l'uso della mano destra.
Con nota del 19.04.2011, e successive del 07.04.2016 e del 02.04.2021 (docc. 36-
38 ricorrente), rimaste tutte inesitate, la ricorrente diffidava la società a ristorarle tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, discendenti dal predetto infortunio sul lavoro nonché a corrisponderle le retribuzioni differenziali discendenti dall'illegittimità e/o nullità del contratto di apprendistato, per violazione del diritto-dovere di istruzione e formazione nonché per insussistenza dei requisiti formali e/o sostanziali, con conseguente ricostruzione del rapporto a tempo indeterminato.
Dall'infortunio, infatti, derivavano postumi permanenti quantificati dall' CP_3
dapprima nel 16%, aumentati al 17% a seguito di opposizione e, infine, nel 21%
pagina 4 di 24 in esito a procedimento giudiziario RGL n. 578/2012, con costituzione della rendita in misura corrispondente, con valore capitale pari ad € 105.488,75.
L'infortunio patito dalla ricorrente era oggetto di diversi procedimenti giudiziari, fra cui un procedimento penale, rubricato al n. 3485/2009 R.G.PM.
(Trib. Pesaro – Sez. Dist. Fano), a carico del legale rappresentante Per_2
, per il reato p. e p. dall'art. 590 c.p., in relazione all'art. 583 c.p. Il
[...]
procedimento era definito con sentenza di patteggiamento del 17.12.2010 (pena pecuniaria di € 600,00 a carico dell'imputato), previa archiviazione del capo d'imputazione ex art. 71 D.Lgs. 81/2008 – a seguito di adempimento alle prescrizioni di sicurezza – e liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile costituitasi per ottenere il ristoro dei danni da lesioni, con rinvio al giudizio civile.
L' agiva in regresso nei confronti della CP_2 Controparte_1
(procedimento R.G. n. 329/2012 Trib. Pesaro), ove la ricorrente era evocata dall'azienda quale corresponsabile. Il procedimento si concludeva con sentenza n. 100/2016 con cui l'intestato Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità dell'odierna resistente nel determinismo dell'infortunio del 18.08.2009, con condanna al pagamento in favore dell' della somma di € 146.078,45, CP_2
dichiarando inammissibili le rispettive domande azionate dalla società (manleva)
e dalla lavoratrice (accertamento della responsabilità).
Con comparsa del 29.10.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
chiedendola chiamata in causa della AI Controparte_1
Assicurazioni; in via preliminare e principale, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità della società nella causazione del sinistro del 18.08.2009 e/o della domanda di quantificazione dei danni per violazione del principio del ne bis in idem; nel pagina 5 di 24 merito, in via principale, chiedeva il rigetto integrale del ricorso e, in via subordinata, la condanna della società a Controparte_4
garantirla e/o manlevarla e/o comunque tenerla indenne dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto alla sig.ra . Parte_1
Parte resistente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione di entrambi i diritti azionati (differenze retributive e risarcimento del danno), essendo decorsi i relativi termini prescrizionali quinquennali, di cui al combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.: a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in data 25.03.2011 e dell'infortunio del 18.08.2009 e delle diffide del 19.04.2011 e 07.04.2016, non vi era prova agli atti che la ricorrente avesse inviato con esito positivo l'ulteriore missiva datata 02.04.2021.
Nel merito, la società resistente evidenziava che alla data di assunzione della lavoratrice (14.03.2006), era ancora vigente il CCNL 1997-2001, in quanto il successivo CCNL 2005-2008 era stato siglato in data 24.01.2008 mentre non poteva ancora ritenersi entrato in vigore il D. Lgs 276/2003, il quale, all'ultimo comma dell'art. 47, stabiliva espressamente che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”, con la conseguenza che al contratto di apprendistato stipulato dalle parti doveva essere applicata la disciplina di cui alla Legge n.
25/1995. Da ciò deriva l'insussistenza di alcun obbligo di allegazione al contratto del piano formativo individuale e di nomina di un tutor. L'art. 11 della
L. 25/1955 prevedeva a carico del datore di lavoro l'obbligo di impartire e di far impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché potesse conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato mentre il successivo art. 16 stabiliva che la formazione professionale dell'apprendista si attuava mediante l'addestramento pratico e pagina 6 di 24 l'insegnamento complementare, quest'ultimo per espressa previsione dell'art. 17, non obbligatorio qualora, come nel caso di specie, vi fosse adeguato titolo di studio. Quanto alla prova di idoneità finale, si rilevava che la lavoratrice a seguito dell'infortunio del 18.08.2009 non aveva più ripreso l'attività lavorativa e, pertanto, non era stato materialmente possibile sottoporla a prova di idoneità al termine del periodo di apprendistato che alla data dell'infortunio non era ancora terminato.
La resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento della propria responsabilità nel sinistro del 18.08.2009 e la conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione del principio del ne bis in idem. La ricorrente aveva già proposto, in via riconvenzionale, detta domanda di accertamento dell'esclusiva responsabilità della nel sinistro del 18.08.2009 - CP_1
senza però formulare domanda di condanna al risarcimento del danno differenziale - nel giudizio instauratosi tra (ricorrente), CP_2 [...]
(convenuta) e (terza chiamata) innanzi Controparte_1 Parte_1
il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro (RG 329/2012), conclusosi in primo grado con sentenza n. 100/2016. La domanda di mero accertamento dell'esclusiva responsabilità datoriale era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non avendo la lavoratrice richiesto anche la condanna al risarcimento dei danni. Tale statuizione permaneva anche all'esito del giudizio di appello, introdotto dalla stessa sig.ra , la quale aveva formulato, Parte_1
come unico motivo di appello, la censura del calcolo del danno civilistico, eseguito dal Tribunale e computato in € 165.434,66. La Corte d'Appello di
Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 303/2017 (RG 459/2016), passata in giudicato, infatti, aveva respinto l'appello dell'odierna ricorrente, ritenendo la domanda di accertamento del maggior danno tardiva e ribadendo che sulla pagina 7 di 24 statuizione di accertamento della responsabilità della nella CP_1
causazione del sinistro del 18.08.2009, rigettata dal Tribunale di Pesaro e non appellata dalla , era ormai calato il giudicato. Parte_1
Pertanto, secondo la resistente, la sig. non poteva riproporre la Parte_1
domanda di accertamento della responsabilità della nella CP_1
causazione del sinistro del 18.08.2009, essendo detta domanda già stata formulata dalla stessa nel procedimento n. 329/2012 R.G. e rigettata dal
Tribunale di Pesaro con sentenza n. 100/2016 passata in giudicato, né la domanda di quantificazione dei danni subiti, già rigettata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 303/2017, anch'essa passata in giudicato.
Nel merito, negava ogni responsabilità per l'infortunio occorso alla ricorrente, avendo adottato tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, e riconduceva la sua verificazione ad esclusiva responsabilità della ricorrente. Al momento dell'infortunio la sig.ra lavorava alla macchina da circa due mesi ed Parte_1
era stata adeguatamente formata sull'uso della stessa sia dal datore di lavoro che dalla sig.ra collega che si era occupata della sua formazione Persona_3
per tutto il rapporto lavorativo della ricorrente. Disattendendo le direttive impartitele dal datore di lavoro, per sua esclusiva negligenza e imprudenza, del tutto imprevedibilmente, interveniva sul laminatoio a mani nude.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della terza chiamata AI
Assicurazioni, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 18.03.2024.
L'Assicurazione, in via preliminare, aderiva all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni proposta dalla società resistente e al contempo eccepiva nei confronti di quest'ultima, la prescrizione del diritto alla garanzia pagina 8 di 24 assicurativa, non avendo più ricevuto alcuna richiesta da parte dell'assicurata a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona.
***
1. Sulla domanda di pagamento delle differenze retributive connesse alla nullità del contratto di apprendistato.
Il rapporto di lavoro si è svolto dal 14.03.2006 al 22.03.2011. Parte ricorrente ha efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione estintiva quinquennale con tre distinti atti di diffida, concernenti sia il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio che al pagamento alle differenze retributive, in data 19.04.2011 (doc. 36 ricorrente), 07.04.2016 (doc. 37,
37a e 37b, ricorrente) e 02.04.2021 (doc. 38, 38° e 38b, ricorrente).
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, deve rilevarsene l'inammissibilità a mente dell'art. 2959 cc., avendo la resistente eccepito sia pure in via subordinata, l'infondatezza nel merito della domanda della ricorrente e quindi, implicitamente, che la relativa obbligazione non è stata estinta (Cass.
11332/1992: “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l'ammissione del debitore che il credito non sia stato estinto e tale situazione ricorre (anche) nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca detta prescrizione e l'avvenuto pagamento con riguardo ad un rapporto di lavoro di contenuto diverso da quello per il quale il lavoratore chiede il pagamento delle spettanze retributive, venendo egli in sostanza a negare l'esistenza del credito oggetto della domanda.”; id. 26986/2013).
Nel merito la ricorrente ha contestato che il contratto di apprendistato si sia svolto nel rispetto delle norme che lo regolavano. In particolare ha eccepito, oltre ad irregolarità formali (sia ai sensi del d.lgs. 276/2003 che della normativa previgente) la mancanza di adeguata formazione della lavoratrice, alla quale non pagina 9 di 24 sarebbe stato fornito l'insegnamento necessario per farle conseguire una qualificazione professionale.
Come dedotto da parte resistente, il rapporto di apprendistato in esame era soggetto alla disciplina anteriore al d.lgs. 276/2003 poiché, alla data della stipula del contratto individuale (14.03.2006), non era ancora vigente la regolamentazione del nuovo contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal d.lgs. 276/2003 (in base all'art. 49 erano i contratti collettivi a dover definire la durata del contratto mentre di competenza regionale era la definizione dei profili formativi;
la prima disciplina collettiva dell'istituto è contenuta nel CCNL del 24.01.2008, doc. 39b, ric.). La regolamentazione del contratto concluso dalle parti si rinviene perciò nella legge 25/1955, nel regolamento approvato con d.p.r. 1668/1956 e nella disciplina di fonte collettiva. Il contratto di apprendistato era configurato come un negozio a causa mista nel quale oltre allo scambio di attività lavorativa contro retribuzione era prevista l'erogazione di formazione professionale (art. 2: “L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.”; art. 16: “La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.”).
L'onere di provare che alla ricorrente sia stata impartita la necessaria formazione professionale è a carico del datore di lavoro (v. Cass. 3696/2001:
“L'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente alla instaurazione di un rapporto di apprendistato, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n.
25, non comporta di per sè che il rapporto di lavoro posto in essere sia qualificabile come di apprendistato;
pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di
pagina 10 di 24 lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro.” .
Dai verbali della causa 392/2012 (doc. 33, ric.) si evince che la ricorrente ha ricevuto formazione da parte del titolare e della sig.ra Persona_3
Secondo il sig. funzionario Asur che ha svolto accertamenti relativi al CP_5
grave infortunio di cui si dirà oltre, “la ricorrente erano circa due mesi che lavorava in coppia alla macchina ed aveva avuto una formazione da parte del La CP_1
documentazione comprovante la formazione era generica e non indicava i singoli argomenti trattati;
nessuno degli operai da me interpellati (la ricorrente e la collega) aveva preso visione del manuale d'uso del macchinario che era in azienda.”.
La collega riferiva che la ricorrente era stata seguita per qualche Parte_3
giorno dalla sig. Quest'ultima dichiarava di aver “insegnato alla Per_3
ricorrente l'utilizzo della macchina laminatrice per una settimana”.
Altre informazioni si ricavano dalla deposizione nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato che “La ricorrente ha svolto diverse mansioni Tes_2
nell'ambito della catena produttiva. La ricorrente si è infortunata presso il secondo stabilimento mentre era impegnata in una macchina che io non ho mai utilizzato.
Generalmente quando viene assunto un nuovo dipendente il personale già in forza con più esperienza dà le indicazioni al novizio. Il personale più esperto non era affiancato in maniera continuativa ma istruiva il dipendente più giovane sulle modalità di svolgimento delle mansioni e sull'uso delle macchine. Si tratta di una formazione che ho ricevuto anche io pur
pagina 11 di 24 non essendo stata assunta come apprendista. L'affiancamento dura il tempo necessario perché il dipendente sia in grado di utilizzare la macchina da solo.”.
Nella testimonianza scritta (art. 257bis, c.p.c.) la sig.ra conferma Per_3
l'affiancamento (“Sì, la ricorrente mi è stata affiancata per un periodo di tempo limitato che ad oggi non sono in grado di quantificare. Il reparto e quindi conseguente mansioni era quella di “sfogliamento”, dove venivano svolte attività di controllo visivo dei macchinari, regolazione spessore piadina, qualora necessario. Ad oggi non ricordo ulteriori dettagli”).
La valutazione complessiva di questi elementi istruttori non è favorevole alla resistente.
La deduzione della difesa della resistente secondo cui la avrebbe Parte_1
ricevuto per tutto il periodo lavorativo l'affiancamento costante della Per_3
non ha trovato conferma istruttoria. Alla data dell'infortunio (18.08.2009) la ricorrente lavorava presso la resistente da oltre tre anni. Vi è prova certa di attività formativa impartita dalla limitatamente ad una settimana e di Per_3
un affiancamento di un paio di mesi ( mentre nulla di specifico (tempi, CP_5
modalità, oggetto) è dato sapere sulla formazione impartita dal titolare o da altri per il resto del periodo lavorativo. Non vi è traccia del libretto formativo previsto dall'art. 54 del CCNL 1997/2001 nel quale avrebbero dovuto attestarsi i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale. Spetta
pagina 12 di 24 al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro” (Cass. 11265 del 10/05/2013).
L'effettività del momento formativo comporta - ai fini dell'accertamento riservato al giudice di merito - una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali, come la qualificazione nominale del contratto o la attestazione dell'avvenuto superamento della prova, che possono acquistare importanza solo nei casi in cui la legge preveda una specifica documentazione, di tipo certificativo, a determinati fini.
Nel caso specifico non vi è prova che la finalità formativa dell'istituto sia stata adeguatamente perseguita. La formazione impartita alla ricorrente risulta oltre che di durata insufficiente, limitata all'uso delle macchine e non differenziabile rispetto a quella genericamente impartita ad ogni novizio (vedi le dichiarazioni della teste ). La stessa imperizia che ha caratterizzato l'infortunio sul Tes_2
lavoro dimostra il livello insufficiente di preparazione professionale della lavoratrice e della dipendente a cui era stata delegata per un breve periodo la formazione ( “nessuno degli operai da me interpellati (la ricorrente e la collega) CP_5
aveva preso visione del manuale d'uso del macchinario che era in azienda”).
Il difetto della causa “formativa” e quindi la nullità del contratto di apprendistato impone di valutare il rapporto alla stregua di un ordinario contratto di lavoro. Ciò premesso, il quantum preteso dalla ricorrente è stato determinato mediante il CCNL del settore Alimentari Artigianato, debitamente allegato al ricorso. Non vi sono quindi effettive incertezze al riguardo e pagina 13 di 24 l'assenza di contestazioni più specifiche della resistente conferma la correttezza del computo.
Alla ricorrente spetta perciò un differenziale retributivo di € 17.081,94, oltre accessori di legge.
2. L'infortunio sul lavoro del 18.08.2009 e la domanda di risarcimento dl danno della ricorrente.
Valgono anche in relazione a questa domanda i rilievi sopra esposti in relazione all'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla Controparte_1
che perciò è respinta.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
E' vero che in un precedente giudizio (rg. 329/2012) promosso davanti a questo tribunale dall' per il regresso verso l'odierna resistente di quanto CP_2
corrisposto per l'infortunio di cui è causa, la aveva chiesto Parte_1
l'accertamento della totale responsabilità datoriale nella causazione del sinistro.
Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile poiché non sorretta da un sufficiente interesse e questa statuizione, confermata in appello restava coperta dal giudicato.
In tal caso però il giudicato non è di ostacolo alla proposizione della
(comunque diversa) domanda di condanna. In linea generale infatti “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.” Cass. n. 20636 del 24/07/2024 (Rv. 671956 - 01). Ciò è tanto più vero quando l'inammissibilità consegue non già alla mera tardività nella proposizione di una domanda giudiziale ma, ancora più in radice, al difetto di pagina 14 di 24 una condizione dell'azione, che impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta perché – in sostanza – la parte non ha dedotto la lesione di vero e proprio diritto. La citazione della massima di Cass.
18439/2023 non è pertinente per le ragioni ben illustrate da Cass. 19039/2024, alla cui motivazione (par. 19) si rinvia.
Ciò premesso, la responsabilità esclusiva della PAB nella causazione del sinistro si desume agevolmente dall'accertamento ispettivo e dalle conclusioni a cui questo tribunale è giunto nella causa sopra indicata. Nella sentenza n. 100/2016
(riportata in neretto) si legge che “La responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio occorso emerge dalla circostanza, non contestata, della mancanza di un dispositivo di protezione (“carter”) del rullo che ha cagionato lo schiacciamento della mano destra della ricorrente. Nel capo di imputazione riportato nella sentenza di patteggiamento si legge: “omettendo di dotare il laminatoio n. 1 della “linea di laminazione POLIN” di carter di protezione fisso – peraltro previsto dal manuale d'uso e di manutenzione della relativa casa produttrice…”. La necessità della protezione è riscontrabile dal manuale di istruzioni e manutenzione della macchina, doc. 4 della società convenuta (punto 6.01.02), citato pure nella relazione di indagine dell'Asur, ove si legge che tale protezione, ancora alla data dell'ispezione, non era presenti, pur essendo evidenti i fori delle viti che servivano ad assicurarla alla macchina.
Relativamente alla rimozione del carter di protezione, il titolare della convenuta
( , ha dichiarato che la macchina era stata fornita senza carter ma Testimone_1
con uno sfarinatore e che dopo l'incidente la ditta Polin ha tolto lo sfarinatore vicino al rullo, sostituendolo con un carter di protezione.
La teste ha dichiarato che inizialmente sul rullo nel quale si è Per_3
infortunata la ricorrente “vi era uno sfarinatoio che impediva l'inserimento della pagina 15 di 24 mano nel rullo. Fu tolto l'infarinatoio, perché poco funzionale in quel punto, da parte della ditta produttrice. Ciò subito dopo l'installazione della macchina.”.
La lavoratrice corregge la dichiarazione del titolare su un punto rilevante. Lo sfarinatoio che – secondo la teste - fungeva anche da protezione del rullo, fu tolto non dopo l'incidente ma subito dopo l'installazione della macchina che pertanto ha lavorato successivamente senza alcuna protezione.
La responsabilità datoriale appare in ogni caso evidente poiché, al fine di rendere più funzionale la macchina ne ha consentito l'uso pericoloso, ossia in difetto di un essenziale dispositivo di protezione (dal manuale di istruzione si evince che l'unica zona esposta a pericolo nonostante i dispositivi di sicurezza è quella del primo schiacciamento, che non è quella – laminatoio - presso cui l'incidente si è prodotto). Anche ammesso che la macchina si stata fornita priva del carter - fatto assai improbabile poiché il dispositivo è una dotazione standard del macchinario - resta ferma la colpa del datore, che non avrebbe dovuto metterla in opera perché pericolosa. Del rischio poteva agevolmente avvedersi, con la semplice consultazione del manuale.
Non è possibile imputare parte della responsabilità dell'infortunio alla dipendente, che ponendo in essere la manovra di separazione dei panetti, si è uniformata alle regole aziendali, come emerge dalla dichiarazione dell'ispettore
(“entrambe le dipendenti [la ricorrente e la collega] mi hanno riferito che quando CP_5
si producevano dei disallineamenti dei panetti erano soliti intervenire con la macchina in movimento, per evitare dei blocchi alla produzione”). Non risponde a verità quanto riferito da parte convenuta secondo cui l'operaia addetta alla macchina non avrebbe necessità di intervenire per riallineare le palline se non nel primo tratto:
a pag. 63 del manuale di istruzioni è detto espressamente che “dopo la laminazione le quattro piadine ovali possono disporsi disallineate a causa degli attriti differenti. Pertanto
pagina 16 di 24 prima di essere depositate sul nastro a strappo devono essere allineate…”. In mancanza di un dispositivo che vi provveda automaticamente (lo stesso ha CP_1
dichiarato che il riallineatore di cui era la macchina era stata dotata “non funzionava e così lo abbiamo fatto togliere”) doveva evidentemente provvedervi un dipendente.”.
Può aggiungersi che un concorso colposo della dipendente non può neanche astrattamente ipotizzarsi quando - come nel caso in esame - l'infortunio è la conseguenza dell'omissione colposa di un dispositivo di protezione che serve ad evitare danni del tipo di quelli in concreto occorsi. In tal caso, infatti,
l'astratta prevedibilità del sinistro esclude in radice che il comportamento del lavoratore possa qualificarsi quale fatto abnorme ossia del tutto imprevedibile
(tra le tante, Cass. 4980/2023).
2.1. Il danno alla persona sofferto dalla ricorrente.
Il dott. nominato ctu, dopo aver visitato la ricorrente ed esaminato la Per_4
consistente documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente ha accertato a carico della ricorrente “Esiti di trauma da schiacciamento mano destra con anchilosi delle
IF del 3° e IV dito, modeste limitazioni algofunzionali del II e V dito e limitazioni algofunzionali ai gradi estremi dei movimenti del polso omolaterale con complessiva compromissione moderata-severa della forza di presa con mano dominante”.
Ha poi stimato il danno biologico temporaneo, basato primariamente sulle certificazioni dell'epoca, complessivamente della durata di 358 gg come CP_2
di seguito suddivisi:
- ITT (100%): giorni 12 (pari ai ricoveri ospedalieri)
- ITP al 75%: giorni 60
- ITP al 50%: giorni 60
- ITP al 25%: giorni 226.
pagina 17 di 24 Per la valutazione del danno biologico permanente il ctu ha considerato le seguenti voci tabellari ai comuni baremes di riferimento:
- Anchilosi rettilinea di entrambe le interfalangee dell'indice: 7%
- Anchilosi rettilinea di entrambe le interfalangee del medio: 5%.
Gli ulteriori postumi attinenti il polso, il II ed il V dito sono state valutate per analogia frazionando i riferimenti alle anchilosi degli stessi con i seguenti risultati:
- Limitazioni algofunzionali ai gradi estremi di II e V dito: 3%
- Limitazioni algofunzionali ai gradi estremi di polso destro: 2%
Ha considerato poi che le limitazioni a numerose dita della medesima mano, dominante, contribuiscano a determinare un elemento di danno sinergicamente più rilevante circa la disfunzionalità complessiva dell'estremità.
Ha ritenuto quindi che, complessivamente, il danno biologico permanente sia calcolabile intorno al 20% (venti punti percentuali), comprensivo della riduzione dell'integrità estetica.
Ha infine argomentato in ordine alla riduzione della capacità lavorativa specifica attitudinale derivante dalle ripercussioni attribuibili ad una inferiore potenzialità di svolgere con successo attività che prevedano la bimanualità calcolabile intorno al 10%.
2.2. Le contestazioni della difesa ricorrente.
La difesa della ricorrente contesta la valutazione del ctu relativa all'anchilosi del dito indice della mano destra (anchilosi di entrambe le interfalengee) valutata nel 7% invece dell'8%. Si tratta di una critica da accogliere poiché pur essendo le percentuali tabellari delle indicazioni e non dei valori assoluti (il danno biologico, anche nella sua componente percentualizzabile è contrassegnato da una variabilità misurata sulle caratteristiche individuali della persona lesa) la loro pagina 18 di 24 finalità esige che le eventuali divergenze debbano trovare puntuale giustificazione e motivazione.
La valutazione del ctu non può invece validamente contestarsi sulla base di mere valutazioni soggettive ovvero facendo riferimento ad altre tipologie di lesione (anchilosi in flessione ovvero perdita di medio e anulare) che non ricorrono nel caso in esame ovvero richiamando il corredo delle limitazioni funzionali connesse alle lesioni accertate con sostanziale duplicazione del danno risarcibile. Correttamente motivata appare anche l'esclusione del nesso causale rispetto a neuropatie dell'arto superiore, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra l'infortunio e la loro manifestazione unitamente all'assenza di evidenze strumentali. Nel danno biologico rientrano tutte le conseguenze ordinariamente connesse alle accertate invalidità. Nella valutazione complessiva del ctu è stato considerato anche il lieve danno estetico. L'apprezzamento della cenestesi lavorativa deve essere considerato in sede di personalizzazione del danno.
Il danno biologico resta quindi determinato nella misura del 21%.
Sulla base delle tabelle milanesi, il danno risarcibile per invalidità pari al 21% per soggetti di 37 anni è liquidato in € 67.673,00 per danno biologico/dinamico-relazionale. Considerata la cenestesi lavorativa questo valore è aumentato del 10% e quindi stimato in € 74.440,30. Avendo la ricorrente ricevuto dall' a titolo di danno biologico permanente l'importo CP_2
di € 62.095,70, il danno differenziale è pari ad € 12.344,60.
La ricorrente ha sofferto anche un forte perturbamento soggettivo (danno morale), superiore a quello ordinariamente ipotizzabile, per le modalità cruente con le quali si è realizzato l'infortunio e per i numerosi interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri ai quali nel tempo ha dovuto sottoporsi. Si consideri lo pagina 19 di 24 spavento provocato dalle modalità di inflizione della lesione, l'ansia e la preoccupazione per le proprie condizioni di salute, la perdita di stima, considerazione o compiacimento di sé, la tristezza ed il rimpianto per il perduto benessere. Il valore del danno morale, stimato ordinariamente dalle tabelle milanesi in € 25.039, è perciò liquidato in € 30.000,00.
Complessivamente il danno non patrimoniale da invalidità permanente, risarcibile, è pari ad € 42.344,60.
Il danno biologico temporaneo è stato valutato dal ctu in 358 giorni sulla base delle certificazioni La contestazione della attrice sul punto è parzialmente CP_2
fondata poiché le certificazioni attestano un periodo di invalidità CP_2
complessivo di 385 giorni (dal 22/08/2009 al 13/04/2010; dal 08/06/2010 al
01/11/2010 e dal 30/12/2010 al 31/12/2010 vedi doc. 9, ric.). La differenza di
27 giorni non considerata dal ctu è egualmente imputata ai tre periodi di ITP.
La considerazione dell'ITP al 100%, ritenuta dal ctu solo per i giorni di ricovero ospedaliero non è censurabile, poiché oggetto di valutazione non è la capacità di lavoro ma la lesione della salute. La dimissione segna ragionevolmente la fine dell'incapacità totale di svolgere le normali attività quotidiane.
Pertanto l'IT (nelle sue componenti biologiche e morali) viene così determinata e liquidata sulla base delle tabelle milanesi per l'anno 2024:
ITT (100%): giorni 12 (pari ai ricoveri ospedalieri): € 1380,00;
- ITP al 75%: giorni 69: € 5.951,25
- ITP al 50%: giorni 69 : € 3.967,50
- ITP al 25%: giorni 235: € 6.756,25
Totale ITP € 18.055,00
Complessivamente il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 60.399,6
3. Il danno patrimoniale.
pagina 20 di 24 La ricorrente è stata licenziata a causa dell'infortunio, per inidoneità lavorativa permanente, il 22/03/2011. Resta disoccupata e a carico del marito fino al
03/08/2018. Dalla scheda professionale si evince un periodo di occupazione dal 03.08.2018 al 15.09.2018 come addetta al banco nei servizi di ristorazione e dal 31.05.2019 al 31.12.2019 come bracciante agricolo. Non sono state prodotte le buste paga e l'ultima dichiarazione dei redditi risale al 2019.
Nel procedimento 392/2012, definito con sentenza n. 100 del 01.04.2016, al fine di decidere la domanda di regresso proposta dall' si è proceduto CP_2
all'accertamento e liquidazione del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente, stimato in € 68.295,88, desumendolo dalla percentuale (25%) di riduzione della capacità lavorativa specifica stimata dal ctu e capitalizzando il reddito annuo che la ricorrente percepiva all'epoca dell'infortunio, pari ad € 14.319,11
(1101,47*13). L'importo, rivalutato all'attualità è pari ad € 83.252,68. Poiché
l' ha corrisposto alla ricorrente alla data del 05.12.2024, a titolo di danno CP_2
patrimoniale, la somma di € 66.087,28, residuerebbe un danno patrimoniale differenziale di € 17.165,40.
Deve però considerarsi che la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica accertata dal ctu nel presente procedimento è assai più ridotta di quella stimata nel giudizio del 2016. Applicando la percentuale del 10% ritenuta dal dott. non vi sarebbe spazio per alcun danno differenziale. Per_4
Deve inoltre osservarsi che attualmente la giurisprudenza di legittimità è assestata su criteri di accertamento e liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno assai più rigorosi di quelli utilizzati in passato (da ultimo v. Cass. 22584/2025: “L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi
pagina 21 di 24 permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale”).
Posto che le lesioni non impediscono all'istante ogni attività lavorativa è necessario individuare il reddito lavorativo percepito dalla ricorrente dopo l'infortunio. L'eventuale differenza negativa con il reddito pregresso, se causalmente riferibile alle limitazioni biologiche determinate dall'infortunio, costituisce i lucro cessante risarcibile.
A tale stregua, dalla dichiarazione dei redditi dell'istante per l'anno 2019 si evince il reddito percepito nel 2018, costituito dalla retribuzione lorda percepita dal 03.08.2018 al 15.09.2018, come addetta al banco nei servizi di ristorazione, pari ad € 1.116,00. Ipotizzando una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 al mese si ottiene un reddito annuo di € 13.000,00. Dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'anno 2009 (redditi 2008) si evince un reddito annuo lordo di € 12.435,00 che, rivalutato al 31.10.2018 è pari ad € 13.927,20, con una differenza negativa di € 1492,00.
Questa differenza negativa rappresenta il mancato guadagno causalmente dovuto alla riduzione della capacità lavorativa della ricorrente conseguente all'infortunio. Il nesso causale tra la riduzione reddituale e i postumi permanenti conseguenti all'infortunio appare conclamato, sia in base alle valutazioni del ctu
(che attesta una inferiore potenzialità a svolgere con successo attività che prevedano la bimanualità) che alla storia lavorativa della ricorrente che a causa dell'infortunio ha perso il posto di lavoro.
pagina 22 di 24 La ricorrente è stata licenziata a marzo 2011. Il lucro cessante passato, ossia dal
2011 all'attualità è pari ad € 10.444,00 (1492*7).
Il lucro cessante futuro (dall'attualità al prevedibile pensionamento della ricorrente) è stimabile mediante la tabella di attualizzazione del tribunale di
Milano (anno 2024), proiettando il valore del danno all'attualità per i residui anni lavorativi dell'istante (circa 28, ipotizzando il pensionamento a 65 anni) e quindi applicando il moltiplicatore 24,87. Il prodotto è pari ad € 37.106,04
(1492*24,87). Nel complesso il danno patrimoniale conseguente alla ridotta capacità di guadagno della ricorrente è di € 47.550,00.
Poiché la componente patrimoniale dell'indennizzo erogato dall' CP_2
aggiornato al 05.12.2024 è di € 61.490,66, non risulta alcun danno differenziale risarcibile.
La società resistente è quindi tenuta a risarcire alla ricorrente il complessivo importo di € 77.480,94 (€ 17.081,94 per differenze retributive più € 60.399,60 per danno non patrimoniale).
4. L'eccezione di prescrizione sollevata da AI verso la resistente.
L'eccezione è infondata, poiché dalle dichiarazioni del teste emerge Tes_3
che la resistente ha dato tempestivamente notiziato la propria assicurazione delle richieste risarcitorie della ricorrente (“Le due lettere che mi vengono mostrate riportano la mia sottoscrizione per ricevuta nelle due date indicate e sono state da me manoscritte. Probabilmente si tratta di documenti che mi sono stati consegnati a mano presso la ditta presso cui avevo occasione di recarmi per lavoro. La data che ho indicato è CP_1
quella in cui ho ritirato i due documenti. Ho trasmesso queste comunicazioni alla compagnia assicurativa. Preciso però che parte del mio portafoglio assicurativo a far data dal
30.06.2014 viene trasferito ad per disposizione dell'antitrust. Da tale data non CP_6
disponendo più del canale Intranet di comunicazione, le denunce relative ai sinistri antecedenti
pagina 23 di 24 venivano trasmesse dalle agenzie tramite un corriere dedicato che periodicamente si recava presso le agenzie per ritirare la corrispondenza. Tuttora questo sistema è in vigore”).
5. Spese.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente sono liquidate in complessivi €
10.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e sono poste in capo all'assicuratore. Sono parimenti poste in capo all'assicuratore le spese di lite sostenute dal resistente per la chiamata in causa dell'assicuratore, liquidate in complessivi € 4000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna la resistente al Controparte_1
pagamento della somma di € 77.480,94, oltre accessori di legge, in favore della sig.ra , per i titoli meglio descritti in parte motiva;
Parte_1
condanna a rifondere la resistente di Controparte_4
quanto tenuta a pagare alla ricorrente in forza del presente provvedimento.
Spese di lite regolare come in parte motiva.
Pesaro, 01/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio, Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 671/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. MORENA LUCA, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
difesa e rappresentata dall'avv. Controparte_1
GIUNTA ANDREA,
RESISTENTE
e:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, difesa e rappresentata dall'avv. BINETTI
DOMENICO,
TE TA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 24 Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la società al fine di Controparte_1
ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato del
14.03.2006 e, per l'effetto, la sua conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° liv. CCNL Alimentari (Artigianato), decorrente dal 14.03.2006, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 17.081,94 lordi;
chiedeva, inoltre,
l'accertamento della responsabilità della società nella verificazione dell'infortunio occorsole in data 18.08.2009, e, conseguentemente, la condanna al risarcimento in suo favore di ogni danno di natura patrimoniale e non patrimoniale ivi discendente (danno non patrimoniale temporaneo, pari a €
22.151,00; danno non patrimoniale permanente, pari a € 204.337,00; personalizzazione dei danni non patrimoniali, pari a € 39.822,50; danno per incapacità lavorativa specifica e/o da perdita di chances e/o da diminuzione economico-reddituale, pari a € 76.993,08; danno patrimoniale per spese terapeutiche, sanitarie e esborsi vari, pari a € 727,74).
La ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla società Prodotti Alimentari
Brunori S.r.l. (PAB), azienda che produce alimenti di panificazione (piadine, pizze e focacce) presso il laboratorio industriale di AR (PU), in data
14.03.2006, con contratto di apprendistato, qualifica di addetta alla produzione di piadina, inquadramento al 5° liv. CCNL Alimentari (Artigianato) e orario full time. Nell'unico documento contrattuale consegnatole all'atto dell'assunzione, era previsto un periodo di apprendistato di 42 mesi (fino al 14.09.2009), senza alcuna indicazione circa il piano formativo, il nominativo del tutor, l'oggetto e le modalità dei corsi di formazione, le norme di sicurezza, ecc. (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente, sin dall'assunzione e in continuità, era adibita alle mansioni pagina 2 di 24 assegnatele dai titolari ( e , quotidianamente variabili Per_1 Testimone_1
in funzione delle esigenze produttive, anche durante il medesimo turno giornaliero, potendo essere indistintamente adibita presso il reparto Pt_2
presso il reparto Confezionamento, presso il reparto Sfogliatura ma anche presso gli uffici amministrativi, i bagni ed il negozio aziendale.
La ricorrente non fruiva di alcuna specifica formazione, né teorica né pratica, non riceveva informazioni sull'utilizzo di strumentazione, macchinari e relativi dispositivi di sicurezza, non riceveva dotazioni antinfortunistiche e lavorava prevalentemente da sola, senza tutor o supervisori.
In data 18.08.2009, mentre era adibita alla lavorazione di piadine presso la catena di laminazione “POLIN”, subiva un infortunio. La lavoratrice era stata chiamata a svolgere tali mansioni solamente da 1-2 settimane, senza alcun tutor o supervisore, in sostituzione di una collega. Mentre era in postazione, impegnata a non far sovrapporre l'impasto delle piadine sul rullo di laminazione direttamente con le mani – indicazione espressamente impartitale dallo stesso datore di lavoro, la sua mano destra veniva risucchiata all'interno del macchinario, sprovvisto dell'allineatore (dispositivo di ca. 120 cm, atto a non far sovrapporre e/o incastrare le piadine, espressamente rimosso dal datore per velocizzare la catena produttiva) nonché dei carter fissi di protezione ai rulli di laminazione.
La ricorrente era trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Fano, dove le veniva diagnosticato un trauma da schiacciamento alla mano destra con lacerazione caotica dei tessuti molli nella parte ventrale del III° e IV° dito e con frattura pluriframmentaria dell'estremità distale della falange prossimale del III°
e IV° dito, con abrasione della parte ventrale del V° e II° dito della mano destra
(doc. 7 ricorrente). Condotta d'urgenza all'Ospedale “Torrette” di Ancona, era pagina 3 di 24 sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e poi dimessa con prognosi iniziale di 60 gg, successivamente prorogata dall' fino al 13.04.2010, con CP_2
nuova ulteriore ricaduta per convalescenza post-infortunio dal 08.06.2010 al
31.12.2010, per un totale di ben 445 giorni di astensione lavorativa.
Le vicende chirurgiche e cliniche della ricorrente non terminavano con la prima operazione, in quanto la sig.ra veniva sottoposta a nuovi interventi Parte_1
chirurgici e/o ricoveri, rispettivamente, il 20.01.2010, il 10.06.2010, il
23.10.2010, il 24.11.2010, nonché a terapie continuative, farmacologiche e riabilitative. Al termine del periodo di invalidità temporanea, la ricorrente non rientrava più al lavoro, subendo licenziamento per inidoneità lavorativa permanente in data 22.03.2011 (doc. 13-14 ricorrente).
L'istante restava totalmente priva di occupazione e di reddito fino al 2018 e successivamente riusciva a reperire solo occasionali impieghi. Priva di titolo di studio superiore e di particolari esperienze professionali, alla sig.ra Parte_1
erano di fatto limitate le chances di incremento professionale per un lavoro impiegatizio/operaio confacente che non richiedesse l'uso della mano destra.
Con nota del 19.04.2011, e successive del 07.04.2016 e del 02.04.2021 (docc. 36-
38 ricorrente), rimaste tutte inesitate, la ricorrente diffidava la società a ristorarle tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, discendenti dal predetto infortunio sul lavoro nonché a corrisponderle le retribuzioni differenziali discendenti dall'illegittimità e/o nullità del contratto di apprendistato, per violazione del diritto-dovere di istruzione e formazione nonché per insussistenza dei requisiti formali e/o sostanziali, con conseguente ricostruzione del rapporto a tempo indeterminato.
Dall'infortunio, infatti, derivavano postumi permanenti quantificati dall' CP_3
dapprima nel 16%, aumentati al 17% a seguito di opposizione e, infine, nel 21%
pagina 4 di 24 in esito a procedimento giudiziario RGL n. 578/2012, con costituzione della rendita in misura corrispondente, con valore capitale pari ad € 105.488,75.
L'infortunio patito dalla ricorrente era oggetto di diversi procedimenti giudiziari, fra cui un procedimento penale, rubricato al n. 3485/2009 R.G.PM.
(Trib. Pesaro – Sez. Dist. Fano), a carico del legale rappresentante Per_2
, per il reato p. e p. dall'art. 590 c.p., in relazione all'art. 583 c.p. Il
[...]
procedimento era definito con sentenza di patteggiamento del 17.12.2010 (pena pecuniaria di € 600,00 a carico dell'imputato), previa archiviazione del capo d'imputazione ex art. 71 D.Lgs. 81/2008 – a seguito di adempimento alle prescrizioni di sicurezza – e liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile costituitasi per ottenere il ristoro dei danni da lesioni, con rinvio al giudizio civile.
L' agiva in regresso nei confronti della CP_2 Controparte_1
(procedimento R.G. n. 329/2012 Trib. Pesaro), ove la ricorrente era evocata dall'azienda quale corresponsabile. Il procedimento si concludeva con sentenza n. 100/2016 con cui l'intestato Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità dell'odierna resistente nel determinismo dell'infortunio del 18.08.2009, con condanna al pagamento in favore dell' della somma di € 146.078,45, CP_2
dichiarando inammissibili le rispettive domande azionate dalla società (manleva)
e dalla lavoratrice (accertamento della responsabilità).
Con comparsa del 29.10.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
chiedendola chiamata in causa della AI Controparte_1
Assicurazioni; in via preliminare e principale, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento della responsabilità della società nella causazione del sinistro del 18.08.2009 e/o della domanda di quantificazione dei danni per violazione del principio del ne bis in idem; nel pagina 5 di 24 merito, in via principale, chiedeva il rigetto integrale del ricorso e, in via subordinata, la condanna della società a Controparte_4
garantirla e/o manlevarla e/o comunque tenerla indenne dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto alla sig.ra . Parte_1
Parte resistente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione di entrambi i diritti azionati (differenze retributive e risarcimento del danno), essendo decorsi i relativi termini prescrizionali quinquennali, di cui al combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.: a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in data 25.03.2011 e dell'infortunio del 18.08.2009 e delle diffide del 19.04.2011 e 07.04.2016, non vi era prova agli atti che la ricorrente avesse inviato con esito positivo l'ulteriore missiva datata 02.04.2021.
Nel merito, la società resistente evidenziava che alla data di assunzione della lavoratrice (14.03.2006), era ancora vigente il CCNL 1997-2001, in quanto il successivo CCNL 2005-2008 era stato siglato in data 24.01.2008 mentre non poteva ancora ritenersi entrato in vigore il D. Lgs 276/2003, il quale, all'ultimo comma dell'art. 47, stabiliva espressamente che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”, con la conseguenza che al contratto di apprendistato stipulato dalle parti doveva essere applicata la disciplina di cui alla Legge n.
25/1995. Da ciò deriva l'insussistenza di alcun obbligo di allegazione al contratto del piano formativo individuale e di nomina di un tutor. L'art. 11 della
L. 25/1955 prevedeva a carico del datore di lavoro l'obbligo di impartire e di far impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché potesse conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato mentre il successivo art. 16 stabiliva che la formazione professionale dell'apprendista si attuava mediante l'addestramento pratico e pagina 6 di 24 l'insegnamento complementare, quest'ultimo per espressa previsione dell'art. 17, non obbligatorio qualora, come nel caso di specie, vi fosse adeguato titolo di studio. Quanto alla prova di idoneità finale, si rilevava che la lavoratrice a seguito dell'infortunio del 18.08.2009 non aveva più ripreso l'attività lavorativa e, pertanto, non era stato materialmente possibile sottoporla a prova di idoneità al termine del periodo di apprendistato che alla data dell'infortunio non era ancora terminato.
La resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento della propria responsabilità nel sinistro del 18.08.2009 e la conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione del principio del ne bis in idem. La ricorrente aveva già proposto, in via riconvenzionale, detta domanda di accertamento dell'esclusiva responsabilità della nel sinistro del 18.08.2009 - CP_1
senza però formulare domanda di condanna al risarcimento del danno differenziale - nel giudizio instauratosi tra (ricorrente), CP_2 [...]
(convenuta) e (terza chiamata) innanzi Controparte_1 Parte_1
il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro (RG 329/2012), conclusosi in primo grado con sentenza n. 100/2016. La domanda di mero accertamento dell'esclusiva responsabilità datoriale era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non avendo la lavoratrice richiesto anche la condanna al risarcimento dei danni. Tale statuizione permaneva anche all'esito del giudizio di appello, introdotto dalla stessa sig.ra , la quale aveva formulato, Parte_1
come unico motivo di appello, la censura del calcolo del danno civilistico, eseguito dal Tribunale e computato in € 165.434,66. La Corte d'Appello di
Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 303/2017 (RG 459/2016), passata in giudicato, infatti, aveva respinto l'appello dell'odierna ricorrente, ritenendo la domanda di accertamento del maggior danno tardiva e ribadendo che sulla pagina 7 di 24 statuizione di accertamento della responsabilità della nella CP_1
causazione del sinistro del 18.08.2009, rigettata dal Tribunale di Pesaro e non appellata dalla , era ormai calato il giudicato. Parte_1
Pertanto, secondo la resistente, la sig. non poteva riproporre la Parte_1
domanda di accertamento della responsabilità della nella CP_1
causazione del sinistro del 18.08.2009, essendo detta domanda già stata formulata dalla stessa nel procedimento n. 329/2012 R.G. e rigettata dal
Tribunale di Pesaro con sentenza n. 100/2016 passata in giudicato, né la domanda di quantificazione dei danni subiti, già rigettata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 303/2017, anch'essa passata in giudicato.
Nel merito, negava ogni responsabilità per l'infortunio occorso alla ricorrente, avendo adottato tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, e riconduceva la sua verificazione ad esclusiva responsabilità della ricorrente. Al momento dell'infortunio la sig.ra lavorava alla macchina da circa due mesi ed Parte_1
era stata adeguatamente formata sull'uso della stessa sia dal datore di lavoro che dalla sig.ra collega che si era occupata della sua formazione Persona_3
per tutto il rapporto lavorativo della ricorrente. Disattendendo le direttive impartitele dal datore di lavoro, per sua esclusiva negligenza e imprudenza, del tutto imprevedibilmente, interveniva sul laminatoio a mani nude.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della terza chiamata AI
Assicurazioni, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 18.03.2024.
L'Assicurazione, in via preliminare, aderiva all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni proposta dalla società resistente e al contempo eccepiva nei confronti di quest'ultima, la prescrizione del diritto alla garanzia pagina 8 di 24 assicurativa, non avendo più ricevuto alcuna richiesta da parte dell'assicurata a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona.
***
1. Sulla domanda di pagamento delle differenze retributive connesse alla nullità del contratto di apprendistato.
Il rapporto di lavoro si è svolto dal 14.03.2006 al 22.03.2011. Parte ricorrente ha efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione estintiva quinquennale con tre distinti atti di diffida, concernenti sia il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio che al pagamento alle differenze retributive, in data 19.04.2011 (doc. 36 ricorrente), 07.04.2016 (doc. 37,
37a e 37b, ricorrente) e 02.04.2021 (doc. 38, 38° e 38b, ricorrente).
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, deve rilevarsene l'inammissibilità a mente dell'art. 2959 cc., avendo la resistente eccepito sia pure in via subordinata, l'infondatezza nel merito della domanda della ricorrente e quindi, implicitamente, che la relativa obbligazione non è stata estinta (Cass.
11332/1992: “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l'ammissione del debitore che il credito non sia stato estinto e tale situazione ricorre (anche) nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca detta prescrizione e l'avvenuto pagamento con riguardo ad un rapporto di lavoro di contenuto diverso da quello per il quale il lavoratore chiede il pagamento delle spettanze retributive, venendo egli in sostanza a negare l'esistenza del credito oggetto della domanda.”; id. 26986/2013).
Nel merito la ricorrente ha contestato che il contratto di apprendistato si sia svolto nel rispetto delle norme che lo regolavano. In particolare ha eccepito, oltre ad irregolarità formali (sia ai sensi del d.lgs. 276/2003 che della normativa previgente) la mancanza di adeguata formazione della lavoratrice, alla quale non pagina 9 di 24 sarebbe stato fornito l'insegnamento necessario per farle conseguire una qualificazione professionale.
Come dedotto da parte resistente, il rapporto di apprendistato in esame era soggetto alla disciplina anteriore al d.lgs. 276/2003 poiché, alla data della stipula del contratto individuale (14.03.2006), non era ancora vigente la regolamentazione del nuovo contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal d.lgs. 276/2003 (in base all'art. 49 erano i contratti collettivi a dover definire la durata del contratto mentre di competenza regionale era la definizione dei profili formativi;
la prima disciplina collettiva dell'istituto è contenuta nel CCNL del 24.01.2008, doc. 39b, ric.). La regolamentazione del contratto concluso dalle parti si rinviene perciò nella legge 25/1955, nel regolamento approvato con d.p.r. 1668/1956 e nella disciplina di fonte collettiva. Il contratto di apprendistato era configurato come un negozio a causa mista nel quale oltre allo scambio di attività lavorativa contro retribuzione era prevista l'erogazione di formazione professionale (art. 2: “L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.”; art. 16: “La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.”).
L'onere di provare che alla ricorrente sia stata impartita la necessaria formazione professionale è a carico del datore di lavoro (v. Cass. 3696/2001:
“L'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente alla instaurazione di un rapporto di apprendistato, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n.
25, non comporta di per sè che il rapporto di lavoro posto in essere sia qualificabile come di apprendistato;
pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di
pagina 10 di 24 lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro.” .
Dai verbali della causa 392/2012 (doc. 33, ric.) si evince che la ricorrente ha ricevuto formazione da parte del titolare e della sig.ra Persona_3
Secondo il sig. funzionario Asur che ha svolto accertamenti relativi al CP_5
grave infortunio di cui si dirà oltre, “la ricorrente erano circa due mesi che lavorava in coppia alla macchina ed aveva avuto una formazione da parte del La CP_1
documentazione comprovante la formazione era generica e non indicava i singoli argomenti trattati;
nessuno degli operai da me interpellati (la ricorrente e la collega) aveva preso visione del manuale d'uso del macchinario che era in azienda.”.
La collega riferiva che la ricorrente era stata seguita per qualche Parte_3
giorno dalla sig. Quest'ultima dichiarava di aver “insegnato alla Per_3
ricorrente l'utilizzo della macchina laminatrice per una settimana”.
Altre informazioni si ricavano dalla deposizione nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato che “La ricorrente ha svolto diverse mansioni Tes_2
nell'ambito della catena produttiva. La ricorrente si è infortunata presso il secondo stabilimento mentre era impegnata in una macchina che io non ho mai utilizzato.
Generalmente quando viene assunto un nuovo dipendente il personale già in forza con più esperienza dà le indicazioni al novizio. Il personale più esperto non era affiancato in maniera continuativa ma istruiva il dipendente più giovane sulle modalità di svolgimento delle mansioni e sull'uso delle macchine. Si tratta di una formazione che ho ricevuto anche io pur
pagina 11 di 24 non essendo stata assunta come apprendista. L'affiancamento dura il tempo necessario perché il dipendente sia in grado di utilizzare la macchina da solo.”.
Nella testimonianza scritta (art. 257bis, c.p.c.) la sig.ra conferma Per_3
l'affiancamento (“Sì, la ricorrente mi è stata affiancata per un periodo di tempo limitato che ad oggi non sono in grado di quantificare. Il reparto e quindi conseguente mansioni era quella di “sfogliamento”, dove venivano svolte attività di controllo visivo dei macchinari, regolazione spessore piadina, qualora necessario. Ad oggi non ricordo ulteriori dettagli”).
La valutazione complessiva di questi elementi istruttori non è favorevole alla resistente.
La deduzione della difesa della resistente secondo cui la avrebbe Parte_1
ricevuto per tutto il periodo lavorativo l'affiancamento costante della Per_3
non ha trovato conferma istruttoria. Alla data dell'infortunio (18.08.2009) la ricorrente lavorava presso la resistente da oltre tre anni. Vi è prova certa di attività formativa impartita dalla limitatamente ad una settimana e di Per_3
un affiancamento di un paio di mesi ( mentre nulla di specifico (tempi, CP_5
modalità, oggetto) è dato sapere sulla formazione impartita dal titolare o da altri per il resto del periodo lavorativo. Non vi è traccia del libretto formativo previsto dall'art. 54 del CCNL 1997/2001 nel quale avrebbero dovuto attestarsi i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale. Spetta
pagina 12 di 24 al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro” (Cass. 11265 del 10/05/2013).
L'effettività del momento formativo comporta - ai fini dell'accertamento riservato al giudice di merito - una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali, come la qualificazione nominale del contratto o la attestazione dell'avvenuto superamento della prova, che possono acquistare importanza solo nei casi in cui la legge preveda una specifica documentazione, di tipo certificativo, a determinati fini.
Nel caso specifico non vi è prova che la finalità formativa dell'istituto sia stata adeguatamente perseguita. La formazione impartita alla ricorrente risulta oltre che di durata insufficiente, limitata all'uso delle macchine e non differenziabile rispetto a quella genericamente impartita ad ogni novizio (vedi le dichiarazioni della teste ). La stessa imperizia che ha caratterizzato l'infortunio sul Tes_2
lavoro dimostra il livello insufficiente di preparazione professionale della lavoratrice e della dipendente a cui era stata delegata per un breve periodo la formazione ( “nessuno degli operai da me interpellati (la ricorrente e la collega) CP_5
aveva preso visione del manuale d'uso del macchinario che era in azienda”).
Il difetto della causa “formativa” e quindi la nullità del contratto di apprendistato impone di valutare il rapporto alla stregua di un ordinario contratto di lavoro. Ciò premesso, il quantum preteso dalla ricorrente è stato determinato mediante il CCNL del settore Alimentari Artigianato, debitamente allegato al ricorso. Non vi sono quindi effettive incertezze al riguardo e pagina 13 di 24 l'assenza di contestazioni più specifiche della resistente conferma la correttezza del computo.
Alla ricorrente spetta perciò un differenziale retributivo di € 17.081,94, oltre accessori di legge.
2. L'infortunio sul lavoro del 18.08.2009 e la domanda di risarcimento dl danno della ricorrente.
Valgono anche in relazione a questa domanda i rilievi sopra esposti in relazione all'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla Controparte_1
che perciò è respinta.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
E' vero che in un precedente giudizio (rg. 329/2012) promosso davanti a questo tribunale dall' per il regresso verso l'odierna resistente di quanto CP_2
corrisposto per l'infortunio di cui è causa, la aveva chiesto Parte_1
l'accertamento della totale responsabilità datoriale nella causazione del sinistro.
Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile poiché non sorretta da un sufficiente interesse e questa statuizione, confermata in appello restava coperta dal giudicato.
In tal caso però il giudicato non è di ostacolo alla proposizione della
(comunque diversa) domanda di condanna. In linea generale infatti “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.” Cass. n. 20636 del 24/07/2024 (Rv. 671956 - 01). Ciò è tanto più vero quando l'inammissibilità consegue non già alla mera tardività nella proposizione di una domanda giudiziale ma, ancora più in radice, al difetto di pagina 14 di 24 una condizione dell'azione, che impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta perché – in sostanza – la parte non ha dedotto la lesione di vero e proprio diritto. La citazione della massima di Cass.
18439/2023 non è pertinente per le ragioni ben illustrate da Cass. 19039/2024, alla cui motivazione (par. 19) si rinvia.
Ciò premesso, la responsabilità esclusiva della PAB nella causazione del sinistro si desume agevolmente dall'accertamento ispettivo e dalle conclusioni a cui questo tribunale è giunto nella causa sopra indicata. Nella sentenza n. 100/2016
(riportata in neretto) si legge che “La responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio occorso emerge dalla circostanza, non contestata, della mancanza di un dispositivo di protezione (“carter”) del rullo che ha cagionato lo schiacciamento della mano destra della ricorrente. Nel capo di imputazione riportato nella sentenza di patteggiamento si legge: “omettendo di dotare il laminatoio n. 1 della “linea di laminazione POLIN” di carter di protezione fisso – peraltro previsto dal manuale d'uso e di manutenzione della relativa casa produttrice…”. La necessità della protezione è riscontrabile dal manuale di istruzioni e manutenzione della macchina, doc. 4 della società convenuta (punto 6.01.02), citato pure nella relazione di indagine dell'Asur, ove si legge che tale protezione, ancora alla data dell'ispezione, non era presenti, pur essendo evidenti i fori delle viti che servivano ad assicurarla alla macchina.
Relativamente alla rimozione del carter di protezione, il titolare della convenuta
( , ha dichiarato che la macchina era stata fornita senza carter ma Testimone_1
con uno sfarinatore e che dopo l'incidente la ditta Polin ha tolto lo sfarinatore vicino al rullo, sostituendolo con un carter di protezione.
La teste ha dichiarato che inizialmente sul rullo nel quale si è Per_3
infortunata la ricorrente “vi era uno sfarinatoio che impediva l'inserimento della pagina 15 di 24 mano nel rullo. Fu tolto l'infarinatoio, perché poco funzionale in quel punto, da parte della ditta produttrice. Ciò subito dopo l'installazione della macchina.”.
La lavoratrice corregge la dichiarazione del titolare su un punto rilevante. Lo sfarinatoio che – secondo la teste - fungeva anche da protezione del rullo, fu tolto non dopo l'incidente ma subito dopo l'installazione della macchina che pertanto ha lavorato successivamente senza alcuna protezione.
La responsabilità datoriale appare in ogni caso evidente poiché, al fine di rendere più funzionale la macchina ne ha consentito l'uso pericoloso, ossia in difetto di un essenziale dispositivo di protezione (dal manuale di istruzione si evince che l'unica zona esposta a pericolo nonostante i dispositivi di sicurezza è quella del primo schiacciamento, che non è quella – laminatoio - presso cui l'incidente si è prodotto). Anche ammesso che la macchina si stata fornita priva del carter - fatto assai improbabile poiché il dispositivo è una dotazione standard del macchinario - resta ferma la colpa del datore, che non avrebbe dovuto metterla in opera perché pericolosa. Del rischio poteva agevolmente avvedersi, con la semplice consultazione del manuale.
Non è possibile imputare parte della responsabilità dell'infortunio alla dipendente, che ponendo in essere la manovra di separazione dei panetti, si è uniformata alle regole aziendali, come emerge dalla dichiarazione dell'ispettore
(“entrambe le dipendenti [la ricorrente e la collega] mi hanno riferito che quando CP_5
si producevano dei disallineamenti dei panetti erano soliti intervenire con la macchina in movimento, per evitare dei blocchi alla produzione”). Non risponde a verità quanto riferito da parte convenuta secondo cui l'operaia addetta alla macchina non avrebbe necessità di intervenire per riallineare le palline se non nel primo tratto:
a pag. 63 del manuale di istruzioni è detto espressamente che “dopo la laminazione le quattro piadine ovali possono disporsi disallineate a causa degli attriti differenti. Pertanto
pagina 16 di 24 prima di essere depositate sul nastro a strappo devono essere allineate…”. In mancanza di un dispositivo che vi provveda automaticamente (lo stesso ha CP_1
dichiarato che il riallineatore di cui era la macchina era stata dotata “non funzionava e così lo abbiamo fatto togliere”) doveva evidentemente provvedervi un dipendente.”.
Può aggiungersi che un concorso colposo della dipendente non può neanche astrattamente ipotizzarsi quando - come nel caso in esame - l'infortunio è la conseguenza dell'omissione colposa di un dispositivo di protezione che serve ad evitare danni del tipo di quelli in concreto occorsi. In tal caso, infatti,
l'astratta prevedibilità del sinistro esclude in radice che il comportamento del lavoratore possa qualificarsi quale fatto abnorme ossia del tutto imprevedibile
(tra le tante, Cass. 4980/2023).
2.1. Il danno alla persona sofferto dalla ricorrente.
Il dott. nominato ctu, dopo aver visitato la ricorrente ed esaminato la Per_4
consistente documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente ha accertato a carico della ricorrente “Esiti di trauma da schiacciamento mano destra con anchilosi delle
IF del 3° e IV dito, modeste limitazioni algofunzionali del II e V dito e limitazioni algofunzionali ai gradi estremi dei movimenti del polso omolaterale con complessiva compromissione moderata-severa della forza di presa con mano dominante”.
Ha poi stimato il danno biologico temporaneo, basato primariamente sulle certificazioni dell'epoca, complessivamente della durata di 358 gg come CP_2
di seguito suddivisi:
- ITT (100%): giorni 12 (pari ai ricoveri ospedalieri)
- ITP al 75%: giorni 60
- ITP al 50%: giorni 60
- ITP al 25%: giorni 226.
pagina 17 di 24 Per la valutazione del danno biologico permanente il ctu ha considerato le seguenti voci tabellari ai comuni baremes di riferimento:
- Anchilosi rettilinea di entrambe le interfalangee dell'indice: 7%
- Anchilosi rettilinea di entrambe le interfalangee del medio: 5%.
Gli ulteriori postumi attinenti il polso, il II ed il V dito sono state valutate per analogia frazionando i riferimenti alle anchilosi degli stessi con i seguenti risultati:
- Limitazioni algofunzionali ai gradi estremi di II e V dito: 3%
- Limitazioni algofunzionali ai gradi estremi di polso destro: 2%
Ha considerato poi che le limitazioni a numerose dita della medesima mano, dominante, contribuiscano a determinare un elemento di danno sinergicamente più rilevante circa la disfunzionalità complessiva dell'estremità.
Ha ritenuto quindi che, complessivamente, il danno biologico permanente sia calcolabile intorno al 20% (venti punti percentuali), comprensivo della riduzione dell'integrità estetica.
Ha infine argomentato in ordine alla riduzione della capacità lavorativa specifica attitudinale derivante dalle ripercussioni attribuibili ad una inferiore potenzialità di svolgere con successo attività che prevedano la bimanualità calcolabile intorno al 10%.
2.2. Le contestazioni della difesa ricorrente.
La difesa della ricorrente contesta la valutazione del ctu relativa all'anchilosi del dito indice della mano destra (anchilosi di entrambe le interfalengee) valutata nel 7% invece dell'8%. Si tratta di una critica da accogliere poiché pur essendo le percentuali tabellari delle indicazioni e non dei valori assoluti (il danno biologico, anche nella sua componente percentualizzabile è contrassegnato da una variabilità misurata sulle caratteristiche individuali della persona lesa) la loro pagina 18 di 24 finalità esige che le eventuali divergenze debbano trovare puntuale giustificazione e motivazione.
La valutazione del ctu non può invece validamente contestarsi sulla base di mere valutazioni soggettive ovvero facendo riferimento ad altre tipologie di lesione (anchilosi in flessione ovvero perdita di medio e anulare) che non ricorrono nel caso in esame ovvero richiamando il corredo delle limitazioni funzionali connesse alle lesioni accertate con sostanziale duplicazione del danno risarcibile. Correttamente motivata appare anche l'esclusione del nesso causale rispetto a neuropatie dell'arto superiore, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra l'infortunio e la loro manifestazione unitamente all'assenza di evidenze strumentali. Nel danno biologico rientrano tutte le conseguenze ordinariamente connesse alle accertate invalidità. Nella valutazione complessiva del ctu è stato considerato anche il lieve danno estetico. L'apprezzamento della cenestesi lavorativa deve essere considerato in sede di personalizzazione del danno.
Il danno biologico resta quindi determinato nella misura del 21%.
Sulla base delle tabelle milanesi, il danno risarcibile per invalidità pari al 21% per soggetti di 37 anni è liquidato in € 67.673,00 per danno biologico/dinamico-relazionale. Considerata la cenestesi lavorativa questo valore è aumentato del 10% e quindi stimato in € 74.440,30. Avendo la ricorrente ricevuto dall' a titolo di danno biologico permanente l'importo CP_2
di € 62.095,70, il danno differenziale è pari ad € 12.344,60.
La ricorrente ha sofferto anche un forte perturbamento soggettivo (danno morale), superiore a quello ordinariamente ipotizzabile, per le modalità cruente con le quali si è realizzato l'infortunio e per i numerosi interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri ai quali nel tempo ha dovuto sottoporsi. Si consideri lo pagina 19 di 24 spavento provocato dalle modalità di inflizione della lesione, l'ansia e la preoccupazione per le proprie condizioni di salute, la perdita di stima, considerazione o compiacimento di sé, la tristezza ed il rimpianto per il perduto benessere. Il valore del danno morale, stimato ordinariamente dalle tabelle milanesi in € 25.039, è perciò liquidato in € 30.000,00.
Complessivamente il danno non patrimoniale da invalidità permanente, risarcibile, è pari ad € 42.344,60.
Il danno biologico temporaneo è stato valutato dal ctu in 358 giorni sulla base delle certificazioni La contestazione della attrice sul punto è parzialmente CP_2
fondata poiché le certificazioni attestano un periodo di invalidità CP_2
complessivo di 385 giorni (dal 22/08/2009 al 13/04/2010; dal 08/06/2010 al
01/11/2010 e dal 30/12/2010 al 31/12/2010 vedi doc. 9, ric.). La differenza di
27 giorni non considerata dal ctu è egualmente imputata ai tre periodi di ITP.
La considerazione dell'ITP al 100%, ritenuta dal ctu solo per i giorni di ricovero ospedaliero non è censurabile, poiché oggetto di valutazione non è la capacità di lavoro ma la lesione della salute. La dimissione segna ragionevolmente la fine dell'incapacità totale di svolgere le normali attività quotidiane.
Pertanto l'IT (nelle sue componenti biologiche e morali) viene così determinata e liquidata sulla base delle tabelle milanesi per l'anno 2024:
ITT (100%): giorni 12 (pari ai ricoveri ospedalieri): € 1380,00;
- ITP al 75%: giorni 69: € 5.951,25
- ITP al 50%: giorni 69 : € 3.967,50
- ITP al 25%: giorni 235: € 6.756,25
Totale ITP € 18.055,00
Complessivamente il danno non patrimoniale risarcibile è pari ad € 60.399,6
3. Il danno patrimoniale.
pagina 20 di 24 La ricorrente è stata licenziata a causa dell'infortunio, per inidoneità lavorativa permanente, il 22/03/2011. Resta disoccupata e a carico del marito fino al
03/08/2018. Dalla scheda professionale si evince un periodo di occupazione dal 03.08.2018 al 15.09.2018 come addetta al banco nei servizi di ristorazione e dal 31.05.2019 al 31.12.2019 come bracciante agricolo. Non sono state prodotte le buste paga e l'ultima dichiarazione dei redditi risale al 2019.
Nel procedimento 392/2012, definito con sentenza n. 100 del 01.04.2016, al fine di decidere la domanda di regresso proposta dall' si è proceduto CP_2
all'accertamento e liquidazione del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente, stimato in € 68.295,88, desumendolo dalla percentuale (25%) di riduzione della capacità lavorativa specifica stimata dal ctu e capitalizzando il reddito annuo che la ricorrente percepiva all'epoca dell'infortunio, pari ad € 14.319,11
(1101,47*13). L'importo, rivalutato all'attualità è pari ad € 83.252,68. Poiché
l' ha corrisposto alla ricorrente alla data del 05.12.2024, a titolo di danno CP_2
patrimoniale, la somma di € 66.087,28, residuerebbe un danno patrimoniale differenziale di € 17.165,40.
Deve però considerarsi che la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica accertata dal ctu nel presente procedimento è assai più ridotta di quella stimata nel giudizio del 2016. Applicando la percentuale del 10% ritenuta dal dott. non vi sarebbe spazio per alcun danno differenziale. Per_4
Deve inoltre osservarsi che attualmente la giurisprudenza di legittimità è assestata su criteri di accertamento e liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno assai più rigorosi di quelli utilizzati in passato (da ultimo v. Cass. 22584/2025: “L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi
pagina 21 di 24 permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale”).
Posto che le lesioni non impediscono all'istante ogni attività lavorativa è necessario individuare il reddito lavorativo percepito dalla ricorrente dopo l'infortunio. L'eventuale differenza negativa con il reddito pregresso, se causalmente riferibile alle limitazioni biologiche determinate dall'infortunio, costituisce i lucro cessante risarcibile.
A tale stregua, dalla dichiarazione dei redditi dell'istante per l'anno 2019 si evince il reddito percepito nel 2018, costituito dalla retribuzione lorda percepita dal 03.08.2018 al 15.09.2018, come addetta al banco nei servizi di ristorazione, pari ad € 1.116,00. Ipotizzando una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 al mese si ottiene un reddito annuo di € 13.000,00. Dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'anno 2009 (redditi 2008) si evince un reddito annuo lordo di € 12.435,00 che, rivalutato al 31.10.2018 è pari ad € 13.927,20, con una differenza negativa di € 1492,00.
Questa differenza negativa rappresenta il mancato guadagno causalmente dovuto alla riduzione della capacità lavorativa della ricorrente conseguente all'infortunio. Il nesso causale tra la riduzione reddituale e i postumi permanenti conseguenti all'infortunio appare conclamato, sia in base alle valutazioni del ctu
(che attesta una inferiore potenzialità a svolgere con successo attività che prevedano la bimanualità) che alla storia lavorativa della ricorrente che a causa dell'infortunio ha perso il posto di lavoro.
pagina 22 di 24 La ricorrente è stata licenziata a marzo 2011. Il lucro cessante passato, ossia dal
2011 all'attualità è pari ad € 10.444,00 (1492*7).
Il lucro cessante futuro (dall'attualità al prevedibile pensionamento della ricorrente) è stimabile mediante la tabella di attualizzazione del tribunale di
Milano (anno 2024), proiettando il valore del danno all'attualità per i residui anni lavorativi dell'istante (circa 28, ipotizzando il pensionamento a 65 anni) e quindi applicando il moltiplicatore 24,87. Il prodotto è pari ad € 37.106,04
(1492*24,87). Nel complesso il danno patrimoniale conseguente alla ridotta capacità di guadagno della ricorrente è di € 47.550,00.
Poiché la componente patrimoniale dell'indennizzo erogato dall' CP_2
aggiornato al 05.12.2024 è di € 61.490,66, non risulta alcun danno differenziale risarcibile.
La società resistente è quindi tenuta a risarcire alla ricorrente il complessivo importo di € 77.480,94 (€ 17.081,94 per differenze retributive più € 60.399,60 per danno non patrimoniale).
4. L'eccezione di prescrizione sollevata da AI verso la resistente.
L'eccezione è infondata, poiché dalle dichiarazioni del teste emerge Tes_3
che la resistente ha dato tempestivamente notiziato la propria assicurazione delle richieste risarcitorie della ricorrente (“Le due lettere che mi vengono mostrate riportano la mia sottoscrizione per ricevuta nelle due date indicate e sono state da me manoscritte. Probabilmente si tratta di documenti che mi sono stati consegnati a mano presso la ditta presso cui avevo occasione di recarmi per lavoro. La data che ho indicato è CP_1
quella in cui ho ritirato i due documenti. Ho trasmesso queste comunicazioni alla compagnia assicurativa. Preciso però che parte del mio portafoglio assicurativo a far data dal
30.06.2014 viene trasferito ad per disposizione dell'antitrust. Da tale data non CP_6
disponendo più del canale Intranet di comunicazione, le denunce relative ai sinistri antecedenti
pagina 23 di 24 venivano trasmesse dalle agenzie tramite un corriere dedicato che periodicamente si recava presso le agenzie per ritirare la corrispondenza. Tuttora questo sistema è in vigore”).
5. Spese.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente sono liquidate in complessivi €
10.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e sono poste in capo all'assicuratore. Sono parimenti poste in capo all'assicuratore le spese di lite sostenute dal resistente per la chiamata in causa dell'assicuratore, liquidate in complessivi € 4000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna la resistente al Controparte_1
pagamento della somma di € 77.480,94, oltre accessori di legge, in favore della sig.ra , per i titoli meglio descritti in parte motiva;
Parte_1
condanna a rifondere la resistente di Controparte_4
quanto tenuta a pagare alla ricorrente in forza del presente provvedimento.
Spese di lite regolare come in parte motiva.
Pesaro, 01/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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