CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 203 e 869/2020 R.G.A.C., riservate in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2025 con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertenti
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali genitori ed eredi di
[...]
) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
in proprio e quali fratelli ed eredi di Persona_1
1
[...] elett.te domti in Villaricca (NA) alla via P. De Filippo n. 35, presso lo studio dell'avv. Salvatore Serao
), che li rappresenta e difende - C.F._6 Email_1
APPELLANTI nel Proc. n. 203/2020
E
) CP_1 C.F._7
in proprio e quale moglie ed erede di , nonché quale genitore superstite esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul figlio Parte_6
[...] C.F._8
in proprio e quale figlia ed erede di Parte_3
elett.te dom.ti in Giugliano (NA) alla via Carlo Levi I traversa n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Cimmino ), che li rappresenta e difende - C.F._9 Email_2
( ) Parte_1 C.F._10
in proprio e quale figlio ed erede di Parte_3
elett.te dom.to in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 49, presso lo studio dell'avv.
Roberto Pennacchio ), che lo rappresenta e difende - C.F._11
Email_3
APPELLANTI nel Proc. n. 869/2020
NONCHE'
, già (C.F. P.I. ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Salerno in Piazza Sedile del Campo n. 10 presso lo studio dell'avv.
Gianluca de Divitiis ( ), dal quale è rappresentata e difesa - C.F._12
.salerno.it Email_4 CP_4
APPELLATA in entrambi i procedimenti riuniti
NONCHE'
2 (C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in S. Controparte_5 P.IVA_2
Giorgio a Cremano alla via Salvator Rosa 56, presso lo Studio dell'avv. Massimo Moccia
), che la rappresenta e difende - C.F._13 Email_5
APPELLATA nel Proc. n. 203/2020
NONCHE'
, elett.te dom.ta in Giugliano in Campania al Corso Controparte_6 C.F._14
Campano n. 139, presso lo studio degli avv.ti Francesco Paolo Pianese e C.F._15
Pasquale Parisi , che la rappresentano e difendono - C.F._16
- Email_6 Email_7
APPELLATA nel Proc. n. 203/2020
Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 3440/2019 e n. 3435/2019 del 17.12.2019 del Tribunale di
Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso proposto ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. del 5.4.2017, notificato il 15-21-22.6.2017, Pt_1
e (genitori di ) e , ed (fratelli di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_3 Pt_4 Pt_5
) adivano il Tribunale di Napoli Nord chiedendo - previo accertamento e declaratoria di colpa e Parte_3 responsabilità concorrenti di una autovettura AR rimasta non identificata e di Controparte_6 proprietaria del veicolo EN DU tg. DX 636 HY, assicurato con - la Controparte_7 condanna, in solido, di , n.q. di Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 gestione del F.G.V.S., di e di al risarcimento dei danni patiti, Controparte_6 Controparte_7 nelle qualità indicate, in conseguenza del decesso del loro congiunto , in seguito al sinistro Parte_3 stradale occorso in Giugliano in data 2.5.2013.
A tal fine esponevano che:
- il giorno 2.5.2013, alle ore 13.15 circa, percorreva - alla guida del motociclo tipo Honda Parte_3
SH tg. DL 39371, di sua proprietà e regolarmente assicurato - la via Madonna delle Grazie in tenimento di Giugliano, con direzione Giugliano centro, nel tratto in cui la predetta via si interseca (sulla destra rispetto alla direttrice di marcia del suddetto motociclo) con la via FO, quando, dall'opposto senso di circolazione, sopraggiungeva un autocarro e, dietro quest'ultimo, un'autovettura tipo AR
3 OR che, per le sue esigue dimensioni, veniva dal detto autocarro completamente coperta e resa invisibile al centauro;
- in tali circostanze la predetta AR, senza azionare gli indicatori di direzione, e senza sincerarsi della presenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di circolazione, e, pertanto, senza concedere la precedenza al motociclo, nell'intento di immettersi dalla Via Madonna delle Grazie sulla via FO, svoltava a sinistra, e, non avvedendosi del motociclo, invadeva improvvisamente l'opposta corsia, urtando o quantomeno creando un'insormontabile turbativa al motociclo;
- vano risultava per il centauro evitare il sinistro frenando e sterzando a destra, in quanto: 1) la AR proveniente dall'opposta corsia sbucava da dietro al detto autocarro ed invadeva improvvisamente la corsia percorsa dal motociclo;
2) la AR, nell'immettersi dalla via Madonna delle Grazie sulla via
FO, anziché disegnare una traiettoria arcuata procedeva obliquamente;
3) la AR si rendeva invisibile dall'opposto senso di circolazione in quanto non rispettava la distanza di sicurezza con l'autocarro da cui era preceduta;
4) la corsia percorsa dal motociclo, già ristretta dalla presenza di un'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY parcheggiata in parte sul marciapiede (che immediatamente segue l'intersezione tra via Madonna delle Grazie e via FO nel senso percorso dal motociclo) ed in parte sulla sede stradale, si restringeva ulteriormente in virtù dell'invasione di corsia operata dalla AR;
- in altri termini, “per la concomitante incidenza della invasione di corsia da parte della AR e dell'ingombro della corsia creato dall'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY, il compianto sig. , dalla sua visuale di Parte_3 guida, ha visto annullarsi (o quanto meno restringersi notevolmente) lo spazio per proseguire, e, pertanto, frenando e sterzando a destra, rovinava al suolo, finendo sotto l'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY parcheggiata (in violazione dell'art. 158 lettere f ed h C.d.S.) subito dopo l'intersezione tra via Madonna delle Grazie e via FO in parte sulla sede stradale” (così in ricorso);
- la persona alla guida della AR, dopo aver provocato il sinistro, si fermava, osservava la scena e proseguiva su via FO senza prestare soccorso e senza permettere di essere identificata;
- , soccorso e trasportato dal 118 presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, decedeva Parte_3 il giorno stesso;
- sul luogo del sinistro intervenivano i VVUU del Comune di Giugliano, che redigevano rapporto e identificavano in la proprietaria della EN DU parcheggiata a bordo strada, Controparte_6 assicurata per la r.c. con la (ora , con polizza in corso di Controparte_8 Controparte_7 validità;
4 - per i fatti esposti veniva aperto procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, concluso con richiesta e decreto di archiviazione;
- nel corso delle indagini venivano acquisite le riprese delle telecamere di sorveglianza poste all'esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali prospicienti il teatro del sinistro, e veniva svolta consulenza tecnica medico – legale sulla persona del defunto, a firma del dott. da cui emergeva, Persona_2 quale causa del decesso, la “gravissima lesività obiettivata al tronco, ampiamente in grado, anche da sola, di determinare la morte del paziente, a prescindere dalle lesioni cerebrali e, quindi, a prescindere dall'uso o meno del casco”.
Assumendo, dunque, la corresponsabilità della AR non identificata e della proprietaria della EN
DU parcheggiata sul margine della strada, i ricorrenti chiedevano condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure successionis patiti in conseguenza del sinistro.
Radicatasi la lite, costituitisi i convenuti, che resistevano alla domanda, mutato il rito, autorizzato il contraddittorio cartolare, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 3440/2019, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ritenendo la verificazione del sinistro interamente ascrivibile a responsabilità del defunto , e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Parte_3
Il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che, non essendovi stata alcuna collisione tra i due veicoli, era inapplicabile il criterio sussidiario di responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2
c.c., potendosi applicare l'art. 2054 comma 1 c.c., che presuppone l'accertamento - sulla base delle prove assunte - delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro.
E poiché “nella ipotesi concretamente in esame il ciclomotore viaggiava ad una velocità molto alta e in prossimità della linea di mezzeria, non tenendo strettamente la destra e violando in tal modo l'art. 143 del Codice della Strada, mentre la
AR aveva impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra lentamente, ed aveva superato di poco la linea di mezzeria prima ancora che arrivasse la Honda” e tale manovra di svolta “aveva avuto inizio prima dell'arrivo di Parte_3 all'incrocio … in concreto anche se il conducente della AR avesse azionato gli indicatori di direzione tale condotta non sarebbe servita a nulla, ma se avesse viaggiato invece vicino al margine destro della sua corsia e soprattutto Parte_3 se avesse proceduto a velocità rispettosa del limite previsto dalla legge e delle norme di comune prudenza, non avrebbe avuto nessuna necessità di tentare la manovra di emergenza che è stata la causa del suo sbandamento.”
In definitiva, il Tribunale valutava il contegno di “come causa esclusiva del sinistro, con Parte_3 conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., anche a voler considerare tale presunzione applicabile pure nella ipotesi di mancata collisione tra veicoli”, tale conclusione valendo
“a maggior ragione nei confronti del proprietario e della società assicuratrice della EN, che era ferma in sosta vietata poco dopo il punto dell'incrocio dove era sbandata la Honda”.
5 Con distinto ricorso dell'11.1.2018 la vedova ( in proprio e in rappresentanza del figlio CP_1 minore ) e i figli maggiorenni ( e ) adivano anch'essi il Tribunale Parte_6 Parte_6 Pt_1 chiedendo – previo accertamento e declaratoria di colpa e responsabilità esclusiva del guidatore e del proprietario dell'autovettura AR rimasta non identificata – la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_2 da essi patiti in conseguenza del decesso dell' in seguito al medesimo sinistro di cui sopra. Parte_3
Anche in tale giudizio, dopo la costituzione di , che resisteva alla domanda, dopo il Controparte_2 rigetto dell'istanza di riunione con il giudizio introdotto dagli altri parenti, dopo il mutamento del rito, veniva autorizzato il contraddittorio cartolare, e, all'esito, veniva pronunciata sentenza n. 3435/2019 di rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite, fondata sulle medesime argomentazioni di cui alla n. 3440/2019.
Avverso le citate pronunce, con distinte citazioni del 14.1.2020 e del 28.2.2020, hanno proposto tempestivo appello i ricorrenti.
Argomentando motivi a sostegno del gravame hanno chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatesi le liti, costituitesi le parti appellate - nel proc. 203/2020, con comparse del 2.4.2020 CP_2
e e del 2.11.2020 ( per l'udienza del 22.4.2020, differita di ufficio al CP_7 Controparte_6
28.4.2020, quindi al 24.11.2020; nel proc. 869/2020, con comparsa del 26.5.2020 (Generali) per l'udienza del 18.6.2020, differita di ufficio al 19.6.2020 - le quali resistevano al gravame e concludevano per il rigetto, riuniti i giudizi, sospesa l'esecutività della sentenza n. 3440/2019, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli – ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
6 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. Proc. n. 203/2020 – appello avverso la sentenza n. 3440/2019
Col primo motivo gli appellanti lamentano travisamento dei fatti e delle prove, assumendo che il
Tribunale, richiamando la categoria della cd. precedenza di fatto con il termine impegnato riferito alla AR, avesse male interpretato le risultanze probatorie.
Affinché la cd. precedenza di fatto o cronologica potesse essere tirata in ballo, sarebbero state necessarie, a parere degli appellanti, la giacenza su una porzione consistente della corsia opposta da parte della AR in manovra di svolta a sinistra per un lasso di tempo sufficiente, e la mancanza di necessità della manovra di salvataggio da parte del centauro.
Assumono che la AR non aveva impegnato la corsia di marcia opposta, avendola piuttosto invasa improvvisamente.
Col secondo motivo deducono la violazione dell'art. 154 C.d.S. e l'insussistenza dell'esimente, poiché la AR avrebbe svoltato “al buio” senza controllare, prima di svoltare, se provenissero veicoli dall'opposto senso di circolazione, continuando la manovra di svolta anche dopo essersi accorta del sopraggiungere dello scooter.
Con il terzo motivo assumono la rilevanza causale, rispetto alla verificazione del sinistro, dell'omissione imputabile al conducente della AR, che, nello svoltare a sinistra, non aveva attivato gli indicatori di direzione.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, nel fare riferimento alla velocità tenuta dallo scooter, avrebbe valorizzato unicamente quella iniziale e non anche quella tenuta allorquando si sarebbe verificato l'impatto.
Con il quinto motivo deducono la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della circostanza che la AR non rispettava la distanza di sicurezza rispetto al camion che la precedeva.
Con il sesto motivo criticano la sentenza per non essere stata adeguatamente valorizzata la violazione in cui è incorsa la AR omettendo di dare la precedenza allo scooter.
Gli esposti motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico – sistematico.
7 Va premesso, in fatto, che la dinamica del sinistro può essere ricostruita con sufficiente grado di certezza grazie al materiale video acquisito nel corso delle indagini dai Carabinieri della stazione del
Comune di Giugliano in Campania, estrapolato dalle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni private ed esercizi commerciali antistanti il luogo dell'incidente.
Il predetto materiale, che offre visuali differenti sul contesto a seconda dell'angolazione delle diverse telecamere, è stato analizzato dal c.t.u. ing. , nominato dal Pubblico Ministero nel Persona_3 procedimento penale a carico di ignoti n. 538925/13/44 iscritto a seguito del sinistro, con l'incarico di accertare la visibilità delle immagini e ricostruire la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto
, con particolare riferimento alla “ricostruzione meccanica dell'evento chiarendo, in particolare, ogni Parte_3 aspetto della condizione dei luoghi”, in cd rom, in atti).
Nella relazione in atti l'ing. ricostruisce nel modo che segue la dinamica del sinistro. CP_1
Il pomeriggio del 2 Maggio 2013 verso le ore 13:14 circa, mentre si accinge a percorrere Via Madonna Parte_3 delle Grazie nel comune di Giugliano in Campania a bordo del proprio scooter, giunto all'altezza dell'incrocio con Via
Antonio FO, rimane coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo, nel quale perde tragicamente la vita. I
Carabinieri della stazione locale, quando arrivano sul posto, notano la presenza di alcune telecamere di videosorveglianza
e procedono ad acquisire le registrazioni allo scopo di appurare informazioni utili ai fini delle indagini. La dinamica del sinistro nelle immagini appare complessa da esaminare senza l'impiego di specifiche tecniche di elaborazione. … Un primo dato che emerge dallo studio condotto sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente riguarda il conducente dello scooter,
in quanto si evince che non indossa il casco protettivo come previsto dall'art. 171 del Codice della Strada Parte_3
(uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) [Figura 3.5]. … Un altro dato significativo riguarda i veicoli coinvolti nell'incidente: i) lo scooter modello Honda SH 150 condotto da , che procede lungo Via Madonna Parte_3 delle Grazie in direzione della Chiesa Madonna delle Grazie del comune di Giugliano in Campania;
ii) un'autovettura di colore grigio modello AR OR (veicolo non identificato), che da Via Madonna delle Grazie si dirige nella direzione opposta a quella dello scooter per svoltare in Via Antonio FO;
iii) infine, una seconda autovettura di colore rosso, modello EN DU, (veicolo identicato nel verbale n. 38/2013) che sosta in parte sul marciapiede e in parte sulla corsia percorsa dallo scooter [Figura 3.6, 3.7]. … Dai dati calcolati emerge che questa posizione viola le disposizioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada (divieto di fermata e di sosta dei veicoli), poiché la suddetta autovettura nelle immagini appare distante circa 2,7 mt dall'intersezione tra Via Madonna delle Grazie e Via Antonio
FO … ed 1,10 mt dal margine sinistro del marciapiede largo 1,20 mt. … Nelle prime immagini della scena, come si evince dalla Figura 3.8, la visibilità della strada è significativamente ridotta dalla presenza di un autocarro che precede la AR nella stessa direzione di marcia. … inizialmente entrambi i conducenti, nell'avvicinarsi a Via Antonio
FO, probabilmente proprio a causa di questa temporanea riduzione di visibilitàa della strada, non si accorgono che
8 nella direzione di marcia opposta sopraggiunge un altro mezzo. …la velocità iniziale dello scooter… fino al picco della frenata, risulta 82,95 km/h: velocità superiore al limite previsto dall'art. 142 del Codice della Strada (limiti di velocità) per le strade nei centri abitati, che è fissato a 50 km/h. … Un primo elemento di rilevo che si evidenzia nell'analisi delle traiettorie riguarda l'impegno dell'incrocio da parte della AR … infatti, il suddetto veicolo, quando impegna l'incrocio è già al di sopra della linea della mezzeria, e anche nei fotogrammi successivi, pur rallentando la propria velocità [Tabella
3.1], continua ad invadere la corsia opposta percorsa dallo scooter, ignorando il diritto di precedenza di quest'ultimo veicolo, previsto dall'art. 145 del Codice della Strada (precedenza). Un aspetto che colpisce nelle immagini, osservando la scena a partire da questo momento, è che appare significativamente turbato nella guida da questo Parte_3 comportamento della AR, poiché avverte il progressivo restringimento dello spazio di percorrenza della corsia sulla quale procede, determinato in parte anche dalla presenza dell'ostacolo fisso alla sua destra rappresentato dalla EN DU che, come spiegato in precedenza, occupa circa 1,10 mt della carreggiata. La sua reazione, quindi, è quella di cercare di arrestare la corsa dello scooter per evitare l'impatto con la AR, ma questi dopo alcuni metri di frenata, a causa dell'elevata velocità [Tabella 3.1], inizia ad andare in sovrasterzo, poiché la ruota posteriore, perdendo aderenza con
l'asfalto, tende a spostare il baricentro [Figura 3.11] in avanti e verso la parte sinistra della direzione di moto, determinando poco dopo lo schianto con la EN DU. … Un altro dato significativo da osservare con attenzione nella Tabella 3.2 è quello relativo alla distanza d (A, S) tra la AR e lo scooter. Si segnala, infatti, che il valore minimo di questa distanza (1,78 mt) esprime con certezza, come si evince anche dalle immagini della Figura 3.12, che nel corso dell'evento non si verifica alcun contatto tra i due veicoli. Lo scooter, infatti, per via dell'improvvisa accelerazione determinata dal sovrasterzo, prima ruota in avanti su se stesso, facendo sbalzare il conducente verso l'alto [Figura 3.13], poi precipita violentemente sull'asfalto e inizia a scivolare fino a schiantarsi sul portellone posteriore della EN DU, travolgendo il corpo del guidatore sottostante [Figura 3.14].
Conclusioni
Gli elementi esaminati nella ricostruzione della dinamica evidenziano che ad influire sull'evento sono sostanzialmente quattro fattori: la temporanea riduzione di visibilità della strada determinata dalla presenza dell'autocarro che qualche istante prima dell'evento precede la AR nella stessa direzione di marcia, la EN DU in sosta a ridosso dell'incrocio che occupa una parte considerevole della carreggiata, l'elevata velocità dello scooter (32,95 km/h oltre il limite di 50 km/h previsto dall'art. 142 del Codice della Strada per le strade nei centri abitati), infine, la AR che impegna
l'incrocio invadendo la corsia opposta senza fermarsi.
Rispetto a quest'ultimo fattore si evidenziano due aspetti abbastanza significativi in termini di valutazione delle responsabilità di ciascun veicolo coinvolto nel sinistro. Il primo di questi aspetti riguarda il fatto che, come si evince chiaramente anche dalle immagini esaminate in precedenza, la AR quando impegna l'incrocio è già in parte sulla corsia percorsa dallo scooter e nel momento in cui si accorge di questo veicolo, anche se riduce significativamente la propria velocità
9 iniziale, continua ad invadere la carreggiata senza mai arrestarsi completamente creando una evidente turbativa nella guida di , il quale non può fare altro che cercare di fermare la corsa del proprio scooter quando si rende conto Parte_3 che lo spazio della corsia lungo la quale procede tende a ridursi progressivamente. Il secondo aspetto, come evidenziato nel corso del Paragrafo 3.3, riguarda il mancato rispetto del diritto di precedenza previsto dall'art. 145 del Codice della
Strada da parte del conducente della AR.
Alla luce delle predette emergenze, saldamente ancorate ai dati obiettivi esaminati dal consulente tecnico del P.M., reputa la Corte non condivisibile il ragionamento posto dal Tribunale a fondamento della decisione in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità di terzi rispetto alla causazione del sinistro, oltre quella del centauro deceduto.
Come precisato in premessa, il Tribunale ha ritenuto che le responsabilità andassero accertate sul presupposto di fatto che non vi era stata alcuna collisione tra il ciclomotore Honda e la AR, e che ciò comportasse la inapplicabilità del criterio sussidiario di responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., potendosi applicare l'art. 2054 comma 1 c.c., che presuppone l'accertamento - sulla base delle prove assunte
- delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro che consentano di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento ( cfr. Cass. civ. sez. III, 31/5/2018, n. 13757).
Sulla base di tali premesse, ha evidenziato che, mentre il ciclomotore viaggiava ad una velocità molto alta e in prossimità della linea di mezzeria, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, la AR aveva impegnato
l'incrocio per svoltare a sinistra lentamente, superando di poco la linea di mezzeria prima ancora che arrivasse la
Honda.
Entrambi i conducenti, sia quello della AR che quello della Honda, avevano comunque la visuale impedita da un camion che precedeva l'automobile.
In definitiva, il Tribunale ha reputato causalmente irrilevante la condotta di guida del conducente della
AR, affermando che anche se il conducente della AR avesse azionato gli indicatori di direzione tale condotta non sarebbe servita a nulla, e invece determinante la condotta del centauro, ritenendo che se avesse Parte_3 viaggiato invece vicino al margine destro della sua corsia e soprattutto se avesse proceduto a velocità rispettosa del limite previsto dalla legge e delle norme di comune prudenza, non avrebbe avuto nessuna necessità di tentare la manovra di emergenza che è stata la causa del suo sbandamento.
L'assunto non può essere condiviso.
10 Costituisce insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024).
Ed invero, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che il conducente della AR, nell'approssimarsi del compimento della manovra di svolta a sinistra, aveva la visuale della strada quasi completamente ostruita dal mezzo pesante che lo precedeva.
In siffatte condizioni, dovendo svoltare a sinistra, egli aveva il dovere di attendere che il mezzo pesante si allontanasse, onde riacquistare la visibilità della strada ed accertarsi dell'assenza di ostacoli al compimento della manovra di svolta in condizioni di sicurezza.
Anche a voler ritenere irrilevante il mancato azionamento degli indicatori di direzione, ciò che nel caso di specie è inescusabilmente imputabile al conducente della AR è di aver compiuto la manovra praticamente “al buio”, attesa la visuale ostruita dal mezzo pensante che lo precedeva, senza tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, senza prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che potessero sopraggiungere con diritto di precedenza dall'opposto 11 senso di marcia, e, comunque, senza accertarsi del fatto che l'introduzione nell'area di incrocio avvenisse con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito che fosse sopraggiunto dal senso opposto.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, come precisato dal consulente del p.m. (cfr. supra), al momento in cui lo scooter diventava visibile al conducente della AR, la manovra di svolta era tutt'altro che in fase avanzata, trovandosi la vettura già in parte sulla corsia percorsa dallo scooter e nel momento in cui si accorge di questo veicolo, anche se riduce significativamente la propria velocità iniziale, continua ad invadere la carreggiata senza mai arrestarsi completamente creando una evidente turbativa nella guida di (cfr. Parte_3 relazione ing. , in atti). CP_1
Sussiste, quindi, senz'altro, a parere della Corte, la corresponsabilità del conducente della AR, che va,
a questo punto, bilanciata con quella del centauro e con quella del proprietario dell'auto in sosta, la cui presenza ha reso vana la manovra di emergenza posta in essere da . Parte_3
Ed infatti, con il settimo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto causalmente irrilevante, rispetto al sinistro, la violazione imputabile alla proprietaria della EN DU, che sostava in divieto appena dopo l'intersezione stradale, occupando parte della carreggiata (art. 158 CdS), in quanto l'incidente mortale per cui è causa non rientrava tra gli eventi che la norma cautelare mirava a prevenire.
La doglianza è fondata.
Con l'esposto ragionamento il Tribunale si è discostato, invero, dall'orientamento della Suprema Corte, che ha chiarito, anche a Sezioni Unite, come, ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., rientra nell'ampio concetto di circolazione, in cui deve dunque ritenersi compresa, anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa. Invero il termine
"circolazione stradale" non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l'inclusione della c.d. "circolazione statica" nell'ambito dell'art. 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle richiamate disposizioni del C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale (cfr. Corte cost., 2-14 aprile 1969, n. 82), con la conseguenza che anche in tali contingenze
12 non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 2015 e successive conformi).
Nel caso di specie, come chiarito dal c.t.u. del P.M. dott. , la EN DU sostava in parte sul CP_1 marciapiede e in parte sulla corsia percorsa dallo scooter, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 158 del
Codice della Strada, ed era distante circa 2,7 mt dall'intersezione tra Via Madonna delle Grazie e Via Antonio
FO … ed 1,10 mt dal margine sinistro del marciapiede largo 1,20 mt. …
Un aspetto che colpisce nelle immagini … è che … avverte il progressivo restringimento dello spazio di Parte_3 percorrenza della corsia sulla quale procede, determinato in parte anche dalla presenza dell'ostacolo fisso alla sua destra rappresentato dalla EN DU che, come spiegato in precedenza, occupa circa 1,10 mt della carreggiata.
In conclusione, non può disconoscersi efficienza causale - rispetto alla verificazione dell'evento - anche alla presenza della EN DU in sosta a ridosso dell'incrocio, la quale, occupando una parte considerevole della carreggiata costringeva il centauro, alla vista della AR che stava svoltando a destra, a cercare di fermare la corsa del proprio scooter allorquando si avvedeva del fatto che lo spazio della corsia lungo la quale procedeva tendeva a ridursi progressivamente.
Escludendo dalla scena la macchina in sosta, il giovane avrebbe avuto lo spazio per aggirare a destra la
AR in manovra di svolta, e per proseguire la marcia lungo la corsia di sua pertinenza.
Conclusivamente, sia la condotta di guida del de cuius, sia quella dell'ignoto conducente della AR, sia infine, per le ragioni esposte, la “condotta” di sosta del proprietario della EN DU hanno concorso alla verificazione dell'evento, in misura che stimasi equo graduare nei seguenti termini.
Ad , che ha perso la vita nello schianto, va ascritta una responsabilità pari al 50% rispetto Parte_3 alla verificazione dell'evento, atteso che, se avesse tenuto una velocità commisurata al limite e alle condizioni della strada, avrebbe potuto senz'altro arrestare la marcia al cospetto della manovra di svolta a sinistra della AR.
All'ignoto conducente della AR va ascritta una responsabilità pari all'ulteriore 30% rispetto alla verificazione dell'evento, atteso che, se avesse indugiato rispetto alla manovra di svolta a sinistra, attendendo che il mezzo pesante che lo precedeva si allontanasse rendendogli libera la visuale rispetto a chi proveniva dal senso opposto di marcia, avrebbe potuto avvedersi del sopraggiungere, ad elevata velocità, dello scooter, ed astenersi dall'intraprendere la manovra di svolta fino a quando il mezzo a due ruote non si fosse allontanato alle sue spalle.
13 Al proprietario dell'auto in sosta va, infine, ascritta la responsabilità del sinistro nella misura residua del
20%, atteso che l'auto parcheggiata in divieto ha ristretto lo spazio di percorrenza della corsia sulla quale procedeva l' , precludendogli una manovra di aggiramento dell'ostacolo alternativa Pt_3 all'arresto del mezzo, che, con tutta probabilità, gli avrebbe consentito di rimanere indenne o comunque di arrestare la marcia ad una velocità sicuramente inferiore, con conseguenze meno lesive.
L'ottavo e il nono motivo (errata indicazione dei criteri di applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. e errata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da ) restano assorbiti. Controparte_9
Resta pure assorbito il decimo motivo (irrilevanza dei precedenti “stradali” di ), atteso Parte_3 che non muta il riparto di responsabilità, come sopra argomentato (ancorato all'obiettiva dinamica del sinistro), la considerazione, estranea alla dinamica, sul se debba considerarsi corretta o meno la valorizzazione riconosciuta dal Tribunale alla circostanza che era una persona abituata ad una Parte_3 condotta di guida imprudente, atteso che viaggiava senza casco e che dalla banca dati ivass prodotta da risulta il CP_2 suo coinvolgimento, in qualità di responsabile, in ben 28 sinistri stradali ….
Quanto, in particolare, al mancato uso del casco, deducibile dai fotogrammi in atti (cfr. c.d. rom), questo non è stato determinante, nonostante le lesioni craniche, nel determinismo dell'exitus, atteso che, come chiarito dal medico – legale in sede penale, la morte è derivata dalle “gravissime lesioni traumatiche del capo, del tronco e degli arti riscontrate in corso di autopsia ovvero dalle complicanze dirette delle lesioni medesime (shock traumatico-emorragico, in primo luogo)” (cfr. relazione in atti a firma del dott. pag. 10). Per_2
La “gravissima lesività obiettivata al tronco” è stata considerata, infatti, dal c.t. del p.m. “ampiamente in grado, anche da sola, di determinare la morte del paziente, a prescindere dalle lesioni cerebrali e, quindi, a prescindere o meno dall'uso del casco” (ibidem, pag. 11).
Con l'undicesimo motivo gli appellanti si dolgono del diniego di ammissione di c.t.u. medico – legale volta all'accertamento del danno biologico, morale ed esistenziale/parentale da essi direttamente patito in conseguenza del decesso del loro congiunto, che il primo giudice avrebbe fondato sulla non risarcibilità del danno domandato rispetto ai genitori e ai fratelli del deceduto.
Il motivo è infondato non già per insussistenza del diritto azionato, su cui si tornerà, in seguito, ma per il carattere esplorativo dell'indagine domandata.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del
14 congiunto, il giudice deve valorizzare gli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.
Tra questi, l'accertamento peritale può giustificarsi solo al cospetto di ripercussioni psicopatologiche della perdita, opportunamente certificate, che nel caso di specie non risultano allegate.
Ed invero, gli odierni appellanti, congiunti, non eredi, del defunto , hanno domandato il Parte_3 risarcimento del danno morale – esistenziale/parentale da essi patito iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Non è ultroneo rammentare che gli appellanti avevano optato per il procedimento sommario di cognizione ai fini della formulazione delle loro domande, allegando la loro mera qualità di congiunti della vittima primaria.
Va, pertanto, indagata la sussistenza del danno direttamente da essi asseritamente patito in via meramente presuntiva.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Sul punto, si è precisato come il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 -
01).
15 Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi dei prossimi congiunti (genitori e fratelli della vittima primaria), opera la presunzione di danno di cui si è detto sopra, pur in assenza di prova del requisito della convivenza.
Al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
(individuando come dies a quo la data del decesso), andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292).
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) (madre non convivente - coniugata) Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (57 anni): 18
Punti in base all'età della vittima primaria (39 anni): 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
16 Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 125.152,00
2) (padre non convivente - coniugato) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (58 anni): 18
Punti in base all'età della vittima primaria (39 anni): 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 125.152,00
3) (fratello non convivente - coniugato) Parte_3
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (40 anni): 16
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
4) (fratello non convivente - coniugato) Parte_4
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (32 anni): 16
17 Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
5) (sorella non convivente – coniugata) Parte_5
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (36 anni): 16
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
Al pagamento di tali importi, oltre gli interessi, come in seguito determinati, vanno condannate, in solido, le parti appellate, e comunque, quanto a nel limite dei massimali di Controparte_10 polizza vigenti all'epoca del sinistro, espressamente invocati dalla predetta compagnia assicurativa.
2. Proc. n. 869/2020 – appello avverso la sentenza n. 3435/2019
La sentenza gravata, pronunciata nei confronti della vedova e dei figli del defunto , è di Parte_3 contenuto identico a quella n. 3440/2019, essendo stata redatta dal medesimo relatore sulla base dei medesimi presupposti e con le medesime argomentazioni.
Peraltro, a differenza dei genitori e dei fratelli del defunto, gli odierni appellanti avevano evocato in lite unicamente , quale impresa deputata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, “per ragioni di economia processuale, potendo gli Attori, in virtù della disposizione di cui all'art.
2055 c.c., rivolgere la loro intera pretesa risarcitoria a ciascuno dei corresponsabili”, in ossequio al principio
18 secondo il quale “il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei danneggianti che ha concorso alla verificazione del fatto dannoso” (così in comparsa conclusionale).
Orbene, la pretesa di ristoro dell'intero danno a carico di , quale impresa designata alla Controparte_2 gestione del FGVS, con esclusione della sola quota di responsabilità imputabile al de cuius, è fondata, ma soggiace al limite dei massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro, espressamente invocati da
(cfr. sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994 e successive conformi). CP_2
Ciò precisato, nel merito, si osserva che, con argomentazioni identiche a quelle sopra esaminate, il
Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo il sinistro interamente ascrivibile a responsabilità del deceduto, e compensato le spese di lite.
(in proprio e n.q. di rapp.te legale del figlio minore ), e CP_1 Parte_6 Parte_6 Pt_1
hanno impugnato la sentenza resa nei loro confronti proponendo motivi sovrapponibili,
[...] quanto all'an, a quelli sollevati nel proc. 203/2020, sui quali la Corte rimanda a quanto sopra già esposto, anche in ordine al riparto di responsabilità, con conseguente addebito alla compagnia assicurativa, quivi appellata, dell'onere risarcitorio nella limitata misura del 50% (30 AR +20 EN
DU) del danno domandato, e comunque entro i limiti dei massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro.
Ciò detto, circa il quantum si osserva, invece, quanto segue.
Gli appellanti hanno chiesto, in primo grado, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del sinistro per cui è lite.
Hanno chiesto, in particolare, ristorarsi - iure hereditatis - il danno catastrofale, biologico terminale e tanatologico patito dalla vittima primaria;
iure proprio – il danno parentale esistenziale, il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale qualificato come danno permanente da incapacità di guadagno.
Il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale va liquidato sulla base dei medesimi parametri sopra esposti con riguardo ai genitori e ai fratelli del de cuius.
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, si ha che spettano a:
1) in proprio (moglie - convivente) CP_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (38 anni): 22
19 Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 164.262,00
2) n.q. di l.r. del minore (figlio – convivente) CP_1 Parte_6
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (1 anno): 28
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 90
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 175.995,00
3) (figlia – convivente) Parte_6
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (13 anni): 26
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
20 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 88
IMPORTO del RISARCIMENTO € 344.168,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 172.084,00
4) (figlio – convivente) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (16 anni): 26
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 88
IMPORTO del RISARCIMENTO € 344.168,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 172.084,00
Nulla spetta agli appellanti a titolo di danno non patrimoniale (catastrofale, biologico terminale e tanatologico) direttamente patito dalla vittima e reclamato iure hereditatis.
Come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350 del
22 luglio 2015), il danno tanatologico è indiscutibilmente entità di per sé non risarcibile: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
Né vi è spazio, nel caso di specie, per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte, che si produce nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Nel caso di specie non si è verificato alcun intervallo di lucida agonia del de cuius.
21 Il danno morale terminale (o altrimenti detto danno da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) è un danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica e, in quanto tale, in grado di percepire la sua situazione ed, in particolare, l'imminenza della morte, essendo irrilevante, a fini risarcitoci, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.
Trattandosi, dunque, di danno conseguenza, il presupposto per il risarcimento è l'accertamento - rectius la prova - della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.
Tale prova nel caso specifico difetta.
Il dato ricavabile dalla documentazione esaminata dal medico legale nominato dal p.m. per la consulenza autoptica, dott. (in atti), è che “La morte di , soccorso dal Persona_2 Parte_3
118 e giunto in limine vitae all'Ospedale San Giuliano di Giugliano il 02/05/2013 h 13,33 è deceduto alle ore 14,05” a causa delle gravissime ferite riportate in occasione del sinistro occorso intorno alle ore
13.20 (cfr. c.n.r. in atti) di quello stesso giorno.
La gravità delle lesioni, anche craniche, relazionate dal medico legale, consente di escludere che l' Pt_3 sia giunto cosciente in ospedale.
Egli giunse in gravissime condizioni in ospedale, con trauma cranico e sospetta lesione degli organi interni, e spirò a distanza di meno di un'ora dall'ingresso.
L'exitus è stato così repentino ed è stato certificato a così poca distanza dal verificarsi del sinistro, che è difficilmente ipotizzabile, sul piano medico-scientifico, che lo stesso possa aver avuto una cosciente percezione dell'imminente precipitare della propria condizione.
In assenza di elementi oggettivi concreti da cui poter ritenere provato - secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26727 del 2018) - che egli si sia trovato in uno stato di coscienza tale dall'avere percezione del progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita, va negato anche il risarcimento dell'invocato danno morale soggettivo iure hereditatis.
Circa il danno patrimoniale, in linea generale si osserva che l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.) o per costume sociale (a
22 condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche) (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del
2018).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per:
(c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico. (Cass., Ord. n. 6619/2018 citata).
Nel caso di specie, emerge in atti che il de cuius percepiva, all'epoca del decesso, un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari a circa 7.800,00 euro annui (circa 600,00 euro mensili: cfr CUD
2013 in atti).
Da tale importo va detratta la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima, che può determinarsi nel 20%, avuto riguardo al nucleo familiare con prole.
Il risultato così ottenuto, pari ad euro 6.240,00, deve essere moltiplicato, per la moglie, per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (in applicazione dell'ipotesi sub c'), corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario,
e per i figli, per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee (in applicazione dell'ipotesi sub c'') per la durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Quanto ai coefficienti di capitalizzazione da applicare, possono utilizzarsi quelli di cui al d.m.
22/11/2016, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 295 del 19/12/2016, s.o. n. 56, per la capitalizzazione
23 delle rendite previdenziali o assistenziali (Tavola 7), stante il carattere ormai obsoleto dei coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922 (cfr. Cass. III, 28/04/2017, n. 10499).
Pertanto, in applicazione dei criteri indicati, si ha che spettano alla moglie superstite euro 87.976,51
(6.240,00 x 0,50 x 28,1976); a euro 19.397,79 (6.240,00 x 0,20 x 15,5431); ad euro 8.658,12 Pt_6 Pt_6
(6240,00 x 0,20 x 6,9376); ad euro 5.436,28 (6240,00 x 0,20 x 4,3560). Pt_1
I predetti importi vanno rivalutati all'attualità in euro 106.891,46 ( ), 23.568,31 ( ), CP_1 Pt_6
10.519,62 ( e 6.605,08 ( ), e infine ridotti del 50% in ragione della quota di responsabilità Pt_6 Pt_1 della vittima primaria rispetto alla verificazione dell'evento lesivo.
Conclusivamente, spetta agli appellanti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita dell'apporto economico loro garantito in vita dal de cuius, il complessivo importo di euro 73.792,23.
3. Gli interessi sugli importi liquidati
Sugli importi come sopra liquidati in accoglimento dei proposti appelli, già rivalutati all'attualità, non va detratto alcunché a titolo di acconto.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sui medesimi importi devalutati in base agli indici
Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
4. Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle
24 spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà in ragione della quota di responsabilità attribuita al dante causa degli appellanti, seguono, per il residuo, la soccombenza delle parti appellate, e vanno liquidate con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, ai valori medi, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, determinato rispetto al maggiore importo liquidato pro capite, con gli aumenti di cui all'art. 4 co. 2, e con la chiesta attribuzione.
Non sussistono i presupposti di legge per l'invocata condanna delle appellate compagnie assicurative ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi escludere la loro responsabilità aggravata a fronte delle incertezze ricostruttive rese palesi dall'operata riforma delle pronunce gravate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso le sentenze in epigrafe indicate, così provvede:
1. In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_2 Pt_1
( ), e , ed in
[...] C.F._1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 riforma della sentenza n. 3440/2019, dichiara la responsabilità di in misura del Parte_3
50%, del veicolo non identificato in misura dell'ulteriore 30%, e di in misura Controparte_6 del residuo 20% rispetto alla causazione del sinistro per cui è lite, e, per l'effetto, condanna
(nel limite dei massimali di polizza vigenti all'epoca del Controparte_11 sinistro), e in solido tra loro, al pagamento, a Controparte_5 Controparte_6 titolo di ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, di euro
125.152,00 ciascuno in favore di e ), e Parte_2 Parte_1 C.F._1 di euro 47.544,00 ciascuno in favore di , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 oltre interessi come in motivazione;
2. Compensa per metà le spese processuali del doppio grado e condanna
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_11 Controparte_5 Controparte_6 pagamento, in favore degli appellanti, delle residue spese, che liquida, per il primo grado, in euro 900,00 per esborsi ed euro 15.513,30, e, per il secondo grado, in euro 1.278,00 per esborsi ed euro 15.748,70 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.
Salvatore Serao;
25 3. In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da , in proprio e nella CP_1 qualità di l.r. del minore , e Parte_6 Parte_6 Parte_1
( ), ed in riforma della sentenza n. 3435/2019, dichiara la responsabilità C.F._10 di in misura del 50%, del veicolo non identificato in misura dell'ulteriore 30%, e Parte_3 di in misura del residuo 20% rispetto alla causazione del sinistro per cui è lite, Controparte_6
e, per l'effetto, condanna nel limite dei massimali di polizza Controparte_11 vigenti all'epoca del sinistro, al pagamento, in loro favore, a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, del complessivo importo di euro 73.792,23, nonché, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dell'importo di euro 164.262,00 in favore di in proprio, di euro 175.995,00 in favore di n.q. di l.r. del CP_1 CP_1 minore , e di euro 172.084,00 ciascuno in favore di e Parte_6 Parte_6 Parte_1
), oltre interessi come in motivazione;
C.F._10
4. Compensa per metà le spese processuali del doppio grado e condanna
[...] al pagamento, in favore degli appellanti, delle residue spese, che liquida, per Controparte_11 il primo grado, in euro 450,00 per esborsi ed euro 13.397,85, e, per il secondo grado, in euro
1.278,00 per esborsi ed euro 13.601,15 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Vincenzo Cimmino e Roberto Pennacchio.
Così deciso in Napoli, il 27.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 203 e 869/2020 R.G.A.C., riservate in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2025 con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertenti
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali genitori ed eredi di
[...]
) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
in proprio e quali fratelli ed eredi di Persona_1
1
[...] elett.te domti in Villaricca (NA) alla via P. De Filippo n. 35, presso lo studio dell'avv. Salvatore Serao
), che li rappresenta e difende - C.F._6 Email_1
APPELLANTI nel Proc. n. 203/2020
E
) CP_1 C.F._7
in proprio e quale moglie ed erede di , nonché quale genitore superstite esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul figlio Parte_6
[...] C.F._8
in proprio e quale figlia ed erede di Parte_3
elett.te dom.ti in Giugliano (NA) alla via Carlo Levi I traversa n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Cimmino ), che li rappresenta e difende - C.F._9 Email_2
( ) Parte_1 C.F._10
in proprio e quale figlio ed erede di Parte_3
elett.te dom.to in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 49, presso lo studio dell'avv.
Roberto Pennacchio ), che lo rappresenta e difende - C.F._11
Email_3
APPELLANTI nel Proc. n. 869/2020
NONCHE'
, già (C.F. P.I. ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Salerno in Piazza Sedile del Campo n. 10 presso lo studio dell'avv.
Gianluca de Divitiis ( ), dal quale è rappresentata e difesa - C.F._12
.salerno.it Email_4 CP_4
APPELLATA in entrambi i procedimenti riuniti
NONCHE'
2 (C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in S. Controparte_5 P.IVA_2
Giorgio a Cremano alla via Salvator Rosa 56, presso lo Studio dell'avv. Massimo Moccia
), che la rappresenta e difende - C.F._13 Email_5
APPELLATA nel Proc. n. 203/2020
NONCHE'
, elett.te dom.ta in Giugliano in Campania al Corso Controparte_6 C.F._14
Campano n. 139, presso lo studio degli avv.ti Francesco Paolo Pianese e C.F._15
Pasquale Parisi , che la rappresentano e difendono - C.F._16
- Email_6 Email_7
APPELLATA nel Proc. n. 203/2020
Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 3440/2019 e n. 3435/2019 del 17.12.2019 del Tribunale di
Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso proposto ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. del 5.4.2017, notificato il 15-21-22.6.2017, Pt_1
e (genitori di ) e , ed (fratelli di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_3 Pt_4 Pt_5
) adivano il Tribunale di Napoli Nord chiedendo - previo accertamento e declaratoria di colpa e Parte_3 responsabilità concorrenti di una autovettura AR rimasta non identificata e di Controparte_6 proprietaria del veicolo EN DU tg. DX 636 HY, assicurato con - la Controparte_7 condanna, in solido, di , n.q. di Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2 gestione del F.G.V.S., di e di al risarcimento dei danni patiti, Controparte_6 Controparte_7 nelle qualità indicate, in conseguenza del decesso del loro congiunto , in seguito al sinistro Parte_3 stradale occorso in Giugliano in data 2.5.2013.
A tal fine esponevano che:
- il giorno 2.5.2013, alle ore 13.15 circa, percorreva - alla guida del motociclo tipo Honda Parte_3
SH tg. DL 39371, di sua proprietà e regolarmente assicurato - la via Madonna delle Grazie in tenimento di Giugliano, con direzione Giugliano centro, nel tratto in cui la predetta via si interseca (sulla destra rispetto alla direttrice di marcia del suddetto motociclo) con la via FO, quando, dall'opposto senso di circolazione, sopraggiungeva un autocarro e, dietro quest'ultimo, un'autovettura tipo AR
3 OR che, per le sue esigue dimensioni, veniva dal detto autocarro completamente coperta e resa invisibile al centauro;
- in tali circostanze la predetta AR, senza azionare gli indicatori di direzione, e senza sincerarsi della presenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di circolazione, e, pertanto, senza concedere la precedenza al motociclo, nell'intento di immettersi dalla Via Madonna delle Grazie sulla via FO, svoltava a sinistra, e, non avvedendosi del motociclo, invadeva improvvisamente l'opposta corsia, urtando o quantomeno creando un'insormontabile turbativa al motociclo;
- vano risultava per il centauro evitare il sinistro frenando e sterzando a destra, in quanto: 1) la AR proveniente dall'opposta corsia sbucava da dietro al detto autocarro ed invadeva improvvisamente la corsia percorsa dal motociclo;
2) la AR, nell'immettersi dalla via Madonna delle Grazie sulla via
FO, anziché disegnare una traiettoria arcuata procedeva obliquamente;
3) la AR si rendeva invisibile dall'opposto senso di circolazione in quanto non rispettava la distanza di sicurezza con l'autocarro da cui era preceduta;
4) la corsia percorsa dal motociclo, già ristretta dalla presenza di un'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY parcheggiata in parte sul marciapiede (che immediatamente segue l'intersezione tra via Madonna delle Grazie e via FO nel senso percorso dal motociclo) ed in parte sulla sede stradale, si restringeva ulteriormente in virtù dell'invasione di corsia operata dalla AR;
- in altri termini, “per la concomitante incidenza della invasione di corsia da parte della AR e dell'ingombro della corsia creato dall'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY, il compianto sig. , dalla sua visuale di Parte_3 guida, ha visto annullarsi (o quanto meno restringersi notevolmente) lo spazio per proseguire, e, pertanto, frenando e sterzando a destra, rovinava al suolo, finendo sotto l'autovettura tipo EN DU tg. DX 636 HY parcheggiata (in violazione dell'art. 158 lettere f ed h C.d.S.) subito dopo l'intersezione tra via Madonna delle Grazie e via FO in parte sulla sede stradale” (così in ricorso);
- la persona alla guida della AR, dopo aver provocato il sinistro, si fermava, osservava la scena e proseguiva su via FO senza prestare soccorso e senza permettere di essere identificata;
- , soccorso e trasportato dal 118 presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, decedeva Parte_3 il giorno stesso;
- sul luogo del sinistro intervenivano i VVUU del Comune di Giugliano, che redigevano rapporto e identificavano in la proprietaria della EN DU parcheggiata a bordo strada, Controparte_6 assicurata per la r.c. con la (ora , con polizza in corso di Controparte_8 Controparte_7 validità;
4 - per i fatti esposti veniva aperto procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, concluso con richiesta e decreto di archiviazione;
- nel corso delle indagini venivano acquisite le riprese delle telecamere di sorveglianza poste all'esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali prospicienti il teatro del sinistro, e veniva svolta consulenza tecnica medico – legale sulla persona del defunto, a firma del dott. da cui emergeva, Persona_2 quale causa del decesso, la “gravissima lesività obiettivata al tronco, ampiamente in grado, anche da sola, di determinare la morte del paziente, a prescindere dalle lesioni cerebrali e, quindi, a prescindere dall'uso o meno del casco”.
Assumendo, dunque, la corresponsabilità della AR non identificata e della proprietaria della EN
DU parcheggiata sul margine della strada, i ricorrenti chiedevano condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure successionis patiti in conseguenza del sinistro.
Radicatasi la lite, costituitisi i convenuti, che resistevano alla domanda, mutato il rito, autorizzato il contraddittorio cartolare, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 3440/2019, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ritenendo la verificazione del sinistro interamente ascrivibile a responsabilità del defunto , e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Parte_3
Il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che, non essendovi stata alcuna collisione tra i due veicoli, era inapplicabile il criterio sussidiario di responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2
c.c., potendosi applicare l'art. 2054 comma 1 c.c., che presuppone l'accertamento - sulla base delle prove assunte - delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro.
E poiché “nella ipotesi concretamente in esame il ciclomotore viaggiava ad una velocità molto alta e in prossimità della linea di mezzeria, non tenendo strettamente la destra e violando in tal modo l'art. 143 del Codice della Strada, mentre la
AR aveva impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra lentamente, ed aveva superato di poco la linea di mezzeria prima ancora che arrivasse la Honda” e tale manovra di svolta “aveva avuto inizio prima dell'arrivo di Parte_3 all'incrocio … in concreto anche se il conducente della AR avesse azionato gli indicatori di direzione tale condotta non sarebbe servita a nulla, ma se avesse viaggiato invece vicino al margine destro della sua corsia e soprattutto Parte_3 se avesse proceduto a velocità rispettosa del limite previsto dalla legge e delle norme di comune prudenza, non avrebbe avuto nessuna necessità di tentare la manovra di emergenza che è stata la causa del suo sbandamento.”
In definitiva, il Tribunale valutava il contegno di “come causa esclusiva del sinistro, con Parte_3 conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., anche a voler considerare tale presunzione applicabile pure nella ipotesi di mancata collisione tra veicoli”, tale conclusione valendo
“a maggior ragione nei confronti del proprietario e della società assicuratrice della EN, che era ferma in sosta vietata poco dopo il punto dell'incrocio dove era sbandata la Honda”.
5 Con distinto ricorso dell'11.1.2018 la vedova ( in proprio e in rappresentanza del figlio CP_1 minore ) e i figli maggiorenni ( e ) adivano anch'essi il Tribunale Parte_6 Parte_6 Pt_1 chiedendo – previo accertamento e declaratoria di colpa e responsabilità esclusiva del guidatore e del proprietario dell'autovettura AR rimasta non identificata – la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_2 da essi patiti in conseguenza del decesso dell' in seguito al medesimo sinistro di cui sopra. Parte_3
Anche in tale giudizio, dopo la costituzione di , che resisteva alla domanda, dopo il Controparte_2 rigetto dell'istanza di riunione con il giudizio introdotto dagli altri parenti, dopo il mutamento del rito, veniva autorizzato il contraddittorio cartolare, e, all'esito, veniva pronunciata sentenza n. 3435/2019 di rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite, fondata sulle medesime argomentazioni di cui alla n. 3440/2019.
Avverso le citate pronunce, con distinte citazioni del 14.1.2020 e del 28.2.2020, hanno proposto tempestivo appello i ricorrenti.
Argomentando motivi a sostegno del gravame hanno chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatesi le liti, costituitesi le parti appellate - nel proc. 203/2020, con comparse del 2.4.2020 CP_2
e e del 2.11.2020 ( per l'udienza del 22.4.2020, differita di ufficio al CP_7 Controparte_6
28.4.2020, quindi al 24.11.2020; nel proc. 869/2020, con comparsa del 26.5.2020 (Generali) per l'udienza del 18.6.2020, differita di ufficio al 19.6.2020 - le quali resistevano al gravame e concludevano per il rigetto, riuniti i giudizi, sospesa l'esecutività della sentenza n. 3440/2019, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli – ammissibili in quanto rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
6 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. Proc. n. 203/2020 – appello avverso la sentenza n. 3440/2019
Col primo motivo gli appellanti lamentano travisamento dei fatti e delle prove, assumendo che il
Tribunale, richiamando la categoria della cd. precedenza di fatto con il termine impegnato riferito alla AR, avesse male interpretato le risultanze probatorie.
Affinché la cd. precedenza di fatto o cronologica potesse essere tirata in ballo, sarebbero state necessarie, a parere degli appellanti, la giacenza su una porzione consistente della corsia opposta da parte della AR in manovra di svolta a sinistra per un lasso di tempo sufficiente, e la mancanza di necessità della manovra di salvataggio da parte del centauro.
Assumono che la AR non aveva impegnato la corsia di marcia opposta, avendola piuttosto invasa improvvisamente.
Col secondo motivo deducono la violazione dell'art. 154 C.d.S. e l'insussistenza dell'esimente, poiché la AR avrebbe svoltato “al buio” senza controllare, prima di svoltare, se provenissero veicoli dall'opposto senso di circolazione, continuando la manovra di svolta anche dopo essersi accorta del sopraggiungere dello scooter.
Con il terzo motivo assumono la rilevanza causale, rispetto alla verificazione del sinistro, dell'omissione imputabile al conducente della AR, che, nello svoltare a sinistra, non aveva attivato gli indicatori di direzione.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, nel fare riferimento alla velocità tenuta dallo scooter, avrebbe valorizzato unicamente quella iniziale e non anche quella tenuta allorquando si sarebbe verificato l'impatto.
Con il quinto motivo deducono la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della circostanza che la AR non rispettava la distanza di sicurezza rispetto al camion che la precedeva.
Con il sesto motivo criticano la sentenza per non essere stata adeguatamente valorizzata la violazione in cui è incorsa la AR omettendo di dare la precedenza allo scooter.
Gli esposti motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico – sistematico.
7 Va premesso, in fatto, che la dinamica del sinistro può essere ricostruita con sufficiente grado di certezza grazie al materiale video acquisito nel corso delle indagini dai Carabinieri della stazione del
Comune di Giugliano in Campania, estrapolato dalle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni private ed esercizi commerciali antistanti il luogo dell'incidente.
Il predetto materiale, che offre visuali differenti sul contesto a seconda dell'angolazione delle diverse telecamere, è stato analizzato dal c.t.u. ing. , nominato dal Pubblico Ministero nel Persona_3 procedimento penale a carico di ignoti n. 538925/13/44 iscritto a seguito del sinistro, con l'incarico di accertare la visibilità delle immagini e ricostruire la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto
, con particolare riferimento alla “ricostruzione meccanica dell'evento chiarendo, in particolare, ogni Parte_3 aspetto della condizione dei luoghi”, in cd rom, in atti).
Nella relazione in atti l'ing. ricostruisce nel modo che segue la dinamica del sinistro. CP_1
Il pomeriggio del 2 Maggio 2013 verso le ore 13:14 circa, mentre si accinge a percorrere Via Madonna Parte_3 delle Grazie nel comune di Giugliano in Campania a bordo del proprio scooter, giunto all'altezza dell'incrocio con Via
Antonio FO, rimane coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo, nel quale perde tragicamente la vita. I
Carabinieri della stazione locale, quando arrivano sul posto, notano la presenza di alcune telecamere di videosorveglianza
e procedono ad acquisire le registrazioni allo scopo di appurare informazioni utili ai fini delle indagini. La dinamica del sinistro nelle immagini appare complessa da esaminare senza l'impiego di specifiche tecniche di elaborazione. … Un primo dato che emerge dallo studio condotto sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente riguarda il conducente dello scooter,
in quanto si evince che non indossa il casco protettivo come previsto dall'art. 171 del Codice della Strada Parte_3
(uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) [Figura 3.5]. … Un altro dato significativo riguarda i veicoli coinvolti nell'incidente: i) lo scooter modello Honda SH 150 condotto da , che procede lungo Via Madonna Parte_3 delle Grazie in direzione della Chiesa Madonna delle Grazie del comune di Giugliano in Campania;
ii) un'autovettura di colore grigio modello AR OR (veicolo non identificato), che da Via Madonna delle Grazie si dirige nella direzione opposta a quella dello scooter per svoltare in Via Antonio FO;
iii) infine, una seconda autovettura di colore rosso, modello EN DU, (veicolo identicato nel verbale n. 38/2013) che sosta in parte sul marciapiede e in parte sulla corsia percorsa dallo scooter [Figura 3.6, 3.7]. … Dai dati calcolati emerge che questa posizione viola le disposizioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada (divieto di fermata e di sosta dei veicoli), poiché la suddetta autovettura nelle immagini appare distante circa 2,7 mt dall'intersezione tra Via Madonna delle Grazie e Via Antonio
FO … ed 1,10 mt dal margine sinistro del marciapiede largo 1,20 mt. … Nelle prime immagini della scena, come si evince dalla Figura 3.8, la visibilità della strada è significativamente ridotta dalla presenza di un autocarro che precede la AR nella stessa direzione di marcia. … inizialmente entrambi i conducenti, nell'avvicinarsi a Via Antonio
FO, probabilmente proprio a causa di questa temporanea riduzione di visibilitàa della strada, non si accorgono che
8 nella direzione di marcia opposta sopraggiunge un altro mezzo. …la velocità iniziale dello scooter… fino al picco della frenata, risulta 82,95 km/h: velocità superiore al limite previsto dall'art. 142 del Codice della Strada (limiti di velocità) per le strade nei centri abitati, che è fissato a 50 km/h. … Un primo elemento di rilevo che si evidenzia nell'analisi delle traiettorie riguarda l'impegno dell'incrocio da parte della AR … infatti, il suddetto veicolo, quando impegna l'incrocio è già al di sopra della linea della mezzeria, e anche nei fotogrammi successivi, pur rallentando la propria velocità [Tabella
3.1], continua ad invadere la corsia opposta percorsa dallo scooter, ignorando il diritto di precedenza di quest'ultimo veicolo, previsto dall'art. 145 del Codice della Strada (precedenza). Un aspetto che colpisce nelle immagini, osservando la scena a partire da questo momento, è che appare significativamente turbato nella guida da questo Parte_3 comportamento della AR, poiché avverte il progressivo restringimento dello spazio di percorrenza della corsia sulla quale procede, determinato in parte anche dalla presenza dell'ostacolo fisso alla sua destra rappresentato dalla EN DU che, come spiegato in precedenza, occupa circa 1,10 mt della carreggiata. La sua reazione, quindi, è quella di cercare di arrestare la corsa dello scooter per evitare l'impatto con la AR, ma questi dopo alcuni metri di frenata, a causa dell'elevata velocità [Tabella 3.1], inizia ad andare in sovrasterzo, poiché la ruota posteriore, perdendo aderenza con
l'asfalto, tende a spostare il baricentro [Figura 3.11] in avanti e verso la parte sinistra della direzione di moto, determinando poco dopo lo schianto con la EN DU. … Un altro dato significativo da osservare con attenzione nella Tabella 3.2 è quello relativo alla distanza d (A, S) tra la AR e lo scooter. Si segnala, infatti, che il valore minimo di questa distanza (1,78 mt) esprime con certezza, come si evince anche dalle immagini della Figura 3.12, che nel corso dell'evento non si verifica alcun contatto tra i due veicoli. Lo scooter, infatti, per via dell'improvvisa accelerazione determinata dal sovrasterzo, prima ruota in avanti su se stesso, facendo sbalzare il conducente verso l'alto [Figura 3.13], poi precipita violentemente sull'asfalto e inizia a scivolare fino a schiantarsi sul portellone posteriore della EN DU, travolgendo il corpo del guidatore sottostante [Figura 3.14].
Conclusioni
Gli elementi esaminati nella ricostruzione della dinamica evidenziano che ad influire sull'evento sono sostanzialmente quattro fattori: la temporanea riduzione di visibilità della strada determinata dalla presenza dell'autocarro che qualche istante prima dell'evento precede la AR nella stessa direzione di marcia, la EN DU in sosta a ridosso dell'incrocio che occupa una parte considerevole della carreggiata, l'elevata velocità dello scooter (32,95 km/h oltre il limite di 50 km/h previsto dall'art. 142 del Codice della Strada per le strade nei centri abitati), infine, la AR che impegna
l'incrocio invadendo la corsia opposta senza fermarsi.
Rispetto a quest'ultimo fattore si evidenziano due aspetti abbastanza significativi in termini di valutazione delle responsabilità di ciascun veicolo coinvolto nel sinistro. Il primo di questi aspetti riguarda il fatto che, come si evince chiaramente anche dalle immagini esaminate in precedenza, la AR quando impegna l'incrocio è già in parte sulla corsia percorsa dallo scooter e nel momento in cui si accorge di questo veicolo, anche se riduce significativamente la propria velocità
9 iniziale, continua ad invadere la carreggiata senza mai arrestarsi completamente creando una evidente turbativa nella guida di , il quale non può fare altro che cercare di fermare la corsa del proprio scooter quando si rende conto Parte_3 che lo spazio della corsia lungo la quale procede tende a ridursi progressivamente. Il secondo aspetto, come evidenziato nel corso del Paragrafo 3.3, riguarda il mancato rispetto del diritto di precedenza previsto dall'art. 145 del Codice della
Strada da parte del conducente della AR.
Alla luce delle predette emergenze, saldamente ancorate ai dati obiettivi esaminati dal consulente tecnico del P.M., reputa la Corte non condivisibile il ragionamento posto dal Tribunale a fondamento della decisione in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità di terzi rispetto alla causazione del sinistro, oltre quella del centauro deceduto.
Come precisato in premessa, il Tribunale ha ritenuto che le responsabilità andassero accertate sul presupposto di fatto che non vi era stata alcuna collisione tra il ciclomotore Honda e la AR, e che ciò comportasse la inapplicabilità del criterio sussidiario di responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., potendosi applicare l'art. 2054 comma 1 c.c., che presuppone l'accertamento - sulla base delle prove assunte
- delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro che consentano di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento ( cfr. Cass. civ. sez. III, 31/5/2018, n. 13757).
Sulla base di tali premesse, ha evidenziato che, mentre il ciclomotore viaggiava ad una velocità molto alta e in prossimità della linea di mezzeria, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, la AR aveva impegnato
l'incrocio per svoltare a sinistra lentamente, superando di poco la linea di mezzeria prima ancora che arrivasse la
Honda.
Entrambi i conducenti, sia quello della AR che quello della Honda, avevano comunque la visuale impedita da un camion che precedeva l'automobile.
In definitiva, il Tribunale ha reputato causalmente irrilevante la condotta di guida del conducente della
AR, affermando che anche se il conducente della AR avesse azionato gli indicatori di direzione tale condotta non sarebbe servita a nulla, e invece determinante la condotta del centauro, ritenendo che se avesse Parte_3 viaggiato invece vicino al margine destro della sua corsia e soprattutto se avesse proceduto a velocità rispettosa del limite previsto dalla legge e delle norme di comune prudenza, non avrebbe avuto nessuna necessità di tentare la manovra di emergenza che è stata la causa del suo sbandamento.
L'assunto non può essere condiviso.
10 Costituisce insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024).
Ed invero, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che il conducente della AR, nell'approssimarsi del compimento della manovra di svolta a sinistra, aveva la visuale della strada quasi completamente ostruita dal mezzo pesante che lo precedeva.
In siffatte condizioni, dovendo svoltare a sinistra, egli aveva il dovere di attendere che il mezzo pesante si allontanasse, onde riacquistare la visibilità della strada ed accertarsi dell'assenza di ostacoli al compimento della manovra di svolta in condizioni di sicurezza.
Anche a voler ritenere irrilevante il mancato azionamento degli indicatori di direzione, ciò che nel caso di specie è inescusabilmente imputabile al conducente della AR è di aver compiuto la manovra praticamente “al buio”, attesa la visuale ostruita dal mezzo pensante che lo precedeva, senza tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, senza prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che potessero sopraggiungere con diritto di precedenza dall'opposto 11 senso di marcia, e, comunque, senza accertarsi del fatto che l'introduzione nell'area di incrocio avvenisse con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito che fosse sopraggiunto dal senso opposto.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, come precisato dal consulente del p.m. (cfr. supra), al momento in cui lo scooter diventava visibile al conducente della AR, la manovra di svolta era tutt'altro che in fase avanzata, trovandosi la vettura già in parte sulla corsia percorsa dallo scooter e nel momento in cui si accorge di questo veicolo, anche se riduce significativamente la propria velocità iniziale, continua ad invadere la carreggiata senza mai arrestarsi completamente creando una evidente turbativa nella guida di (cfr. Parte_3 relazione ing. , in atti). CP_1
Sussiste, quindi, senz'altro, a parere della Corte, la corresponsabilità del conducente della AR, che va,
a questo punto, bilanciata con quella del centauro e con quella del proprietario dell'auto in sosta, la cui presenza ha reso vana la manovra di emergenza posta in essere da . Parte_3
Ed infatti, con il settimo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto causalmente irrilevante, rispetto al sinistro, la violazione imputabile alla proprietaria della EN DU, che sostava in divieto appena dopo l'intersezione stradale, occupando parte della carreggiata (art. 158 CdS), in quanto l'incidente mortale per cui è causa non rientrava tra gli eventi che la norma cautelare mirava a prevenire.
La doglianza è fondata.
Con l'esposto ragionamento il Tribunale si è discostato, invero, dall'orientamento della Suprema Corte, che ha chiarito, anche a Sezioni Unite, come, ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., rientra nell'ampio concetto di circolazione, in cui deve dunque ritenersi compresa, anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa. Invero il termine
"circolazione stradale" non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l'inclusione della c.d. "circolazione statica" nell'ambito dell'art. 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle richiamate disposizioni del C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale (cfr. Corte cost., 2-14 aprile 1969, n. 82), con la conseguenza che anche in tali contingenze
12 non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 2015 e successive conformi).
Nel caso di specie, come chiarito dal c.t.u. del P.M. dott. , la EN DU sostava in parte sul CP_1 marciapiede e in parte sulla corsia percorsa dallo scooter, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 158 del
Codice della Strada, ed era distante circa 2,7 mt dall'intersezione tra Via Madonna delle Grazie e Via Antonio
FO … ed 1,10 mt dal margine sinistro del marciapiede largo 1,20 mt. …
Un aspetto che colpisce nelle immagini … è che … avverte il progressivo restringimento dello spazio di Parte_3 percorrenza della corsia sulla quale procede, determinato in parte anche dalla presenza dell'ostacolo fisso alla sua destra rappresentato dalla EN DU che, come spiegato in precedenza, occupa circa 1,10 mt della carreggiata.
In conclusione, non può disconoscersi efficienza causale - rispetto alla verificazione dell'evento - anche alla presenza della EN DU in sosta a ridosso dell'incrocio, la quale, occupando una parte considerevole della carreggiata costringeva il centauro, alla vista della AR che stava svoltando a destra, a cercare di fermare la corsa del proprio scooter allorquando si avvedeva del fatto che lo spazio della corsia lungo la quale procedeva tendeva a ridursi progressivamente.
Escludendo dalla scena la macchina in sosta, il giovane avrebbe avuto lo spazio per aggirare a destra la
AR in manovra di svolta, e per proseguire la marcia lungo la corsia di sua pertinenza.
Conclusivamente, sia la condotta di guida del de cuius, sia quella dell'ignoto conducente della AR, sia infine, per le ragioni esposte, la “condotta” di sosta del proprietario della EN DU hanno concorso alla verificazione dell'evento, in misura che stimasi equo graduare nei seguenti termini.
Ad , che ha perso la vita nello schianto, va ascritta una responsabilità pari al 50% rispetto Parte_3 alla verificazione dell'evento, atteso che, se avesse tenuto una velocità commisurata al limite e alle condizioni della strada, avrebbe potuto senz'altro arrestare la marcia al cospetto della manovra di svolta a sinistra della AR.
All'ignoto conducente della AR va ascritta una responsabilità pari all'ulteriore 30% rispetto alla verificazione dell'evento, atteso che, se avesse indugiato rispetto alla manovra di svolta a sinistra, attendendo che il mezzo pesante che lo precedeva si allontanasse rendendogli libera la visuale rispetto a chi proveniva dal senso opposto di marcia, avrebbe potuto avvedersi del sopraggiungere, ad elevata velocità, dello scooter, ed astenersi dall'intraprendere la manovra di svolta fino a quando il mezzo a due ruote non si fosse allontanato alle sue spalle.
13 Al proprietario dell'auto in sosta va, infine, ascritta la responsabilità del sinistro nella misura residua del
20%, atteso che l'auto parcheggiata in divieto ha ristretto lo spazio di percorrenza della corsia sulla quale procedeva l' , precludendogli una manovra di aggiramento dell'ostacolo alternativa Pt_3 all'arresto del mezzo, che, con tutta probabilità, gli avrebbe consentito di rimanere indenne o comunque di arrestare la marcia ad una velocità sicuramente inferiore, con conseguenze meno lesive.
L'ottavo e il nono motivo (errata indicazione dei criteri di applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. e errata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da ) restano assorbiti. Controparte_9
Resta pure assorbito il decimo motivo (irrilevanza dei precedenti “stradali” di ), atteso Parte_3 che non muta il riparto di responsabilità, come sopra argomentato (ancorato all'obiettiva dinamica del sinistro), la considerazione, estranea alla dinamica, sul se debba considerarsi corretta o meno la valorizzazione riconosciuta dal Tribunale alla circostanza che era una persona abituata ad una Parte_3 condotta di guida imprudente, atteso che viaggiava senza casco e che dalla banca dati ivass prodotta da risulta il CP_2 suo coinvolgimento, in qualità di responsabile, in ben 28 sinistri stradali ….
Quanto, in particolare, al mancato uso del casco, deducibile dai fotogrammi in atti (cfr. c.d. rom), questo non è stato determinante, nonostante le lesioni craniche, nel determinismo dell'exitus, atteso che, come chiarito dal medico – legale in sede penale, la morte è derivata dalle “gravissime lesioni traumatiche del capo, del tronco e degli arti riscontrate in corso di autopsia ovvero dalle complicanze dirette delle lesioni medesime (shock traumatico-emorragico, in primo luogo)” (cfr. relazione in atti a firma del dott. pag. 10). Per_2
La “gravissima lesività obiettivata al tronco” è stata considerata, infatti, dal c.t. del p.m. “ampiamente in grado, anche da sola, di determinare la morte del paziente, a prescindere dalle lesioni cerebrali e, quindi, a prescindere o meno dall'uso del casco” (ibidem, pag. 11).
Con l'undicesimo motivo gli appellanti si dolgono del diniego di ammissione di c.t.u. medico – legale volta all'accertamento del danno biologico, morale ed esistenziale/parentale da essi direttamente patito in conseguenza del decesso del loro congiunto, che il primo giudice avrebbe fondato sulla non risarcibilità del danno domandato rispetto ai genitori e ai fratelli del deceduto.
Il motivo è infondato non già per insussistenza del diritto azionato, su cui si tornerà, in seguito, ma per il carattere esplorativo dell'indagine domandata.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del
14 congiunto, il giudice deve valorizzare gli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.
Tra questi, l'accertamento peritale può giustificarsi solo al cospetto di ripercussioni psicopatologiche della perdita, opportunamente certificate, che nel caso di specie non risultano allegate.
Ed invero, gli odierni appellanti, congiunti, non eredi, del defunto , hanno domandato il Parte_3 risarcimento del danno morale – esistenziale/parentale da essi patito iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Non è ultroneo rammentare che gli appellanti avevano optato per il procedimento sommario di cognizione ai fini della formulazione delle loro domande, allegando la loro mera qualità di congiunti della vittima primaria.
Va, pertanto, indagata la sussistenza del danno direttamente da essi asseritamente patito in via meramente presuntiva.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27658 del 2023), in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Sul punto, si è precisato come il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, Rv. 659848 -
01).
15 Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi dei prossimi congiunti (genitori e fratelli della vittima primaria), opera la presunzione di danno di cui si è detto sopra, pur in assenza di prova del requisito della convivenza.
Al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
(individuando come dies a quo la data del decesso), andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292).
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) (madre non convivente - coniugata) Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (57 anni): 18
Punti in base all'età della vittima primaria (39 anni): 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
16 Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 125.152,00
2) (padre non convivente - coniugato) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (58 anni): 18
Punti in base all'età della vittima primaria (39 anni): 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 125.152,00
3) (fratello non convivente - coniugato) Parte_3
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (40 anni): 16
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
4) (fratello non convivente - coniugato) Parte_4
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (32 anni): 16
17 Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
5) (sorella non convivente – coniugata) Parte_5
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto (36 anni): 16
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 47.544,00
Al pagamento di tali importi, oltre gli interessi, come in seguito determinati, vanno condannate, in solido, le parti appellate, e comunque, quanto a nel limite dei massimali di Controparte_10 polizza vigenti all'epoca del sinistro, espressamente invocati dalla predetta compagnia assicurativa.
2. Proc. n. 869/2020 – appello avverso la sentenza n. 3435/2019
La sentenza gravata, pronunciata nei confronti della vedova e dei figli del defunto , è di Parte_3 contenuto identico a quella n. 3440/2019, essendo stata redatta dal medesimo relatore sulla base dei medesimi presupposti e con le medesime argomentazioni.
Peraltro, a differenza dei genitori e dei fratelli del defunto, gli odierni appellanti avevano evocato in lite unicamente , quale impresa deputata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, “per ragioni di economia processuale, potendo gli Attori, in virtù della disposizione di cui all'art.
2055 c.c., rivolgere la loro intera pretesa risarcitoria a ciascuno dei corresponsabili”, in ossequio al principio
18 secondo il quale “il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei danneggianti che ha concorso alla verificazione del fatto dannoso” (così in comparsa conclusionale).
Orbene, la pretesa di ristoro dell'intero danno a carico di , quale impresa designata alla Controparte_2 gestione del FGVS, con esclusione della sola quota di responsabilità imputabile al de cuius, è fondata, ma soggiace al limite dei massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro, espressamente invocati da
(cfr. sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994 e successive conformi). CP_2
Ciò precisato, nel merito, si osserva che, con argomentazioni identiche a quelle sopra esaminate, il
Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo il sinistro interamente ascrivibile a responsabilità del deceduto, e compensato le spese di lite.
(in proprio e n.q. di rapp.te legale del figlio minore ), e CP_1 Parte_6 Parte_6 Pt_1
hanno impugnato la sentenza resa nei loro confronti proponendo motivi sovrapponibili,
[...] quanto all'an, a quelli sollevati nel proc. 203/2020, sui quali la Corte rimanda a quanto sopra già esposto, anche in ordine al riparto di responsabilità, con conseguente addebito alla compagnia assicurativa, quivi appellata, dell'onere risarcitorio nella limitata misura del 50% (30 AR +20 EN
DU) del danno domandato, e comunque entro i limiti dei massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro.
Ciò detto, circa il quantum si osserva, invece, quanto segue.
Gli appellanti hanno chiesto, in primo grado, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del sinistro per cui è lite.
Hanno chiesto, in particolare, ristorarsi - iure hereditatis - il danno catastrofale, biologico terminale e tanatologico patito dalla vittima primaria;
iure proprio – il danno parentale esistenziale, il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale qualificato come danno permanente da incapacità di guadagno.
Il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale va liquidato sulla base dei medesimi parametri sopra esposti con riguardo ai genitori e ai fratelli del de cuius.
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, si ha che spettano a:
1) in proprio (moglie - convivente) CP_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (38 anni): 22
19 Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 164.262,00
2) n.q. di l.r. del minore (figlio – convivente) CP_1 Parte_6
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (1 anno): 28
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 90
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 175.995,00
3) (figlia – convivente) Parte_6
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (13 anni): 26
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
20 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 88
IMPORTO del RISARCIMENTO € 344.168,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 172.084,00
4) (figlio – convivente) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (16 anni): 26
Punti in base all'età della vittima (39 anni): 22
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 88
IMPORTO del RISARCIMENTO € 344.168,00, ridotto in proporzione della percentuale di responsabilità della vittima primaria (50%) ad euro 172.084,00
Nulla spetta agli appellanti a titolo di danno non patrimoniale (catastrofale, biologico terminale e tanatologico) direttamente patito dalla vittima e reclamato iure hereditatis.
Come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350 del
22 luglio 2015), il danno tanatologico è indiscutibilmente entità di per sé non risarcibile: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
Né vi è spazio, nel caso di specie, per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte, che si produce nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Nel caso di specie non si è verificato alcun intervallo di lucida agonia del de cuius.
21 Il danno morale terminale (o altrimenti detto danno da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) è un danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica e, in quanto tale, in grado di percepire la sua situazione ed, in particolare, l'imminenza della morte, essendo irrilevante, a fini risarcitoci, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.
Trattandosi, dunque, di danno conseguenza, il presupposto per il risarcimento è l'accertamento - rectius la prova - della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.
Tale prova nel caso specifico difetta.
Il dato ricavabile dalla documentazione esaminata dal medico legale nominato dal p.m. per la consulenza autoptica, dott. (in atti), è che “La morte di , soccorso dal Persona_2 Parte_3
118 e giunto in limine vitae all'Ospedale San Giuliano di Giugliano il 02/05/2013 h 13,33 è deceduto alle ore 14,05” a causa delle gravissime ferite riportate in occasione del sinistro occorso intorno alle ore
13.20 (cfr. c.n.r. in atti) di quello stesso giorno.
La gravità delle lesioni, anche craniche, relazionate dal medico legale, consente di escludere che l' Pt_3 sia giunto cosciente in ospedale.
Egli giunse in gravissime condizioni in ospedale, con trauma cranico e sospetta lesione degli organi interni, e spirò a distanza di meno di un'ora dall'ingresso.
L'exitus è stato così repentino ed è stato certificato a così poca distanza dal verificarsi del sinistro, che è difficilmente ipotizzabile, sul piano medico-scientifico, che lo stesso possa aver avuto una cosciente percezione dell'imminente precipitare della propria condizione.
In assenza di elementi oggettivi concreti da cui poter ritenere provato - secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26727 del 2018) - che egli si sia trovato in uno stato di coscienza tale dall'avere percezione del progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita, va negato anche il risarcimento dell'invocato danno morale soggettivo iure hereditatis.
Circa il danno patrimoniale, in linea generale si osserva che l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.) o per costume sociale (a
22 condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche) (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del
2018).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per:
(c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico. (Cass., Ord. n. 6619/2018 citata).
Nel caso di specie, emerge in atti che il de cuius percepiva, all'epoca del decesso, un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari a circa 7.800,00 euro annui (circa 600,00 euro mensili: cfr CUD
2013 in atti).
Da tale importo va detratta la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima, che può determinarsi nel 20%, avuto riguardo al nucleo familiare con prole.
Il risultato così ottenuto, pari ad euro 6.240,00, deve essere moltiplicato, per la moglie, per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (in applicazione dell'ipotesi sub c'), corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario,
e per i figli, per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee (in applicazione dell'ipotesi sub c'') per la durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Quanto ai coefficienti di capitalizzazione da applicare, possono utilizzarsi quelli di cui al d.m.
22/11/2016, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 295 del 19/12/2016, s.o. n. 56, per la capitalizzazione
23 delle rendite previdenziali o assistenziali (Tavola 7), stante il carattere ormai obsoleto dei coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922 (cfr. Cass. III, 28/04/2017, n. 10499).
Pertanto, in applicazione dei criteri indicati, si ha che spettano alla moglie superstite euro 87.976,51
(6.240,00 x 0,50 x 28,1976); a euro 19.397,79 (6.240,00 x 0,20 x 15,5431); ad euro 8.658,12 Pt_6 Pt_6
(6240,00 x 0,20 x 6,9376); ad euro 5.436,28 (6240,00 x 0,20 x 4,3560). Pt_1
I predetti importi vanno rivalutati all'attualità in euro 106.891,46 ( ), 23.568,31 ( ), CP_1 Pt_6
10.519,62 ( e 6.605,08 ( ), e infine ridotti del 50% in ragione della quota di responsabilità Pt_6 Pt_1 della vittima primaria rispetto alla verificazione dell'evento lesivo.
Conclusivamente, spetta agli appellanti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita dell'apporto economico loro garantito in vita dal de cuius, il complessivo importo di euro 73.792,23.
3. Gli interessi sugli importi liquidati
Sugli importi come sopra liquidati in accoglimento dei proposti appelli, già rivalutati all'attualità, non va detratto alcunché a titolo di acconto.
Vanno, invece, attribuiti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sui medesimi importi devalutati in base agli indici
Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme complessivamente determinate decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
4. Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle
24 spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà in ragione della quota di responsabilità attribuita al dante causa degli appellanti, seguono, per il residuo, la soccombenza delle parti appellate, e vanno liquidate con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, ai valori medi, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, determinato rispetto al maggiore importo liquidato pro capite, con gli aumenti di cui all'art. 4 co. 2, e con la chiesta attribuzione.
Non sussistono i presupposti di legge per l'invocata condanna delle appellate compagnie assicurative ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi escludere la loro responsabilità aggravata a fronte delle incertezze ricostruttive rese palesi dall'operata riforma delle pronunce gravate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso le sentenze in epigrafe indicate, così provvede:
1. In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_2 Pt_1
( ), e , ed in
[...] C.F._1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 riforma della sentenza n. 3440/2019, dichiara la responsabilità di in misura del Parte_3
50%, del veicolo non identificato in misura dell'ulteriore 30%, e di in misura Controparte_6 del residuo 20% rispetto alla causazione del sinistro per cui è lite, e, per l'effetto, condanna
(nel limite dei massimali di polizza vigenti all'epoca del Controparte_11 sinistro), e in solido tra loro, al pagamento, a Controparte_5 Controparte_6 titolo di ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, di euro
125.152,00 ciascuno in favore di e ), e Parte_2 Parte_1 C.F._1 di euro 47.544,00 ciascuno in favore di , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 oltre interessi come in motivazione;
2. Compensa per metà le spese processuali del doppio grado e condanna
[...]
e in solido tra loro, al Controparte_11 Controparte_5 Controparte_6 pagamento, in favore degli appellanti, delle residue spese, che liquida, per il primo grado, in euro 900,00 per esborsi ed euro 15.513,30, e, per il secondo grado, in euro 1.278,00 per esborsi ed euro 15.748,70 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.
Salvatore Serao;
25 3. In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da , in proprio e nella CP_1 qualità di l.r. del minore , e Parte_6 Parte_6 Parte_1
( ), ed in riforma della sentenza n. 3435/2019, dichiara la responsabilità C.F._10 di in misura del 50%, del veicolo non identificato in misura dell'ulteriore 30%, e Parte_3 di in misura del residuo 20% rispetto alla causazione del sinistro per cui è lite, Controparte_6
e, per l'effetto, condanna nel limite dei massimali di polizza Controparte_11 vigenti all'epoca del sinistro, al pagamento, in loro favore, a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, del complessivo importo di euro 73.792,23, nonché, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dell'importo di euro 164.262,00 in favore di in proprio, di euro 175.995,00 in favore di n.q. di l.r. del CP_1 CP_1 minore , e di euro 172.084,00 ciascuno in favore di e Parte_6 Parte_6 Parte_1
), oltre interessi come in motivazione;
C.F._10
4. Compensa per metà le spese processuali del doppio grado e condanna
[...] al pagamento, in favore degli appellanti, delle residue spese, che liquida, per Controparte_11 il primo grado, in euro 450,00 per esborsi ed euro 13.397,85, e, per il secondo grado, in euro
1.278,00 per esborsi ed euro 13.601,15 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Vincenzo Cimmino e Roberto Pennacchio.
Così deciso in Napoli, il 27.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
26