Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11758 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CIRO RENINO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE SIPORSO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza: per il ricorrente:
”accoglimento della domanda introduttiva e successive memorie e, per
l'effetto, sia rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla Signora CP_1 anche all'esito dell'atteggiamento processuale di parte resistente e della
[...]
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documentazione reddituale obtorto collo prodotta da controparte, nulla sia disposto a titolo di assegno divorziale in favore della Signora Controparte_1
Con riferimento alla figlia sia confermata la statuizione Persona_1
assunta con ordinanza resa dal Magistrato dott. Carla Hubler in data 23/06/2022
e, pertanto, nulla sia dovuto in favore della stessa, la quale, sin da prima della sospensione del mantenimento in proprio favore, aveva arbitrariamente interrotto tutti i rapporti con la figura paterna, pur continuando a giovare del mantenimento in suo favore ed avendo ottenuto, in forza della sentenza di separazione avvenuta tra i genitori, il trasferimento da parte del padre dell'immobile sito in Portici alla
Via Diaz.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore dello scrivente antistatario”; per la resistente:
” l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda riconvenzionale della sig.ra e dunque del pagamento in favore della signora di un assegno CP_1
di divorzio nella misura ritenuta congrua che si indica in euro 1.100,00
(millecento/00) mensili.
In considerazione dell'orientamento di Questo Tribunale di rilevanza attribuita all'età del figlio maggiorenne (che continua a gravare su solo uno dei genitori) orientamento espresso in data 22 6 2022 dall' Istruttore;
ma anche per la diffusione data del provvedimento con effetti mortificanti ed oltraggiosi, nulla dovrà prevedersi per la figliola GE.
Con condanna alle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.21 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la resistente contratto in Napoli il
5.6.1982 e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti formulando domanda di assegno divorzile e contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
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Disattese le richiese di prova orale, in corso di causa veniva sospeso il contributo previsto per il mantenimento della figlia.
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente si da atto che con sentenza parziale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita sulle altre domande.
Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulla richieste istruttorie ed gli altri provvedimenti resi in corso di causa anche a fronte dell'istanza della resistente che non aveva formulato richieste di ordine di esibizione.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
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Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma,
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ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso
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necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche
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in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla
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comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che dagli atti oltre la sperequazione reddituale (risultando dalla documentazione prodotta, al di là del saldo di conto corrente, redditi riferibili ai soli assegni di mantenimento per la Mancini) deve tenersi conto che trattasi di matrimonio del 1982, seguito da separazione pronunciata con sentenza pubblicata nell'aprile 2014 che, quanto alle condizioni accessorie, aveva recepito gli accordi fra le parti con riconoscimento di contributo al mantenimento della moglie di € 800,00 mensili oltre rivalutazione istat come per legge.
Ciò posto ferma la diversità dei presupposti fra contributo al mantenimento in separazione ed assegno divorzile ed i suestesi motivi, va rilevato che nel caso di specie a sostegno della domanda riconvenzionale di assegno divorzile la resistente nel riferire di essere casalinga, ha richiamato la lunga convivenza matrimoniale nel quale si era dedicata alla famiglia, valorizzando che in sede di separazione le era stato riconosciuto contributo al mantenimento suindicato.
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In particolare ha dedotto:” di anni 73, non svolge alcuna attività lavorativa e, come è comprensibile, non può certo reperirla oggi, data l'età, l'assenza di competenze specifiche, le condizioni di salute, lo stato del mercato del lavoro.
Il matrimonio è durato 40 anni e per tutti i 34 svoltisi in regime di convivenza, pacificamente, deve ritenersi che i coniugi avevano stabilito una ripartizione delle competenze e della contribuzione ai bisogni della famiglia, così che la sig.ra CP_1
svolgesse, come ha svolto, attività di casalinga, occupandosi della figlia, della casa e del marito, consentendo allo stesso lo svolgimento della propria attività lavorativa in modo più agevole.
Va pure affermato come ella non è venuta mai meno, in nessuna circostanza, alle responsabilità e ai doveri derivanti dal matrimonio;
sopportando anche criticità relazionali, fino a quando non si è giunti alla separazione, di certo non per responsabilità della comparente.
La circostanza della necessarietà del contributo al mantenimento della moglie è stata riconosciuta in sede di separazione con la previsione concordata di un assegno di euro 800,00 mensili;
divenuto per effetto dell'Istat, di circa 850,00 euro. Assegno, inoltre, a malapena sufficiente a consentire condizioni di vita appena dignitose, anche se si considera che con tale assegno, prescindendo da una lieve incidenza fiscale, si è provveduto a costituire un ménage di cui ha usufruito anche la figliola
. Per_1
In sede di separazione, infatti, è stato riconosciuto altro assegno di soli euro 300,00 mensili in favore della figlia, oggi studentessa in medicina. Ella è alla fine del suo percorso universitario (leggermente ritardato per motivi di salute e di assistenza alla mamma).
La sig.ra è affetta peraltro da diverse patologie, aggravatesi nel tempo, e CP_1 che hanno reso e rendono ancor più difficile e triste l'ipotesi di un affrancamento dal dovere di solidarietà del ricorrente.”
Il ricorrente non ha espressamente contestato tali deduzioni, riferendo in sede di udienza presidenziale nel presente giudizio che i suoi redditi erano invariati. In sede di memorie integrative si è fra l'altro opposto: ”categoricamente al chiesto aumento,
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ritenendo irragionevole ed impensabile, anche in virtù dei 34 anni di matrimonio vissuti “in regime di convivenza, pacificamente contrassegnata da una ripartizione delle competenze e della contribuzione ai bisogni della famiglia”, lasciare la disponibilità di euro 350 nelle mani del ricorrente che si è prodigato una vita intera nel proprio lavoro in favore della famiglia. “
In tal modo, nell'opporsi alla richiesta di aumento, non ha contestato le avverse deduzioni, utilizzandole a suo favore anche ai fini di riduzione del contributo.
Osserva il collegio che la misura del contributo è frutto di risalente autodeterminazione fra le parti. Né la circostanza della donazione alla figlia della casa familiare può incidere sulla determinazione posto che era stata già prevista in sede di accordi di separazione.
Tenuto conto dell'età e del tenore delle reciproche contrapposte deduzioni sullo stato di salute di ciascuna parte, di cui non può valutarsi l'incidenza economica diretta atteso che entrambe le parti non sono in età lavorativa, né si ha contezza dell'eventuale quantum delle spese e se siano erogate dal SSN e non può tenersi conto nella determinazione del quantum dell'assegno: Né si conosce concretamente della sussistenza dei presupposti per l'assegno sociale per la resistente di cui non risulta la concreta percezione.
Ai fini che interessano va altresì richiamato il condivisibile principio di cui ai motivi di Cass. Sez I ord 4328 del 19.2.24” …. Le modifiche più significative apportate all'art. 5, comma 6, l. 898/1970 dall'art. 10, comma 1, l. 74/1987 attengono all'accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo - quali «le condizioni dei coniugi», il «reddito di entrambi» (relativi al criterio assistenziale), «il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune» (attinente al criterio compensativo) e le «ragioni della decisione» (relative al criterio risarcitorio) – di cui il giudice deve «tenere conto», anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l'assegno di divorzio, quando l'ex coniuge che richieda l'assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Infatti (come ricorda Cass. 35434/2023,
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pag. 11), «l'autoresponsabilità deve .. percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando
l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».
5.3 L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa - a parere di questo collegio – che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo
(esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970. Pure in questo caso occorre riconoscere – in una certa misura da ritenersi congrua – l'incremento di benessere (“attuale o potenziale, in atto o spendibile” spiega Cass. 35434/2023, pag.
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16) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro….”
Alla luce delle difese e risultanze osserva il Collegio che trattasi di una convivenza matrimoniale di circa trent'anni, che alla separazione (udienza presidenziale) la resistente aveva circa 62 anni età che certamente, considerato il notorio andamento del mercato del lavoro e la protratta lontananza, rendeva inverosimile un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
La sostanzialmente incontestata dedizione alla famiglia, il generico richiamo operato dal resistente in sede di udienza presidenziale al fatto che la ricorrente fosse fisioterapista, senza riferimenti temporali e senza che fosse neppure indicato se avesse esercitato tale attività e con quali esiti, certamente consente di ritenere che la scelta inerente gli assetti familiari fosse condivisa, con la conseguenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine al quantum, tenuto conto della già richiamata diversità dei presupposti fra gli assegni di mantenimento in separazione e assegno divorzile, della documentazione prodotta e delle soprariportate osservazioni, va riconosciuto all'attualità in favore della resistente assegno divorzile di € 950,00 mensili oltre rivalutazione annuale automatica come per legge con decorrenza dicembre 2025.
Tanto anche in considerazione che la resistente beneficia di fatto della disponibilità della casa familiare nella quale appare convivere con la figlia, ed il ricorrente del pari dispone di abitazione di proprietà.
Né ai fini del riconoscimento delle maggiori somme richieste può tenersi conto delle circostanze valorizzate in sede di scritti conclusionali in ordine alle spese per la figlia anche con l'aiuto di familiari, non potendo sopperire l'assegno familiare al contributo al mantenimento della figlia la cui domanda espressamente non è stata coltivata in sede di conclusioni.
Il ricorrente ben potrà sostenere tale assegno alla luce delle risultanze reddituali che lo stesso ha riconosciuto pari a quelle sottese agli accordi di separazione, non essendo peraltro più tenuto – se non in maniera volontaria come prospettato nelle difese ed avendo affermato in sede di udienza presidenziale “spero che si laurei a breve e
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continuerò a darle l'assegno” - al mantenimento della figlia, tenuto conto che la relativa domanda esplicitamente non risulta coltivata in sede di conclusioni.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
Le ragioni della decisione e la reciproca parziale soccombenza, i motivi esplicitati sottesi al fatto che la domanda di contributo al mantenimento della figlia non sia stata coltivata successivamente al provvedimento di sospensione in virtù del principio di autoresponsabilità (senza che assumano rilievo le doglianze sulla diffusione mediatica del provvedimento) costituiscono i presupposti per la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie della già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 la somma mensile di € 950,00 (novecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.Carla Hubler
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