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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1863/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BOCCETTI MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, dipendente del appartenente Controparte_1 all'area del personale docente della scuola, lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del alla ricostruzione della carriera Controparte_1 senza decurtazioni e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (oltre accessori di legge), previa disapplicazione della norma di cui all'art.485 d.lgs.297/94 nella parte in cui stabilisce che, nella ricostruzione della carriera del personale docente del comparto scuola, i primi quattro anni di servizio pre-ruolo debbano essere valutati per intero, mentre solo i due terzi del periodo pre-ruolo eventualmente eccedente debbano essere valutati ai fini giuridici ed economici (dovendosi valutare il restante terzo ai soli fini economici); secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale decurtazione si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 dei diritti azionati dalla parte ricorrente, contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni espresse da Cass., n.31149/2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della l. n.124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (precedente della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Tanto premesso, dal decreto di ricostruzione della carriera datato 16/7/2013 in atti emerge che alla parte ricorrente è stata riconosciuta -alla data dell'1/9/2011- un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 6 e mesi 8 e, quindi, superiore a quella di circa 6 anni che sarebbe stata riconosciuta alla docente qualora avesse sempre lavorato a tempo indeterminato, con la conseguenza che -nel caso di specie- l'art.485 del d.lgs.297/1994 non deve essere disapplicato (in omaggio al principio di diritto espresso da Cass., n.31149/2019). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 10/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1863/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BOCCETTI MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, dipendente del appartenente Controparte_1 all'area del personale docente della scuola, lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del alla ricostruzione della carriera Controparte_1 senza decurtazioni e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (oltre accessori di legge), previa disapplicazione della norma di cui all'art.485 d.lgs.297/94 nella parte in cui stabilisce che, nella ricostruzione della carriera del personale docente del comparto scuola, i primi quattro anni di servizio pre-ruolo debbano essere valutati per intero, mentre solo i due terzi del periodo pre-ruolo eventualmente eccedente debbano essere valutati ai fini giuridici ed economici (dovendosi valutare il restante terzo ai soli fini economici); secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale decurtazione si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 dei diritti azionati dalla parte ricorrente, contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni espresse da Cass., n.31149/2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della l. n.124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (precedente della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Tanto premesso, dal decreto di ricostruzione della carriera datato 16/7/2013 in atti emerge che alla parte ricorrente è stata riconosciuta -alla data dell'1/9/2011- un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 6 e mesi 8 e, quindi, superiore a quella di circa 6 anni che sarebbe stata riconosciuta alla docente qualora avesse sempre lavorato a tempo indeterminato, con la conseguenza che -nel caso di specie- l'art.485 del d.lgs.297/1994 non deve essere disapplicato (in omaggio al principio di diritto espresso da Cass., n.31149/2019). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 10/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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