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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 4293/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO : opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso e ribadite nel verbale dell'udienza del
12.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2025 l'avv.to proponeva opposizione ex artt. 84 e 170 DPR n. Parte_1
115/2002 avverso il decreto emesso in data 7.8.2025 dal giudice penale del Tribunale di Padova, depositato in pari data, con il quale il predetto giudice aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta quale difensore di fiducia del sig. nel procedimento penale n.ri 3879/2018 RGNR e CP_2
1297/2018 R.G. Dib. monocratico.
CP_ Premesso che in data 17.2.2021 il sig. , tramite il ricorrente, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che con decreto emesso in data 14.4.2021, depositato il 16.4.2021, il giudice penale del Tribunale di Padova aveva ammesso il proprio cliente al patrocinio a spese dello stato con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda;
che il predetto provvedimento di ammissione non era stato successivamente revocato e quindi era pienamente valido ed efficace;
che, esaurita l'attività difensiva, consistita nell'assistenza all'imputato nell'udienza dibattimentale del 27.1.2021, il ricorrente aveva depositato istanza per la liquidazione del proprio compenso;
che con il decreto opposto del 7.8.2025 il giudice aveva rigettato l'istanza per tardività di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio rispetto alla riserva fatta all'udienza del 27.1.2021 ai sensi dell'art. 109 DPR n. 115/2002, in quanto depositata oltre il termine di 20 giorni ivi previsto;
tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto sostenendone l'illegittimità.
Affermava infatti che il provvedimento opposto era in contrasto con gli artt. 82, 109 e 136 del DPR n.
115/2002. Sosteneva infatti che il giudice era incorso in un palese errore di diritto là ove aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso sulla base di una presunta tardività della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio, non considerando il fatto decisivo costituito dall'esistenza di un provvedimento di ammissione emesso in precedenza da altro magistrato, valido ed efficace.
Sottolineava come il provvedimento di ammissione del 14.4.2021 superava ogni eventuale questione sulla tempistica del deposito della relativa domanda che, pertanto, non poteva essere messa in discussione in sede di liquidazione, non potendo il giudice della liquidazione riesaminare nel merito i presupposti che avevano portato alla concessione del beneficio.
Evidenziava come il provvedimento di rigetto impugnato si traduceva in un'inammissibile revoca implicita del provvedimento di ammissione, non rientrando tra le ipotesi di revoca tassativamente previste dall'art. 136
DPR cit.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse annullato il decreto impugnato, con conseguente liquidazione del compenso professionale richiesto dal ricorrente per l'attività professionale svolta a favore del proprio assistito nel procedimento penale sopra indicato, quantificato in complessivi € 960,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto, il convenuto non si costituiva e rimaneva CP_1 contumace.
All'udienza del 12.11.2025 compariva il solo ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Precisate quindi le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero come risulta dallo stesso ricorso introduttivo l'istanza/domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato ex art. 93 DPR cit. nell'ambito del procedimento penale n. 1297/2018 Dib. è stata depositata CP_3 da in data 17.2.2021. Il giudice nel decreto di ammissione emesso in data 14.4.2021 e depositato CP_2 il 16.4.2021, dopo aver chiesto dei chiarimenti circa il riferimento all'istante o alla madre convivente dei redditi 2019 indicati nella predetta istanza, ha precisato “con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda”, quindi con effetto dal 17.2.2021, come del resto ha ammesso lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo.
Tra gli effetti dell'ammissione disciplinati dall'art. 107 DPR cit. pacificamente rientra ed è previsto espressamente al comma 3 lettera f) l'anticipo da parte dell'erario dell'onorario e delle spese degli avvocati.
Il successivo art. 109 DPR in esame stabilisce che:” gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se
l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Orbene è pacifico e comunque risulta dagli atti del procedimento che l'avv.to è stato nominato Pt_1 CP_ difensore di fiducia del sig. all'udienza del 27.1.2021, previa revoca della nomina dei precedenti difensori di fiducia, e ha svolto attività per l'imputato solo alla predetta udienza nella quale il processo è stato definito con la pronuncia di sentenza di condanna.
CP_ Pertanto se lo è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato con effetto dalla data di presentazione della domanda/istanza ex art. 93 DPR, cioè dal 17.2.2021, non è dato comprendere come possa essere anticipato dall'erario il compenso dell'avv.to per un'attività professionale svolta in data precedente, Pt_1 quando non vi era alcuna ammissione al predetto beneficio.
E' da ritenere che il giudice nel provvedimento di ammissione del 14-16.4.2021 abbia stabilito la decorrenza degli effetti proprio dal 17.2.2021 avendo valutato che non poteva indicare la decorrenza dal 27.1.2021 - “ primo atto in cui interviene il difensore “ – in quanto l'istanza di ammissione è stata depositata il 21° giorno dalla riserva verbalizzata all'udienza del 27.1.2021 e quindi tardivamente rispetto al termine di 20 giorni indicato nell'art. 109 DPR cit.
In ogni caso il provvedimento, là dove ha indicato la decorrenza degli effetti dal 17.2.2021 anziché, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, dal 27.1.2021, non è stato impugnato e quindi, come lo stesso ha più volte evidenziato nell'atto introduttivo , rimane valido ed efficace e non più modificabile.
Del resto dall'esame del fascicolo risulta che sulla base della predetta ammissione l'avv.to abbia Pt_1 CP_ ottenuto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta a favore dello in grado di appello con provvedimento in data 22.10.2021.
Par completezza va osservato che il richiamo contenuto nel ricorso e nei motivi di opposizione all'art. 136
DPR in oggetto non è pertinente in quanto tale norma disciplina i casi di revoca dell'ammissione al beneficio nell'ambito dei procedimenti civili, là ove la disciplina in relazione ai procedimenti penali è dettata dagli artt.
112 e segg. DPR.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del che è rimasto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Nulla per le spese
Padova, 16.11.2025
Il Presidente
RI NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 4293/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO : opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso e ribadite nel verbale dell'udienza del
12.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2025 l'avv.to proponeva opposizione ex artt. 84 e 170 DPR n. Parte_1
115/2002 avverso il decreto emesso in data 7.8.2025 dal giudice penale del Tribunale di Padova, depositato in pari data, con il quale il predetto giudice aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta quale difensore di fiducia del sig. nel procedimento penale n.ri 3879/2018 RGNR e CP_2
1297/2018 R.G. Dib. monocratico.
CP_ Premesso che in data 17.2.2021 il sig. , tramite il ricorrente, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che con decreto emesso in data 14.4.2021, depositato il 16.4.2021, il giudice penale del Tribunale di Padova aveva ammesso il proprio cliente al patrocinio a spese dello stato con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda;
che il predetto provvedimento di ammissione non era stato successivamente revocato e quindi era pienamente valido ed efficace;
che, esaurita l'attività difensiva, consistita nell'assistenza all'imputato nell'udienza dibattimentale del 27.1.2021, il ricorrente aveva depositato istanza per la liquidazione del proprio compenso;
che con il decreto opposto del 7.8.2025 il giudice aveva rigettato l'istanza per tardività di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio rispetto alla riserva fatta all'udienza del 27.1.2021 ai sensi dell'art. 109 DPR n. 115/2002, in quanto depositata oltre il termine di 20 giorni ivi previsto;
tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto sostenendone l'illegittimità.
Affermava infatti che il provvedimento opposto era in contrasto con gli artt. 82, 109 e 136 del DPR n.
115/2002. Sosteneva infatti che il giudice era incorso in un palese errore di diritto là ove aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso sulla base di una presunta tardività della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio, non considerando il fatto decisivo costituito dall'esistenza di un provvedimento di ammissione emesso in precedenza da altro magistrato, valido ed efficace.
Sottolineava come il provvedimento di ammissione del 14.4.2021 superava ogni eventuale questione sulla tempistica del deposito della relativa domanda che, pertanto, non poteva essere messa in discussione in sede di liquidazione, non potendo il giudice della liquidazione riesaminare nel merito i presupposti che avevano portato alla concessione del beneficio.
Evidenziava come il provvedimento di rigetto impugnato si traduceva in un'inammissibile revoca implicita del provvedimento di ammissione, non rientrando tra le ipotesi di revoca tassativamente previste dall'art. 136
DPR cit.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse annullato il decreto impugnato, con conseguente liquidazione del compenso professionale richiesto dal ricorrente per l'attività professionale svolta a favore del proprio assistito nel procedimento penale sopra indicato, quantificato in complessivi € 960,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto, il convenuto non si costituiva e rimaneva CP_1 contumace.
All'udienza del 12.11.2025 compariva il solo ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Precisate quindi le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero come risulta dallo stesso ricorso introduttivo l'istanza/domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato ex art. 93 DPR cit. nell'ambito del procedimento penale n. 1297/2018 Dib. è stata depositata CP_3 da in data 17.2.2021. Il giudice nel decreto di ammissione emesso in data 14.4.2021 e depositato CP_2 il 16.4.2021, dopo aver chiesto dei chiarimenti circa il riferimento all'istante o alla madre convivente dei redditi 2019 indicati nella predetta istanza, ha precisato “con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda”, quindi con effetto dal 17.2.2021, come del resto ha ammesso lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo.
Tra gli effetti dell'ammissione disciplinati dall'art. 107 DPR cit. pacificamente rientra ed è previsto espressamente al comma 3 lettera f) l'anticipo da parte dell'erario dell'onorario e delle spese degli avvocati.
Il successivo art. 109 DPR in esame stabilisce che:” gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se
l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Orbene è pacifico e comunque risulta dagli atti del procedimento che l'avv.to è stato nominato Pt_1 CP_ difensore di fiducia del sig. all'udienza del 27.1.2021, previa revoca della nomina dei precedenti difensori di fiducia, e ha svolto attività per l'imputato solo alla predetta udienza nella quale il processo è stato definito con la pronuncia di sentenza di condanna.
CP_ Pertanto se lo è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato con effetto dalla data di presentazione della domanda/istanza ex art. 93 DPR, cioè dal 17.2.2021, non è dato comprendere come possa essere anticipato dall'erario il compenso dell'avv.to per un'attività professionale svolta in data precedente, Pt_1 quando non vi era alcuna ammissione al predetto beneficio.
E' da ritenere che il giudice nel provvedimento di ammissione del 14-16.4.2021 abbia stabilito la decorrenza degli effetti proprio dal 17.2.2021 avendo valutato che non poteva indicare la decorrenza dal 27.1.2021 - “ primo atto in cui interviene il difensore “ – in quanto l'istanza di ammissione è stata depositata il 21° giorno dalla riserva verbalizzata all'udienza del 27.1.2021 e quindi tardivamente rispetto al termine di 20 giorni indicato nell'art. 109 DPR cit.
In ogni caso il provvedimento, là dove ha indicato la decorrenza degli effetti dal 17.2.2021 anziché, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, dal 27.1.2021, non è stato impugnato e quindi, come lo stesso ha più volte evidenziato nell'atto introduttivo , rimane valido ed efficace e non più modificabile.
Del resto dall'esame del fascicolo risulta che sulla base della predetta ammissione l'avv.to abbia Pt_1 CP_ ottenuto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta a favore dello in grado di appello con provvedimento in data 22.10.2021.
Par completezza va osservato che il richiamo contenuto nel ricorso e nei motivi di opposizione all'art. 136
DPR in oggetto non è pertinente in quanto tale norma disciplina i casi di revoca dell'ammissione al beneficio nell'ambito dei procedimenti civili, là ove la disciplina in relazione ai procedimenti penali è dettata dagli artt.
112 e segg. DPR.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del che è rimasto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Nulla per le spese
Padova, 16.11.2025
Il Presidente
RI NT