Ordinanza cautelare 28 novembre 2023
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2024
Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 28/11/2023, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 00165/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00296/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2023, proposto da
CO AS, AR UA, BE UR, ZO NA, AR ET, LA IA, IA RI, IA OL, AS AN, RE CC, SC AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PE, viale Riviera n. 49;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Associazione Tra Enti Locali per L'Attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Sirolli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bromuri, Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Poggiofiorito, SL n. 2 Lanciano Vasto Chieti, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale Tutela Ambiente Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ricorso per l'ottemperanza previa adozione delle più idonee misure cautelari della sentenza del TAR Abruzzo, PE, 21 marzo 2023, n. 121; e per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, in parte qua, della nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio Autorizzazione Emissioni A.U.A. PE-CH del 17 ottobre 2023, prot. 0422929/23
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Sirolli S.r.l. e di Agenzia Regionale Tutela Ambiente Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Matteo di Tonno, Giulio Cerceo, Michele Bromuri, Massimiliano De Feo, in dichiarata sostituzione dell'avv. Francesco Saverio De Nardis;
Considerato che:
-la sentenza 121 del 2023, della cui ottemperanza si tratta, riguardava un giudizio di tipo impugnatorio dell’Autorizzazione unica (oggetto di revisione), la quale veniva censurata, sotto il profilo accolto, per “ la genericità delle prescrizioni e la circostanza che i pareri positivi di Arta e SL si siano limitati a recepire lo studio della ditta senza tenere in adeguata considerazione le continue lamentele (sfociate in diversi contenziosi) della popolazione vicina all’impianto, quindi di tutti i punti di emissione, e inoltre rimettendo sostanzialmente il rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa solo a un autocontrollo della ditta stessa; ”;
- tale censura, si ripete di tipo impugnatorio, è stata accolta da questo Tribunale, rilevandosi che “ come noto, per dare concretezza alla propria attività, l’Amministrazione, nelle proprie valutazioni, non può limitarsi al formalistico richiamo al rispetto delle regole vigenti ma deve tenere conto dei dati fattuali reali e dotati di valore sintomatico, e dunque, nel caso di specie, anche dei continui disagi manifestati dalla popolazione abitante in prossimità dei vari impianti produttivi, e ciò specie allorchè si tratti di un elemento emissivo valutabile principalmente sul piano della tollerabilità (cfr. Consiglio di Stato sentenza 2746 del 2009), la quale incide direttamente sul diritto alla salute e alla qualità della vita che trascende anche i limiti di volta in volta imposti dalle Autorità amministrative; ”…” a prescindere dai parametri limite elaborati (della cui inidoneità ad adeguatamente tutelare la salute dei cittadini si dà chiaramente atto nella stessa citata delibera del Comitato Nazionale di Protezione), occorre infatti porre mente al principio secondo cui le emissioni olfattive restano un fattore astrattamente idoneo ad avere di per sé un significativo impatto sulla salute pubblica (tanto più che i parametri di tollerabilità normativamente definiti, come visto, non sono dirimenti a tal fine), nel senso che sono in grado di incidere in termini di danno biologico sulla salute psicofisica dei cittadini con innegabile deterioramento delle condizioni di vita (Tar Lecce sentenza 1772 del 2007); - del resto, anche prescindere dalla conseguente esigenza di dare adeguato rilievo al preminente valore del ben-interesse alla salute ex articolo 2 e 32 della Costituzione, il principio di precauzione di matrice eurounitaria, che trova applicazione anche in materia di salute umana, impone adeguate misure proprio laddove non sussistano, come nel caso di specie, idonee soluzioni tecniche per misurare e prevenire il rischio di danno in modo univoco e risolutivo; - sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il provvedimento e i pareri impugnati appaiono astratti e soprassessori (nel senso che non appaiono adeguatamente curarsi della concreta tutela della salute e qualità della vita della popolazione circostante, quanto piuttosto solo della mera astratta e ovvia enunciazione della esigenza del rispetto formale dei parametri normativi); e ciò laddove non prevedono un sistema adeguato di monitoraggio (con impianto in funzione) da parte delle stesse Autorità individuate dall’articolo 268 cit. del codice ambiente (secondo un criterio di appropriatezza al rischio oggettivo risultante dalle continue e diffuse lamentele) e finalizzato non solo al mero rispetto dei limiti positivizzati ma anche a dare concreto rilievo alla percezione soggettiva ma generalizzata della popolazione; appare cioè del tutto omessa quantomeno la previsione di un sistema organizzato di ricezione, elaborazione e valutazione delle segnalazioni, sia al fine di effettuare controlli d’ufficio per verificare il rispetto dei valori soglia già elaborati sia per proporre una revisione di tali parametri ove risultino, per una riscontrata generale insopportabilità, non adeguati e quindi da rivalutare ex articolo 272 bis cit.; - l’accoglimento in questi limiti e termini appare soddisfare appieno l’interesse dei ricorrenti, atteso che i medesimi hanno legittimazione ad agire per far valere il loro diritto alla qualità della vita e alla salute, e non hanno di certo un interesse qualificato e differenziato al rispetto della normativa antimafia o della disciplina edilizia, che difatti hanno fatto valere solo in via strumentale per paralizzare un’attività per loro potenzialmente lesiva; - restano dunque assorbite tutte le altre censure; - anche il ricorso 255 del 2022 merita accoglimento per le censure di invalidità derivata, qui accolte;”…” definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione ”;
-da quanto sopra appare evidente che, sebbene accogliendo solo uno dei vizi esposti nel ricorso, è stato accolto un ricorso caducatorio riferito alla Autorizzazione unica, la quale conseguentemente non può essere ritenuta valida ed efficace se non viene completato il suo riesame funzionale al rispetto dei principi esposti nella sentenza;
- alla luce di tali considerazioni non appare corretto quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, ovvero che “ … la sentenza n. 121/2023 attinge esclusivamente la parte della determinazione dirigenziale del DPC025/1992 del 2022 (con la quale l'AUA già da tempo in possesso della Sirolli Srl è stata aggiornata per le sole emissioni odorigene) nella parte in cui prevede un sistema di monitoraggio delle fonti odorigene non ritenuto sufficiente e/o adeguato dall'Ecc.mo TAR a tutelare effettivamente la salute degli abitanti di Poggiofiorito. Di conseguenza anche la presa d'atto n. 5/2002 del SUPA Sangro-Aventino sarebbe affetta da tale limitato “vizio” e trattandosi di un atto complesso, contenente una pluralità di autonome e distinte prescrizioni, l'eventuale caducazione di una non coinvolge direttamente le restanti parti. Alla luce di quanto sopra la nota della Regione Abruzzo oggi impugnata dovrebbe essere vista positivamente dai ricorrenti, atteso che rappresenta l'inizio dell'iter finalizzato a dare esecuzione alla sentenza n. 121/2023, seppur affrontando in generale tutte le “situazioni critiche” in materia di emissioni odorigene, anche alla luce del Decreto Direttoriale n. 309 del 28.06.2023 .”;
- l’accoglimento infatti è avvenuto nei limiti del vizio accolto, e non “in parte qua” nel senso prospettato dalle Amministrazioni, che in tal modo intenderebbero scindere l’Auorizzazione dalle sue prescrizioni in materia di salute pubblica, come se l’una potesse restare vigente a valida in difetto delle altre; il che peraltro in netto e irragionevole contrasto proprio con l’interesse azionato dai ricorrenti;
- la presente fase cautelare riguarda la ottemperanza, dunque l’esercizio dell’actio iudicati, con conseguente giurisdizione piena; nel giudizio di ottemperanza, come noto, non è necessario impugnare un provvedimento amministrativo, ma la parte può far valere il proprio diritto alla esatta esecuzione del giudicato anche lamentandosi di un comportamento inerte, soprassessorio o di inesatta ottemperanza alla sentenza, come nel caso in esame;
- le parti alla camera di consiglio hanno rappresentato la pendenza di appello cautelare avverso la sentenza in questione, e la previsione di una pronuncia entro il mese di dicembre, e di questo aspetto deve tenersi conto ai fini di non rendere inutile la imminente fase interinale di secondo grado; nel senso che la presente fase, vieppiù cautelare, deve tenere conto della sua natura di giudizio ancora incidentale e su sentenza non definitiva, con la conseguenza di non poter determinare effetti irreversibili, anche se astrattamente ricompresi nella sentenza di cui si chiede la esecuzione (Tar Molise sentenza 728 del 2014);
- appare pertanto opportuno, in questa fase procedimentale, accogliere la istanza cautelare di ottemperanza, ai soli fini di un riesame nel senso indicato, da compiersi entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza; con l’avvertenza che decorso tale termine, e salvo ovviamente il caso di riforma in sede di appello cautelare, l’Autorizzazione non potrà essere considerata ancora valida ed efficace, in difetto di prescrizioni e controlli in materia di salute pubblica, secondo quanto stabilito con la sentenza 121/23 di questo Tribunale, come qui illustrato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Fissa la ulteriore trattazione in sede di ottemperanza alla camera di consiglio del 26 gennaio 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF, Estensore
AR Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO