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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1127 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocata Parte_1
IT DI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cervaro, via Collecedro 13
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela Bellassai ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 759/2023 pubblicata in data 31/10/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino - Giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1 CP_ reiezione da parte dell' della domanda presentata al fine di ottenere la Naspi con condanna CP_ dell' al pagamento tale prestazione nella misura normativamente prevista oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo con il quale contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il ricorso escludendo la sussistenza nel caso di specie dimissioni rassegnate per giusta causa, per
“Erronea valutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione dell'art. 2087 c.c., 2103 c.c., 32 e 41 della Costituzione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di demansionamento riconoscimento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente“.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
L'appellante non è comparso all'udienza del 9/10/2025, sicché il Collegio, ha disposto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il rinvio della causa all'odierna udienza del 16/10/2025.
Parte appellante sebbene validamente avvisata, non ha ritenuto di comparire nemmeno in relazione all'udienza odierna.
Ne consegue l'improcedibilità dell'appello in applicazione dell'art. 348 c.p.c.
Le spese tenuto conto dell'esito della lite in questo grado vanno integralmente compensate.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 16.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1127 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocata Parte_1
IT DI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cervaro, via Collecedro 13
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela Bellassai ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 759/2023 pubblicata in data 31/10/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino - Giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1 CP_ reiezione da parte dell' della domanda presentata al fine di ottenere la Naspi con condanna CP_ dell' al pagamento tale prestazione nella misura normativamente prevista oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo con il quale contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il ricorso escludendo la sussistenza nel caso di specie dimissioni rassegnate per giusta causa, per
“Erronea valutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione dell'art. 2087 c.c., 2103 c.c., 32 e 41 della Costituzione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di demansionamento riconoscimento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente“.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
L'appellante non è comparso all'udienza del 9/10/2025, sicché il Collegio, ha disposto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il rinvio della causa all'odierna udienza del 16/10/2025.
Parte appellante sebbene validamente avvisata, non ha ritenuto di comparire nemmeno in relazione all'udienza odierna.
Ne consegue l'improcedibilità dell'appello in applicazione dell'art. 348 c.p.c.
Le spese tenuto conto dell'esito della lite in questo grado vanno integralmente compensate.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 16.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario