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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16174/2025 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ferranti Parte_1 per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella De Caria CP_2 per mandato allegato alla memoria di costituzione telematica,
- resistenti - OGGETTO: pensione di reversibilità. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 25 giugno 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 2 maggio 2025 nei confronti dell' e di , premesso: CP_1 CP_2
- di avere contratto matrimonio con il sig. in data 9 Parte_2 gennaio 1974;
- che il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 5 marzo 2008, con riconoscimento dell'assegno divorzile;
- che in data 16 ottobre 2010 il sig. ha contratto nuove nozze Pt_2 con la sig. ; CP_2 - che in data 21 giugno 2023 il sig. è venuto a mancare;
Pt_2
- che la ricorrente non è passata a nuove nozze;
- che, in presenza dei presupposti di legge, ha presentato in data 26 luglio 2023 domanda all' per ottenere la pensione di reversibilità, CP_1 rigettata dall' per l'esistenza di un coniuge superstite, con invito a CP_3 presentare domanda corredata di sentenza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, la ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale di “1. accertare e dichiarare che la Prof.ssa , ha diritto, in Parte_1 qualità di ex coniuge del defunto ad accedere al trattamento Parte_2 pensionistico destinato ai superstiti del predetto (cd. pensione di reversibilità);
2. nel caso in cui avesse i requisiti per ottenere la CP_2 pensione di reversibilità di , accertare e dichiarare la Parte_2 sussistenza dei presupposti per dichiarare il concorso fra Parte_1
(coniuge divorziato) ed (coniuge superstite) per la
[...] CP_2 ripartizione del trattamento di reversibilità del defunto , Parte_2 nella misura ritenuta di giustizia;
in difetto della sussistenza dei requisiti in capo al accertare e dichiarare che l'intero trattamento di CP_2 reversibilità spetti alla ricorrente;
Parte_1
3. e per l'effetto, attribuire alla ricorrente , ed Parte_1
(eventualmente) alla resistente la relativa quota di CP_2 spettanza della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3°, della legge n. 898/1970; 4. nonché ordinare all Controparte_4
, Direzione Provinciale di Roma, di corrispondere alla ricorrente
[...]
la quota di spettanza (ovvero, l'intero trattamento) Parte_1 della pensione di reversibilità nella misura determinata da Codesto Ecc.mo Tribunale;
5. nonché condannare a restituire alla odierna CP_2 ricorrente le somme (integralmente ed indebitamente) Parte_1 percepite in dipendenza dell'attribuzione da parte dell' delle rate di CP_1 pensione di reversibilità del de cuius CAPECE a quest'ultima spettanti a partire dal giorno 1.7.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze, e sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
6. in subordine, condannare l Controparte_4
, Direzione Provinciale di Roma, a versare alla odierna
[...] ricorrente le somme alla stessa non corrisposte per i Parte_1 ratei di pensione di reversibilità del de cuius CAPECE a lei spettanti a partire dal giorno 1.7.2023, e sino all'effettiva erogazione del primo rateo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha eccepito la litispendenza, CP_2 avendo questo Tribunale già respinto, con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025 nel procedimento n. 5728/2024 R.G., la medesima domanda proposta nel presente giudizio.
All'udienza del 25 giugno 2025, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente su tutte le altre questioni sollevate in giudizio è fondata l'eccezione preliminare di litispendenza sollevata in memoria di costituzione della resistente avendo il Tribunale di Roma già CP_2 rigettato, con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, pronunciata nel procedimento n. 5728/2024 R.G., le domande proposte nuovamente da parte ricorrente nel presente giudizio (cfr. doc. n. 17 del ricorso e n. 1 ter della memoria di costituzione). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “a norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione il ricorso” (cfr., per tutte, Cass., sez. Un., n. 27846 del 12 dicembre 2013). Nell'ampia motivazione, la Corte nomifilattica ha precisato che detto principio opera anche nel caso in cui siano ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza di primo grado, non potendosi nemmeno disporre la sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., con questa condivisibile motivazione: “4.2 Si può quindi affermare che l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica. Si potrebbe ipotizzare che la sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia in grado di appello risponda alla necessità di verificare che il giudizio preventivamente instaurato si concluda con una decisione di merito, consentendosi, quindi, la riattivazione del processo sospeso allorquando quello precedentemente instaurato si concluda con decisione in rito, divenuta definitiva. Ma si tratta, all'evidenza, di una torsione dell'istituto che ne' la lettera dell'art. 39 c.p.c., comma 1, ne' ragioni di ordine sistematico possono giustificare, desumendosi, sia dal tenore testuale della richiamata disposizione, sia dalle finalità cui l'istituto è preordinato, una indicazione nel senso della obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione.
4.2.1. Ma, a ben vedere, la situazione di accertata litispendenza non consente neanche il ricorso all'istituto di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2, il quale postula che l'autorità di una sentenza venga invocata in un diverso processo, mentre nell'ipotesi della litispendenza sono diversi i giudici dinnanzi ai quali pende la medesima causa;
difetta, quindi, la stessa possibilità di risolvere il rapporto tra i diversi giudici investiti della medesima causa, pendente in gradi diversi, mediante la sospensione di cui al citato art. 337, comma 2. In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando il principio per cui "il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - che contempla la possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata - presuppone la necessità di due decisioni;
una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l'obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato" (Cass. n. 2556 del 1986).
4.3. In realtà, l'art. 39 c.p.c., comma 1, postula esclusivamente la pendenza della medesima causa dinnanzi a giudici diversi, ponendo a carico del giudice successivamente adito l'obbligo di dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza in qualsiasi stato e grado del processo. Il terzo comma del medesimo art. 39 precisa poi che ai fini della prevenzione, e quindi per individuare quale sia la causa iniziata per prima, deve aversi riguardo alla notificazione della citazione e per i giudizi iniziati mediante ricorso, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 3, lett. e), al deposito del ricorso. A norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, quindi, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in I primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito (Cass. n. 5666 del 1986).
4.4. L'obbligo del giudice successivamente adito, dunque, si manifesta sin dall'inizio della causa e permane sino a quando sussista una situazione di pendenza del giudizio previamente iniziato. Tale constatazione consente di risolvere in modo agevole anche quelle situazioni in cui si ritiene che la litispendenza non possa operare perché il giudizio preventivamente instaurato non ha, allorquando il giudice successivamente adito deve adottare la dichiarazione di litispendenza, un giudice attualmente investito della sua trattazione. È questo, ad esempio, il caso in cui nel giudizio preventivamente instaurato sia stata pronunciata una sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione. In tale caso, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che finché l'impugnazione non è proposta non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. n. 9313 del 2007; Cass. n. 3965 del 1999; Cass. n. 10857 del 1995; Cass. m. 1963 del 2004; Cass. n. 5115 del 1987; Cass. n. 4839 del 1987; Cass. n. 656 del 1985; Cass. n. 5609 del 1984; Cass. n. 6032 del 1980). Ovviamente, posto che per l'operatività dell'istituto della litispendenza e per la insorgenza, per il giudice successivamente adito, dell'obbligo di dichiararla, è sufficiente la pendenza del giudizio instaurato per primo, deve ritenersi che anche nel caso in cui l'impugnazione possa ancora essere proposta avverso la sentenza assunta nel giudizio iniziato prima sussista una situazione di litispendenza, la quale viene meno solo con la formazione del giudicato in tale giudizio, ovvero con la declaratoria di estinzione. Analoghe considerazioni possono essere svolte nelle ipotesi in cui il giudizio preventivamente iniziato versi in una situazione di quiescenza, ma sia pur sempre pendente, non essendo decorsi i termini per la sua riattivazione”.
3. Sulla base di questi principi, pienamente condivisi da questo giudice e dai quali non sono stati forniti elementi per discostarsi – peraltro, confermati anche successivamente da Cass., sez. lav., n. 15981 del 18 giugno 2018 –, avendo già il Tribunale di Roma scrutinato e rigettato le domande attoree nel giudizio precedentemente instaurato tra le parti è preclusa la possibilità di rimettere in discussione l'accertamento pregresso in un nuovo giudizio, potendo la parte, eventualmente, soltanto impugnare la sentenza che ha negato il suo diritto. La sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, contrariamente a quanto argomentato dal procuratore nella discussione orale, non ha infatti respinto il ricorso con pronuncia di mero rito – come avviene, ad esempio, con declaratoria di nullità, di improcedibilità, di incompetenza, di difetto di giurisdizione, di estinzione del processo –, ma nel merito, concludendo, all'esito della disamina dei fatti di causa, per la mancanza di prova idonea su uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, specificamente la conservazione dello stato libero della ricorrente dopo il divorzio dal de cuius.
In particolare, il Tribunale ha così motivato: “la ricorrente pur avendo allegato tale stato con riferimento al certificato di stato libero asseritamente prodotto unitamente al ricorso, ha omesso di effettuare la relativa produzione. Ed invero tra gli atti contenuti nella busta telematica non figura l'allegato n.8 né il certificato di stato libero;
parte ricorrente, inoltre, a fronte della specifica contestazione della convenuta, non ha addotto alcuna disfunzione del sistema telematico a giustificazione dell'omessa produzione né ha chiesto di provare l'avvenuta tempestiva produzione. La domanda va, dunque, respinta”. Si tratta, pertanto, di una sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità per carenza di prova su uno degli elementi fattuali necessari per il riconoscimento del diritto azionato, con preclusione di un secondo accertamento sulle medesime pretese, potendo eventualmente parte ricorrente proporre gravame avverso la sentenza che ha disatteso le sue domande, ma non anche introdurre un nuovo procedimento giurisdizionale per ovviare alle carenze probatorie del primo giudizio.
4. La natura processuale della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la litispendenza rispetto al procedimento n. 5728/2024 R.G., definito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Dichiara compensate le spese di lite. Roma, 25 giugno 2025. Il giudice Cesare Russo
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16174/2025 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ferranti Parte_1 per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella De Caria CP_2 per mandato allegato alla memoria di costituzione telematica,
- resistenti - OGGETTO: pensione di reversibilità. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 25 giugno 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 2 maggio 2025 nei confronti dell' e di , premesso: CP_1 CP_2
- di avere contratto matrimonio con il sig. in data 9 Parte_2 gennaio 1974;
- che il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 5 marzo 2008, con riconoscimento dell'assegno divorzile;
- che in data 16 ottobre 2010 il sig. ha contratto nuove nozze Pt_2 con la sig. ; CP_2 - che in data 21 giugno 2023 il sig. è venuto a mancare;
Pt_2
- che la ricorrente non è passata a nuove nozze;
- che, in presenza dei presupposti di legge, ha presentato in data 26 luglio 2023 domanda all' per ottenere la pensione di reversibilità, CP_1 rigettata dall' per l'esistenza di un coniuge superstite, con invito a CP_3 presentare domanda corredata di sentenza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, la ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale di “1. accertare e dichiarare che la Prof.ssa , ha diritto, in Parte_1 qualità di ex coniuge del defunto ad accedere al trattamento Parte_2 pensionistico destinato ai superstiti del predetto (cd. pensione di reversibilità);
2. nel caso in cui avesse i requisiti per ottenere la CP_2 pensione di reversibilità di , accertare e dichiarare la Parte_2 sussistenza dei presupposti per dichiarare il concorso fra Parte_1
(coniuge divorziato) ed (coniuge superstite) per la
[...] CP_2 ripartizione del trattamento di reversibilità del defunto , Parte_2 nella misura ritenuta di giustizia;
in difetto della sussistenza dei requisiti in capo al accertare e dichiarare che l'intero trattamento di CP_2 reversibilità spetti alla ricorrente;
Parte_1
3. e per l'effetto, attribuire alla ricorrente , ed Parte_1
(eventualmente) alla resistente la relativa quota di CP_2 spettanza della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3°, della legge n. 898/1970; 4. nonché ordinare all Controparte_4
, Direzione Provinciale di Roma, di corrispondere alla ricorrente
[...]
la quota di spettanza (ovvero, l'intero trattamento) Parte_1 della pensione di reversibilità nella misura determinata da Codesto Ecc.mo Tribunale;
5. nonché condannare a restituire alla odierna CP_2 ricorrente le somme (integralmente ed indebitamente) Parte_1 percepite in dipendenza dell'attribuzione da parte dell' delle rate di CP_1 pensione di reversibilità del de cuius CAPECE a quest'ultima spettanti a partire dal giorno 1.7.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze, e sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
6. in subordine, condannare l Controparte_4
, Direzione Provinciale di Roma, a versare alla odierna
[...] ricorrente le somme alla stessa non corrisposte per i Parte_1 ratei di pensione di reversibilità del de cuius CAPECE a lei spettanti a partire dal giorno 1.7.2023, e sino all'effettiva erogazione del primo rateo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha eccepito la litispendenza, CP_2 avendo questo Tribunale già respinto, con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025 nel procedimento n. 5728/2024 R.G., la medesima domanda proposta nel presente giudizio.
All'udienza del 25 giugno 2025, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente su tutte le altre questioni sollevate in giudizio è fondata l'eccezione preliminare di litispendenza sollevata in memoria di costituzione della resistente avendo il Tribunale di Roma già CP_2 rigettato, con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, pronunciata nel procedimento n. 5728/2024 R.G., le domande proposte nuovamente da parte ricorrente nel presente giudizio (cfr. doc. n. 17 del ricorso e n. 1 ter della memoria di costituzione). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “a norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione il ricorso” (cfr., per tutte, Cass., sez. Un., n. 27846 del 12 dicembre 2013). Nell'ampia motivazione, la Corte nomifilattica ha precisato che detto principio opera anche nel caso in cui siano ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza di primo grado, non potendosi nemmeno disporre la sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., con questa condivisibile motivazione: “4.2 Si può quindi affermare che l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica. Si potrebbe ipotizzare che la sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia in grado di appello risponda alla necessità di verificare che il giudizio preventivamente instaurato si concluda con una decisione di merito, consentendosi, quindi, la riattivazione del processo sospeso allorquando quello precedentemente instaurato si concluda con decisione in rito, divenuta definitiva. Ma si tratta, all'evidenza, di una torsione dell'istituto che ne' la lettera dell'art. 39 c.p.c., comma 1, ne' ragioni di ordine sistematico possono giustificare, desumendosi, sia dal tenore testuale della richiamata disposizione, sia dalle finalità cui l'istituto è preordinato, una indicazione nel senso della obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione.
4.2.1. Ma, a ben vedere, la situazione di accertata litispendenza non consente neanche il ricorso all'istituto di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2, il quale postula che l'autorità di una sentenza venga invocata in un diverso processo, mentre nell'ipotesi della litispendenza sono diversi i giudici dinnanzi ai quali pende la medesima causa;
difetta, quindi, la stessa possibilità di risolvere il rapporto tra i diversi giudici investiti della medesima causa, pendente in gradi diversi, mediante la sospensione di cui al citato art. 337, comma 2. In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando il principio per cui "il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - che contempla la possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata - presuppone la necessità di due decisioni;
una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l'obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato" (Cass. n. 2556 del 1986).
4.3. In realtà, l'art. 39 c.p.c., comma 1, postula esclusivamente la pendenza della medesima causa dinnanzi a giudici diversi, ponendo a carico del giudice successivamente adito l'obbligo di dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza in qualsiasi stato e grado del processo. Il terzo comma del medesimo art. 39 precisa poi che ai fini della prevenzione, e quindi per individuare quale sia la causa iniziata per prima, deve aversi riguardo alla notificazione della citazione e per i giudizi iniziati mediante ricorso, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 3, lett. e), al deposito del ricorso. A norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, quindi, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in I primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito (Cass. n. 5666 del 1986).
4.4. L'obbligo del giudice successivamente adito, dunque, si manifesta sin dall'inizio della causa e permane sino a quando sussista una situazione di pendenza del giudizio previamente iniziato. Tale constatazione consente di risolvere in modo agevole anche quelle situazioni in cui si ritiene che la litispendenza non possa operare perché il giudizio preventivamente instaurato non ha, allorquando il giudice successivamente adito deve adottare la dichiarazione di litispendenza, un giudice attualmente investito della sua trattazione. È questo, ad esempio, il caso in cui nel giudizio preventivamente instaurato sia stata pronunciata una sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione. In tale caso, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che finché l'impugnazione non è proposta non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. n. 9313 del 2007; Cass. n. 3965 del 1999; Cass. n. 10857 del 1995; Cass. m. 1963 del 2004; Cass. n. 5115 del 1987; Cass. n. 4839 del 1987; Cass. n. 656 del 1985; Cass. n. 5609 del 1984; Cass. n. 6032 del 1980). Ovviamente, posto che per l'operatività dell'istituto della litispendenza e per la insorgenza, per il giudice successivamente adito, dell'obbligo di dichiararla, è sufficiente la pendenza del giudizio instaurato per primo, deve ritenersi che anche nel caso in cui l'impugnazione possa ancora essere proposta avverso la sentenza assunta nel giudizio iniziato prima sussista una situazione di litispendenza, la quale viene meno solo con la formazione del giudicato in tale giudizio, ovvero con la declaratoria di estinzione. Analoghe considerazioni possono essere svolte nelle ipotesi in cui il giudizio preventivamente iniziato versi in una situazione di quiescenza, ma sia pur sempre pendente, non essendo decorsi i termini per la sua riattivazione”.
3. Sulla base di questi principi, pienamente condivisi da questo giudice e dai quali non sono stati forniti elementi per discostarsi – peraltro, confermati anche successivamente da Cass., sez. lav., n. 15981 del 18 giugno 2018 –, avendo già il Tribunale di Roma scrutinato e rigettato le domande attoree nel giudizio precedentemente instaurato tra le parti è preclusa la possibilità di rimettere in discussione l'accertamento pregresso in un nuovo giudizio, potendo la parte, eventualmente, soltanto impugnare la sentenza che ha negato il suo diritto. La sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, contrariamente a quanto argomentato dal procuratore nella discussione orale, non ha infatti respinto il ricorso con pronuncia di mero rito – come avviene, ad esempio, con declaratoria di nullità, di improcedibilità, di incompetenza, di difetto di giurisdizione, di estinzione del processo –, ma nel merito, concludendo, all'esito della disamina dei fatti di causa, per la mancanza di prova idonea su uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, specificamente la conservazione dello stato libero della ricorrente dopo il divorzio dal de cuius.
In particolare, il Tribunale ha così motivato: “la ricorrente pur avendo allegato tale stato con riferimento al certificato di stato libero asseritamente prodotto unitamente al ricorso, ha omesso di effettuare la relativa produzione. Ed invero tra gli atti contenuti nella busta telematica non figura l'allegato n.8 né il certificato di stato libero;
parte ricorrente, inoltre, a fronte della specifica contestazione della convenuta, non ha addotto alcuna disfunzione del sistema telematico a giustificazione dell'omessa produzione né ha chiesto di provare l'avvenuta tempestiva produzione. La domanda va, dunque, respinta”. Si tratta, pertanto, di una sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità per carenza di prova su uno degli elementi fattuali necessari per il riconoscimento del diritto azionato, con preclusione di un secondo accertamento sulle medesime pretese, potendo eventualmente parte ricorrente proporre gravame avverso la sentenza che ha disatteso le sue domande, ma non anche introdurre un nuovo procedimento giurisdizionale per ovviare alle carenze probatorie del primo giudizio.
4. La natura processuale della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la litispendenza rispetto al procedimento n. 5728/2024 R.G., definito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2295 del 24 febbraio 2025, e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Dichiara compensate le spese di lite. Roma, 25 giugno 2025. Il giudice Cesare Russo