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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.83/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 07.03.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad oggetto: Parte_1 Controparte_1
appello avverso la sentenza n°22/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.01.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso con cui dipendente della Controparte_1
società con mansioni di operaio addetto al Reparto Mare, aveva chiesto, Parte_1
previo accertamento della nullità dell'accordo sindacale del 29 gennaio 2020, che venisse dichiarata l'illegittimità della modifica comportante l'unilaterale modifica in pejus del sistema di calcolo del c.d.
Ticket Restaurant (introdotto in sostituzione della c.d. “indennità di panatica”), con condanna della
[...]
al ripristino della originaria indennità, secondo il previgente più favorevole Parte_1
sistema di quantificazione, stante la sussistenza di un consolidato uso aziendale circa l'invocata modalità
1 di calcolo, nonché alla corresponsione del controvalore di tutti i buoni pasto maturati e non corrisposti dal mese di aprile 2020 alla data del ricorso, nella misura indicata nel conteggio ivi allegato.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società la quale ha Parte_1
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda tesa al ripristino delle previgenti modalità di calcolo dell'“indennità di panatica”, per i seguenti motivi di gravame: 1) illegittima ed errata applicazione/estensione dell'uso aziendale relativo alla indennità di mancato pasto alle modalità di riconoscimento dei Ticket Restaurant – violazione degli artt.1340, 1362 e 2078 c.c., nonché dell'art.2 del D.M. 122/2017; 2) errata interpretazione dell'Accordo del 29.1.2020 - violazione degli artt.1362, 1368, 1369 e 1371 c.c., nonché dell'art.115 c.p.c..
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, il rigetto del ricorso proposto dal lavoratore, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, nonché la condanna di
[...]
a restituire le somme da quest'ultima pagate in esecuzione della impugnata Parte_1
sentenza, oltre interessi legali nei limiti di legge, con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non è fondato.
Va premesso, in punto di fatto, che è dipendente della Controparte_1 Parte_1 con mansioni di operaio addetto al “Reparto Mare” (pontile, piattaforma o isola). In tale qualità
[...] egli ha sempre percepito un trattamento economico accessorio, denominato dapprima “indennità di panatica” e successivamente “indennità di mancato pasto”, previsto in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale. Trattasi, come è evidente, di un emolumento aggiuntivo, non facente parte del minimo costituzionale, e quindi astrattamente suscettibile di essere rinegoziato in sede di contrattazione collettiva, senza che ad esso possa applicarsi il principio di irriducibilità della retribuzione.
Ciò posto, il primo giudice ha accolto la domanda con cui il lavoratore aveva chiesto che venisse dichiarata la sussistenza di un consolidato uso aziendale “circa la modalità di calcolo ed erogazione del beneficio accessorio correlato alla modalità di pasto del , dichiarando altresì Parte_2
l'illegittimità della condotta datoriale che, nel sostituire con l'accordo aziendale del 29.01.2020 il Ticket
Restaurant alla vecchia “indennità di panatica”, dal mese di marzo 2020 in poi aveva anche proceduto unilateralmente a modificare in peius il criterio di calcolo di tale emolumento. Ciò in quanto, mentre per l'indennità di panatica (o di mancato pasto) era previsto che essa andasse liquidata in misura fissa giornaliera per trenta giorni mensili (detratte ferie ed assenze), con l'aggiunta di una ulteriore quota
2 giornaliera per ciascun turno di durata superiore a dodici ore, a seguito dell'accordo aziendale del
29.01.2020 il Ticket Restaurant era stato invece corrisposto solo per turni di otto ore che ricomprendessero il pranzo o la cena (in misura doppia se il turno era di durata superiore alle otto ore), esclusi i giorni di assenza ed i giorni in cui il lavoratore fosse impiegato in ufficio ovvero nel “piazzale”, stante la possibilità, in tale ultimo caso, di fruire della mensa aziendale.
Secondo la società appellante, tale modifica, pur non formalmente consacrata nell'accordo aziendale del 29.01.2020, sarebbe del tutto legittima, trattandosi di un emolumento non più di natura retributiva, ma assistenziale in sostituzione del servizio di mensa, e quindi spettante, ai sensi dell'art.2 del D.M.
n.122/2017, solo in caso di impossibilità di fruire della mensa aziendale (quindi solo per i turni lavorativi svolti in mare, e non anche per quelli eseguiti in ufficio o nel piazzale, in cui il servizio di mensa era attivo e fruibile).
La tesi parte appellante, pur pregevolmente argomentata, non è convincente.
Non è in discussione la astratta possibilità per le parti sociali di regolamentare diversamente rispetto al passato, anche in senso peggiorativo, il trattamento retributivo dei dipendenti che non rientri nel minimo costituzionale. E' infatti noto che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorchè la nuova disciplina sia meno favorevole al lavoratore. Il divieto di deroga in peius posto dall'art. 2077 c.c. riguarda, infatti, esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo, e non anche l'ipotesi di successione di contratti collettivi, in cui le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore. Le disposizioni dei contratti collettivi, infatti, non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle associazioni sindacali, ma invece operano dall'esterno su singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, per cui, nelle ipotesi di successione tra contratti collettivi, le clausole del contratto successivo, siano più o meno favorevoli, si sostituiscono alle precedenti.
Ciò premesso, nella fattispecie risulta per tabulas che tutti gli accordi integrativi prodotti dalla società appellante prevedono una disciplina che, in disparte il mutamento delle espressioni letterali utilizzate, può ritenersi sostanzialmente invariata nel tempo.
Si vedano gli accordi integrativi del 29.07.1988, del 04.06.1990, del 09.11.1992, del 03.07.2000, del
07.05.2004, del 19.01.2009 e del 19.05.2016, in cui, tenuto conto del fatto che “l'azienda nell'arco di durata del presente contratto non provvederà alla somministrazione del vitto al gruppo “marittimi””,
l'indennità di panatica viene riconosciuta in misura fissa giornaliera (incrementata nel quantum in occasione di ciascun rinnovo), con erogazione di una quota aggiuntiva di ugual misura in favore del
3 “personale in servizio continuativo per 12 ore”. In forza di tali previsioni pattizie, quindi, i dipendenti di assegnati al reparto mare hanno percepito costantemente l'indennità di Parte_1
panatica in quota fissa giornaliera, incrementata in egual misura in caso di turno eccedente le 12 ore.
L'accordo integrativo del 29.01.2020, invece, ha previsto che “poiché l'azienda nell'arco di durata del presente contratto non provvederà alla somministrazione del vitto, il gruppo degli operatori reparto mare avrà diritto ad un ticket restaurant elettronico di euro 7,7 € giornaliere”.
Come si può agevolmente notare, al di là della nuova terminologia adottata, siamo in presenza di una modifica che non ha minimamente intaccato la natura e la disciplina dell'istituto, che resta tuttora ancorato alla circostanza che “l'azienda nell'arco di durata del presente contratto non provvederà alla somministrazione del vitto” e che resta tuttora quantificato in un importo fisso giornaliero.
Ne segue che, essendo pacifico che in precedenza la determinazione forfettaria considerava convenzionalmente 30 giorni mensili (detratte le assenze), deve ritenersi che la corresponsione continuativa di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro ed in favore della generalità dei dipendenti, pur in assenza di una espressa disciplina contrattuale del metodo di calcolo, è sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento fisso della retribuzione. Infatti, la ripetitività dell'erogazione attribuisce alla stessa la funzione di integrazione del corrispettivo spettante per
“uso aziendale”, riconducibile alla categoria degli usi negoziali o di fatto.
Orbene, nella fattispecie risulta per tabulas che il metodo di calcolo non è stato mai disciplinato espressamente dalla contrattazione aziendale integrativa e che tale sistema non è stato novato neanche dall'accordo integrativo del 29.01.2020. Tale accordo, se anche in astratto avrebbe potuto modificare questo “uso aziendale”, in concreto non risulta comunque averlo fatto, in mancanza di alcun riferimento normativo su tale punto. Ciò vale anche per la quota aggiuntiva dovuta per il caso di superamento del
“servizio continuativo per 12 ore”, che non è stata espressamente prevista né nell'accordo del 2016, né in quello del 2020, ma che è stata di fatto erogata sino al mese di marzo 2020. Se infatti un compenso fisso e continuativo, legato ad una determinata causa, viene erogato per un rilevante periodo di tempo successivamente al venir meno della causa medesima, tale fatto va interpretato quale prova del convincimento delle parti circa la definitività ed obbligatorietà dell'erogazione. Tale quota aggiuntiva, pur se non più prevista sin dall'accordo del 2016, è stata di fatto corrisposta continuativamente sino al marzo 2020, per cui deve ritenersi che trattasi di erogazione che ha assunto, per effetto della prassi, la natura di emolumento dovuto per uso aziendale, da ritenersi tuttora vigente, in assenza di modifica consensuale.
Da ultimo, nessun rilievo può essere riconosciuto alla circostanza che il lavoratore, qualora impiegato in ufficio o nel piazzale, avesse a disposizione la possibilità di servirsi della mensa aziendale, sia perché
4 è lo stesso accordo integrativo del 29.01.2020 a specificare che “l'azienda nell'arco di durata del presente contratto non provvederà alla somministrazione del vitto”, sia perché, in ogni caso, deve tenersi conto della circostanza che non è stato allegato ed offerto di dimostrare che il lavoratore avesse conoscenza preventiva dei giorni in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa in ufficio o nel piazzale, per cui egli era comunque costretto a doversi attrezzare con propri mezzi per il vitto (che la società datrice di lavoro non era tenuta ad assicurare), tenuto conto anche della possibilità che gli potesse essere in ogni momento richiesto di prestare servizio marittimo (con turni di durata non prevedibile). In altri termini, l'indennità in questione tende a compensare il lavoratore non tanto della mancata fruizione del pasto, quanto piuttosto per l'inesistenza di un obbligo datoriale di somministrarlo, con conseguente necessità per il lavoratore di dovervi comunque provvedere a proprie spese. Il che comporta che l'indennità spetta al dipendente anche per i giorni di prestazione di attività lavorativa in ufficio o nel piazzale.
Nessun rilievo può essere infine accordato al nuovo accordo integrativo in data 08.05.2024 (a norma del quale il Ticket Restaurant viene accordato solo “quando gli operatori di reparto mare sono impegnati nelle strutture SPM-ISOLA-PONTILE e sono impossibilitati a recarsi presso la mensa di stabilimento, né altresì è possibile consegnargli il pasto così come avviene per il personale turnista di altri reparti”, in sostituzione “di ogni mancato pranzo e/o cena inclusi nella turnazione effettuata”), atteso che tale accordo non può che valere per il futuro, e non ha quindi alcuna incidenza sulle statuizioni da prendere nel presente giudizio, neanche a livello interpretativo degli accordi precedenti.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va dunque disatteso, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°22/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.01.2024, contrariis reiectis, così decide:
5 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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