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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 110-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Laura Messina Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...],
[...] codice Fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferraù CodiceFiscale_1 del Foro di NI (codice fiscale ); CodiceFiscale_2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della
Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Persona_1
P.Q.M.
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in NI Via Canfora n. 126/A NI (CT) quale abitazione del nucleo familiare della debitrice;
si precisa SIN DA ORA che nessun bene (nemmeno l'auto in uso alla debitrice e alla figlia) potrà essere escluso dalla liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che, così come risulta dalla relazione e dal ricorso, poiché è già pendente la procedura R.G. n. 751/2022 R.G.E.I - Tribunale di NI, avente ad oggetto l'intero immobile sito in Via Canfora (in comproprietà con l'ex coniuge) il Tribunale ritiene di invitare il liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale, autorizzandolo fin da ora in tal senso, per ragioni di economia processuale e per ragioni finanziarie;
si fa, in ogni caso, presente che – sulla scorta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della
Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914)- essendo stata la procedura esecutiva individuale avviata in forza di mutuo fondiario, si applicherà nella specie l'art. 41, comma 2, TUB;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; sotto tale profilo, il Tribunale osserva che la quantificazione delle spese, per come effettuata nella relazione (ovvero €
1.600,00 per una famiglia composta da due persone) appare eccessiva, posto che nella tabella riassuntiva (cfr. pagina 24 della relazione) viene indicato un importo di € 160,00 per ricreazione e cultura, € 50 per “multe” (privo di giustificazione), ed € 280 per mantenimento dell'auto e “trasporti” che non appare congruo alla luce del modesto valore del bene mobile, per cui il Collegio ritiene che una quantificazione maggiormente equa delle somme per il mantenimento della famiglia, comporti una riduzione delle stesse ad € 1.300 mensili;
pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia
(pari, dunque, ad € 1.300,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Giudice Il Presidente
Laura Messina dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Laura Messina Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...],
[...] codice Fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferraù CodiceFiscale_1 del Foro di NI (codice fiscale ); CodiceFiscale_2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della
Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Persona_1
P.Q.M.
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile sito in NI Via Canfora n. 126/A NI (CT) quale abitazione del nucleo familiare della debitrice;
si precisa SIN DA ORA che nessun bene (nemmeno l'auto in uso alla debitrice e alla figlia) potrà essere escluso dalla liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che, così come risulta dalla relazione e dal ricorso, poiché è già pendente la procedura R.G. n. 751/2022 R.G.E.I - Tribunale di NI, avente ad oggetto l'intero immobile sito in Via Canfora (in comproprietà con l'ex coniuge) il Tribunale ritiene di invitare il liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale, autorizzandolo fin da ora in tal senso, per ragioni di economia processuale e per ragioni finanziarie;
si fa, in ogni caso, presente che – sulla scorta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della
Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914)- essendo stata la procedura esecutiva individuale avviata in forza di mutuo fondiario, si applicherà nella specie l'art. 41, comma 2, TUB;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; sotto tale profilo, il Tribunale osserva che la quantificazione delle spese, per come effettuata nella relazione (ovvero €
1.600,00 per una famiglia composta da due persone) appare eccessiva, posto che nella tabella riassuntiva (cfr. pagina 24 della relazione) viene indicato un importo di € 160,00 per ricreazione e cultura, € 50 per “multe” (privo di giustificazione), ed € 280 per mantenimento dell'auto e “trasporti” che non appare congruo alla luce del modesto valore del bene mobile, per cui il Collegio ritiene che una quantificazione maggiormente equa delle somme per il mantenimento della famiglia, comporti una riduzione delle stesse ad € 1.300 mensili;
pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia
(pari, dunque, ad € 1.300,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Giudice Il Presidente
Laura Messina dott. Roberto Cordio