Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- d.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3978/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 04.07.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1965, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Francesco a Patria n.
49, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dell'Ortigara n. 14, presso lo studio degli
Avv.ti Margherita Caiazza, C.F. , e Roberto De Fusco, C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, C.F._3 giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
NONCHE'
AVV. CAIAZZA MARGHERITA, C.F. , nata ad [...] il C.F._2
R.G. n° 3978/2021
- 1 -
25.10.1962, e AVV. DE FUSCO ROBERTO, C.F. , nato a C.F._3
Peschiera del Garda (VR) il 26.11.1963, procuratori di loro stessi, con studio in Napoli alla
Via dell'Ortigara n.14,
APPELLANTI
limitatamente al sesto motivo di impugnazione
E
, C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
ed ivi elettivamente domiciliata al Viale Gramsci n. 18 presso lo studio dell'Avv. Paolo
Picone, C.F. , che la rappresenta e difende, anche C.F._5 disgiuntamente dall'Avv. Antonio Viggiano, C.F. , giusta procura C.F._6
alle liti in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2703/2021, pubblicata il 22.03.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 24725/2017, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla opposizione all'esecuzione proposta da , la accoglieva parzialmente, dichiarando Controparte_1
l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di e in forza della CP_2 Pt_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 4164/1999, per il credito eccedente gli interessi in misura legale rispettivamente sulla somma di euro 257.493,70 ed euro 238.494,44, compensando per 1/3 le spese tra le parti e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore degli opposti, per i residui 2/3, liquidate in euro 10.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
L'opponente aveva premesso: che con atto di pignoramento, notificato il 12.11.2014,
, in proprio e quale erede universale di e CP_2 Persona_1 CP_2
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avevano instaurato un procedimento di espropriazione sugli immobili di sua Pt_1
proprietà, siti in via Manzoni n. 246/C, riportati in Catasto Fabbricati alla Sez. CHI, foglio
33, p.lla 287, sub 9, foglio 33, p.lla 287, sub 6, con le relative pertinenze, fondato sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4164/1999 di condanna al risarcimento dei danni emessa nei confronti dell'ing. ed efficace, conseguentemente, nei confronti dei Controparte_3 suoi eredi, e che l'ing. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
prima dell'instaurazione della procedura esecutiva, aveva trasferito, con le Controparte_3
scritture private del 14.03.2002, autenticate per Notaio tali immobili a lei e a Per_2 CP_6
; che, pertanto, i e avevano proposto l'azione
[...] CP_2 Persona_1
revocatoria che si era conclusa con la sentenza n. 5978/2005 del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato l'inefficacia di tali atti di trasferimento, sentenza avverso la quale era stato interposto gravame, poi definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3710/2012, che aveva dichiarato l'estinzione di tale giudizio;
che, nel corso della procedura esecutiva, dopo avere formulato l'istanza di conversione del pignoramento, aveva depositato il ricorso in opposizione all'esecuzione e che, con ordinanza del 08.06.2017, il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
A sostegno dell'opposizione, aveva dedotto: 1) la prescrizione del credito portato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4164/1999, dal momento che la sentenza sarebbe stata notificata alle parti, unitamente al precetto, solo il 19.02.2001, e la procedura esecutiva instaurata con l'atto di pignoramento immobiliare, notificato il 23.03.2001, sarebbe stata estinta con l'ordinanza del 15.01.2002, con gli effetti di cui all'art. 2945, 3° co., c.c.; quindi, la procedura esecutiva in oggetto, introdotta con l'atto di pignoramento notificato il
12.11.2014, sarebbe stata promossa quando il termine di prescrizione decennale ex art 2953
c.c. era già decorso;
2) in subordine, la prescrizione del credito per gli interessi e la rivalutazione, essendo l'effetto interruttivo della prescrizione dell'azione revocatoria limitato al capitale, non avendo i creditori esperito tale azione per gli interessi e la rivalutazione;
3) l'abuso del diritto, avendo i creditori evitato di instaurare la procedura esecutiva nei confronti del debitore, ing. che era proprietario di un Controparte_3 consistente patrimonio, postergando l'azione esecutiva all'esito di quella revocatoria ex art. 2901 c.c. ed esponendola ad un'azione esecutiva per un credito superiore, per gli interessi e la svalutazione maturati medio tempore, a quello che sarebbe stato riconosciuto se i creditori avessero agito in buona fede;
4) l'erronea determinazione degli interessi, in quanto i creditori avrebbero impropriamente proceduto al calcolo degli interessi al tasso annuo del
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4% sulla somma rivalutata di anno in anno, anche in relazione al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 4164/1999.
Aveva, pertanto, concluso per l'illegittimità del pignoramento immobiliare, per l'intervenuta prescrizione del credito ed, in subordine, per la prescrizione del credito relativo alla rivalutazione e agli interessi, nonché, in via ulteriormente gradata, per l'accoglimento dell'eccezione di dolo generale, previa corretta determinazione del credito dalla data di proposizione dell'azione revocatoria a quella di notifica del pignoramento, e per l'accoglimento dell'eccezione di errata determinazione degli interessi, con la conseguente declaratoria di illegittimità del pignoramento in relazione alla somma di euro 31.559,85, a titolo di interessi.
Si erano costituiti in giudizio e , resistendo all'opposizione proposta Pt_1 CP_2
e chiedendone l'integrale rigetto, con la conseguente conferma del precetto impugnato.
Il Tribunale, con la pronuncia in questa sede impugnata, preliminarmente rigettava l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione dei germani - CP_2
fondata sul presupposto che, avendo chiesto la conversione del pignoramento, l'esecutata avrebbe riconosciuto tacitamente il debito - osservando che la conversione del pignoramento non pregiudica la facoltà di sollevare contestazioni sull'an e sul quantum debeatur, non equivalendo ad acquiescenza.
Con riferimento al motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito, il Tribunale osservava poi che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4164/1999, integrante il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva oggetto di impugnazione, era passata in giudicato il 20.09.2007, allorché era stato rigettato il ricorso in Cassazione con sentenza n.
19473/2007; che, ex art. 2945, 2° co., c.c., la proposizione della domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti, in quanto provoca l'interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo, ossia fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ex art. 324 c.p.c.; che il nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dopo la definizione del giudizio, con efficacia di giudicato;
che il termine di prescrizione, interrotto dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 7488/1997 del Tribunale di Napoli, avvenuta il 18.07.1997, era rimasto sospeso fino alla definizione dello stesso con sentenza passata in giudicato, ossia il 20.09.2007, e che solo da tale data aveva ricominciato a decorrere con applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c..
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Riteneva, pertanto, il Tribunale che l'atto di precetto, notificato il 12.09.2014, e l'atto di pignoramento, notificato in data 12.11.2014, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decorrente dal 20.09.2007 e che non aveva rilievo il riferimento all'atto di precetto notificato il 19.02.2001 ed all'atto di pignoramento notificato in data 23.03.2001, poiché l'effetto interruttivo della prescrizione ex artt. 2945, 1° e 3° co. c.c., risultava assorbito dalla sospensione del termine di prescrizione derivante dalla pendenza del giudizio di merito fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria.
Il Giudice di prime cure reputava infondato anche il motivo subordinato sulla prescrizione del diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, alla luce della disciplina sulla prescrizione ex artt. 2945 e 2953 c.c., rilevando che gli attori, nel giudizio R.G. n.
7488/1997, avevano chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dell'ing. in CP_3 qualità di ingegnere dell'ente appaltante e degli altri soggetti responsabili, per il CP_7
decesso del loro familiare dovuto al crollo del palazzo di Via Stadera n. 86 in Napoli, verificatosi in occasione del sisma del 23.11.1980.
Riteneva, pertanto, il Tribunale che l'effetto interruttivo della prescrizione avesse investito l'intero diritto di credito esercitato dagli attori, comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione, evidenziando l'infondatezza della tesi volta a circoscrivere gli effetti interruttivi della prescrizione solo al capitale, prendendo in considerazione a tale scopo solo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Reputava altresì infondato il motivo di opposizione teso a ricondurre all'abuso del diritto la condotta degli opposti, che avrebbero esercitato l'azione revocatoria e quella esecutiva sugli immobili di Via Manzoni per dilatare i tempi ed incrementare gli interessi e la rivalutazione, pur potendo soddisfarsi nell'immediato sul cospicuo patrimonio del debitore ing. CP_3
non avendo l'opponente provato l'effettiva disponibilità dell'importo di euro
[...]
785.000,00, pari a £ 1.403.795.750 nel 1999.
Rilevava, infatti, che le comunicazioni della del 2016 e 2017 ed i due Parte_2
certificati di deposito del 2003 presso tale banca, di euro 362.500,00, in atti, attestavano la giacenza di tale importo negli anni 2003 e 2004, ma non fornivano alcuna ricostruzione sulle somme in precedenza ivi depositate e che non era stato provato che i creditori conoscessero la disponibilità liquida del debitore, scegliendo di esercitare l'azione revocatoria, risultando, anzi, inverosimile che la conoscessero, anche perché dalla lettera del
2016 di madre dell'opponente, risultava che gli eredi avevano Persona_3
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appreso della sussistenza dei conti deposito solo nel 2016, ossia dopo circa 10 anni dalla morte dell'ing. CP_3
Il Giudice di prime cure precisava che la disponibilità di ingenti somme di denaro da parte dell'Ing. poteva assumere rilievo sotto il profilo della valutazione dei presupposti CP_3
dell'azione revocatoria, ma non poteva costituire un limite all'esperibilità dell'azione esecutiva.
Evidenziava che i creditori non risultavano titolari di cause legittime di prelazione che limitavano l'esercizio delle azioni esecutive, che l'opponente non aveva denunciato alcun eccesso di mezzi di espropriazione e che ai creditori, ai quali spettava la scelta dell'azione esecutiva da instaurare, non poteva imputarsi alcuna violazione del principio di buona fede.
Rilevava inoltre che gli interessi e la rivalutazione monetaria sul capitale liquidato nella sentenza per il tempo trascorso non costituivano uno spropositato incremento del credito, discendendo dalla natura di bene fruttifero del denaro.
Quanto poi al motivo di opposizione relativo all'entità degli interessi, osservava che gli interessi indicati nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 4164/1999, nella misura del 4% annuo, erano dovuti fino alla data di pubblicazione della sentenza, non potendosi, in applicazione dei principi che presiedono l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, estendersi gli effetti dispositivi del titolo oltre tale data, in mancanza di esplicite prescrizioni impositive.
Precisava, inoltre, che tale conclusione era conforme all'orientamento giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano, secondo cui con la pronuncia della sentenza si verifica la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, cosicché sulla somma totale liquidata - ossia credito rivalutato all'attualità ed interessi al 4% sulla somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza- sono dovuti dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo solo gli interessi al tasso legale, ex art. 1282
c.c.; che, pertanto, sulla somma liquidata di euro 495.988,14 – ossia euro 322.058,87 per capitale, di cui euro 154.895,75 in favore di , euro 154.895,75 in favore di Parte_1
ed euro 12.627,37 in favore di , quale erede di CP_2 CP_2 Persona_1
, ed euro 173.569,27 per interessi al 4% sulla somme devalutate e rivalutate
[...]
annualmente, di cui euro 83.598,69 in favore di , euro 83.598,69 in favore di Parte_1
ed euro 6.371,89 in favore di , quale erede di CP_2 CP_2 Persona_1
- non potevano essere richiesti gli interessi nella misura del 4% dalla data di
[...]
pubblicazione del sentenza - 17.06.1999 - a quella della notifica dell'atto di precetto su cui
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si fondava l'azione esecutiva, ma i soli interessi nella misura legale ex art. 1282 e 1284, 1 ° co., c.c.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava l'illegittimità dell'azione esecutiva per il credito eccedente gli interessi in misura legale sulla somma complessiva di euro 495.988,14, di cui euro 257.493,7 in favore di , in CP_2
proprio e quale erede di , ed euro 238.494,44 in favore di Persona_1 [...]
. Pt_1
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1
sostegno sei motivi, e, limitatamente al sesto motivo - intitolato “erronea condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio ed all'omessa distrazione in favore dei procuratori antistatari” - anche gli Avv.ti Caiazza Margherita e De Fusco Roberto.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello
e, pertanto, riformare la sentenza n. 2703/2021 emessa dal Tribunale di Napoli - XIV
Sezione Civile - G.U. Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano, resa e pubblicata in data
22.03.2021, dichiarando la sussistenza del diritto ad agire in executivis dei creditori, in particolare del Sig. , in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
4164/1999, per il recupero del credito relativo agli interessi maturati sulla sorta capitale, come riconosciuta in detta sentenza, nella misura del 4%, sino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, e stigmatizzato nella “nota di precisazione del credito” agli atti del processo;
in via subordinata, riconoscere tali interessi compensativi sino al passaggio in giudicato della summenzionata sentenza n. 4164/1999; 2) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
3) Condannare la Sig.ra al risarcimento dei Controparte_1 danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura ritenuta equa dall'Ecc.ma Corte adita;
4)
Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1
grado, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, dichiaratisi antistatari;
5) Condannare la
Sig.ra al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con Controparte_1
attribuzione ai sottoscritti Avvocati, per averne fatto anticipo”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 21.09.2021 a Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata dei suoi difensori, Avv.ti Paolo Picone ed
Antonio Viggiano, nonché a . CP_2
Gli appellati erano convenuti per il giorno 26.05.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 29.09.2021.
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4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 11.05.2022, si costituiva in giudizio che resisteva al gravame, concludendo per l'inammissibilità, Controparte_1 improcedibilità o il rigetto, nel merito, dell'appello, per la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con atto di citazione notificato il 21.09.2021 agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 22.03.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2017.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve senz'altro essere disattesa, per i rilievi di seguito esposti.
7. Il primo e il secondo motivo di gravame per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, fondata sul presupposto che nella procedura esecutiva, oggetto di contestazione, l'esecutata aveva formulato l'istanza di conversione del pignoramento, riconoscendo, in tal modo, tacitamente il proprio debito.
Ha dedotto che nella comparsa di costituzione del 09.09.2016 l'esecutata avrebbe potuto contestare il credito e che la sua condotta processuale costituirebbe l'espresso riconoscimento del debito per cui è causa, sia in relazione alla sorta capitale che agli interessi maturati nella misura giudizialmente fissata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che fossero estranee al presente giudizio le contestazioni all'ordinanza di conversione del pignoramento, adottata dal
Giudice dell'esecuzione in data 21.02.2018, ed alla quantificazione del credito ivi contenuta, precisando che con la procedura in oggetto è stata impugnata la quantificazione del credito compiuta dai creditori, mentre le contestazioni sulla quantificazione dei crediti ammessi alla conversione, operata dal Giudice dell'Esecuzione con la relativa ordinanza, sarebbe oggetto di un autonomo e distinto procedimento.
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Ha protestato che i magistrati assegnatari dei due procedimenti sarebbero stati chiamati ad esaminare la stessa causa petendi, per cui avrebbe dovuto riconoscersi la litispendenza e, per evitare la violazione del principio del ne bis in idem, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la riunione delle cause.
I rilievi che precedono non possono essere in alcun modo condivisi.
Pienamente corretto, infatti, è l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nell'escludere che l'esecutata, formulando istanza di conversione del pignoramento, abbia riconosciuto tacitamente il debito;
sul punto il Tribunale ha infatti precisato, in piena conformità alla giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, che la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. comporta la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo del credito del creditore procedente e dei creditori tempestivamente intervenuti e pertanto consente al debitore di sottrarre alla vendita i beni staggiti, lasciando impregiudicata la facoltà di sollevare contestazioni in ordine all'an e al quantum debeatur, dal momento che la conversione non equivale ad acquiescenza in ordine all'esistenza ed all'entità dei crediti azionati.
Secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, infatti, avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti, con ciò pertanto escludendosi qualsiasi acquiescenza insita nella proposizione dell'istanza di conversione. L'accertamento che così si sollecita è peraltro richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene.
Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo.
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Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ( cfr. in termini, Cass. sez. 3, Sentenza n. 20733 del 28/09/2009).
Come pure precisato dalla Corte di Cassazione, inoltre, la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti e della sussistenza dei diritti di prelazione, in quanto tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., fatta salva la possibilità che il debitore contesti, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto. ( Cass. sez. 3, Sentenza n. 18538 del 03/09/2007).
L'ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall'art. 495 cod. proc. civ., infatti, non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza di diritti di prelazione, né ha un contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis". ( Cass.sez. 3, Sentenza n. 4046 del 19/02/2009).
Alla luce di tali chiari principi, appare evidente l'infondatezza dell'appello, non potendo ritenersi preclusa la delibazione dell'opposizione all'esecuzione dalla proposizione dell'istanza di conversione, culminante in un'ordinanza, costituente un tipico atto esecutivo, che è suscettibile a sua volta di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché con essa si contesta il "quomodo" del procedimento esecutivo, ovvero che la determinazione dell'importo pecuniario da sostituire ai beni pignorati effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dell'art. 495 cod. proc. civ.. Da ciò anche l'autonomia dei rispettivi giudizi oppositori e l'esclusione di un'ipotesi di litispendenza, nei termini prospettati dalla parte impugnante.
8. Parimenti infondati, poi, sono il terzo e il quarto motivo di gravame, rispettivamente intitolati “erronea determinazione degli interessi” ed “erronea quantificazione delle somme dovute”.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che gli interessi indicati nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4164/1999, nella misura del 4% annuo, fossero dovuti solo fino alla data di pubblicazione della sentenza e non fino all'effettivo soddisfo.
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Ha protestato che per tale motivo il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto ad agire in executivis, in forza della predetta sentenza, per il credito eccedente gli interessi in misura legale rispettivamente sulla somma di euro
257.493,7 e di euro 238.494,44.
Ha dedotto che il danno patito dagli opposti per la perdita dei propri congiunti, il cui risarcimento integra un debito di valore, è permanente, così come affermato anche nella sentenza costituente il titolo esecutivo;
che pertanto il credito riconosciuto con tale sentenza avrebbe dovuto essere rivalutato anno per anno, dovendo sullo stesso computarsi gli interessi nella misura giudizialmente fissata al tasso del 4% annuo fino al giorno dell'effettivo soddisfo e non fino alla data di pubblicazione della sentenza, contrariamente a quanto statuito con la sentenza impugnata, con conseguente necessità di riforma in parte qua della stessa.
Ha poi dedotto, in via subordinata, che gli interessi compensativi nella misura del 4% avrebbero dovuto essere computati quanto meno fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 4164/1999, verificatosi con la sentenza della Corte di Cassazione n.
19473/2007, producendosi l'effetto della trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che abbia condannato al risarcimento del danno.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente quantificato le somme dovute, ritenendo, per errore, che sulla somma liquidata di euro 495.988,14 non potessero essere richiesti gli interessi nella misura del 4% dalla data di pubblicazione della sentenza - 17.06.1999 - a quella di notifica dell'atto di precetto, su cui si fonda l'azione esecutiva, ma i soli interessi nella misura legale ex artt. 1282 e 1284, 1° co., c.c. - accogliendo parzialmente l'opposizione proposta, con la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva per il credito eccedente gli interessi in misura legale sulla somma complessiva di euro 495.988,14, di cui euro 257.493,7 in favore di , in proprio e quale erede di , ed euro 238.494,44 in CP_2 Persona_1
favore di – senza considerare che il Giudice dell'esecuzione aveva Parte_1 espressamente riconosciuto il credito degli opposti come quantificato nelle “note di precisazione del credito” depositate nel procedimento di esecuzione immobiliare, ribadendo l'indicazione di tali importi anche in sede di conversione del pignoramento.
Il terzo e quarto motivo, concernenti la determinazione degli interessi dovuti, non colgono nel segno.
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Se, infatti, il quarto motivo- invocando la vincolatività, nel presente giudizio, degli importi quantificati in sede di conversione del pignoramento - trascura di considerare i rilievi sopra svolti in ordine alla natura e alla funzione del procedimento di conversione e alla specifica funzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, deputato proprio alla risoluzione, con carattere di definitività e in sede contenziosa, delle questioni concernenti l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e si rivela pertanto chiaramente infondato, parimenti inconferenti appaiono gli argomenti di cui al terzo motivo.
Corre mente al riguardo in primo luogo osservare che il Tribunale, nell'escludere che gli interessi al tasso del 4%, come quantificati nella sentenza del Tribunale di Napoli n.
4164/1999, integrante il titolo esecutivo, possano essere pretesi per il periodo successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza, ha proceduto ad una coerente interpretazione di tale titolo, osservando che da tale pronuncia emergeva che il credito riconosciuto trovava origine nell'obbligo di risarcimento del danno derivante da un illecito extracontrattuale, integrante pertanto un debito di valore;
ha dunque correttamente ritenuto che con tale sentenza il Tribunale di Napoli abbia dato concreta applicazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di liquidazione del danno causato da illecito aquiliano in caso di ritardo nell'adempimento ( Cass. SU n.1712/1995) prevedendo, ai fini della quantificazione del lucro cessante, la corresponsione degli
“interessi compensativi” nella misura del 4%, con la precisazione che detti interessi devono computarsi sulla somma originaria liquidata per l'evento, a decorrere da tale data e via via rivalutata anno per anno.
Invero, il debito è di valuta se l'oggetto della prestazione è ab origine una somma di denaro determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica;
ed è di valore se, per contro, non ha ad oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile, perché per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere è necessaria una operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro: è necessario, cioè, monetizzare quel bene;
ne deriva che, fino alla liquidazione definitiva, l'importo dovuto varia in dipendenza delle oscillazioni del "prezzo" del bene della vita considerato.
Il debito di valore, dunque, non è liquido. Esso si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione.
Tale distinzione assume rilievo ai fini della individuazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento, perché, con riferimento ai debiti di valuta, trova integrale applicazione l'art. 1224 cod. civ., in base al quale il risarcimento del danno non coperto
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dagli interessi legali, ivi compreso quello determinato dall'erosione del valore della moneta,
è subordinato alla prova della effettiva sussistenza e della entità di detto danno, di cui è onerato il creditore (con i temperamenti probatori e i meccanismi presuntivi introdotti da
Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499); invece nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (confr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n.
4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. E invero gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, di talché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, posto che tale danno potrebbe, in tesi, non esistere o essere comunque già coperto dalla somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. civ. 9 ottobre
2012, n. 17155; Cass. civ. 24 ottobre 2007, n. 22347; Cass. civ. 25 agosto 2003, n. 12452.)
Da ciò la conclusione, raggiunta dal primo Giudice, che dall'interpretazione del titolo esecutivo non potesse in alcun modo inferirsi la debenza della rivalutazione e degli interessi compensativi per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza.
Né la parte appellante ha specificamente censurato l'ulteriore e autonoma ratio decidendi, su cui si fonda la statuizione impugnata, e di per sé idonea a sorreggerla, secondo cui, “in applicazione dei principi che presiedono l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale”,
“...gli effetti dispositivi della sentenza..” non possono “estendersi oltre la data di pubblicazione della stessa, in assenza di esplicite prescrizioni impositive”.
Con il che risulta preclusa ogni ulteriore valutazione delle questioni agitate con il terzo motivo, ivi compresa quella, dichiaratamente proposta in via subordinata, volta a veder riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi non fino alla data di pubblicazione della sentenza n.4164/1999, ma fino al suo passaggio in giudicato, avvenuto per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n.19473/2007.
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L'infondatezza dei motivi finora scrutinati impone inoltre di disattendere il quinto motivo - intitolato “omesso risarcimento ex art. 96 c.p.c.” - teso appunto a reclamare la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c., istanza disattesa dal primo Giudice proprio in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione.
Infatti, la condanna ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la parte in cui favore sia disposta sia integralmente vittoriosa, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3, c.p.c. all'art. 91
c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito, evenienza senz'altro da escludersi nella fattispecie, in cui l'opposizione è stata accolta sia pure solo in parte (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 15232 del 30/05/2024).
Per analoghi rilievi, essendosi rigettata l'impugnazione, non può accogliersi l'ulteriore istanza, formulata al sesto motivo, sempre sul presupposto della fondatezza del gravame, tesa ad ottenere la condanna dell'opponente all'integrale refusione delle spese di lite, anziché alla refusione delle stesse nella misura dei due terzi, come disposto nella sentenza impugnata.
Può per converso accogliersi l'istanza, da qualificarsi come istanza di correzione materiale, tesa a veder emendare la sentenza gravata nella parte in cui non ha disposto l'attribuzione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, così come liquidate in favore della parte opposta, in favore degli avv. Margherita Caiazza e De Fusco Roberto che, come si evince dall'esame della comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, si erano dichiarati anticipatari.
Infatti, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024); peraltro, nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, può essere
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proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello. (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022).
Per converso, in difetto di gravame incidentale specificamente proposto sul punto, e a fronte del rigetto dell'impugnazione principale, alcuna statuizione potrà essere adottata in ordine al governo delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
deve infatti senz'altro escludersi che sia riconducibile ad una mera svista, come preteso dall'appellata
[...]
– come tale suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c. CP_1
- la condanna dell'opponente, pur a fronte della prospettata rinuncia ai motivi di opposizione diversi da quelli aventi ad oggetto il quantum del credito azionato, alla refusione dei due terzi delle spese di lite.
9. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022 - tenendo conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimezzati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni prospettate - si liquidano come da dispositivo che segue.
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2703/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata che liquida nell'importo di € 3473,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
CPA come per legge;
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3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante;
4) Dispone correggersi la sentenza di primo grado, nel senso che, al capo 4) del dispositivo, dopo l'espressione “ come per legge”, sia aggiunto “ con attribuzione agli avv. Roberto De
Fusco e Margherita Caiazza, dichiaratisi anticipatari”.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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