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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 199 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Marco Tavernese appellante principale / appellato incidentale contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci appellato principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
aveva convenuto l avanti al Tribunale di Livorno, affermando che: Parte_1 CP_1
- era detenuto dal dicembre 2008, ed era stato recluso nella Casa Circondariale di San Gimignano fino al 31 dicembre
2022, per essere poi stato trasferito in altro istituto
- era stato occupato in favore del fino al medesimo trasferimento del 31 dicembre 2022, in Controparte_2 seguito al quale aveva perso la propria occupazione poiché nel nuovo istituto di destinazione era rimasto disoccupato
- in seguito a tale condizione di disoccupazione, il 3 febbraio 2023 aveva proposto all domanda amministrativa CP_1 per la NASPI
- l'istituto aveva respinto la domanda con la motivazione che il perdurare della condizione detentiva esclude il diritto alla NASPI nei confronti di chi lavori all'interno degli istituti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria
- il ricorrente aveva presentato il ricorso amministrativo contro il rigetto, respinto dall' con la medesima CP_1 pagina 1 di 10 motivazione.
Ciò premesso, il ricorrente aveva sostenuto che la motivazione con la quale l aveva respinto la sua domanda CP_1 amministrativa era viziata per carenza e/o insufficienza, mentre nel merito lo stessa decisione aveva violato i principi costituzionali di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. Quindi, aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3 febbraio 2023.
L si era costituito chiedendo il rigetto della domanda ritenendo infondata sia la censura relativa al vizio di CP_1 motivazione del diniego amministrativo, sia la pretesa sostanziale di percepire la NASPI in occasione di periodi di inattività in costanza del regime detentivo.
Con la sentenza appellata, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 396/2024), il
Tribunale pur aveva tuttavia concluso che il ricorso era nullo ex art. 414 n. 4) cpc poiché mancava di allegazione e prova del fatto costitutivo della NASPI, richiesto dall'art. 3 D. L.gvo n. 22/2015 (contribuzione dei 4 anni antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione).
aveva appellato la sentenza con i seguenti motivi Parte_1
Motivo 1) Nullità del ricorso
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel dichiarare la nullità del ricorso poiché il petitum era certo, e comunque si desumeva dall'esame complessivo della domanda.
Motivo 2) Merito
Il Tribunale aveva errato nel negare il diritto, poiché la parte era fornita dei presupposti previsti dall'art 3 D. Lgvo n.
22/2015 con particolare riferimento alla condizione di disoccupazione involontaria, ed alla presenza di contribuzione per 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio dello stesso periodo di disoccupazione, come risultava dalle buste paga e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo di detenzione fino al 31 dicembre 2022 (documenti prodotti per la prima volta con l'appello).
Motivo 3) Sanatoria della nullità del ricorso
In via subordinata, il Tribunale aveva errato nel ritenere la nullità del ricorso senza disporre la sanatoria di cui all'art. 164 comma 5 cpc, con fissazione di termine perentorio per integrare la domanda.
L' si era costituito rimettendosi alla decisione del Collegio quanto alla nuova documentazione prodotta con CP_1
l'appello.
A sua volta aveva proposto appello incidentale per contestare il preteso diritto alla NASPI da un duplice punto di vista:
Motivo 4) Decadenza
In via preliminare, l' aveva eccepito la decadenza nella duplice versione del termine di 68 giorni dalla cessazione CP_1 dell'ultimo rapporto di lavoro previsto dalla disciplina speciale NASPI, e nel termine generale previsto dall'art 47 DPR
n. 639/1970).
Motivo 5) Merito nel merito, aveva affermato che nel dicembre 2022 l'appellante era stato solo trasferito da un istituto all'altro, ma non pagina 2 di 10 liberato in via definitiva, condizione quest'ultima che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024 relativa al diritto alla NASPI rivendicato per la condizione di disoccupazione successiva al fine pena) aveva ritenuto invece decisiva per riconoscere il diritto alla prestazione di disoccupazione;
inoltre, nel corpo della memoria di costituzione in appello (pag. 4), aveva inserito un estratto conto previdenziale del 2 gennaio 2025 (relativo anche agli anni 2023 e
2024), successivo all'estratto allegato all'appello del detenuto (riferito al solo periodo fino all'anno 2022), evidenziando che dall'estratto aggiornato risultava che l'appellante aveva lavorato 18 settimane nell'anno 2023 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2023) e 28 settimane nell'anno 2024.
Il Collegio aveva assegnato alle parti termine per note in vista dell'odierna udienza di discussione.
Solo il detenuto appellante aveva deposito tali note, affermando che
- la propria domanda era fondata sui documenti depositati con l'appello (estratto conto contributivo e buste paga), che dimostravano i presupposti contributivi richiesti per la NASPI dal decreto legislativo n. 22/2015
- l'appello incidentale dell era inammissibile poiché conteneva argomenti nuovi rispetto alla fase amministrativa CP_1
e giudiziale di primo grado
- nel merito, secondo Cass. n. 396/2024 la fine del rapporto di lavoro del detenuto (a prescindere dalla liberazione per fine pena) dava luogo ad una condizione di disoccupazione involontaria ed al conseguente diritto alla NASPI
- la particolare tipologia di lavoro subordinato dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti imponeva di qualificarlo come contratto a tempo determinato che, in seguito alla scadenza del termine, produceva uno stato di disoccupazione involontaria
- il periodo di inattività dei detenuti fra un'occupazione a termine e la successiva, di riflesso alla modalità normativa di rotazione degli incarichi lavorativi provenienti dall'amministrazione in base all'ordinamento penitenziario (art. 20 L.
354/1975 e successive modificazioni), non rappresentava una mera sospensione del lavoro bensì era una vera e propria conclusione del singolo rapporto per scadenza del termine, che dava luogo ad una condizione di disoccupazione
- in tal senso la giurisprudenza di legittimità (in proposito erano qui citate sentenze di cassazione del 2015) aveva affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione non decorreva in costanza del singolo rapporto di lavoro, ma alla sua conclusione, senza rimanere sospesa nelle pause non lavorate in costanza della detenzione.
All'odierna udienza del 25 marzo 2025 la causa era stata discussa con riferimento alle circostanze del caso concreto nonché richiamo alla più recente giurisprudenza in materia, e quindi decisa con lettura del dispositivo.
§§§
Motivi 1 e 3 appello principale (nullità ricorso)
Secondo il Collegio, l'appello principale del detenuto è fondato esclusivamente per le censure relative alla dichiarazione di nullità del ricorso, tese ad ottenere una pronuncia nel merito.
È vero infatti che - se anche il ricorso introduttivo argomentava la fondatezza del diritto alla NASPI senza fare riferimento ai requisiti contributivi richiesti dalla disciplina speciale - tali carenze avrebbero potuto essere sanate.
< Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a
pagina 3 di 10 base della domanda;
tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova >,
Cass. n. 7705/2018, in senso conforme n. 19009/2018.
Peraltro, come risultava dalla nuova documentazione, per la prima volta prodotta sia dal detenuto che dall in CP_1 appello, tali requisiti sussistevano.
Motivo 2 appello principale, speculare al motivo 5 appello incidentale (merito)
Secondo il Collegio, il diritto controverso non sussiste, e quindi l'appello principale va respinto nel merito, mentre va accolto lo speculare motivo di appello incidentale, con conseguente rigetto della domanda di NASPI da parte del detenuto.
Il ricorso introduttivo non precisava quale tipologia di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione carceraria l'appellante avesse svolto fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito delle alternative rappresentate dal lavoro generico e specifico di cui all'art. 20 comma 5 lettera a) ordinamento penitenziario.
L'appello dettagliava maggiormente la domanda, descrivendo la successione delle occupazioni del detenuto in diverse
Case Circondariali nell'arco di tempo dal dicembre 2008 al dicembre 2022 (sempre con le mansioni di barbiere), concludendo che l'ultima occupazione era terminata in occasione del suo trasferimento ad altra casa circondariale avvenuto a fine del dicembre 2022.
Per la prima volta in appello, erano prodotti le buste paga e l'estratto conto previdenziale relativo a tale periodo, affermando quindi la condizione di disoccupazione involontaria provocata dal trasferimento di istituto.
Come risulta dall'estratto conto previdenziale prodotto dall in appello (con inserimento nello stesso testo della CP_1 memoria di costituzione), in seguito al trasferimento nella nuova casa circondariale, l'appellante aveva ottenuto ulteriori occupazioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1° marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Non vi sono dubbi che nel presente giudizio di appello si possa fare riferimento alle nuove produzioni effettuate da entrambe le parti, peraltro di contenuto analogo anche se riferite a periodi non coincidenti, nel loro complesso indispensabili per chiarire la situazione di fatto rilevante ai fini della normativa NASPI.
Nel senso dell'infondatezza del diritto qui rivendicato va intesa la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.
4741/2025 e n. 396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché
l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n.
354/1975.
In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione < la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per
pagina 4 di 10 scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI >.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5 O.P.
Invece, nella vicenda qui in esame – come ribadito anche nella discussione odierna dai difensori del detenuto - la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro (sentenza n.
342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile 2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
<< il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui
l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
pagina 5 di 10 sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”.
Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano “introdotte ulteriori misure volte
a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico- pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
pagina 6 di 10 La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge
appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla
Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione del beneficio di interesse, CP_1 ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della
NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
pagina 7 di 10 Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque
l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte
Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni
gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto
a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere. Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute >>
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione.
Le pronunce del 2015, citate in proposito nell'appello, avevano affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione non decorre in costanza del singolo rapporto, ma soltanto alla sua conclusione, ovvero anche nelle pause fra un rapporto e l'altro in costanza della condizione di detenzione.
Ma tale richiamo non è aggiornato, poiché se in seguito la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente evoluta fino a giungere alle conclusioni opposte, enunciate da Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione), secondo le quali:
pagina 8 di 10 - richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
- piuttosto, < se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione >, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra al Collegio che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
Spese di lite
Considerando l'accoglimento parziale dell'appello principale ai limitati fini di sostituire la dichiarazione di nullità con pagina 9 di 10 il rigetto nel merito, in accoglimento con l'appello incidentale, le spese di entrambi i giudizi devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Nessun raddoppio del contributo unificato va pronunciato nella presente decisione, considerando l'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in luogo della pronuncia di nullità del ricorso resa nella sentenza appellata, respinge nel merito la domanda proposta da nei confronti dell . Parte_1 CP_1
Compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi fra le parti.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 10 di 10
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 199 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Marco Tavernese appellante principale / appellato incidentale contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci appellato principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
aveva convenuto l avanti al Tribunale di Livorno, affermando che: Parte_1 CP_1
- era detenuto dal dicembre 2008, ed era stato recluso nella Casa Circondariale di San Gimignano fino al 31 dicembre
2022, per essere poi stato trasferito in altro istituto
- era stato occupato in favore del fino al medesimo trasferimento del 31 dicembre 2022, in Controparte_2 seguito al quale aveva perso la propria occupazione poiché nel nuovo istituto di destinazione era rimasto disoccupato
- in seguito a tale condizione di disoccupazione, il 3 febbraio 2023 aveva proposto all domanda amministrativa CP_1 per la NASPI
- l'istituto aveva respinto la domanda con la motivazione che il perdurare della condizione detentiva esclude il diritto alla NASPI nei confronti di chi lavori all'interno degli istituti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria
- il ricorrente aveva presentato il ricorso amministrativo contro il rigetto, respinto dall' con la medesima CP_1 pagina 1 di 10 motivazione.
Ciò premesso, il ricorrente aveva sostenuto che la motivazione con la quale l aveva respinto la sua domanda CP_1 amministrativa era viziata per carenza e/o insufficienza, mentre nel merito lo stessa decisione aveva violato i principi costituzionali di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. Quindi, aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3 febbraio 2023.
L si era costituito chiedendo il rigetto della domanda ritenendo infondata sia la censura relativa al vizio di CP_1 motivazione del diniego amministrativo, sia la pretesa sostanziale di percepire la NASPI in occasione di periodi di inattività in costanza del regime detentivo.
Con la sentenza appellata, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 396/2024), il
Tribunale pur aveva tuttavia concluso che il ricorso era nullo ex art. 414 n. 4) cpc poiché mancava di allegazione e prova del fatto costitutivo della NASPI, richiesto dall'art. 3 D. L.gvo n. 22/2015 (contribuzione dei 4 anni antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione).
aveva appellato la sentenza con i seguenti motivi Parte_1
Motivo 1) Nullità del ricorso
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel dichiarare la nullità del ricorso poiché il petitum era certo, e comunque si desumeva dall'esame complessivo della domanda.
Motivo 2) Merito
Il Tribunale aveva errato nel negare il diritto, poiché la parte era fornita dei presupposti previsti dall'art 3 D. Lgvo n.
22/2015 con particolare riferimento alla condizione di disoccupazione involontaria, ed alla presenza di contribuzione per 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio dello stesso periodo di disoccupazione, come risultava dalle buste paga e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo di detenzione fino al 31 dicembre 2022 (documenti prodotti per la prima volta con l'appello).
Motivo 3) Sanatoria della nullità del ricorso
In via subordinata, il Tribunale aveva errato nel ritenere la nullità del ricorso senza disporre la sanatoria di cui all'art. 164 comma 5 cpc, con fissazione di termine perentorio per integrare la domanda.
L' si era costituito rimettendosi alla decisione del Collegio quanto alla nuova documentazione prodotta con CP_1
l'appello.
A sua volta aveva proposto appello incidentale per contestare il preteso diritto alla NASPI da un duplice punto di vista:
Motivo 4) Decadenza
In via preliminare, l' aveva eccepito la decadenza nella duplice versione del termine di 68 giorni dalla cessazione CP_1 dell'ultimo rapporto di lavoro previsto dalla disciplina speciale NASPI, e nel termine generale previsto dall'art 47 DPR
n. 639/1970).
Motivo 5) Merito nel merito, aveva affermato che nel dicembre 2022 l'appellante era stato solo trasferito da un istituto all'altro, ma non pagina 2 di 10 liberato in via definitiva, condizione quest'ultima che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024 relativa al diritto alla NASPI rivendicato per la condizione di disoccupazione successiva al fine pena) aveva ritenuto invece decisiva per riconoscere il diritto alla prestazione di disoccupazione;
inoltre, nel corpo della memoria di costituzione in appello (pag. 4), aveva inserito un estratto conto previdenziale del 2 gennaio 2025 (relativo anche agli anni 2023 e
2024), successivo all'estratto allegato all'appello del detenuto (riferito al solo periodo fino all'anno 2022), evidenziando che dall'estratto aggiornato risultava che l'appellante aveva lavorato 18 settimane nell'anno 2023 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2023) e 28 settimane nell'anno 2024.
Il Collegio aveva assegnato alle parti termine per note in vista dell'odierna udienza di discussione.
Solo il detenuto appellante aveva deposito tali note, affermando che
- la propria domanda era fondata sui documenti depositati con l'appello (estratto conto contributivo e buste paga), che dimostravano i presupposti contributivi richiesti per la NASPI dal decreto legislativo n. 22/2015
- l'appello incidentale dell era inammissibile poiché conteneva argomenti nuovi rispetto alla fase amministrativa CP_1
e giudiziale di primo grado
- nel merito, secondo Cass. n. 396/2024 la fine del rapporto di lavoro del detenuto (a prescindere dalla liberazione per fine pena) dava luogo ad una condizione di disoccupazione involontaria ed al conseguente diritto alla NASPI
- la particolare tipologia di lavoro subordinato dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti imponeva di qualificarlo come contratto a tempo determinato che, in seguito alla scadenza del termine, produceva uno stato di disoccupazione involontaria
- il periodo di inattività dei detenuti fra un'occupazione a termine e la successiva, di riflesso alla modalità normativa di rotazione degli incarichi lavorativi provenienti dall'amministrazione in base all'ordinamento penitenziario (art. 20 L.
354/1975 e successive modificazioni), non rappresentava una mera sospensione del lavoro bensì era una vera e propria conclusione del singolo rapporto per scadenza del termine, che dava luogo ad una condizione di disoccupazione
- in tal senso la giurisprudenza di legittimità (in proposito erano qui citate sentenze di cassazione del 2015) aveva affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione non decorreva in costanza del singolo rapporto di lavoro, ma alla sua conclusione, senza rimanere sospesa nelle pause non lavorate in costanza della detenzione.
All'odierna udienza del 25 marzo 2025 la causa era stata discussa con riferimento alle circostanze del caso concreto nonché richiamo alla più recente giurisprudenza in materia, e quindi decisa con lettura del dispositivo.
§§§
Motivi 1 e 3 appello principale (nullità ricorso)
Secondo il Collegio, l'appello principale del detenuto è fondato esclusivamente per le censure relative alla dichiarazione di nullità del ricorso, tese ad ottenere una pronuncia nel merito.
È vero infatti che - se anche il ricorso introduttivo argomentava la fondatezza del diritto alla NASPI senza fare riferimento ai requisiti contributivi richiesti dalla disciplina speciale - tali carenze avrebbero potuto essere sanate.
< Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a
pagina 3 di 10 base della domanda;
tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova >,
Cass. n. 7705/2018, in senso conforme n. 19009/2018.
Peraltro, come risultava dalla nuova documentazione, per la prima volta prodotta sia dal detenuto che dall in CP_1 appello, tali requisiti sussistevano.
Motivo 2 appello principale, speculare al motivo 5 appello incidentale (merito)
Secondo il Collegio, il diritto controverso non sussiste, e quindi l'appello principale va respinto nel merito, mentre va accolto lo speculare motivo di appello incidentale, con conseguente rigetto della domanda di NASPI da parte del detenuto.
Il ricorso introduttivo non precisava quale tipologia di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione carceraria l'appellante avesse svolto fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito delle alternative rappresentate dal lavoro generico e specifico di cui all'art. 20 comma 5 lettera a) ordinamento penitenziario.
L'appello dettagliava maggiormente la domanda, descrivendo la successione delle occupazioni del detenuto in diverse
Case Circondariali nell'arco di tempo dal dicembre 2008 al dicembre 2022 (sempre con le mansioni di barbiere), concludendo che l'ultima occupazione era terminata in occasione del suo trasferimento ad altra casa circondariale avvenuto a fine del dicembre 2022.
Per la prima volta in appello, erano prodotti le buste paga e l'estratto conto previdenziale relativo a tale periodo, affermando quindi la condizione di disoccupazione involontaria provocata dal trasferimento di istituto.
Come risulta dall'estratto conto previdenziale prodotto dall in appello (con inserimento nello stesso testo della CP_1 memoria di costituzione), in seguito al trasferimento nella nuova casa circondariale, l'appellante aveva ottenuto ulteriori occupazioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1° marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Non vi sono dubbi che nel presente giudizio di appello si possa fare riferimento alle nuove produzioni effettuate da entrambe le parti, peraltro di contenuto analogo anche se riferite a periodi non coincidenti, nel loro complesso indispensabili per chiarire la situazione di fatto rilevante ai fini della normativa NASPI.
Nel senso dell'infondatezza del diritto qui rivendicato va intesa la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.
4741/2025 e n. 396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché
l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n.
354/1975.
In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione < la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per
pagina 4 di 10 scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI >.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5 O.P.
Invece, nella vicenda qui in esame – come ribadito anche nella discussione odierna dai difensori del detenuto - la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro (sentenza n.
342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile 2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
<< il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui
l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
pagina 5 di 10 sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”.
Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano “introdotte ulteriori misure volte
a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico- pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
pagina 6 di 10 La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge
appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla
Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione del beneficio di interesse, CP_1 ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della
NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
pagina 7 di 10 Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque
l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte
Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni
gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto
a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere. Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute >>
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione.
Le pronunce del 2015, citate in proposito nell'appello, avevano affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione non decorre in costanza del singolo rapporto, ma soltanto alla sua conclusione, ovvero anche nelle pause fra un rapporto e l'altro in costanza della condizione di detenzione.
Ma tale richiamo non è aggiornato, poiché se in seguito la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente evoluta fino a giungere alle conclusioni opposte, enunciate da Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione), secondo le quali:
pagina 8 di 10 - richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
- piuttosto, < se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione >, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra al Collegio che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
Spese di lite
Considerando l'accoglimento parziale dell'appello principale ai limitati fini di sostituire la dichiarazione di nullità con pagina 9 di 10 il rigetto nel merito, in accoglimento con l'appello incidentale, le spese di entrambi i giudizi devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Nessun raddoppio del contributo unificato va pronunciato nella presente decisione, considerando l'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in luogo della pronuncia di nullità del ricorso resa nella sentenza appellata, respinge nel merito la domanda proposta da nei confronti dell . Parte_1 CP_1
Compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi fra le parti.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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