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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2480/2024
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
RT CA (C.F. [...]), titolare dell'impresa individuale ST
DI CA RT (P.IVA 02022150128 ) corrente in Castellanza (VA), Via Del Pozzo n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Marco Bianchi presso il cui Studio a Gallarate (Va) in Largo G. Camussi n. 3, è elettivamente domiciliata (PEC marco.bianchi@busto.pecavvocati.it)
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Territoriale della Lombardia (c.f. 06340981007), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato (c.f. 97021490152), presso i cui Uffici in IL, Via Freguglia n. 1 è domiciliata (PEC ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
• PRELIMINARMENTE: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione, prov. di IL, Viale dell'Innovazione 1/b – 20126 IL, su incarico di
Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate, notificata via pec in data 12/06/2024 e recante quale somma da pagare l'importo di € 29.574,15.
1 • NEL MERITO: dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula la “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” emessa dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia in data 04/10/2023 (Cod. AdDRESS: 2023SRP02420
– Cod Utenza: UTPPRI01037819000), comunicata a mezzo raccomandata a.r. in data 25/10/2023, recante intimazione di pagamento della somma di € 27.645,06, nonché ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, nessuno escluso.
• NEL MERITO: dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula la cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione, prov. di IL, Viale dell'Innovazione 1/b – 20126
IL, su incarico di Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate, notificata via pec in data
12/06/2024 e recante quale somma da pagare l'importo di € 29.574,15, nonché ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, nessuno escluso.
• SEMPRE E IN OGNI CASO: rigettare le domande tutte ex adverso formulate poiché inammissibili
e infondate in fatto e in diritto.
• SEMPRE E IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI di parti convenuta
- In via cautelare: dichiarare inammissibile/rigettare l'istanza di sospensione cautelare.
- In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio per i vizi concernenti la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- In subordine e salvo gravame: rideterminare il quantum dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1.7.2024, RT CA nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale ST DI CA RT ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico di Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate per l'importo di € 29.574,15, nonché avverso la precedente richiesta datata 04/10/2023 con cui l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale
Lombardia ha domandato il versamento della somma di € 27.645,06 a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo di un compendio immobiliare (composto da un appartamento ad uso ufficio e da un box siti in Castellanza, Via del Pozzo n. 9) acquisito al patrimonio dello Stato a seguito di confisca definitiva per equivalente disposta per reati tributari.
L'attore ha negato la debenza delle somme richieste, deducendo che gli immobili sono detenuti in forza di un contratto di comodato del 6.12.2004 avente data certa anteriore al provvedimento ablatorio, in
2 quanto regolarmente registrato il 23.12.2004. Ha quindi dedotto che tale negozio, stipulato addirittura prima dell'instaurazione del procedimento penale all'esito del quale è stata disposta la confisca, sarebbe opponibile al Demanio e legittimerebbe l'impresa opponente a continuare ad occupare gratuitamente gli immobili senza corrispondere alcuna indennità.
In subordine, l'attrice ha lamentato che il preteso credito sarebbe stato quantificato unilateralmente sulla base di criteri non intellegibili anziché essere determinato nel contraddittorio delle parti, ed ha pertanto contestato il quantum richiesto;
ha altresì contestato la decorrenza della debenza dell'indennità, individuata dall'Agenzia del Demanio nel 13.7.2018 (data di passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello di IL), deducendo che gli immobili sono rimasti nella titolarità della precedente proprietaria IA FU (dante causa dell'opponente) sino al 5.4.2019 e che la comunicazione all'occupante dell'intervenuta confisca è stata effettuata solo successivamente, con lettera raccomandata a/r del 19.9.2021.
L'opponente ha quindi domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento e, nel merito, la declaratoria di nullità (o comunque l'annullamento o la revoca) di tale atto e di ogni altro atto precedente e presupposto, ivi compresa la “seconda richiesta di pagamento
(indennità)” del 4.10.2023.
L'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale della Lombardia si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure sollevate con riferimento alla cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, non evocata in giudizio. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione deducendo l'inopponibilità del contratto di comodato ex art. 1599 c.c.al Demanio, divenuto proprietario degli immobili in forza del provvedimento di confisca adottato nei confronti della comodante IA
FU, con conseguente diritto di percepire il pagamento dell'indennizzo da parte dell'occupante sine titulo dalla data di irrevocabilità della sentenza. A tal fine, ha aggiunto in fatto:
- che la sentenza di confisca è stata resa esecutiva con il decreto n. 143/18 notificato a mani della prevenuta IA FU presso la sede della impresa individuale ST DI CA
RT, di cui il marito è titolare. Tale circostanza, unitamente al rapporto di coniugio e di convivenza risalente al 1984, consentirebbe di ritenere provato che quest'ultimo era a conoscenza del provvedimento di confisca sin dalla sua definitività;
- che l'Amministrazione ha richiesto all'occupante il pagamento delle indennità pregresse nonché dei relativi oneri condominiali con nota del 28.07.2021, invitandolo altresì a comunicare le proprie determinazioni circa le modalità di regolarizzare dell'utilizzo (mediante stipula di un contratto di locazione o mediante acquisto dei beni);
- che, nonostante la disponibilità originariamente manifestata, l'occupante ha continuato ad usufruire degli immobili (come riscontrato anche in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.4.2022) senza
3 corrispondere alcunché ed ha proposto ricorso gerarchico contro la secondo richiesta di pagamento, che
è stato respinto.
Con riferimento alla determinazione dell'indennizzo, ha precisato che la quantificazione è stata eseguita sulla base del modello trasmesso a tutte le Direzioni Regionali dalla Commissione per la Verifica di
Congruità delle relazioni tecnico-estimative dell'Agenzia del Demanio, in misura congruente rispetto alle indicazioni contenute nel Manuale Operativo delle Stime Immobiliari.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, la rideterminazione dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa.
Con decreto del 26.11.2024 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha confermato l'udienza di comparizione delle parti al 22/01/2025, rigettando nel contempo l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate dalla sola parte attrice le memorie integrative ex art. 171-ter nn. 1 e 2 c.p.c., alla successiva udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
**** **** ****
In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia del Demanio in quanto l'opposizione non concerne vizi di forma della cartella di pagamento o delle attività compiute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (quale la notificazione degli atti) ma è fondata esclusivamente su contestazioni del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Come si evince dalla ricostruzione sopra esposta, l'attore si è infatti limitato a negare la sussistenza del diritto di credito azionato e pertanto la relativa opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., è stata correttamente proposta nei confronti dell'Ente titolare della pretesa controversa.
Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Costituisce circostanza documentale e non contestata il fatto che il compendio immobiliare di proprietà di IA FU (imputata nel procedimento penale N.R.G.N.R. 1791/2012 avanti al
Tribunale di IL per il reato di cui agli artt. 81cpv c.p. e 8 D.Lgs 74/2000 nonché per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000) sia stato concesso in godimento all'impresa individuale ST DI
CA RT in forza di contratto di comodato stipulato in data 6.12.2004 (doc. 3 fascicolo opponente). Altrettanto pacifico è il fatto che l'utilizzo degli immobili da parte dell'attore si sia protratto ininterrottamente dopo l'emissione della sentenza n. 6065/2017 da parte della Corte di Appello di
IL (sentenza con cui è stata confermata la confisca per equivalente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.239.120,00 dei beni facenti parte del patrimonio dell'imputata, disposta con la
4 pronuncia di condanna n. 9729/2016 del Tribunale di IL) ed anche nel periodo successivo al provvedimento del 5.4.2019, trascritto il 16.4.2019 nei registri immobiliari, con cui la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di IL ha dato concreta esecuzione alla confisca obbligatoria, individuando analiticamente gli immobili da devolvere allo Stato (doc. 3 fascicolo convenuta).
L'attore afferma che gli immobili sono stati occupati, e sono tuttora detenuti, in forza del titolo sopra indicato che sarebbe opponibile al Demanio in quanto avente data certa anteriore alla confisca, ma tale tesi non può essere condivisa.
Premesso che il Demanio non è parte del contratto di comodato de quo, stipulato dalla precedente proprietaria degli immobili prima del loro trasferimento a titolo derivativo allo Stato, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che a tale negozio non può applicarsi analogicamente il disposto di cui all'art. 1599 c.c. dettato in materia di trasferimento a titolo particolare della cosa locata
(Cass. 2343/1966, Cass. 5454/1991, Cass. 664/2016). Si tratta infatti di disposizione avente natura eccezionale, che concerne una fattispecie radicalmente differente dal comodato il quale, per il disposto del secondo comma dell'art. 1803 c.c., “è essenzialmente gratuito”. Ne consegue che “l'acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. 664/2016).
L'impresa attrice ha dunque continuativamente ed abusivamente occupato sine titulo l'immobile confiscato, con la precisazione che il dies a quo di tale illegittimo utilizzo – dal quale decorre la correlata obbligazione di risarcimento del danno - deve essere individuato nella data di trascrizione nei registri immobiliari del decreto di esecuzione della confisca (i.e. il 16.4.2019) e non nel passaggio in giudicato della sentenza n. 6065/2017 della Corte di Appello di IL (verificatosi in data 13.7.2018).
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di IL non ha disposto la confisca diretta degli immobili (né gli stessi sono stati precedentemente assoggettati al sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma II
c.p.p.) ma ha provveduto alla confisca per equivalente sino alla concorrenza di € 1.239.120,00 ex art. 12bis D.lgs. 74/2000, ai sensi del quale “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” (come si evince dall'esame della sentenza di appello e del successivo decreto di esecuzione). I beni da sottoporre a confisca sono stati concretamente individuati solo in sede di esecuzione della pronuncia e ciò impedisce di configurare un effetto traslativo immediato della proprietà al momento del passaggio in giudicato
5 della sentenza della Corte d'Appello. Astrattamente, infatti, la confisca avrebbe anche potuto essere eseguita su altri beni di titolarità della condannata in via definitiva (di valore corrispondente alla somma per cui è stata disposta la misura di sicurezza, nel caso in cui il patrimonio della FU fosse stato capiente), senza necessità di devoluzione allo Stato degli specifici immobili concessi in comodato. Non appare quindi pertinente, sul punto, il richiamo di parte convenuta alla pronuncia del 28.3.2024 resa dal
Tribunale di IL (N.R.G. 17472/2018) in cui, a differenza del presente giudizio, l'immobile per il quale l'Agenzia del Demanio ha ottenuto il pagamento di una indennità di occupazione sin dalla irretrattabilità della sentenza di condanna era già stato in precedenza individuato e sequestrato dal GIP, così che in tal caso il bene era stato immediatamente acquisito al patrimonio dello Stato sin dal momento del passaggio in giudicato della confisca.
Del resto, prima della effettiva individuazione dei beni oggetto di confisca per equivalente non sarebbe neppure possibile ravvisare il pregiudizio risarcibile in capo all'Agenzia del Demanio, posto che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”
(Cass. S.U. n. 33645 del 15 novembre 2022). E' evidente infatti che tale possibilità di esercizio del diritto di godimento – la cui illegittima compressione da parte dell'occupante senza titolo fa sorgere il diritto al risarcimento - non è neanche ipotizzabile in un'epoca anteriore al momento in cui la Procura competente, all'esito delle indagini patrimoniali compiute, ha definito quali dovessero essere gli specifici beni colpiti dalla misura.
Peraltro, si deve ulteriormente considerare che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione non è domandata nei confronti della precedente proprietaria attinta dal provvedimento di confisca ma nei confronti di un terzo avente causa dalla medesima: l'effetto traslativo conseguente al decreto di esecuzione del 5.4.2019 è quindi divenuto opponibile al terzo comodatario a partire dal momento della trascrizione nei registri immobiliari, che ha valore dichiarativo ai sensi dell'art. 2643 c.c..
La decorrenza dell'inizio dell'occupazione illegittima non può invece essere posticipata – come sostenuto dall'opponente - al momento della successiva missiva del 28.7.2021 con cui l'Amministrazione convenuta ha richiesto per la prima volta il pagamento delle indennità pregresse per l'occupazione dell'immobile nonché degli oneri condominiali, poiché la gestione dei beni pubblici è ex lege informata ai principi fondamentali del buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost. 1 e art. 1
L.241/1990), dell'evidenza pubblica (art. 3 R.D. n. 2440/1923 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e art. 37 R.D. n. 827/1924) e della necessaria utilità che l'Amministrazione deve ritrarre dalla assegnazione di una risorsa pubblica ad un terzo. In particolare all'Agenzia del Demanio, istituita dall'art. 57 del D.Lgs. n. 300/1999, è attribuita ai sensi dell'art. 65 di tale decreto l'amministrazione dei beni immobili dello Stato “con il compito di razionalizzarne e
6 valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili”. Ne consegue che i beni possono essere assegnati a terzi solo sulla base di tali criteri, che escludono la prosecuzione del comodato in capo al terzo occupante a prescindere da una espressa manifestazione del Demanio dell'intenzione di riallocare proficuamente gli immobili confiscati.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'attore è tenuto a risarcire il danno subito dall'Agenzia del
Demanio per l'occupazione abusiva degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato a far data dal
16.4.2019.
In conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
33645/2022, il pregiudizio da occupazione illegittima è infatti da ritenersi presunto iuris tantum (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno,
è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (Cass. n. 19849/2024; cfr. inoltre Cass. n. 10823/2015, Cass.
n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018).
Per quanto concerne la quantificazione del danno da occupazione dell'immobile abusivo, “se non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (così anche le recenti Cass. n.
19849/2024 e Cass. n. 5854/2025).
A tali osservazioni consegue dunque che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione dell'attore in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Nel caso di specie, si deve considerare che gli immobili confiscati sono costituiti da un appartamento adibito ad uso ufficio della consistenza di n. 7 vani (cat. A/10) e da un box (cat. C/6) siti in un contesto condominiale nel Comune di Castellanza, della superficie rispettivamente di 131 mq e 17 mq (come si evince dal contratto di comodato prodotto dall'attore nonché dai docc. 3 e 6 di parte convenuta). Con nota del 17.06.2022 l'Agenzia del Demanio ha quantificato gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione relativamente al periodo dal 13.07.2018 al 30.06.2022 (per un ammontare complessivo di €
27.231,75), precisando che la stessa è stata determinata sulla base del valore locativo, quantificato attraverso la metodologia indiretta della redditività del valore capitale e comparato con gli importi delle locazioni pubblicati dall'OMI. L'Amministrazione ha quindi calcolato il valore locativo annuo unitario
7 in € 48,04 per metro quadro, corrispondente ad € 6.950,00 annui per l'intero compendio immobiliare di
144,52 mq (superficie lorda ragguagliata;
doc. 6 fascicolo convenuta).
Parte attrice non ha specificamente contestato i dati di base di tale calcolo, che appaiono coerenti con le caratteristiche dei beni sopra indicate nonché congrui rispetto al valore degli immobili, indicato nel decreto di esecuzione della confisca in € 150.650,00 per l'appartamento ed in € 13.855,00 per il box sulla base delle risultanze OMI (doc. 3 convenuta); neppure ha specificamente dedotto che l'importo di
€ 6.950,00 annui sia eccentrico rispetto al parametro del canone locativo di mercato, che quindi deve ritenersi correttamente posto alla base della richiesta di pagamento dell'Agenzia del Demanio.
L'opposizione può quindi trovare accoglimento esclusivamente con riferimento alla decorrenza dell'obbligo di pagamento dell'indennità, con annullamento del ruolo n. 2024/001701 emesso da
Agenzia del Demanio filiale Lombardia e reso esecutivo in data 18.4.2024 nel quale l'indennità è stata calcolata a partire dal 13.7.2018 invece che dal 16.4.2019 e degli atti ad esso consequenziali, tra cui la relativa cartella di pagamento n. 068 2024 0096485579 000 (annullamento limitato all'importo di cui al ruolo indicato, non essendo per contro oggetto del presente giudizio il credito di € 80,77 dovuto a titolo di addizionale comunale IRPEF e relativo al diverso ruolo n. 2024/252656 emesso da Agenzia delle
Entrate).
In accoglimento della domanda subordinata svolta dalla convenuta volta ad ottenere la rideterminazione del quantum dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa, deve poi essere dichiarato il diritto di
Agenzia del Demanio di agire esecutivamente nei confronti di AL CA per il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili siti in Castellanza, Via del Pozzo n. 9, determinata sulla base del canone annuo di locazione di € 6.950,00 con decorrenza dal 16.4.2019, oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite, l'accoglimento in misura sia pure ridotta dell'opposizione determina la condanna della parte convenuta soccombente alla relativa rifusione a favore dell'attore
(Cass. S.U. n. 32061/2022). Tenuto conto del valore effettivo della controversia, da individuarsi nell'entità della riduzione della pretesa creditoria originaria dell'Agenzia del Demanio (pari all'indennità accertata come non dovuta per il periodo 13.7.2018 – 16.4.2019) e considerata la minima attività svolta per la fase istruttoria (limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c.) e per la fase decisionale ex art. 281sexies c.p.c., le spese possono essere quantificate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre anticipazioni esenti per € 545,00, spese generali nella misura del 15%, Cpa ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
8 annulla il ruolo n. 2024/001701 emesso da Agenzia del Demanio filiale Lombardia e reso esecutivo in data 18.4.2024 per l'importo di € 29.487,50 e gli atti ad esso consequenziali;
accerta e dichiara il diritto di Agenzia del Demanio di agire esecutivamente nei confronti di AL
CA per il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili siti in Castellanza, Via del Pozzo
n. 9, confiscati a IA FU, determinata sulla base del canone annuo di locazione di € 6.950,00 con decorrenza dal 16.4.2019, oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta Agenzia del Demanio a pagare a parte attrice le spese di lite, che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre anticipazioni non imponibili per € 545,00, rimborso spese generali 15%,
CPA come per legge e IVA se dovuta.
Busto Arsizio, 2/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
9
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
RT CA (C.F. [...]), titolare dell'impresa individuale ST
DI CA RT (P.IVA 02022150128 ) corrente in Castellanza (VA), Via Del Pozzo n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Marco Bianchi presso il cui Studio a Gallarate (Va) in Largo G. Camussi n. 3, è elettivamente domiciliata (PEC marco.bianchi@busto.pecavvocati.it)
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Territoriale della Lombardia (c.f. 06340981007), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato (c.f. 97021490152), presso i cui Uffici in IL, Via Freguglia n. 1 è domiciliata (PEC ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
• PRELIMINARMENTE: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione, prov. di IL, Viale dell'Innovazione 1/b – 20126 IL, su incarico di
Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate, notificata via pec in data 12/06/2024 e recante quale somma da pagare l'importo di € 29.574,15.
1 • NEL MERITO: dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula la “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” emessa dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia in data 04/10/2023 (Cod. AdDRESS: 2023SRP02420
– Cod Utenza: UTPPRI01037819000), comunicata a mezzo raccomandata a.r. in data 25/10/2023, recante intimazione di pagamento della somma di € 27.645,06, nonché ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, nessuno escluso.
• NEL MERITO: dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula la cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione, prov. di IL, Viale dell'Innovazione 1/b – 20126
IL, su incarico di Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate, notificata via pec in data
12/06/2024 e recante quale somma da pagare l'importo di € 29.574,15, nonché ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, nessuno escluso.
• SEMPRE E IN OGNI CASO: rigettare le domande tutte ex adverso formulate poiché inammissibili
e infondate in fatto e in diritto.
• SEMPRE E IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI di parti convenuta
- In via cautelare: dichiarare inammissibile/rigettare l'istanza di sospensione cautelare.
- In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio per i vizi concernenti la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- In subordine e salvo gravame: rideterminare il quantum dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1.7.2024, RT CA nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale ST DI CA RT ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 00964866 79 000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico di Agenzia del Demanio e Agenzia delle Entrate per l'importo di € 29.574,15, nonché avverso la precedente richiesta datata 04/10/2023 con cui l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale
Lombardia ha domandato il versamento della somma di € 27.645,06 a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo di un compendio immobiliare (composto da un appartamento ad uso ufficio e da un box siti in Castellanza, Via del Pozzo n. 9) acquisito al patrimonio dello Stato a seguito di confisca definitiva per equivalente disposta per reati tributari.
L'attore ha negato la debenza delle somme richieste, deducendo che gli immobili sono detenuti in forza di un contratto di comodato del 6.12.2004 avente data certa anteriore al provvedimento ablatorio, in
2 quanto regolarmente registrato il 23.12.2004. Ha quindi dedotto che tale negozio, stipulato addirittura prima dell'instaurazione del procedimento penale all'esito del quale è stata disposta la confisca, sarebbe opponibile al Demanio e legittimerebbe l'impresa opponente a continuare ad occupare gratuitamente gli immobili senza corrispondere alcuna indennità.
In subordine, l'attrice ha lamentato che il preteso credito sarebbe stato quantificato unilateralmente sulla base di criteri non intellegibili anziché essere determinato nel contraddittorio delle parti, ed ha pertanto contestato il quantum richiesto;
ha altresì contestato la decorrenza della debenza dell'indennità, individuata dall'Agenzia del Demanio nel 13.7.2018 (data di passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello di IL), deducendo che gli immobili sono rimasti nella titolarità della precedente proprietaria IA FU (dante causa dell'opponente) sino al 5.4.2019 e che la comunicazione all'occupante dell'intervenuta confisca è stata effettuata solo successivamente, con lettera raccomandata a/r del 19.9.2021.
L'opponente ha quindi domandato in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento e, nel merito, la declaratoria di nullità (o comunque l'annullamento o la revoca) di tale atto e di ogni altro atto precedente e presupposto, ivi compresa la “seconda richiesta di pagamento
(indennità)” del 4.10.2023.
L'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale della Lombardia si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure sollevate con riferimento alla cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, non evocata in giudizio. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione deducendo l'inopponibilità del contratto di comodato ex art. 1599 c.c.al Demanio, divenuto proprietario degli immobili in forza del provvedimento di confisca adottato nei confronti della comodante IA
FU, con conseguente diritto di percepire il pagamento dell'indennizzo da parte dell'occupante sine titulo dalla data di irrevocabilità della sentenza. A tal fine, ha aggiunto in fatto:
- che la sentenza di confisca è stata resa esecutiva con il decreto n. 143/18 notificato a mani della prevenuta IA FU presso la sede della impresa individuale ST DI CA
RT, di cui il marito è titolare. Tale circostanza, unitamente al rapporto di coniugio e di convivenza risalente al 1984, consentirebbe di ritenere provato che quest'ultimo era a conoscenza del provvedimento di confisca sin dalla sua definitività;
- che l'Amministrazione ha richiesto all'occupante il pagamento delle indennità pregresse nonché dei relativi oneri condominiali con nota del 28.07.2021, invitandolo altresì a comunicare le proprie determinazioni circa le modalità di regolarizzare dell'utilizzo (mediante stipula di un contratto di locazione o mediante acquisto dei beni);
- che, nonostante la disponibilità originariamente manifestata, l'occupante ha continuato ad usufruire degli immobili (come riscontrato anche in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.4.2022) senza
3 corrispondere alcunché ed ha proposto ricorso gerarchico contro la secondo richiesta di pagamento, che
è stato respinto.
Con riferimento alla determinazione dell'indennizzo, ha precisato che la quantificazione è stata eseguita sulla base del modello trasmesso a tutte le Direzioni Regionali dalla Commissione per la Verifica di
Congruità delle relazioni tecnico-estimative dell'Agenzia del Demanio, in misura congruente rispetto alle indicazioni contenute nel Manuale Operativo delle Stime Immobiliari.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, la rideterminazione dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa.
Con decreto del 26.11.2024 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha confermato l'udienza di comparizione delle parti al 22/01/2025, rigettando nel contempo l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate dalla sola parte attrice le memorie integrative ex art. 171-ter nn. 1 e 2 c.p.c., alla successiva udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
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In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia del Demanio in quanto l'opposizione non concerne vizi di forma della cartella di pagamento o delle attività compiute dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (quale la notificazione degli atti) ma è fondata esclusivamente su contestazioni del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Come si evince dalla ricostruzione sopra esposta, l'attore si è infatti limitato a negare la sussistenza del diritto di credito azionato e pertanto la relativa opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., è stata correttamente proposta nei confronti dell'Ente titolare della pretesa controversa.
Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Costituisce circostanza documentale e non contestata il fatto che il compendio immobiliare di proprietà di IA FU (imputata nel procedimento penale N.R.G.N.R. 1791/2012 avanti al
Tribunale di IL per il reato di cui agli artt. 81cpv c.p. e 8 D.Lgs 74/2000 nonché per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000) sia stato concesso in godimento all'impresa individuale ST DI
CA RT in forza di contratto di comodato stipulato in data 6.12.2004 (doc. 3 fascicolo opponente). Altrettanto pacifico è il fatto che l'utilizzo degli immobili da parte dell'attore si sia protratto ininterrottamente dopo l'emissione della sentenza n. 6065/2017 da parte della Corte di Appello di
IL (sentenza con cui è stata confermata la confisca per equivalente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.239.120,00 dei beni facenti parte del patrimonio dell'imputata, disposta con la
4 pronuncia di condanna n. 9729/2016 del Tribunale di IL) ed anche nel periodo successivo al provvedimento del 5.4.2019, trascritto il 16.4.2019 nei registri immobiliari, con cui la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di IL ha dato concreta esecuzione alla confisca obbligatoria, individuando analiticamente gli immobili da devolvere allo Stato (doc. 3 fascicolo convenuta).
L'attore afferma che gli immobili sono stati occupati, e sono tuttora detenuti, in forza del titolo sopra indicato che sarebbe opponibile al Demanio in quanto avente data certa anteriore alla confisca, ma tale tesi non può essere condivisa.
Premesso che il Demanio non è parte del contratto di comodato de quo, stipulato dalla precedente proprietaria degli immobili prima del loro trasferimento a titolo derivativo allo Stato, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che a tale negozio non può applicarsi analogicamente il disposto di cui all'art. 1599 c.c. dettato in materia di trasferimento a titolo particolare della cosa locata
(Cass. 2343/1966, Cass. 5454/1991, Cass. 664/2016). Si tratta infatti di disposizione avente natura eccezionale, che concerne una fattispecie radicalmente differente dal comodato il quale, per il disposto del secondo comma dell'art. 1803 c.c., “è essenzialmente gratuito”. Ne consegue che “l'acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. 664/2016).
L'impresa attrice ha dunque continuativamente ed abusivamente occupato sine titulo l'immobile confiscato, con la precisazione che il dies a quo di tale illegittimo utilizzo – dal quale decorre la correlata obbligazione di risarcimento del danno - deve essere individuato nella data di trascrizione nei registri immobiliari del decreto di esecuzione della confisca (i.e. il 16.4.2019) e non nel passaggio in giudicato della sentenza n. 6065/2017 della Corte di Appello di IL (verificatosi in data 13.7.2018).
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di IL non ha disposto la confisca diretta degli immobili (né gli stessi sono stati precedentemente assoggettati al sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma II
c.p.p.) ma ha provveduto alla confisca per equivalente sino alla concorrenza di € 1.239.120,00 ex art. 12bis D.lgs. 74/2000, ai sensi del quale “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” (come si evince dall'esame della sentenza di appello e del successivo decreto di esecuzione). I beni da sottoporre a confisca sono stati concretamente individuati solo in sede di esecuzione della pronuncia e ciò impedisce di configurare un effetto traslativo immediato della proprietà al momento del passaggio in giudicato
5 della sentenza della Corte d'Appello. Astrattamente, infatti, la confisca avrebbe anche potuto essere eseguita su altri beni di titolarità della condannata in via definitiva (di valore corrispondente alla somma per cui è stata disposta la misura di sicurezza, nel caso in cui il patrimonio della FU fosse stato capiente), senza necessità di devoluzione allo Stato degli specifici immobili concessi in comodato. Non appare quindi pertinente, sul punto, il richiamo di parte convenuta alla pronuncia del 28.3.2024 resa dal
Tribunale di IL (N.R.G. 17472/2018) in cui, a differenza del presente giudizio, l'immobile per il quale l'Agenzia del Demanio ha ottenuto il pagamento di una indennità di occupazione sin dalla irretrattabilità della sentenza di condanna era già stato in precedenza individuato e sequestrato dal GIP, così che in tal caso il bene era stato immediatamente acquisito al patrimonio dello Stato sin dal momento del passaggio in giudicato della confisca.
Del resto, prima della effettiva individuazione dei beni oggetto di confisca per equivalente non sarebbe neppure possibile ravvisare il pregiudizio risarcibile in capo all'Agenzia del Demanio, posto che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”
(Cass. S.U. n. 33645 del 15 novembre 2022). E' evidente infatti che tale possibilità di esercizio del diritto di godimento – la cui illegittima compressione da parte dell'occupante senza titolo fa sorgere il diritto al risarcimento - non è neanche ipotizzabile in un'epoca anteriore al momento in cui la Procura competente, all'esito delle indagini patrimoniali compiute, ha definito quali dovessero essere gli specifici beni colpiti dalla misura.
Peraltro, si deve ulteriormente considerare che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione non è domandata nei confronti della precedente proprietaria attinta dal provvedimento di confisca ma nei confronti di un terzo avente causa dalla medesima: l'effetto traslativo conseguente al decreto di esecuzione del 5.4.2019 è quindi divenuto opponibile al terzo comodatario a partire dal momento della trascrizione nei registri immobiliari, che ha valore dichiarativo ai sensi dell'art. 2643 c.c..
La decorrenza dell'inizio dell'occupazione illegittima non può invece essere posticipata – come sostenuto dall'opponente - al momento della successiva missiva del 28.7.2021 con cui l'Amministrazione convenuta ha richiesto per la prima volta il pagamento delle indennità pregresse per l'occupazione dell'immobile nonché degli oneri condominiali, poiché la gestione dei beni pubblici è ex lege informata ai principi fondamentali del buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost. 1 e art. 1
L.241/1990), dell'evidenza pubblica (art. 3 R.D. n. 2440/1923 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e art. 37 R.D. n. 827/1924) e della necessaria utilità che l'Amministrazione deve ritrarre dalla assegnazione di una risorsa pubblica ad un terzo. In particolare all'Agenzia del Demanio, istituita dall'art. 57 del D.Lgs. n. 300/1999, è attribuita ai sensi dell'art. 65 di tale decreto l'amministrazione dei beni immobili dello Stato “con il compito di razionalizzarne e
6 valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili”. Ne consegue che i beni possono essere assegnati a terzi solo sulla base di tali criteri, che escludono la prosecuzione del comodato in capo al terzo occupante a prescindere da una espressa manifestazione del Demanio dell'intenzione di riallocare proficuamente gli immobili confiscati.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'attore è tenuto a risarcire il danno subito dall'Agenzia del
Demanio per l'occupazione abusiva degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato a far data dal
16.4.2019.
In conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
33645/2022, il pregiudizio da occupazione illegittima è infatti da ritenersi presunto iuris tantum (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno,
è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (Cass. n. 19849/2024; cfr. inoltre Cass. n. 10823/2015, Cass.
n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018).
Per quanto concerne la quantificazione del danno da occupazione dell'immobile abusivo, “se non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (così anche le recenti Cass. n.
19849/2024 e Cass. n. 5854/2025).
A tali osservazioni consegue dunque che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione dell'attore in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Nel caso di specie, si deve considerare che gli immobili confiscati sono costituiti da un appartamento adibito ad uso ufficio della consistenza di n. 7 vani (cat. A/10) e da un box (cat. C/6) siti in un contesto condominiale nel Comune di Castellanza, della superficie rispettivamente di 131 mq e 17 mq (come si evince dal contratto di comodato prodotto dall'attore nonché dai docc. 3 e 6 di parte convenuta). Con nota del 17.06.2022 l'Agenzia del Demanio ha quantificato gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione relativamente al periodo dal 13.07.2018 al 30.06.2022 (per un ammontare complessivo di €
27.231,75), precisando che la stessa è stata determinata sulla base del valore locativo, quantificato attraverso la metodologia indiretta della redditività del valore capitale e comparato con gli importi delle locazioni pubblicati dall'OMI. L'Amministrazione ha quindi calcolato il valore locativo annuo unitario
7 in € 48,04 per metro quadro, corrispondente ad € 6.950,00 annui per l'intero compendio immobiliare di
144,52 mq (superficie lorda ragguagliata;
doc. 6 fascicolo convenuta).
Parte attrice non ha specificamente contestato i dati di base di tale calcolo, che appaiono coerenti con le caratteristiche dei beni sopra indicate nonché congrui rispetto al valore degli immobili, indicato nel decreto di esecuzione della confisca in € 150.650,00 per l'appartamento ed in € 13.855,00 per il box sulla base delle risultanze OMI (doc. 3 convenuta); neppure ha specificamente dedotto che l'importo di
€ 6.950,00 annui sia eccentrico rispetto al parametro del canone locativo di mercato, che quindi deve ritenersi correttamente posto alla base della richiesta di pagamento dell'Agenzia del Demanio.
L'opposizione può quindi trovare accoglimento esclusivamente con riferimento alla decorrenza dell'obbligo di pagamento dell'indennità, con annullamento del ruolo n. 2024/001701 emesso da
Agenzia del Demanio filiale Lombardia e reso esecutivo in data 18.4.2024 nel quale l'indennità è stata calcolata a partire dal 13.7.2018 invece che dal 16.4.2019 e degli atti ad esso consequenziali, tra cui la relativa cartella di pagamento n. 068 2024 0096485579 000 (annullamento limitato all'importo di cui al ruolo indicato, non essendo per contro oggetto del presente giudizio il credito di € 80,77 dovuto a titolo di addizionale comunale IRPEF e relativo al diverso ruolo n. 2024/252656 emesso da Agenzia delle
Entrate).
In accoglimento della domanda subordinata svolta dalla convenuta volta ad ottenere la rideterminazione del quantum dell'indennizzo alla luce delle risultanze di causa, deve poi essere dichiarato il diritto di
Agenzia del Demanio di agire esecutivamente nei confronti di AL CA per il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili siti in Castellanza, Via del Pozzo n. 9, determinata sulla base del canone annuo di locazione di € 6.950,00 con decorrenza dal 16.4.2019, oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite, l'accoglimento in misura sia pure ridotta dell'opposizione determina la condanna della parte convenuta soccombente alla relativa rifusione a favore dell'attore
(Cass. S.U. n. 32061/2022). Tenuto conto del valore effettivo della controversia, da individuarsi nell'entità della riduzione della pretesa creditoria originaria dell'Agenzia del Demanio (pari all'indennità accertata come non dovuta per il periodo 13.7.2018 – 16.4.2019) e considerata la minima attività svolta per la fase istruttoria (limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c.) e per la fase decisionale ex art. 281sexies c.p.c., le spese possono essere quantificate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre anticipazioni esenti per € 545,00, spese generali nella misura del 15%, Cpa ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
8 annulla il ruolo n. 2024/001701 emesso da Agenzia del Demanio filiale Lombardia e reso esecutivo in data 18.4.2024 per l'importo di € 29.487,50 e gli atti ad esso consequenziali;
accerta e dichiara il diritto di Agenzia del Demanio di agire esecutivamente nei confronti di AL
CA per il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili siti in Castellanza, Via del Pozzo
n. 9, confiscati a IA FU, determinata sulla base del canone annuo di locazione di € 6.950,00 con decorrenza dal 16.4.2019, oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta Agenzia del Demanio a pagare a parte attrice le spese di lite, che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre anticipazioni non imponibili per € 545,00, rimborso spese generali 15%,
CPA come per legge e IVA se dovuta.
Busto Arsizio, 2/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
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