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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2161/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUNTA SEBASTIANO, presso il cui studio, in Lentini, via
Rosso di San Secondo n. 18, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, il difensore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Parte_1
Tribunale al fine di veder dichiarata e disposta la divisione Controparte_1
dell'immobile sito in Francofonte, via Dei Martiri n. 1, piano primo, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Francofonte al foglio 28, p.lla 1021, sub 3, A/4, prospiciente anche su via Volturno n. 14, identificato al Catasto Fabbricati del comune di Francofonte al foglio 28,
p.lla 1021, sub 4, A/4 in comunione ordinaria tra gli ex coniugi.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva in Controparte_1
giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia.
Disposto l'espletamento di una CTU da parte dell'Arch. sia per la stima del bene CP_2
che per gli accertamenti urbanistici e catastali, il consulente ha riscontrato l'esistenza di alcuni abusi che interessano l'immobile oggetto di causa de quo: sotto il profilo della conformità
catastale, il CTU ha riscontrato “…una difformità tra lo stato esistente e le planimetrie
catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio, ed acquisite dalla scrivente, ovvero la
realizzazione di un tramezzo nella veranda coperta per ricavare un vano adibito a
lavanderia…”.
Sotto il profilo della conformità urbanistica, il CTU ha appurato che “l'immobile presenta
pagina 2 di 5 difformità rispetto alle planimetrie autorizzate dal Comune di Francofonte, per cui non risulta
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente Tali difformità e abusi possono esser
distinti in due tipi: quelli sanabili (opere che non hanno comportato aumento di superficie utile
o di volumi) e quelli non sanabili (non rientranti nel nuovo art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, che
riproduce la previsione secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite
del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, Tolleranza di cantiere)”.
L'Arch. ha individuato, in particolare, la presenza di abusi sanabili art. 37 DPR CP_2
380/2001 e abusi non sanabili ex art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.
Gli abusi sanabili sono stati riscontrati nel “Subalterno 4”, ove vi è una “diversa distribuzione
degli spazi interni: all'interno della camera da letto sono stati ricavati uno sgabuzzino e un
bagno; - il muro che divideva lo studio dal corridoio non è stato realizzato ma lo stesso è stato
invece realizzato per ricavare lo sgabuzzino e il W.C. nel vano denominato LETTO per cui i
costi per la costruzione di tali tramezzi non sono stato conteggiati nel computo metrico di sotto
riportato, in quanto le spese sostenute per la loro costruzione erano già state previste da
progetto”; e sono stati riscontrati nel “Subalterno 3”, in quanto non sono state realizzate le pareti del vano indicato come ingresso.
Gli abusi non sanabili sono stati riscontrati nel “Subalterno 3”, dove risulta essere stata
“…aumentata la cubatura della veranda coperta: è stato costruito un tramezzo divisorio per
un'altezza che non arriva all'intradosso del solaio per creare un vano con nuova destinazione
d'uso (lavanderia)”; mentre la terrazza “è stata aumentata la superficie coperta del locale
vasche di mq 5,60”.
pagina 3 di 5 La presenza dei citati abusi comporta l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7 ottobre 2019, n.
25021) dalla quale non vi è ragione di discostarsi che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può
disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità
edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Poiché la comunione ha ad oggetto un immobile abusivo per il quale non è possibile produrre la documentazione attestante la regolarità edilizia, la domanda di scioglimento della comunione stessa è inammissibile.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2161
pagina 4 di 5 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di divisione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2161/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUNTA SEBASTIANO, presso il cui studio, in Lentini, via
Rosso di San Secondo n. 18, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, il difensore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Parte_1
Tribunale al fine di veder dichiarata e disposta la divisione Controparte_1
dell'immobile sito in Francofonte, via Dei Martiri n. 1, piano primo, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Francofonte al foglio 28, p.lla 1021, sub 3, A/4, prospiciente anche su via Volturno n. 14, identificato al Catasto Fabbricati del comune di Francofonte al foglio 28,
p.lla 1021, sub 4, A/4 in comunione ordinaria tra gli ex coniugi.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva in Controparte_1
giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia.
Disposto l'espletamento di una CTU da parte dell'Arch. sia per la stima del bene CP_2
che per gli accertamenti urbanistici e catastali, il consulente ha riscontrato l'esistenza di alcuni abusi che interessano l'immobile oggetto di causa de quo: sotto il profilo della conformità
catastale, il CTU ha riscontrato “…una difformità tra lo stato esistente e le planimetrie
catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio, ed acquisite dalla scrivente, ovvero la
realizzazione di un tramezzo nella veranda coperta per ricavare un vano adibito a
lavanderia…”.
Sotto il profilo della conformità urbanistica, il CTU ha appurato che “l'immobile presenta
pagina 2 di 5 difformità rispetto alle planimetrie autorizzate dal Comune di Francofonte, per cui non risulta
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente Tali difformità e abusi possono esser
distinti in due tipi: quelli sanabili (opere che non hanno comportato aumento di superficie utile
o di volumi) e quelli non sanabili (non rientranti nel nuovo art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, che
riproduce la previsione secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite
del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, Tolleranza di cantiere)”.
L'Arch. ha individuato, in particolare, la presenza di abusi sanabili art. 37 DPR CP_2
380/2001 e abusi non sanabili ex art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.
Gli abusi sanabili sono stati riscontrati nel “Subalterno 4”, ove vi è una “diversa distribuzione
degli spazi interni: all'interno della camera da letto sono stati ricavati uno sgabuzzino e un
bagno; - il muro che divideva lo studio dal corridoio non è stato realizzato ma lo stesso è stato
invece realizzato per ricavare lo sgabuzzino e il W.C. nel vano denominato LETTO per cui i
costi per la costruzione di tali tramezzi non sono stato conteggiati nel computo metrico di sotto
riportato, in quanto le spese sostenute per la loro costruzione erano già state previste da
progetto”; e sono stati riscontrati nel “Subalterno 3”, in quanto non sono state realizzate le pareti del vano indicato come ingresso.
Gli abusi non sanabili sono stati riscontrati nel “Subalterno 3”, dove risulta essere stata
“…aumentata la cubatura della veranda coperta: è stato costruito un tramezzo divisorio per
un'altezza che non arriva all'intradosso del solaio per creare un vano con nuova destinazione
d'uso (lavanderia)”; mentre la terrazza “è stata aumentata la superficie coperta del locale
vasche di mq 5,60”.
pagina 3 di 5 La presenza dei citati abusi comporta l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7 ottobre 2019, n.
25021) dalla quale non vi è ragione di discostarsi che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può
disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio
1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità
edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Poiché la comunione ha ad oggetto un immobile abusivo per il quale non è possibile produrre la documentazione attestante la regolarità edilizia, la domanda di scioglimento della comunione stessa è inammissibile.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2161
pagina 4 di 5 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di divisione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5