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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 2668/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla via N. Paganini 2 presso lo studio dell'avv.to Maria Masi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Ravenna al viale Randi 68/A presso lo C.F._2 studio degli avv.ti Oreste Viola e Stefano Di Donato, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a [...] il [...] dalla Persona_1 relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
La signora , in particolare, con il ricorso depositato in data 20.06.2024, Parte_1 chiedeva disporsi l'affido esclusivo o, in subordine, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé, disciplina del diritto di visita del resistente nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente.
Si costituiva il resistente, il quale instava per l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con il padre, nonché disporsi in merito al mantenimento della prole.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 26.11.2025, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Giudice designato, sulle conclusioni precisate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori. Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio
2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr.
Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè
2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017
n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, incontestata la capacità di accudimento della madre e ritenuto di dare fiducia al resistente proteso, comunque con interesse ed amore, verso la figlia, si ritiene di affidare la minore ad entrambi i genitori. Tenuto conto, peraltro, delle particolari condizioni di salute della minore affetta da “Paralisi Persona_1 cerebrale infantile da sofferenza ipossico ischemica neonatale, con tetraparesi spatica, disabilità cognitiva e ipoacusia sensoriale di grado medio protesizzata” (cfr. verbale di commissione medica INPS di Ravenna del 23.03.2023), condizioni che possono richiedere pronti interventi in ambito sanitario, considerato che il resistente ha aderito alla richiesta di affido esclusivo in ambito sanitario, si ritiene di prevedere che la madre potrà adottare ogni determinazione di ordinaria e maggiore importanza in ambito sanitario per la minore
[...]
. Persona_1
La minore, tenuto conto delle richieste delle parti, andrà collocata presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che la cura in modo adeguato (alcuna contestazione vi è sul punto).
Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, considerato che questi non vede la minore da maggio 2024 di talché pare opportuno prevedere una fase graduale di avvicinamento padre- figlia, si prevede che per mesi quattro il padre vedrà la minore, alla presenza della madre, in occasione di un fine settimana al mese o presso la casa della ricorrente o in un luogo neutro
(parchi pubblici, pub, ludoteche, biblioteche, centri commerciali) per non meno di cinque ore al giorno. Successivamente, il padre vedrà la minore un fine settimana al mese con pernotto in luogo idoneo, per mesi tre in Campania e poi, con possibilità di condurre la minore a
Ravenna. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana comprendente il 25 dicembre ed una settimana comprendente il 1° gennaio;
per il periodo pasquale, la minore potrà trascorrere con il padre una settimana ad anni alterni;
per le vacanze estive, la minore, invece, trascorrerà con il padre dieci giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: 1) la ricorrente è una educatrice presso la scuola d'infanzia F. D'Assisi di Sant'Anastasia (NA) e percepisce un retribuzione annua di € 20.000,00 circa;
vive, unitamente alla figlia, in un'abitazione di sua proprietà per la quale versa una rata di mutuo, acceso per l'acquisto, pari ad € 523,23 mensili;
percepisce interamente l'assegno unico nella misura di € 300,00 mensili oltre a percepire ulteriori € 800,00 mensili a titolo di accompagnamento e indennità per la minore. 2) Il resistente è un operario della Marcegaglia Ravenna Spa con una retribuzione annua di €
31.000,00; vive a Ravenna in un'abitazione di sua proprietà, per la quale versa una rata di mutuo, acceso per l'acquisto, pari ad € 649,30; versa € 300,00 mensili per il mantenimento di un'altra figlia nata dal precedente matrimonio.
Tanto considerato, anche tenuto conto delle spese di viaggio che il padre dovrà affrontare per l'esercizio del diritto di visita, questo collegio stima congruo porre a carico del signor
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando CP_1 Persona_1 alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 250,00, Parte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
L'assegno unico per la prole va attribuito interamente in favore della ricorrente Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore che provvede ai
[...] Persona_1
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima e tenuto conto che degli effettivi tempi di permanenza della figlia con il padre.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore consente di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1) Affida la minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) Dispone, limitatamente all'ambito sanitario, che la signora potrà Parte_1
adottare ogni determinazione di ordinaria e maggiore importanza per la minore
[...]
; Persona_1
3) Colloca la minore presso la madre;
Parte_1
4) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia versando alla signora , entro il 5 di ogni mese, Persona_1 Parte_1 la somma pari ad euro 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
6) attribuisce l'assegno unico per la minore interamente in Persona_1 favore della ricorrente;
Parte_1
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 03.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati: dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 2668/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla via N. Paganini 2 presso lo studio dell'avv.to Maria Masi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Ravenna al viale Randi 68/A presso lo C.F._2 studio degli avv.ti Oreste Viola e Stefano Di Donato, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a [...] il [...] dalla Persona_1 relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
La signora , in particolare, con il ricorso depositato in data 20.06.2024, Parte_1 chiedeva disporsi l'affido esclusivo o, in subordine, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé, disciplina del diritto di visita del resistente nonché stabilirsi un contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente.
Si costituiva il resistente, il quale instava per l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con il padre, nonché disporsi in merito al mantenimento della prole.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 26.11.2025, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Giudice designato, sulle conclusioni precisate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori. Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio
2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr.
Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè
2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017
n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, incontestata la capacità di accudimento della madre e ritenuto di dare fiducia al resistente proteso, comunque con interesse ed amore, verso la figlia, si ritiene di affidare la minore ad entrambi i genitori. Tenuto conto, peraltro, delle particolari condizioni di salute della minore affetta da “Paralisi Persona_1 cerebrale infantile da sofferenza ipossico ischemica neonatale, con tetraparesi spatica, disabilità cognitiva e ipoacusia sensoriale di grado medio protesizzata” (cfr. verbale di commissione medica INPS di Ravenna del 23.03.2023), condizioni che possono richiedere pronti interventi in ambito sanitario, considerato che il resistente ha aderito alla richiesta di affido esclusivo in ambito sanitario, si ritiene di prevedere che la madre potrà adottare ogni determinazione di ordinaria e maggiore importanza in ambito sanitario per la minore
[...]
. Persona_1
La minore, tenuto conto delle richieste delle parti, andrà collocata presso la madre con la quale ha sempre vissuto e che la cura in modo adeguato (alcuna contestazione vi è sul punto).
Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, considerato che questi non vede la minore da maggio 2024 di talché pare opportuno prevedere una fase graduale di avvicinamento padre- figlia, si prevede che per mesi quattro il padre vedrà la minore, alla presenza della madre, in occasione di un fine settimana al mese o presso la casa della ricorrente o in un luogo neutro
(parchi pubblici, pub, ludoteche, biblioteche, centri commerciali) per non meno di cinque ore al giorno. Successivamente, il padre vedrà la minore un fine settimana al mese con pernotto in luogo idoneo, per mesi tre in Campania e poi, con possibilità di condurre la minore a
Ravenna. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, una settimana comprendente il 25 dicembre ed una settimana comprendente il 1° gennaio;
per il periodo pasquale, la minore potrà trascorrere con il padre una settimana ad anni alterni;
per le vacanze estive, la minore, invece, trascorrerà con il padre dieci giorni da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: 1) la ricorrente è una educatrice presso la scuola d'infanzia F. D'Assisi di Sant'Anastasia (NA) e percepisce un retribuzione annua di € 20.000,00 circa;
vive, unitamente alla figlia, in un'abitazione di sua proprietà per la quale versa una rata di mutuo, acceso per l'acquisto, pari ad € 523,23 mensili;
percepisce interamente l'assegno unico nella misura di € 300,00 mensili oltre a percepire ulteriori € 800,00 mensili a titolo di accompagnamento e indennità per la minore. 2) Il resistente è un operario della Marcegaglia Ravenna Spa con una retribuzione annua di €
31.000,00; vive a Ravenna in un'abitazione di sua proprietà, per la quale versa una rata di mutuo, acceso per l'acquisto, pari ad € 649,30; versa € 300,00 mensili per il mantenimento di un'altra figlia nata dal precedente matrimonio.
Tanto considerato, anche tenuto conto delle spese di viaggio che il padre dovrà affrontare per l'esercizio del diritto di visita, questo collegio stima congruo porre a carico del signor
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando CP_1 Persona_1 alla ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 250,00, Parte_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
L'assegno unico per la prole va attribuito interamente in favore della ricorrente Parte_1
in quanto genitore collocatario della minore che provvede ai
[...] Persona_1
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima e tenuto conto che degli effettivi tempi di permanenza della figlia con il padre.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore consente di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1) Affida la minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) Dispone, limitatamente all'ambito sanitario, che la signora potrà Parte_1
adottare ogni determinazione di ordinaria e maggiore importanza per la minore
[...]
; Persona_1
3) Colloca la minore presso la madre;
Parte_1
4) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia versando alla signora , entro il 5 di ogni mese, Persona_1 Parte_1 la somma pari ad euro 250,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
6) attribuisce l'assegno unico per la minore interamente in Persona_1 favore della ricorrente;
Parte_1
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 03.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)