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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1799 / 2024
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Roberta Bonaudi
Rilevato che, a seguito della mancata notificazione del ricorso introduttivo alla convenuta
(notifica a mezzo posta non notificata per irreperibilità del destinatario), veniva concesso nuovo termine per la notificazione (vedi Cassazione n. 1483/2015); rilevato che parte ricorrente nuovamente ometteva la notifica: presso il luogo di residenza l'Ufficiale Giudiziaria non reperiva la destinataria dandone atto nella relata del 24.12.2024, senza che il ricorrente si attivasse per provvedere alla notificazione con il rito degli irreperibili;
ritenuto che
tale omissione comporta l'estinzione del giudizio atteso che: In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (Cass. SSUU n. 13394 del 28/04/2022); ritenuto che il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica è dipeso dall'inerzia di parte ricorrente;
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Cuneo, 17/04/2025
Il giudice
Dott. Roberta Bonaudi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Decreto trattazione scritta Prima udienza di trattazione con termini anteriori all'udienza in origine fissata
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Roberta Bonaudi
Rilevato che, a seguito della mancata notificazione del ricorso introduttivo alla convenuta
(notifica a mezzo posta non notificata per irreperibilità del destinatario), veniva concesso nuovo termine per la notificazione (vedi Cassazione n. 1483/2015); rilevato che parte ricorrente nuovamente ometteva la notifica: presso il luogo di residenza l'Ufficiale Giudiziaria non reperiva la destinataria dandone atto nella relata del 24.12.2024, senza che il ricorrente si attivasse per provvedere alla notificazione con il rito degli irreperibili;
ritenuto che
tale omissione comporta l'estinzione del giudizio atteso che: In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (Cass. SSUU n. 13394 del 28/04/2022); ritenuto che il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica è dipeso dall'inerzia di parte ricorrente;
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Cuneo, 17/04/2025
Il giudice
Dott. Roberta Bonaudi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Decreto trattazione scritta Prima udienza di trattazione con termini anteriori all'udienza in origine fissata