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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.156/2024 R.G., promossa da:
(p.iva ) in liquidazione volontaria, in persona del suo legale RT P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Galatina, alla via Chiura civ.3, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lazari che la rappresenta e difende, per mandato anche disgiuntivo in calce al presente atto di reclamo, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Carlo Stasi;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Fabrizio M. Di Terlizzi e dall'Avv. Angela Di Terlizzi, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel presente procedimento, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani, alla via Monte Grappa n. 18;
-RECLAMATA-
Nonché
, in persona del suo curatore avv. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via R. Di Biccari n. 14, presso e nello studio CP_3
dell'avv.to Diego Mansi che la rappresenta a difende, in forza di provvedimento autorizzativo del GD
del 27.05.24 e del 21.06.24, e giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato al presente atto;
-RECLAMATA -
e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale dell'11/7/2024 a seguito dell'acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/11/2020, assumeva di essere creditrice insoddisfatta Controparte_1
della società per l'importo di euro 2.560.916.96, in virtù di cessione di rapporti RT
giuridici “individuabili in blocco” concluso in data 16/3/2016 ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; acquisto pro soluto di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi e accessori) vantati originariamente dalla nei confronti di , oggi CP_4 Parte_2 TR
, crediti per complessivi euro 2.560.916,96, in via chirografaria (cfr. avviso di cessione
[...]
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/03/2016 foglio delle inserzioni n.35)
Per detto credito in data 23/11/2017 TA intimava, rispettivamente alla ed alla signora RT
, quale rappresentante legale e poi liquidatore della società, la corresponsione, entro Controparte_6 e non oltre quindici giorni alla data della ricezione della intimazione, della complessiva somma di euro 2.560.916,96, derivante dai saldi debitori dei rapporti di c/c n. 5269076 e n. 500065240
intrattenuti dalla società presso la cedente . CP_4
Atteso che la intimazione rimaneva senza effetto, evidenziava con istanza di fallimento: che in CP_1
data 16/11/2017 AF IS approvava contestualmente i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014,
2015 e 2016 e veniva posta in liquidazione;
che in data 11/12/2017, l'immobile di maggior pregio del compendio immobiliare di cui era titolare, ossia quello sito in Gallipoli alla via Lecce, RT
veniva trasferito a con atto di compravendita per notar ed il prezzo Controparte_7 Per_1
ivi indicato di euro 2.040.000,00 oltre iva veniva corrisposto, quanto a euro 2.0000.000,00 mediante compensazione con il maggior credito vantato dalla acquirente, creditrice Controparte_7
nei confronti della compagine alienante in dipendenza di atti di finanziamenti di cui alle iscrizioni ipotecarie eseguite in favore della stessa banca;
che in data 4/1/2018, l'assemblea dei soci deliberava
Con la trasformazione della compagine da in con contestuale trasferimento della sede sociale;
Pt_1
che versava, dal 2011 in conclamato stato di crisi, avendo proposto al ceto bancario un RT
piano di risanamento, ex art. 67, comma terzo, lettera d) L.F. già in data 30/6/2011, successivamente rimasto inattuato;
che la crisi di liquidità era in ultimo sfociata nell'assoluta insolvenza già nel 2015,
quando era dovuta ricorrere alla procedura del concordato preventivo per fronteggiare RT
una prima istanza di fallimento da parte di altro creditore ( a cui aveva Controparte_7
rinunciato solo a seguito della desistenza del creditore ricorrente;
che in conseguenza l'avvio di qualsiasi azione esecutiva, tenuto conto dell'ammontare del credito vantato, sarebbe risultata infruttuosa attesa la situazione patrimoniale del debitore, di cui segnalava le modeste capacità
patrimoniali e l'incapienza degli altri beni immobili, tutti gravati da ipoteche e formalità
pregiudizievoli. Sulla premessa di tutto ciò chiedeva la dichiarazione di fallimento della stessa CP_1
RT
L'istante aggiungeva anche che la compagine aveva compiuto operazioni anomale quali cessione di altro immobile di pregio alla , in violazione della par condicio, e l'assunzione Controparte_7 di un debito di un milione di euro di altra società ( del gruppo di riferimento di RT RT
oltre il pagamento dello stesso debito in favore di società terza (Leo Costruzioni) in asserita
[...]
esecuzione di un piano di ristrutturazione ex art. 67 l.f. ,che vedeva coinvolti anche interessi personali di e persone a cui riferire dette società, seppure per causali e fini Parte_3 Controparte_6
estranei rispetto alle cariche sociali di cui gli stessi erano titolari, risultando evidente il fine distrattivo di tali attività.
In data 12/2/2021 presentava ricorso ex artt. 161, comma VI, L.F. ed in data 13/6/2023 RT
la richiesta veniva dichiara improcedibile. Il ricorso per fallimento veniva trattenuto in decisione,
cosicché con sentenza n. 30/2024, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – in data
22/3/2024, veniva dichiarato il fallimento della ed erano adottati i RT
provvedimenti consequenziali.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 LF,
risultando – dai bilanci in atti – il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L.F., art.1, comma
2; quanto allo stato di insolvenza, che lo stesso fosse evincibile dalla documentazione versata.
Con ricorso ex art. 18 L.F., depositato in data 19/4/2024, in persona del legale RT
rappresentante p.t., ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità e chiedendone, dunque, la revoca, in ragione dell'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, secondo i motivi di censura che in dettaglio saranno di seguito esposti.
e , costituendosi, hanno resistito all'impugnazione, Controparte_1 Controparte_8
deducendone l'infondatezza.
All'udienza dell'11/7/2024, il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante deduce come presupposto della dichiarazione di insolvenza e della dichiarazione di liquidazione giudiziale siano, non solo la qualifica soggettiva di imprenditore commerciale della deducente, ma la sua insolvenza e la legittimazione del creditore istante, e come nel caso di specie
debba – in primis – ritenersi esclusa l'ipotesi di insolvenza della RT
Segnatamente evidenzia: che la proposizione di un piano di risanamento della situazione patrimoniale della compagine ex art. 67 terzo comma lettera d) L.F., e la proposizione successiva di una proposta di concordato preventivo, di per sé stesse, non sono affatto indici di insolvenza, essendo collegate,
viceversa, ad una situazione di crisi, temporanea e transitoria, di liquidità; che non sussistono altri creditori istanti;
che il Tribunale, quanto alla pretesa di , si è limitato ad osservare che le CP_1
contestazioni di attenendo al quantum e non già all'an della pretesa, non sarebbero idonee RT
a negare la legittimazione della stessa;
che, viceversa, ha contestato l'an della esistenza RT
del credito, osservando che lo stesso sarebbe fondato su due saldi di c/c bancari di cui è stato esibito il solo estratto conto, tanto più che i rapporti di c/c non sono stati intrattenuti con che si è solo CP_1
resa cessionaria del credito della ma con quest'ultima. Controparte_9
Oltre alla prova documentale del credito, la reclamante contesta la sua effettiva sussistenza, nonché
la stessa legittimazione della società creditrice.
2. Dette censure sono infondate.
2a. In ordine alla legittimazione attiva di ed alla sua qualità di creditrice nonché CP_1
all'irrilevanza del giudizio di accertamento negativo del credito vantato da ed introdotto CP_1
da innanzi al Tribunale di Lecce. RT
Quanto alla legittimazione attiva di e, dunque, alla sua qualità di creditrice - legittimata a CP_1
chiedere l'emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento in danno di - RT
risultano versati in atti (a) il contratto di cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco”,
concluso in data 16.03.2016 - ai sensi dell'art. 58 T.U.B. - con il quale ha acquistato pro soluto CP_1
i crediti vantati dalla nei confronti di (pari alla complessiva somma di Controparte_4 RT
euro 2.560.000,96), nonché (b) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 2.03.2016 – Foglio delle Inserzioni n. 35. Né rilevano l'asserita rinuncia del credito da parte di e la pendenza di un giudizio di CP_1
accertamento negativo dello stesso, innanzi al Tribunale di Lecce, poiché è noto che “il fallimento è
dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne' l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n.1521/2013).
Ne discende che la contestata statuizione è in sintonia con il dettato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, sicché non è fondatamente deducibile alcuna riserva al riguardo.
2b. In ordine alla sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza “c.d. patrimoniale”.
Ai sensi dell'art. 5 L.F., ai fini della fallibilità di una società è fondamentale che la stessa versi in uno stato di insolvenza, ossia in una situazione di oggettiva impotenza economico-funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In particolare, lo stato di insolvenza deve essere valutato da un punto di vista prospettico in quanto lo stesso deve tener conto del rilievo della disponibilità del credito, delle risorse liquide e della facile e tempestiva monetizzabilità dei cespiti. Vieppiù, nel caso di specie, la valutazione dell'insolvenza va operata nei confronti di una società in fase di liquidazione, giacché al momento della proposizione dell'istanza di fallimento (proposta in data 25.11.2020), la era già in liquidazione RT
volontaria (e tanto a far data dal 2017), con la conseguenza che ai fini della sussistenza dei requisiti ex art. 5 LF, l'autorità giudiziaria adita deve verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo più
l'impresa in piena attività, ma avendo come unico obiettivo quello della liquidazione patrimoniale:
“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.
fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio
perché — non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle
attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga,
come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. Cassazione Civile, 10 dicembre 2020, n. 28193).
Tanto premesso, va rilevato come lo stato di insolvenza di emerge ex actis da diversi RT
indici: a) la sua inattività; b) la debitoria di cui è gravata;
c) il depauperamento dell'attivo immobiliare che, nella parte residua, risulta pure gravato da iscrizioni pregiudizievoli;
d) la riduzione del capitale sociale da Euro 5 milioni interamente versati ad Euro 10.000,00, di cui risultano versati solo Euro
7.500,00; e) l'impossibilità di accedere a risorse di terzi, attesa la prolungata liquidazione;
f) la perdita di oltre euro 1,358 milioni registrata nell'ultimo bilancio approvato (esercizio al 31.12.2016), e dunque, la generale incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, men che meno al pagamento del credito vantato da pari ad Euro 2.560.916,96; f) le ulteriori istanze di ammissione al passivo, CP_1
ex art.93 L.F., pervenute alla Curatela fallimentare da parte di altri creditori (Comune di Gallipoli ed
Agenzia delle Entrate-Riscossione), per una debitoria gravante sulla reclamante, per complessivi euro
3.323.176,72, a dimostrazione della irreversibilità della crisi societaria.
In particolare, il curatore ha evidenziato che: con istanza del 05.06.2024, è stata richiesta l'ammissione al passivo fallimentare della somma di complessivi euro 1.208.102,00, in favore del
Comune di Gallipoli, per omessi versamenti IMU, per le annualità 2003-2016, 2017, 2023 e 2024,
riferiti ad immobili di proprietà della fallita, i cui crediti, iscritti a ruolo, rinvengono da avvisi di accertamento già notificati alla pertanto, ben noti alla stessa ed al suo liquidatore, RT
al momento della proposizione del reclamo;
con n. 3 istanze in data 15.05.2024, tutte corroborate dagli allegati estratti di ruolo riferiti alla società fallita, l' ha richiesto l'ammissione CP_10
al passivo della complessiva somma di euro 2.115.074,72, per “tributi vari ed accessori di legge”.
Alla luce di tanto, la condizione di incapacità del soggetto fallito di far fronte alle proprie obbligazioni assume una portata indiscutibilmente strutturale ed irreversibile, tanto più trattandosi di una società
in liquidazione. 2c. In ordine alla natura di imprenditore commerciale di RT
La natura di imprenditore commerciale di non è contestata, in ogni caso la stessa è RT
rilevabile dall'oggetto sociale della visura della società da cui se ne evince l'iscrizione dal 16.03.2001
nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
2d. Il rispetto delle condizioni delle c.d. soglie di fallibilità e, in particolare, la condizione del
minimo indebitamento ex art. 15 L.F. non è in contestazione, considerato il superamento della soglia minima di euro 30.000,00, confermata dalla sussistenza del credito vantato da pari ad CP_1
euro 2.560.916,96 nonché dalla presenza di altri creditori, tra cui il Comune di Gallipoli e l'Agenzia
delle Entrate, che vantano un credito complessivo di euro 3.323.176,72.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce,
1) rigetta il reclamo proposto da con atto depositato in data 19/04/2024 RT
avverso la sentenza n.30/2024 del Tribunale di Lecce:
2) condanna la reclamante, al pagamento, in favore di e della Controparte_1 CP_8
, delle spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate per ciascuna in
[...]
complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 13/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.156/2024 R.G., promossa da:
(p.iva ) in liquidazione volontaria, in persona del suo legale RT P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Galatina, alla via Chiura civ.3, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lazari che la rappresenta e difende, per mandato anche disgiuntivo in calce al presente atto di reclamo, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Carlo Stasi;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Fabrizio M. Di Terlizzi e dall'Avv. Angela Di Terlizzi, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel presente procedimento, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani, alla via Monte Grappa n. 18;
-RECLAMATA-
Nonché
, in persona del suo curatore avv. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via R. Di Biccari n. 14, presso e nello studio CP_3
dell'avv.to Diego Mansi che la rappresenta a difende, in forza di provvedimento autorizzativo del GD
del 27.05.24 e del 21.06.24, e giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato al presente atto;
-RECLAMATA -
e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale dell'11/7/2024 a seguito dell'acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/11/2020, assumeva di essere creditrice insoddisfatta Controparte_1
della società per l'importo di euro 2.560.916.96, in virtù di cessione di rapporti RT
giuridici “individuabili in blocco” concluso in data 16/3/2016 ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; acquisto pro soluto di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi e accessori) vantati originariamente dalla nei confronti di , oggi CP_4 Parte_2 TR
, crediti per complessivi euro 2.560.916,96, in via chirografaria (cfr. avviso di cessione
[...]
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/03/2016 foglio delle inserzioni n.35)
Per detto credito in data 23/11/2017 TA intimava, rispettivamente alla ed alla signora RT
, quale rappresentante legale e poi liquidatore della società, la corresponsione, entro Controparte_6 e non oltre quindici giorni alla data della ricezione della intimazione, della complessiva somma di euro 2.560.916,96, derivante dai saldi debitori dei rapporti di c/c n. 5269076 e n. 500065240
intrattenuti dalla società presso la cedente . CP_4
Atteso che la intimazione rimaneva senza effetto, evidenziava con istanza di fallimento: che in CP_1
data 16/11/2017 AF IS approvava contestualmente i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014,
2015 e 2016 e veniva posta in liquidazione;
che in data 11/12/2017, l'immobile di maggior pregio del compendio immobiliare di cui era titolare, ossia quello sito in Gallipoli alla via Lecce, RT
veniva trasferito a con atto di compravendita per notar ed il prezzo Controparte_7 Per_1
ivi indicato di euro 2.040.000,00 oltre iva veniva corrisposto, quanto a euro 2.0000.000,00 mediante compensazione con il maggior credito vantato dalla acquirente, creditrice Controparte_7
nei confronti della compagine alienante in dipendenza di atti di finanziamenti di cui alle iscrizioni ipotecarie eseguite in favore della stessa banca;
che in data 4/1/2018, l'assemblea dei soci deliberava
Con la trasformazione della compagine da in con contestuale trasferimento della sede sociale;
Pt_1
che versava, dal 2011 in conclamato stato di crisi, avendo proposto al ceto bancario un RT
piano di risanamento, ex art. 67, comma terzo, lettera d) L.F. già in data 30/6/2011, successivamente rimasto inattuato;
che la crisi di liquidità era in ultimo sfociata nell'assoluta insolvenza già nel 2015,
quando era dovuta ricorrere alla procedura del concordato preventivo per fronteggiare RT
una prima istanza di fallimento da parte di altro creditore ( a cui aveva Controparte_7
rinunciato solo a seguito della desistenza del creditore ricorrente;
che in conseguenza l'avvio di qualsiasi azione esecutiva, tenuto conto dell'ammontare del credito vantato, sarebbe risultata infruttuosa attesa la situazione patrimoniale del debitore, di cui segnalava le modeste capacità
patrimoniali e l'incapienza degli altri beni immobili, tutti gravati da ipoteche e formalità
pregiudizievoli. Sulla premessa di tutto ciò chiedeva la dichiarazione di fallimento della stessa CP_1
RT
L'istante aggiungeva anche che la compagine aveva compiuto operazioni anomale quali cessione di altro immobile di pregio alla , in violazione della par condicio, e l'assunzione Controparte_7 di un debito di un milione di euro di altra società ( del gruppo di riferimento di RT RT
oltre il pagamento dello stesso debito in favore di società terza (Leo Costruzioni) in asserita
[...]
esecuzione di un piano di ristrutturazione ex art. 67 l.f. ,che vedeva coinvolti anche interessi personali di e persone a cui riferire dette società, seppure per causali e fini Parte_3 Controparte_6
estranei rispetto alle cariche sociali di cui gli stessi erano titolari, risultando evidente il fine distrattivo di tali attività.
In data 12/2/2021 presentava ricorso ex artt. 161, comma VI, L.F. ed in data 13/6/2023 RT
la richiesta veniva dichiara improcedibile. Il ricorso per fallimento veniva trattenuto in decisione,
cosicché con sentenza n. 30/2024, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – in data
22/3/2024, veniva dichiarato il fallimento della ed erano adottati i RT
provvedimenti consequenziali.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 LF,
risultando – dai bilanci in atti – il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L.F., art.1, comma
2; quanto allo stato di insolvenza, che lo stesso fosse evincibile dalla documentazione versata.
Con ricorso ex art. 18 L.F., depositato in data 19/4/2024, in persona del legale RT
rappresentante p.t., ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità e chiedendone, dunque, la revoca, in ragione dell'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, secondo i motivi di censura che in dettaglio saranno di seguito esposti.
e , costituendosi, hanno resistito all'impugnazione, Controparte_1 Controparte_8
deducendone l'infondatezza.
All'udienza dell'11/7/2024, il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante deduce come presupposto della dichiarazione di insolvenza e della dichiarazione di liquidazione giudiziale siano, non solo la qualifica soggettiva di imprenditore commerciale della deducente, ma la sua insolvenza e la legittimazione del creditore istante, e come nel caso di specie
debba – in primis – ritenersi esclusa l'ipotesi di insolvenza della RT
Segnatamente evidenzia: che la proposizione di un piano di risanamento della situazione patrimoniale della compagine ex art. 67 terzo comma lettera d) L.F., e la proposizione successiva di una proposta di concordato preventivo, di per sé stesse, non sono affatto indici di insolvenza, essendo collegate,
viceversa, ad una situazione di crisi, temporanea e transitoria, di liquidità; che non sussistono altri creditori istanti;
che il Tribunale, quanto alla pretesa di , si è limitato ad osservare che le CP_1
contestazioni di attenendo al quantum e non già all'an della pretesa, non sarebbero idonee RT
a negare la legittimazione della stessa;
che, viceversa, ha contestato l'an della esistenza RT
del credito, osservando che lo stesso sarebbe fondato su due saldi di c/c bancari di cui è stato esibito il solo estratto conto, tanto più che i rapporti di c/c non sono stati intrattenuti con che si è solo CP_1
resa cessionaria del credito della ma con quest'ultima. Controparte_9
Oltre alla prova documentale del credito, la reclamante contesta la sua effettiva sussistenza, nonché
la stessa legittimazione della società creditrice.
2. Dette censure sono infondate.
2a. In ordine alla legittimazione attiva di ed alla sua qualità di creditrice nonché CP_1
all'irrilevanza del giudizio di accertamento negativo del credito vantato da ed introdotto CP_1
da innanzi al Tribunale di Lecce. RT
Quanto alla legittimazione attiva di e, dunque, alla sua qualità di creditrice - legittimata a CP_1
chiedere l'emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento in danno di - RT
risultano versati in atti (a) il contratto di cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco”,
concluso in data 16.03.2016 - ai sensi dell'art. 58 T.U.B. - con il quale ha acquistato pro soluto CP_1
i crediti vantati dalla nei confronti di (pari alla complessiva somma di Controparte_4 RT
euro 2.560.000,96), nonché (b) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 2.03.2016 – Foglio delle Inserzioni n. 35. Né rilevano l'asserita rinuncia del credito da parte di e la pendenza di un giudizio di CP_1
accertamento negativo dello stesso, innanzi al Tribunale di Lecce, poiché è noto che “il fallimento è
dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne' l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n.1521/2013).
Ne discende che la contestata statuizione è in sintonia con il dettato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, sicché non è fondatamente deducibile alcuna riserva al riguardo.
2b. In ordine alla sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza “c.d. patrimoniale”.
Ai sensi dell'art. 5 L.F., ai fini della fallibilità di una società è fondamentale che la stessa versi in uno stato di insolvenza, ossia in una situazione di oggettiva impotenza economico-funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In particolare, lo stato di insolvenza deve essere valutato da un punto di vista prospettico in quanto lo stesso deve tener conto del rilievo della disponibilità del credito, delle risorse liquide e della facile e tempestiva monetizzabilità dei cespiti. Vieppiù, nel caso di specie, la valutazione dell'insolvenza va operata nei confronti di una società in fase di liquidazione, giacché al momento della proposizione dell'istanza di fallimento (proposta in data 25.11.2020), la era già in liquidazione RT
volontaria (e tanto a far data dal 2017), con la conseguenza che ai fini della sussistenza dei requisiti ex art. 5 LF, l'autorità giudiziaria adita deve verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo più
l'impresa in piena attività, ma avendo come unico obiettivo quello della liquidazione patrimoniale:
“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.
fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale
consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio
perché — non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle
attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga,
come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. Cassazione Civile, 10 dicembre 2020, n. 28193).
Tanto premesso, va rilevato come lo stato di insolvenza di emerge ex actis da diversi RT
indici: a) la sua inattività; b) la debitoria di cui è gravata;
c) il depauperamento dell'attivo immobiliare che, nella parte residua, risulta pure gravato da iscrizioni pregiudizievoli;
d) la riduzione del capitale sociale da Euro 5 milioni interamente versati ad Euro 10.000,00, di cui risultano versati solo Euro
7.500,00; e) l'impossibilità di accedere a risorse di terzi, attesa la prolungata liquidazione;
f) la perdita di oltre euro 1,358 milioni registrata nell'ultimo bilancio approvato (esercizio al 31.12.2016), e dunque, la generale incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, men che meno al pagamento del credito vantato da pari ad Euro 2.560.916,96; f) le ulteriori istanze di ammissione al passivo, CP_1
ex art.93 L.F., pervenute alla Curatela fallimentare da parte di altri creditori (Comune di Gallipoli ed
Agenzia delle Entrate-Riscossione), per una debitoria gravante sulla reclamante, per complessivi euro
3.323.176,72, a dimostrazione della irreversibilità della crisi societaria.
In particolare, il curatore ha evidenziato che: con istanza del 05.06.2024, è stata richiesta l'ammissione al passivo fallimentare della somma di complessivi euro 1.208.102,00, in favore del
Comune di Gallipoli, per omessi versamenti IMU, per le annualità 2003-2016, 2017, 2023 e 2024,
riferiti ad immobili di proprietà della fallita, i cui crediti, iscritti a ruolo, rinvengono da avvisi di accertamento già notificati alla pertanto, ben noti alla stessa ed al suo liquidatore, RT
al momento della proposizione del reclamo;
con n. 3 istanze in data 15.05.2024, tutte corroborate dagli allegati estratti di ruolo riferiti alla società fallita, l' ha richiesto l'ammissione CP_10
al passivo della complessiva somma di euro 2.115.074,72, per “tributi vari ed accessori di legge”.
Alla luce di tanto, la condizione di incapacità del soggetto fallito di far fronte alle proprie obbligazioni assume una portata indiscutibilmente strutturale ed irreversibile, tanto più trattandosi di una società
in liquidazione. 2c. In ordine alla natura di imprenditore commerciale di RT
La natura di imprenditore commerciale di non è contestata, in ogni caso la stessa è RT
rilevabile dall'oggetto sociale della visura della società da cui se ne evince l'iscrizione dal 16.03.2001
nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
2d. Il rispetto delle condizioni delle c.d. soglie di fallibilità e, in particolare, la condizione del
minimo indebitamento ex art. 15 L.F. non è in contestazione, considerato il superamento della soglia minima di euro 30.000,00, confermata dalla sussistenza del credito vantato da pari ad CP_1
euro 2.560.916,96 nonché dalla presenza di altri creditori, tra cui il Comune di Gallipoli e l'Agenzia
delle Entrate, che vantano un credito complessivo di euro 3.323.176,72.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce,
1) rigetta il reclamo proposto da con atto depositato in data 19/04/2024 RT
avverso la sentenza n.30/2024 del Tribunale di Lecce:
2) condanna la reclamante, al pagamento, in favore di e della Controparte_1 CP_8
, delle spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate per ciascuna in
[...]
complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 13/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele