Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8785 del 2024, proposto da RA AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per
L’ESECUZIONE:
della Sentenza n. 5816/2021 pubbl. il 30/06/2021 - RG n. 12484/2020 Tribunale di Roma, notificata il 10/09/2021 e passata in giudicato.
NONCHÉ CON RICHIESTA DI:
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare la questione riguarda l’accertamento del diritto della ricorrente al ripristino della Indennità Integrativa Speciale per il periodo di servizio svolto all’estero dal 01/08/2017 fino alla data di deposito del ricorso in sede di giurisdizione ordinaria (perfezionato in data 28/04/2020), con conseguente attribuzione in riferimento al medesimo periodo dello stipendio tabellare integrale comprensivo dell’Indennità Integrativa Speciale conglobata.
L’Amministrazione è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione, a cura della ricorrente, della presente sentenza all’amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento del giudicato.
La richiesta di autorizzare ad emettere lo speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” rivolto alla Banca d’Italia deve invece essere respinta, considerando che l’Amministrazione non ha eccepito allo stato l’assenza di fondi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche considerano il respingimento della richiesta di S.O.P..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione, per l’effetto:
- ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione;
- fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO